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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 5 agosto 2024 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ernestina Lancetti
contro
2) CP_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Cinzia Massaini e Simone F. Bonetti
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in PORLEZZA (CO) in data 23.11.2019 (atto iscritto
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Porlezza – anno 2019, atto n. 7, parte I)
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale del 29.06.2023 omologato con decreto depositato in data 11.07.2023
con i seguenti FIGLI MINORI:
- ) nato il [...] Parte_2 C.F._3
- ) nata il [...]; Persona_1 C.F._4
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti
CONDIZIONI:
1. I figli ed saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_2 Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Porlezza (CO) via Filarmonici n.
8.
2. Il sig. corrisponderà un assegno mensile di € 700,00 quale contributo al mantenimento Pt_1
di entrambi i figli ed fino al completamento degli studi, compresi quelli Pt_2 Per_1
universitari, se verranno affrontati, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo le disposizioni previste dal Protocollo del Tribunale
di Como.
3. Gli assegni familiari (Assegno Unico) verranno percepiti dalla sig.ra . CP_1
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altra e quindi non è previsto alcun contributo al mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
5. Per le modalità di visita, il sig. terrà con sé i figli: durante l'anno, a settimane alterne, a Pt_1
partire da venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.00, oltre una sera infrasettimanale da concordare di volta in volta con i figli;
in estate fino a 15 giorni anche non consecutivi,
concordando con la madre il periodo entro il 31 maggio;
le altre festività: il giorno di Natale,
mattina, pranzo e primo pomeriggio con il padre e da metà pomeriggio, cena e pernotto con la madre, una settimana con la madre (dal 26 dicembre al 1° gennaio mattino) e una settimana con il padre (dal 1° gennaio mattino al 6 gennaio) ad anni alterni. A Pasqua: la settimana intera ora
2 con l'uno ora con l'altro genitore, ad anni alterni. Nelle altre festività: alternate. Tutto ciò nel rispetto delle esigenze scolastiche e/o lavorative e delle volontà dei bambini.
6. I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti d'espatrio per sé e per i figli.
7. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Porlezza di annotare l'emananda sentenza.
8. Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
3 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e Parte_1
in data 23.11.2019 in Porlezza (atto iscritto nei Registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Porlezza - anno 2019, atto n. 7, parte I).
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porlezza (CO) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 25.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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