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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Prima CIVILE
R.G. 10449/2025
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10449/2025 R.G. promossa da
NE ZI (P.IV Parte_1
) col patrocinio dell'Avv. DI PEDE MATTEO P.IV_1
RICORRENTE contro
(P.IV ) col patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CP_1 P.IV_2
GIANLUCA
RESISTENTE
OGGETTO: revocatoria ex art. 166, secondo comma, CCII sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
“Revocarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166, 2° comma, CCII, il pagamento di € 24.639,67 meglio descritto in narrativa ricevuto dalla convenuta e, per l'effetto, condannarsi C.F. e P.IV , con sede legale in CP_1 P.IV_2
Genova, Via G. Colano n. 36/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: a pagare alla NE ZI Email_1 Parte_1
in persona del curatore, la somma di € 24.639,67 o la diversa somma, maggiore
[...]
o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della proposizione della presente domanda fino al saldo”
Per parte resistente
“Respingere la domanda di parte ricorrente”
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281-undecies c.p.c. depositato il 08/04/2025, notificato alla resistente il 28/04/2025, la Curatela del (di seguito Parte_1
ha agito in revocatoria fallimentare al fine di sentir dichiarare l'inefficacia Pt_1 del pagamento di € 24.639,67 e la condanna della alla relativa CP_1 restituzione in favore della massa deducendo:
− di aver formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale in data
14/07/2023, pubblicata nel registro delle imprese il 17/07/2023
− che con sentenza dd. 07/09/2023 il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale
− che il curatore della dall'esame della documentazione sociale, ha Pt_1 riscontrato che il 17/07/2023, giusta ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione mobiliare di Venezia dd. 07/07/2023, era stata disposto il pagamento di € 24.639,67 da parte della NC NT AS di EN (terza debitrice della ricorrente) in favore della in esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo n. 823/2023 e successivo precetto, emesso dal Tribunale di
Genova
− che il superiore pagamento, effettuato nel c.d. periodo sospetto ed avuto riguardo ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art 166 CCI si configurava come revocabile.
Con comparsa dd 30.05.2025 si è costituita la che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'azione ex adverso avanzata.
Il Giudice, all'udienza del 12/06/2025, stante la natura documentale del giudizio, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale ha trattenuto la causa a sentenza.
***
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta
Innanzitutto, si premette che fra le parti non vi è contrapposizione in punto di fatto (cfr. pag. 3 comparsa “Nulla si eccepisce in oggi in merito alla CP_1 ricostruzione degli eventi e delle tempistiche che hanno portato la società esponente ad ottenere le somme…) sicché, fra le medesime, resta come unica circostanza di contrasto la possibilità che il pagamento controverso sia revocato.
pagina 2 di 7 L'art 166 CCI co. 2 sul punto afferma che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
La norma in argomento tratteggia pertanto i due presupposti, oggettivo e soggettivo, su cui si fonda l'azione oggi incoata dalla Pt_1
Orbene, il requisito oggettivo richiamato dalla norma in parola attiene alla revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore nel cosiddetto “periodo sospetto”.
Rilevano ai fini di cui all'art 166 co. 2 non solo i versamenti diretti operati dal debitore, ma anche quelli eseguiti, come nel caso di specie, mediante assegnazione conseguente a pignoramento presso terzi, poiché effettuati con denaro del debitore.
Infatti, la Suprema Corte – il cui orientamento consolidato va applicato anche a seguito dell'introduzione del Codice della crisi – ha affermato che “nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedura esecutive individuali
(come l'espropriazione presso terzi) è pacificamente ammissibile l'azione revocatoria.
Gli atti soggetti a revocatoria L. Fall., ex art. 67, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti;
con la ulteriore conseguenza che, ai fini del computo del cd. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito” (cfr. Cass. Civ. n. 7901/2020).
Nel caso di specie il pagamento, eseguito dal terzo debitore MPS giusta ordinanza di assegnazione del GE, avvenne il 17/07/2023; la domanda di apertura della liquidazione era, invece, stata depositata il 14/07/2023 e pubblicata al registro delle Imprese il 17/07/2023. Il pagamento, pertanto, è avvenuto dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sussiste, dunque, il requisito oggettivo di revocabilità.
Quanto invece al requisito soggettivo, ovvero di conoscenza in capo all'accipiens della condizione di insolvenza dell'impresa debitrice, la norma in pagina 3 di 7 discussione pone il relativo onere della prova sul curatore e, pertanto, è costui a doverne dare dimostrazione.
La conoscenza in capo all'accipiens dello stato d'insolvenza, la cui prova è suscettibile di essere assolta mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Civ.
n.13445/2023), può essere desunta anche da semplici indizi come la pendenza di procedure esecutive (cfr. Cass. n.10780/2024), e va intesa nel senso che “la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il debitore” (cfr. Cass. 6686/2012).
Si è, del resto, affermato che vi è scientia decotionis “in situazioni nelle quali può ritenersi che il creditore, facendo uso della normale diligenza – da valutarsi alla stregua della sua specifica qualità di operatore in relazione alla natura dell'atto – non abbia potuto non rendersi conto dello stato di dissesto in cui versava la controparte”
(cfr. Cass. Civ. n. 26061/2017).
Ciò posto, si consideri che le odierne parti del giudizio sono società di capitali, che rivestono – pertanto – una posizione qualificata, la quale presuppone l'adozione di un contegno connotato da adeguata diligenza professionale nello svolgimento dell'attività imprenditoriale. Tale professionalità permette di conoscere sia le situazioni del mercato, sia di acquisire specifiche informazioni di settore, come ad esempio i dati di bilancio rispetto ai quali hanno (rectius dovrebbero avere) una padronanza tale per attribuire al dato numerico senso e significato economico/finanziario con maggior facilità rispetto al soggetto estraneo all'attività commerciale.
Ebbene, si consideri che:
- l'ultimo bilancio pubblicato da risaliva al 2021 Pt_1
- tale bilancio (cfr. doc. 10 registrava una grave esposizione Pt_1 debitoria della ricorrente pari ad € 3.888.652 nei confronti dei fornitori e ad
€ 3.241.642 nei confronti di banche pagina 4 di 7 - tenuto conto della perdita maturata, poteva ragionevolmente presupporsi, da parte di un operatore qualificato, che la Società non avrebbe onorato le scadenze previste
- nella nota integrativa si dava conto della circostanza che il Parte_1 versava in una situazione di “tensione di carattere finanziario”, perdurante anche nel corso dell'esercizio 2022
- si era registrato un calo sensibile dei ricavi delle vendite in un solo anno da
15.372.258 nel 2020 a 11.678.803 nel 2021, con conseguente cristallizzazione della grave carenza di ricavi a fronte di un pesante indebitamento
- MPS, terzo debitore, aveva comunicato l'esistenza di altri (significativo il plurale utilizzato dalla NC al doc. 6 fascicolo procedimenti Pt_1 esecutivi pendenti contestualmente al pignoramento presso terzi qui di interesse, con conferma di una condizione di difficoltà finanziaria e di incapacità della di far fronte al regolare e tempestivo pagamento Pt_1 dei propri debiti
- al fine di recuperare il credito, dovette agire in via monitoria e, poi, CP_1 in via esecutiva, così appalesandosi la volontà/incapacità di non adempiere del debitore anche in esito ad un titolo definitivo
Si ribadisce che nel 2023, quando venne introdotto il procedimento monitorio,
l'ultimo bilancio depositato risaliva al 2021 e ciò avrebbe dovuto costituire un allarme quanto meno indicativo di una situazione di anomalia, incongruità e
“disordine” societario, stante l'obbligatorietà dell'approvazione e del tempestivo deposito dei bilanci sociali entro perentori termini di legge. in questo senso, CP_1 avrebbe dovuto valutare con maggiore diligenza le superiori circostanze, che delineano un quadro preciso, concordante e non transitorio di sofferenza finanziaria.
Se, dunque, può dirsi assolto l'onere probatorio in capo alla ricorrente, si aggiunge che non ha fornito prova contraria, considerata altresì la mancata CP_1 articolazione di mezzi istruttori (cfr. Cass. Civ. n. 30254/2024 “In tema di revocatoria fallimentare al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, pagina 5 di 7 occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa”).
Per tale motivo va accolta la domanda di parte ricorrente, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pagamento di € 24.639,67 e la condanna della CP_1 alla restituzione della predetta somma, oltre interessi (cfr. quanto alla decorrenza
Cass. Civ. n. 13145/2021 “Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore”) in favore della Curatela di Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al D.M 55/2014 dello scaglione di riferimento da € 5.201 ad € 26.000, salva adozione dei parametri minimi per la fase di trattazione e decisoria, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede
− DICHIARA l'inefficacia del pagamento di € 24.639,67 effettuato da n favore della Parte_1 CP_1
− NN pagare alla curatela ricorrente la somma CP_1 di € 24.639,67, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 08/04/2025 al soddisfo
− NN la resistente a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio liquidate in € 3.387 per compensi;
€ 264,00 per esborsi;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge pagina 6 di 7 Venezia, così deciso il 07/07/2025
Il Giudice dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi,
Funzionario UPP]
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Prima CIVILE
R.G. 10449/2025
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10449/2025 R.G. promossa da
NE ZI (P.IV Parte_1
) col patrocinio dell'Avv. DI PEDE MATTEO P.IV_1
RICORRENTE contro
(P.IV ) col patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CP_1 P.IV_2
GIANLUCA
RESISTENTE
OGGETTO: revocatoria ex art. 166, secondo comma, CCII sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
“Revocarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166, 2° comma, CCII, il pagamento di € 24.639,67 meglio descritto in narrativa ricevuto dalla convenuta e, per l'effetto, condannarsi C.F. e P.IV , con sede legale in CP_1 P.IV_2
Genova, Via G. Colano n. 36/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: a pagare alla NE ZI Email_1 Parte_1
in persona del curatore, la somma di € 24.639,67 o la diversa somma, maggiore
[...]
o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della proposizione della presente domanda fino al saldo”
Per parte resistente
“Respingere la domanda di parte ricorrente”
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281-undecies c.p.c. depositato il 08/04/2025, notificato alla resistente il 28/04/2025, la Curatela del (di seguito Parte_1
ha agito in revocatoria fallimentare al fine di sentir dichiarare l'inefficacia Pt_1 del pagamento di € 24.639,67 e la condanna della alla relativa CP_1 restituzione in favore della massa deducendo:
− di aver formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale in data
14/07/2023, pubblicata nel registro delle imprese il 17/07/2023
− che con sentenza dd. 07/09/2023 il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale
− che il curatore della dall'esame della documentazione sociale, ha Pt_1 riscontrato che il 17/07/2023, giusta ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione mobiliare di Venezia dd. 07/07/2023, era stata disposto il pagamento di € 24.639,67 da parte della NC NT AS di EN (terza debitrice della ricorrente) in favore della in esecuzione del decreto CP_1 ingiuntivo n. 823/2023 e successivo precetto, emesso dal Tribunale di
Genova
− che il superiore pagamento, effettuato nel c.d. periodo sospetto ed avuto riguardo ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art 166 CCI si configurava come revocabile.
Con comparsa dd 30.05.2025 si è costituita la che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'azione ex adverso avanzata.
Il Giudice, all'udienza del 12/06/2025, stante la natura documentale del giudizio, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale ha trattenuto la causa a sentenza.
***
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta
Innanzitutto, si premette che fra le parti non vi è contrapposizione in punto di fatto (cfr. pag. 3 comparsa “Nulla si eccepisce in oggi in merito alla CP_1 ricostruzione degli eventi e delle tempistiche che hanno portato la società esponente ad ottenere le somme…) sicché, fra le medesime, resta come unica circostanza di contrasto la possibilità che il pagamento controverso sia revocato.
pagina 2 di 7 L'art 166 CCI co. 2 sul punto afferma che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
La norma in argomento tratteggia pertanto i due presupposti, oggettivo e soggettivo, su cui si fonda l'azione oggi incoata dalla Pt_1
Orbene, il requisito oggettivo richiamato dalla norma in parola attiene alla revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore nel cosiddetto “periodo sospetto”.
Rilevano ai fini di cui all'art 166 co. 2 non solo i versamenti diretti operati dal debitore, ma anche quelli eseguiti, come nel caso di specie, mediante assegnazione conseguente a pignoramento presso terzi, poiché effettuati con denaro del debitore.
Infatti, la Suprema Corte – il cui orientamento consolidato va applicato anche a seguito dell'introduzione del Codice della crisi – ha affermato che “nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedura esecutive individuali
(come l'espropriazione presso terzi) è pacificamente ammissibile l'azione revocatoria.
Gli atti soggetti a revocatoria L. Fall., ex art. 67, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti;
con la ulteriore conseguenza che, ai fini del computo del cd. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito” (cfr. Cass. Civ. n. 7901/2020).
Nel caso di specie il pagamento, eseguito dal terzo debitore MPS giusta ordinanza di assegnazione del GE, avvenne il 17/07/2023; la domanda di apertura della liquidazione era, invece, stata depositata il 14/07/2023 e pubblicata al registro delle Imprese il 17/07/2023. Il pagamento, pertanto, è avvenuto dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sussiste, dunque, il requisito oggettivo di revocabilità.
Quanto invece al requisito soggettivo, ovvero di conoscenza in capo all'accipiens della condizione di insolvenza dell'impresa debitrice, la norma in pagina 3 di 7 discussione pone il relativo onere della prova sul curatore e, pertanto, è costui a doverne dare dimostrazione.
La conoscenza in capo all'accipiens dello stato d'insolvenza, la cui prova è suscettibile di essere assolta mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Civ.
n.13445/2023), può essere desunta anche da semplici indizi come la pendenza di procedure esecutive (cfr. Cass. n.10780/2024), e va intesa nel senso che “la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il debitore” (cfr. Cass. 6686/2012).
Si è, del resto, affermato che vi è scientia decotionis “in situazioni nelle quali può ritenersi che il creditore, facendo uso della normale diligenza – da valutarsi alla stregua della sua specifica qualità di operatore in relazione alla natura dell'atto – non abbia potuto non rendersi conto dello stato di dissesto in cui versava la controparte”
(cfr. Cass. Civ. n. 26061/2017).
Ciò posto, si consideri che le odierne parti del giudizio sono società di capitali, che rivestono – pertanto – una posizione qualificata, la quale presuppone l'adozione di un contegno connotato da adeguata diligenza professionale nello svolgimento dell'attività imprenditoriale. Tale professionalità permette di conoscere sia le situazioni del mercato, sia di acquisire specifiche informazioni di settore, come ad esempio i dati di bilancio rispetto ai quali hanno (rectius dovrebbero avere) una padronanza tale per attribuire al dato numerico senso e significato economico/finanziario con maggior facilità rispetto al soggetto estraneo all'attività commerciale.
Ebbene, si consideri che:
- l'ultimo bilancio pubblicato da risaliva al 2021 Pt_1
- tale bilancio (cfr. doc. 10 registrava una grave esposizione Pt_1 debitoria della ricorrente pari ad € 3.888.652 nei confronti dei fornitori e ad
€ 3.241.642 nei confronti di banche pagina 4 di 7 - tenuto conto della perdita maturata, poteva ragionevolmente presupporsi, da parte di un operatore qualificato, che la Società non avrebbe onorato le scadenze previste
- nella nota integrativa si dava conto della circostanza che il Parte_1 versava in una situazione di “tensione di carattere finanziario”, perdurante anche nel corso dell'esercizio 2022
- si era registrato un calo sensibile dei ricavi delle vendite in un solo anno da
15.372.258 nel 2020 a 11.678.803 nel 2021, con conseguente cristallizzazione della grave carenza di ricavi a fronte di un pesante indebitamento
- MPS, terzo debitore, aveva comunicato l'esistenza di altri (significativo il plurale utilizzato dalla NC al doc. 6 fascicolo procedimenti Pt_1 esecutivi pendenti contestualmente al pignoramento presso terzi qui di interesse, con conferma di una condizione di difficoltà finanziaria e di incapacità della di far fronte al regolare e tempestivo pagamento Pt_1 dei propri debiti
- al fine di recuperare il credito, dovette agire in via monitoria e, poi, CP_1 in via esecutiva, così appalesandosi la volontà/incapacità di non adempiere del debitore anche in esito ad un titolo definitivo
Si ribadisce che nel 2023, quando venne introdotto il procedimento monitorio,
l'ultimo bilancio depositato risaliva al 2021 e ciò avrebbe dovuto costituire un allarme quanto meno indicativo di una situazione di anomalia, incongruità e
“disordine” societario, stante l'obbligatorietà dell'approvazione e del tempestivo deposito dei bilanci sociali entro perentori termini di legge. in questo senso, CP_1 avrebbe dovuto valutare con maggiore diligenza le superiori circostanze, che delineano un quadro preciso, concordante e non transitorio di sofferenza finanziaria.
Se, dunque, può dirsi assolto l'onere probatorio in capo alla ricorrente, si aggiunge che non ha fornito prova contraria, considerata altresì la mancata CP_1 articolazione di mezzi istruttori (cfr. Cass. Civ. n. 30254/2024 “In tema di revocatoria fallimentare al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, pagina 5 di 7 occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa”).
Per tale motivo va accolta la domanda di parte ricorrente, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pagamento di € 24.639,67 e la condanna della CP_1 alla restituzione della predetta somma, oltre interessi (cfr. quanto alla decorrenza
Cass. Civ. n. 13145/2021 “Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore”) in favore della Curatela di Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al D.M 55/2014 dello scaglione di riferimento da € 5.201 ad € 26.000, salva adozione dei parametri minimi per la fase di trattazione e decisoria, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede
− DICHIARA l'inefficacia del pagamento di € 24.639,67 effettuato da n favore della Parte_1 CP_1
− NN pagare alla curatela ricorrente la somma CP_1 di € 24.639,67, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 08/04/2025 al soddisfo
− NN la resistente a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio liquidate in € 3.387 per compensi;
€ 264,00 per esborsi;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge pagina 6 di 7 Venezia, così deciso il 07/07/2025
Il Giudice dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi,
Funzionario UPP]
pagina 7 di 7