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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est.
Dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5832 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1 avv. Giulia D' Errico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Corcioni n.51, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, c.f.: residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CE), alla via U. Foscolo n.4;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2025 il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 10.07.2024, la ricorrente, in atti generalizzata, premetteva che con sentenza (n. 1613/2022) del 04.05.2022, passata in giudicato, questo tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da ella contratto in data 28.08.2004 con il sig. alle Controparte_1 stesse condizioni di cui all'omologa di separazione, con previsione del regime di affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e residenza privilegiata presso la madre.
L'istante rappresentava come l'ex coniuge, creatosi un nuovo nucleo familiare, non avesse mai rispettato le condizioni di separazione, prima, e di divorzio poi, omettendo di corrispondere il mantenimento per i figli ed interrompendo ogni contatto con questi ultimi, altresì ostacolando la gestione di vari incombenti della loro vita quotidiana (in specie, rilascio delle autorizzazioni scolastiche).
Pertanto, sul dedotto ed argomentato disinteresse del avverso i bisogni CP_1 morali e materiali dei figli, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre, con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto depositato in data 04.10.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.01.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste dagli articoli 167 e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, , sebbene regolarmente citato, Controparte_1 2 non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
La sola ricorrente compariva personalmente in data 15.01.2025 dinanzi al giudice delegato, il quale, sentita la ricorrente, fissava l'udienza del 16.04.2025 per l'audizione del minore . Persona_1
Sentito il minore all'udienza che precede, il giudice, ritenute irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate, rinviava per il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e per la discussione all'udienza del
21.05.2025.
La causa veniva poi rinviata al 18.9.25 per l'acquisizione di copia del ricorso notificato ed all'esito il giudice relatore riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
****
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che il ricorso soddisfa i requisiti formali di cui agli artt. 473 bis-12 e 473 bis-51 c.p.c.
Ancora in via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente, sig. il quale, pur regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 quinquies c.c. per disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre per le Persona_1 motivazioni che seguono.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017;
3 Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
La valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, come richiesto da parte Persona_1 ricorrente a modifica del regime di affido condiviso concordato in sede di divorzio.
Ritiene il Tribunale che, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse del minore, a cagione delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. , inveratesi in condotte di totale CP_1 disaffezione e disinteresse nei confronti del benessere e dei bisogni materiali e morali dei figli, come emerge dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra in Parte_1 sede di comparizione (“Mio marito non vede nostri figli da tantissimo tempo dopo che ci siamo separati non li ha più visti. Non rilascia neppure le autorizzazioni scolastiche, sono io che mi occupo di tutto. Non paga il mantenimento. , CP_2 nostra figlia, non ha potuto partecipare al progetto Erasmus perché il padre non ha rilasciato l'autorizzazione”: cfr. verbale d'udienza del 15.01.2025), che trovano conferma in quanto dichiarato dal figlio minore in sede di audizione Persona_1
(“Io non vedo papà da 6 anni, è sparito da quando è morto mio nonno materno. Anche prima non si comportava bene con noi era aggressivo. Non mi ha mai chiamato in questi anni, …. Neanche si vede con papà. Lei mi ha raccontato che non è CP_2 potuta andare in Spagna con la scuola perché non aveva il documento e papà non aveva dato il consenso. A me non è mai capitato di avere necessità di un'autorizzazione di papà. Non sono mai state organizzate gite scolastiche all'estero”: cfr. verbale del 16.04.2025).
Quale ulteriore elemento di valutazione vi è altresì il comportamento processuale tenuto dal , il quale, essendo rimasto contumace per tutta la durata del CP_1 processo, ha confermato il proprio disinteresse nei confronti dei figli.
4 I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa del minore, risultando la stessa pregiudizievole per l'interesse di
, in ragione di quanto sopra esposto. Persona_1
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed Persona_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liqudiate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...];
- accoglie la domanda e per l'effetto modifica la sentenza n. 1613/2022 resa in data
04.05.2022 da questo tribunale nell'ambito del procedimento recante nr. RG
3840/2021 ed intercorsa tra (c.f.: e Parte_1 C.F._1
(c.f.: , disponendo l'affido esclusivo Controparte_1 C.F._2 di alla madre, con residenza privilegiata presso Persona_2 quest'ultima;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 132,53 a titolo di esborsi ed euro Parte_1
3809,00 a tiolo di compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. D'Errico Giulia dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
5 Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est.
Dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5832 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1 avv. Giulia D' Errico, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Corcioni n.51, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, c.f.: residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CE), alla via U. Foscolo n.4;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.2025 il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 10.07.2024, la ricorrente, in atti generalizzata, premetteva che con sentenza (n. 1613/2022) del 04.05.2022, passata in giudicato, questo tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da ella contratto in data 28.08.2004 con il sig. alle Controparte_1 stesse condizioni di cui all'omologa di separazione, con previsione del regime di affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e residenza privilegiata presso la madre.
L'istante rappresentava come l'ex coniuge, creatosi un nuovo nucleo familiare, non avesse mai rispettato le condizioni di separazione, prima, e di divorzio poi, omettendo di corrispondere il mantenimento per i figli ed interrompendo ogni contatto con questi ultimi, altresì ostacolando la gestione di vari incombenti della loro vita quotidiana (in specie, rilascio delle autorizzazioni scolastiche).
Pertanto, sul dedotto ed argomentato disinteresse del avverso i bisogni CP_1 morali e materiali dei figli, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre, con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto depositato in data 04.10.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.01.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste dagli articoli 167 e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, , sebbene regolarmente citato, Controparte_1 2 non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
La sola ricorrente compariva personalmente in data 15.01.2025 dinanzi al giudice delegato, il quale, sentita la ricorrente, fissava l'udienza del 16.04.2025 per l'audizione del minore . Persona_1
Sentito il minore all'udienza che precede, il giudice, ritenute irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate, rinviava per il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e per la discussione all'udienza del
21.05.2025.
La causa veniva poi rinviata al 18.9.25 per l'acquisizione di copia del ricorso notificato ed all'esito il giudice relatore riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
****
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che il ricorso soddisfa i requisiti formali di cui agli artt. 473 bis-12 e 473 bis-51 c.p.c.
Ancora in via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia di parte resistente, sig. il quale, pur regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 quinquies c.c. per disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre per le Persona_1 motivazioni che seguono.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017;
3 Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
La valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, come richiesto da parte Persona_1 ricorrente a modifica del regime di affido condiviso concordato in sede di divorzio.
Ritiene il Tribunale che, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse del minore, a cagione delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. , inveratesi in condotte di totale CP_1 disaffezione e disinteresse nei confronti del benessere e dei bisogni materiali e morali dei figli, come emerge dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra in Parte_1 sede di comparizione (“Mio marito non vede nostri figli da tantissimo tempo dopo che ci siamo separati non li ha più visti. Non rilascia neppure le autorizzazioni scolastiche, sono io che mi occupo di tutto. Non paga il mantenimento. , CP_2 nostra figlia, non ha potuto partecipare al progetto Erasmus perché il padre non ha rilasciato l'autorizzazione”: cfr. verbale d'udienza del 15.01.2025), che trovano conferma in quanto dichiarato dal figlio minore in sede di audizione Persona_1
(“Io non vedo papà da 6 anni, è sparito da quando è morto mio nonno materno. Anche prima non si comportava bene con noi era aggressivo. Non mi ha mai chiamato in questi anni, …. Neanche si vede con papà. Lei mi ha raccontato che non è CP_2 potuta andare in Spagna con la scuola perché non aveva il documento e papà non aveva dato il consenso. A me non è mai capitato di avere necessità di un'autorizzazione di papà. Non sono mai state organizzate gite scolastiche all'estero”: cfr. verbale del 16.04.2025).
Quale ulteriore elemento di valutazione vi è altresì il comportamento processuale tenuto dal , il quale, essendo rimasto contumace per tutta la durata del CP_1 processo, ha confermato il proprio disinteresse nei confronti dei figli.
4 I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa del minore, risultando la stessa pregiudizievole per l'interesse di
, in ragione di quanto sopra esposto. Persona_1
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed Persona_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liqudiate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...];
- accoglie la domanda e per l'effetto modifica la sentenza n. 1613/2022 resa in data
04.05.2022 da questo tribunale nell'ambito del procedimento recante nr. RG
3840/2021 ed intercorsa tra (c.f.: e Parte_1 C.F._1
(c.f.: , disponendo l'affido esclusivo Controparte_1 C.F._2 di alla madre, con residenza privilegiata presso Persona_2 quest'ultima;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 132,53 a titolo di esborsi ed euro Parte_1
3809,00 a tiolo di compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. D'Errico Giulia dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
5 Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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