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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9617 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 63930 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. e p.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni Battista Tiepolo n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Francesco De Renzi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. e p.iva in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma alla via Vespasiano n. 48, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Sansonetti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta oggetto: contratto di servizi
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
12 dicembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attrice:
“Con le presenti note autorizzate, nell'interesse di , il Parte_1 sottoscritto procuratore si riporta integralmente alle conclusioni del proprio atto di citazione, alle precedenti note d'udienza ed alle proprie memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., contestando nuovamente quanto eccepito da in quanto non supportato da alcun elemento CP_1 probatorio.
Pertanto, ritenendo ampiamente documentata la prova dell'inadempimento della convenuta, si chiede che la causa sia posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
In subordine, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati e formulati con memorie ex art. 183
c. 6 c.p.c. secondo e terzo termine.”
[“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento di per non aver questa rispettato le condizioni e lo CP_1 standard qualitativo richiesto e pattuito per tutte le suesposte circostanze;
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 parziale rimborso del prezzo pagato in ragione dell'inadempimento
e/o l'inesatto adempimento e, per l'effetto,
- condannare al pagamento dell'importo di € 15.650,16 CP_1
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo equità, a titolo di parziale rimborso del prezzo relativo alle prestazioni di beni e servizi non fornite e/o comunque fornite in maniera difforme a quanto pattuito e versato da ed a Parte_1 titolo di risarcimento del danno,
- condannare, altresì, in misura aggravata ex art. 96 CP_1
C.p.c., per tutte le ragioni espresse in narrativa.
…
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”]
per la convenuta:
“…con le presenti note la società per il tramite del CP_1 proprio procuratore, si riporta integralmente a quanto già espresso, eccepito, dedotto e chiesto all'interno dei propri scritti difensivi, reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati e formulati con memorie 183 c. 6 c.p.c. primo
e secondo termine.
In subordine, il medesimo procuratore si riporta ai propri scritti difensivi precisando le conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione, qui da intendersi integralmente trascritte, insistendo per il relativo accoglimento e per il rigetto della domanda avversaria in quanto palesemente infondata e pretestuosa.
Il medesimo procuratore, pertanto, chiede che la causa sia posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.”
[“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare: per le ragioni dedotte accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, per Parte_1
l'effetto, rigettare la domanda attorea.
Nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suestesa eccezione preliminare, rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, pretestuosa
e sfornita di qualsivoglia prova, per le ragioni tutte esposte nel presente atto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori.”]
FATTO E DIRITTO
1.La società ha citato in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma la società per chiedere la riduzione del prezzo CP_1 pagato per un contratto di appalto di servizi asseritamente concluso con la convenuta di cui ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 15.650,00 a titolo di parziale rimborso del prezzo stesso.
A fondamento delle domande la società attrice ha dedotto che:
- società operante nel campo dell'erogazione di Parte_1 servizi di intermediazione e di organizzazione diretta di eventi di portata internazionale, a partire da ottobre 2020 aveva iniziato una collaborazione stabile con la nota società di consulenza RN &
NG sottoscrivendo un contratto per l'organizzazione di eventi in suo favore;
- nell'ambito di tale rapporto RN & NG aveva commissionato all'odierna attrice la cura della XIV edizione del “EY Digital
Summit”, evento che avrebbe visto coinvolti i principali opinion leader italiani e internazionali;
- scelta da RN & NG quale location “La Lanterna Rome”, gestita dalla società odierna convenuta la parte CP_1 relativa all'allestimento della location, sia dal punto di vista formale che sostanziale, era stata affidata a la quale Parte_1
- dopo aver concordato con RN & NG il set-up desiderato, nonché il necessario rider tecnico sul quale propendere per l'emissione del segnale in diretta sui canali SKY e sulle piattaforme digitali desiderate – aveva provveduto a formulare le richieste di beni e servizi direttamente alla per l'elaborazione e la CP_1 trasmissione del relativo preventivo;
- la convenuta aveva richiesto il pagamento anticipato dell'intero importo indicato nel preventivo in assenza del quale non avrebbe evidentemente fornito gli allestimenti impedendo di fatto lo svolgimento dell'evento;
- a soli 4 giorni dal summit era stata quindi costretta Parte_1 ad accettare le condizioni imposte dalla convenuta e in data
4.10.2021 aveva proceduto al versamento “al buio” di € 56.022,40, a saldo della fattura n. 306/2021 del 1.10.2021 già emessa da CP_1
;
[...]
- durante l'evento, aveva denunciato subito la Parte_1 riscontrata superficialità nell'allestimento del locale, nonché la scarsa qualità degli allestimenti e del loro stato, non all'altezza dello standard qualitativo richiesto;
- al termine dell'evento, aveva elencato i disservizi Parte_1 di lamentando in particolare: l'inadeguatezza della CP_1 tensostruttura che si presentava grezza, arrugginita, con visibili segni di usura e numerosi rattoppi;
l'inadeguatezza degli arredi che presentavano evidenti segni di usura;
la non conformità di un pannello di sfondo posizionato nella sala adibita alle interviste privo delle spalle in grafica di pulizia;
il non corretto funzionamento della parete a led che presentava molteplici led bruciati, così da rendere l'immagine non nitida;
l'inadeguatezza del personale audio fornito;
- a fronte della provata ed evidente insufficienza dei servizi erogati dalla convenuta, l'odierna attrice aveva chiesto l'emissione di una nota di credito per soli € 12.828,00, oltre IVA alla CP_1
, che, tuttavia, aveva declinato ogni responsabilità, prima
[...] rispondendo negativamente alla missiva del 14.10.2021, poi rifiutando il successivo invito alla negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso in punto di fatto la società attrice in primo luogo ha affermato la propria legittimazione attiva quale committente dei servizi resi da evidenziando che sia CP_1 il preventivo che la successiva fattura erano state indirizzate alla che aveva provveduto all'intero pagamento della fattura Parte_1 stessa.
L'attrice ha poi denunciato l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della che non aveva adottato il particolare CP_1 ed elevato livello di diligenza richiesta per l'esecuzione dell'appalto, per il quale sarebbe stato necessario dotarsi di personale esperto e di materiali di prima qualità, affinché l'evento organizzato potesse risultare all'altezza dei partecipanti di rilievo internazionale.
La ha quindi rivendicato il diritto ad ottenere una Parte_1 riduzione giudiziale del compenso originariamente pattuito e, conseguentemente, il rimborso della parte corrispondente a tale riduzione, proprio in ragione dell'inadempimento o inesatto adempimento della delle proprie obbligazioni. Detto CP_1 importo è stato quantificato in complessivi € 15.650,16 tenuto conto di diversi fattori, quali il prezzo originariamente concordato, la difformità tra la prestazione effettivamente resa e quella originariamente pattuita, l'incidenza della difformità anzidetta sulla qualità complessiva dell'evento, il disagio e le ripercussioni che detta difformità aveva provocato sul rapporto contrattuale tra e la propria cliente RN & NG. Parte_1
L'attrice ha concluso formulando le domande riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 27 gennaio 2023 si è costituita in giudizio la società , la quale in via preliminare ha CP_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 evidenziando che:
- il contratto per l'utilizzo degli spazi della location “La
Lanterna” per le date del 5, 6 e 7 ottobre 2021, era stato sottoscritto dalla e dalla che CP_1 Controparte_2 quale società committente era l'unica legittimata ad causam ovvero a formulare richieste risarcitorie;
- aveva provveduto al pagamento diretto in Controparte_2 favore di delle fatture nn. 262 e 282 del 10 e 30 CP_1 settembre 2021, inerenti l'utilizzo della location, a nulla rilevando la fattura n. 306/21 che era stata pagata dalla Parte_1 su mandato conferito da , che aveva espressamente Controparte_2 chiesto alla società odierna convenuta di emettere fattura in favore dell'attrice per i servizi aggiuntivi;
- la committente aveva sempre e fin Controparte_2 dall'inizio seguito la trattativa e accettato i costi della location
e dei servizi aggiuntivi, perfino inviando in loco il proprio personale nei giorni dell'allestimento dell'evento (3-4 ottobre
2021) per le verifiche e gli adempimenti del caso.
La società convenuta ha contestato anche nel merito la fondatezza delle domande avversarie di cui ha chiesto il rigetto deducendo in particolare che la tipologia e la consistenza degli arredi era stata previamente concordata inter-partes e che i beni in questione erano risultati qualitativamente idonei, tanto che nelle giornate del 3 e
4 ottobre 2021 dedicate all'allestimento dell'evento e alla sistemazione della tensostruttura e del mobilio in generale, nessuna perplessità e/o lamentela era stata mossa o formulata dai responsabili di e di presenti in Controparte_2 Parte_1 loco.
3. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti senza l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti.
All'udienza del 12 dicembre 2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante le rispettive note autorizzate, hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni
20 per le repliche.
********
4. Anzitutto va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa il difetto di legittimazione attiva della società attrice.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
È provato per tabulas che con contratto sottoscritto in data 2 settembre 2021 la , quale gestore del locale denominato CP_1
“La Lanterna”, sito in Roma alla Via Tomacelli n. 157, ha concesso alla quale committente, l'utilizzo Controparte_3 degli spazi del suddetto locale per organizzare un evento nei giorni
5, 6 e 7 ottobre 2021.
Il contratto, prodotto in copia da parte convenuta (doc. 2), prevede non soltanto l'utilizzo degli spazi del locale “La Lanterna”, ma anche una serie di servizi promessi dal fornitore ( CP_1 al committente ( . Tali servizi sono Controparte_3 dettagliatamente descritti all'art. 2 del contratto, dove è altresì precisato che “ogni ulteriore dotazione audio-video-luci e/o servizio tecnico (a titolo indicativo e non esaustivo videoproiettori, ledwall, monitor, videocamere ecc..) è da considerarsi fornitura e pertinenza esclusiva del service Lanterna.
Le dotazioni suddette, non previste nel presente contratto, potranno essere utilizzate dalla committente soltanto previa autorizzazione da parte di e accordo per iscritto sul relativo prezzo.” CP_1
Nel successivo art. 3 del contratto, rubricato “garanzie ed obblighi del fornitore”, è poi testualmente previsto che: “Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei mezzi idonei per
l'adempimento degli obblighi assunti e di garantire la perfetta esecuzione dei servizi e/o attività oggetto del contratto, impegnandosi a predisporre tutte le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
i servizi e le attività saranno svolte tramite personale che il fornitore garantisce come professionalmente preparato ed idoneo, anche sotto il profilo dell'immagine, della disponibilità e della cortesia verso i frequentatori ed ospiti degli spazi.”
Per quanto risulta dall'art. 6 del contratto le parti hanno originariamente pattuito un corrispettivo di euro 40.000,00 oltre iva che è stato fatturato dal fornitore direttamente a CP_1 carico della committente come risulta Controparte_3 dalle due fatture di pari importo (euro 24.400,00 iva compresa) prodotte dalla convenuta e precisamente: la fattura n. 262 del 10 settembre 2021 e la fattura n. 282 del 30 settembre 21 (doc. 3).
Risulta poi documentato che la ha successivamente CP_1 promesso una serie di servizi aggiuntivi dettagliatamente elencati nel preventivo predisposto dalla stessa convenuta dove sono indicati anche i rispettivi compensi (doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Per tali servizi aggiuntivi la ha quindi emesso in CP_1 data 1° ottobre 2021 la fattura n. 306/2021 dell'importo di euro
56.022,40 (doc. 6 del fascicolo di parte attrice) che è stata interamente pagata dalla con bonifico del 4 ottobre 2021 Parte_1
(doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Alla luce di tali prove documentali appare evidente che il preventivo predisposto dalla (doc. 4 del fascicolo di CP_1 parte attrice) costituisce una vera e propria appendice e/o integrazione del contratto del 2 settembre 2021 stipulato tra la e l'odierna convenuta, in quanto riguarda Controparte_3 servizi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti dal suddetto contratto e comunque inerenti al medesimo evento organizzato con detto contratto. Si tratta di servizi destinati alla che, quindi, deve ritenersi l'unica Controparte_3 beneficiaria e committente dei servizi stessi.
Il fatto che la fattura per i servizi aggiuntivi sia stata intestata alla che ha anche provveduto al suo pagamento Parte_1 non è di per sé sufficiente per ritenere che l'attrice abbia concluso con la convenuta un contratto diverso ed autonomo rispetto a quello precedentemente stipulato in data 2 settembre 2021 dalla
[...]
con la Controparte_3 CP_1
Ed infatti la fatturazione a carico dell'odierna attrice trova ragionevole giustificazione nel mandato che la Controparte_3
ha conferito alla per il pagamento e più in
[...] Parte_1 generale per la gestione della fase esecutiva del rapporto contrattuale già direttamente instaurato dalla società di consulenza con la Quale mandataria della CP_1 Controparte_3
, la non ha stipulato un nuovo contratto, ma ha
[...] Parte_1 curato l'attuazione dell'unico contratto di appalto originariamente stipulato dalla mandante, occupandosi in particolare di verificare la corretta prestazione dei servizi aggiuntivi e di provvedere anche al pagamento degli stessi, la cui fatturazione è stata posta direttamente a carico della mandataria su espressa richiesta della mandante.
Ciò trova conferma anche nei due messaggi di posta elettronica
(cfr. doc. 6 del fascicolo di parte convenuta) inoltrati da referenti di all'amministrazione della Controparte_3 CP_1
in data 28 e 29 settembre 2021 ovvero nei giorni
[...] immediatamente antecedenti l'inizio dell'allestimento. L'email del
28 settembre 2021, inviata da per conto Persona_1 di è del seguente tenore letterale: Controparte_3
“Ciao . Torno da te per la fornitura di servizi aggiuntivi Tes_1 concordati con referente tecnico dei colleghi di Testimone_2
che ci leggono in copia e che coordinano l'intero progetto CP_4 di allestimento e visual. Saranno loro a curare questa parte, prenderanno quindi contatto con te per definire tutti i dettagli e darti le informazioni legate alla fatturazione. Grazie mille, a presto! ”. Nella seconda mail del 29 settembre 2021 inoltrata Per_1 da , nella persona di , Controparte_3 Parte_2 si legge testualmente: “Ciao abbiamo chiesto a Tes_1 Tes_2
[referente di prendersi in carico tutta la
[...] Parte_1 gestione e il coordinamento degli allestimenti per noi, quindi ti chiederei di far riferimento a lui per tutto. In ogni caso confermiamo i servizi con lui concordati, grazie”.
Dai messaggi sopra riportati traspare che l'incarico conferito dalla alla ha riguardato Controparte_3 Parte_1 soltanto la gestione e il coordinamento dei servizi aggiuntivi, che sono stati confermati direttamente dal personale della
[...]
che, dunque, deve ritenersi parte committente. Controparte_3
Del resto quest'ultima è l'unica beneficiaria delle prestazioni in questione e, in quanto tale, è la sola legittimata ad agire per far valere eventuali inadempimenti dell'odierna convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto del 2 settembre 2021 e con l'appendice relativa ai servizi aggiuntivi.
Al contrario la quale mandataria al pagamento e alla Parte_1 gestione del rapporto già in essere, è priva di legittimazione ad agire nei confronti della CP_1
Si osserva inoltre che, per quanto riferito dalla convenuta e non contestato dall'attrice, la ha già Controparte_3 provveduto a rimborsare le somme anticipate dalla Parte_1 attraverso il pagamento della fattura n. 306/2021 del 1° ottobre
2021.
L'avvenuto rimborso, oggetto del primo capitolo di prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta (“Vero che l'importo per i servizi
Part aggiuntivi fatturato da a come da documento n.306 CP_1 del1.10.21 di importo pari a euro 56.022,44 iva inclusa … che si rammostra al teste, veniva rimborsato per intero a dalla Pt_1 committente E.Y Advisory spa”), non è stato negato dall'attrice che con la terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ne ha contestato soltanto la rilevanza.
Ciò induce ad escludere non solo la legittimazione attiva, ma anche l'interesse ad agire della che, avendo già ottenuto il Parte_1 rimborso dell'intera somma versata alla non ha più CP_1 alcun interesse a chiedere la riduzione del compenso.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14 (così come aggiornato con
D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_1 così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di;
Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 63930 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. e p.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni Battista Tiepolo n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Francesco De Renzi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. e p.iva in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma alla via Vespasiano n. 48, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Sansonetti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta oggetto: contratto di servizi
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
12 dicembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attrice:
“Con le presenti note autorizzate, nell'interesse di , il Parte_1 sottoscritto procuratore si riporta integralmente alle conclusioni del proprio atto di citazione, alle precedenti note d'udienza ed alle proprie memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., contestando nuovamente quanto eccepito da in quanto non supportato da alcun elemento CP_1 probatorio.
Pertanto, ritenendo ampiamente documentata la prova dell'inadempimento della convenuta, si chiede che la causa sia posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
In subordine, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati e formulati con memorie ex art. 183
c. 6 c.p.c. secondo e terzo termine.”
[“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento di per non aver questa rispettato le condizioni e lo CP_1 standard qualitativo richiesto e pattuito per tutte le suesposte circostanze;
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 parziale rimborso del prezzo pagato in ragione dell'inadempimento
e/o l'inesatto adempimento e, per l'effetto,
- condannare al pagamento dell'importo di € 15.650,16 CP_1
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo equità, a titolo di parziale rimborso del prezzo relativo alle prestazioni di beni e servizi non fornite e/o comunque fornite in maniera difforme a quanto pattuito e versato da ed a Parte_1 titolo di risarcimento del danno,
- condannare, altresì, in misura aggravata ex art. 96 CP_1
C.p.c., per tutte le ragioni espresse in narrativa.
…
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”]
per la convenuta:
“…con le presenti note la società per il tramite del CP_1 proprio procuratore, si riporta integralmente a quanto già espresso, eccepito, dedotto e chiesto all'interno dei propri scritti difensivi, reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati e formulati con memorie 183 c. 6 c.p.c. primo
e secondo termine.
In subordine, il medesimo procuratore si riporta ai propri scritti difensivi precisando le conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione, qui da intendersi integralmente trascritte, insistendo per il relativo accoglimento e per il rigetto della domanda avversaria in quanto palesemente infondata e pretestuosa.
Il medesimo procuratore, pertanto, chiede che la causa sia posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.”
[“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare: per le ragioni dedotte accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, per Parte_1
l'effetto, rigettare la domanda attorea.
Nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suestesa eccezione preliminare, rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, pretestuosa
e sfornita di qualsivoglia prova, per le ragioni tutte esposte nel presente atto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori.”]
FATTO E DIRITTO
1.La società ha citato in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma la società per chiedere la riduzione del prezzo CP_1 pagato per un contratto di appalto di servizi asseritamente concluso con la convenuta di cui ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 15.650,00 a titolo di parziale rimborso del prezzo stesso.
A fondamento delle domande la società attrice ha dedotto che:
- società operante nel campo dell'erogazione di Parte_1 servizi di intermediazione e di organizzazione diretta di eventi di portata internazionale, a partire da ottobre 2020 aveva iniziato una collaborazione stabile con la nota società di consulenza RN &
NG sottoscrivendo un contratto per l'organizzazione di eventi in suo favore;
- nell'ambito di tale rapporto RN & NG aveva commissionato all'odierna attrice la cura della XIV edizione del “EY Digital
Summit”, evento che avrebbe visto coinvolti i principali opinion leader italiani e internazionali;
- scelta da RN & NG quale location “La Lanterna Rome”, gestita dalla società odierna convenuta la parte CP_1 relativa all'allestimento della location, sia dal punto di vista formale che sostanziale, era stata affidata a la quale Parte_1
- dopo aver concordato con RN & NG il set-up desiderato, nonché il necessario rider tecnico sul quale propendere per l'emissione del segnale in diretta sui canali SKY e sulle piattaforme digitali desiderate – aveva provveduto a formulare le richieste di beni e servizi direttamente alla per l'elaborazione e la CP_1 trasmissione del relativo preventivo;
- la convenuta aveva richiesto il pagamento anticipato dell'intero importo indicato nel preventivo in assenza del quale non avrebbe evidentemente fornito gli allestimenti impedendo di fatto lo svolgimento dell'evento;
- a soli 4 giorni dal summit era stata quindi costretta Parte_1 ad accettare le condizioni imposte dalla convenuta e in data
4.10.2021 aveva proceduto al versamento “al buio” di € 56.022,40, a saldo della fattura n. 306/2021 del 1.10.2021 già emessa da CP_1
;
[...]
- durante l'evento, aveva denunciato subito la Parte_1 riscontrata superficialità nell'allestimento del locale, nonché la scarsa qualità degli allestimenti e del loro stato, non all'altezza dello standard qualitativo richiesto;
- al termine dell'evento, aveva elencato i disservizi Parte_1 di lamentando in particolare: l'inadeguatezza della CP_1 tensostruttura che si presentava grezza, arrugginita, con visibili segni di usura e numerosi rattoppi;
l'inadeguatezza degli arredi che presentavano evidenti segni di usura;
la non conformità di un pannello di sfondo posizionato nella sala adibita alle interviste privo delle spalle in grafica di pulizia;
il non corretto funzionamento della parete a led che presentava molteplici led bruciati, così da rendere l'immagine non nitida;
l'inadeguatezza del personale audio fornito;
- a fronte della provata ed evidente insufficienza dei servizi erogati dalla convenuta, l'odierna attrice aveva chiesto l'emissione di una nota di credito per soli € 12.828,00, oltre IVA alla CP_1
, che, tuttavia, aveva declinato ogni responsabilità, prima
[...] rispondendo negativamente alla missiva del 14.10.2021, poi rifiutando il successivo invito alla negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso in punto di fatto la società attrice in primo luogo ha affermato la propria legittimazione attiva quale committente dei servizi resi da evidenziando che sia CP_1 il preventivo che la successiva fattura erano state indirizzate alla che aveva provveduto all'intero pagamento della fattura Parte_1 stessa.
L'attrice ha poi denunciato l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della che non aveva adottato il particolare CP_1 ed elevato livello di diligenza richiesta per l'esecuzione dell'appalto, per il quale sarebbe stato necessario dotarsi di personale esperto e di materiali di prima qualità, affinché l'evento organizzato potesse risultare all'altezza dei partecipanti di rilievo internazionale.
La ha quindi rivendicato il diritto ad ottenere una Parte_1 riduzione giudiziale del compenso originariamente pattuito e, conseguentemente, il rimborso della parte corrispondente a tale riduzione, proprio in ragione dell'inadempimento o inesatto adempimento della delle proprie obbligazioni. Detto CP_1 importo è stato quantificato in complessivi € 15.650,16 tenuto conto di diversi fattori, quali il prezzo originariamente concordato, la difformità tra la prestazione effettivamente resa e quella originariamente pattuita, l'incidenza della difformità anzidetta sulla qualità complessiva dell'evento, il disagio e le ripercussioni che detta difformità aveva provocato sul rapporto contrattuale tra e la propria cliente RN & NG. Parte_1
L'attrice ha concluso formulando le domande riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 27 gennaio 2023 si è costituita in giudizio la società , la quale in via preliminare ha CP_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 evidenziando che:
- il contratto per l'utilizzo degli spazi della location “La
Lanterna” per le date del 5, 6 e 7 ottobre 2021, era stato sottoscritto dalla e dalla che CP_1 Controparte_2 quale società committente era l'unica legittimata ad causam ovvero a formulare richieste risarcitorie;
- aveva provveduto al pagamento diretto in Controparte_2 favore di delle fatture nn. 262 e 282 del 10 e 30 CP_1 settembre 2021, inerenti l'utilizzo della location, a nulla rilevando la fattura n. 306/21 che era stata pagata dalla Parte_1 su mandato conferito da , che aveva espressamente Controparte_2 chiesto alla società odierna convenuta di emettere fattura in favore dell'attrice per i servizi aggiuntivi;
- la committente aveva sempre e fin Controparte_2 dall'inizio seguito la trattativa e accettato i costi della location
e dei servizi aggiuntivi, perfino inviando in loco il proprio personale nei giorni dell'allestimento dell'evento (3-4 ottobre
2021) per le verifiche e gli adempimenti del caso.
La società convenuta ha contestato anche nel merito la fondatezza delle domande avversarie di cui ha chiesto il rigetto deducendo in particolare che la tipologia e la consistenza degli arredi era stata previamente concordata inter-partes e che i beni in questione erano risultati qualitativamente idonei, tanto che nelle giornate del 3 e
4 ottobre 2021 dedicate all'allestimento dell'evento e alla sistemazione della tensostruttura e del mobilio in generale, nessuna perplessità e/o lamentela era stata mossa o formulata dai responsabili di e di presenti in Controparte_2 Parte_1 loco.
3. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti senza l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti.
All'udienza del 12 dicembre 2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante le rispettive note autorizzate, hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni
20 per le repliche.
********
4. Anzitutto va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa il difetto di legittimazione attiva della società attrice.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
È provato per tabulas che con contratto sottoscritto in data 2 settembre 2021 la , quale gestore del locale denominato CP_1
“La Lanterna”, sito in Roma alla Via Tomacelli n. 157, ha concesso alla quale committente, l'utilizzo Controparte_3 degli spazi del suddetto locale per organizzare un evento nei giorni
5, 6 e 7 ottobre 2021.
Il contratto, prodotto in copia da parte convenuta (doc. 2), prevede non soltanto l'utilizzo degli spazi del locale “La Lanterna”, ma anche una serie di servizi promessi dal fornitore ( CP_1 al committente ( . Tali servizi sono Controparte_3 dettagliatamente descritti all'art. 2 del contratto, dove è altresì precisato che “ogni ulteriore dotazione audio-video-luci e/o servizio tecnico (a titolo indicativo e non esaustivo videoproiettori, ledwall, monitor, videocamere ecc..) è da considerarsi fornitura e pertinenza esclusiva del service Lanterna.
Le dotazioni suddette, non previste nel presente contratto, potranno essere utilizzate dalla committente soltanto previa autorizzazione da parte di e accordo per iscritto sul relativo prezzo.” CP_1
Nel successivo art. 3 del contratto, rubricato “garanzie ed obblighi del fornitore”, è poi testualmente previsto che: “Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei mezzi idonei per
l'adempimento degli obblighi assunti e di garantire la perfetta esecuzione dei servizi e/o attività oggetto del contratto, impegnandosi a predisporre tutte le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
i servizi e le attività saranno svolte tramite personale che il fornitore garantisce come professionalmente preparato ed idoneo, anche sotto il profilo dell'immagine, della disponibilità e della cortesia verso i frequentatori ed ospiti degli spazi.”
Per quanto risulta dall'art. 6 del contratto le parti hanno originariamente pattuito un corrispettivo di euro 40.000,00 oltre iva che è stato fatturato dal fornitore direttamente a CP_1 carico della committente come risulta Controparte_3 dalle due fatture di pari importo (euro 24.400,00 iva compresa) prodotte dalla convenuta e precisamente: la fattura n. 262 del 10 settembre 2021 e la fattura n. 282 del 30 settembre 21 (doc. 3).
Risulta poi documentato che la ha successivamente CP_1 promesso una serie di servizi aggiuntivi dettagliatamente elencati nel preventivo predisposto dalla stessa convenuta dove sono indicati anche i rispettivi compensi (doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Per tali servizi aggiuntivi la ha quindi emesso in CP_1 data 1° ottobre 2021 la fattura n. 306/2021 dell'importo di euro
56.022,40 (doc. 6 del fascicolo di parte attrice) che è stata interamente pagata dalla con bonifico del 4 ottobre 2021 Parte_1
(doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Alla luce di tali prove documentali appare evidente che il preventivo predisposto dalla (doc. 4 del fascicolo di CP_1 parte attrice) costituisce una vera e propria appendice e/o integrazione del contratto del 2 settembre 2021 stipulato tra la e l'odierna convenuta, in quanto riguarda Controparte_3 servizi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti dal suddetto contratto e comunque inerenti al medesimo evento organizzato con detto contratto. Si tratta di servizi destinati alla che, quindi, deve ritenersi l'unica Controparte_3 beneficiaria e committente dei servizi stessi.
Il fatto che la fattura per i servizi aggiuntivi sia stata intestata alla che ha anche provveduto al suo pagamento Parte_1 non è di per sé sufficiente per ritenere che l'attrice abbia concluso con la convenuta un contratto diverso ed autonomo rispetto a quello precedentemente stipulato in data 2 settembre 2021 dalla
[...]
con la Controparte_3 CP_1
Ed infatti la fatturazione a carico dell'odierna attrice trova ragionevole giustificazione nel mandato che la Controparte_3
ha conferito alla per il pagamento e più in
[...] Parte_1 generale per la gestione della fase esecutiva del rapporto contrattuale già direttamente instaurato dalla società di consulenza con la Quale mandataria della CP_1 Controparte_3
, la non ha stipulato un nuovo contratto, ma ha
[...] Parte_1 curato l'attuazione dell'unico contratto di appalto originariamente stipulato dalla mandante, occupandosi in particolare di verificare la corretta prestazione dei servizi aggiuntivi e di provvedere anche al pagamento degli stessi, la cui fatturazione è stata posta direttamente a carico della mandataria su espressa richiesta della mandante.
Ciò trova conferma anche nei due messaggi di posta elettronica
(cfr. doc. 6 del fascicolo di parte convenuta) inoltrati da referenti di all'amministrazione della Controparte_3 CP_1
in data 28 e 29 settembre 2021 ovvero nei giorni
[...] immediatamente antecedenti l'inizio dell'allestimento. L'email del
28 settembre 2021, inviata da per conto Persona_1 di è del seguente tenore letterale: Controparte_3
“Ciao . Torno da te per la fornitura di servizi aggiuntivi Tes_1 concordati con referente tecnico dei colleghi di Testimone_2
che ci leggono in copia e che coordinano l'intero progetto CP_4 di allestimento e visual. Saranno loro a curare questa parte, prenderanno quindi contatto con te per definire tutti i dettagli e darti le informazioni legate alla fatturazione. Grazie mille, a presto! ”. Nella seconda mail del 29 settembre 2021 inoltrata Per_1 da , nella persona di , Controparte_3 Parte_2 si legge testualmente: “Ciao abbiamo chiesto a Tes_1 Tes_2
[referente di prendersi in carico tutta la
[...] Parte_1 gestione e il coordinamento degli allestimenti per noi, quindi ti chiederei di far riferimento a lui per tutto. In ogni caso confermiamo i servizi con lui concordati, grazie”.
Dai messaggi sopra riportati traspare che l'incarico conferito dalla alla ha riguardato Controparte_3 Parte_1 soltanto la gestione e il coordinamento dei servizi aggiuntivi, che sono stati confermati direttamente dal personale della
[...]
che, dunque, deve ritenersi parte committente. Controparte_3
Del resto quest'ultima è l'unica beneficiaria delle prestazioni in questione e, in quanto tale, è la sola legittimata ad agire per far valere eventuali inadempimenti dell'odierna convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto del 2 settembre 2021 e con l'appendice relativa ai servizi aggiuntivi.
Al contrario la quale mandataria al pagamento e alla Parte_1 gestione del rapporto già in essere, è priva di legittimazione ad agire nei confronti della CP_1
Si osserva inoltre che, per quanto riferito dalla convenuta e non contestato dall'attrice, la ha già Controparte_3 provveduto a rimborsare le somme anticipate dalla Parte_1 attraverso il pagamento della fattura n. 306/2021 del 1° ottobre
2021.
L'avvenuto rimborso, oggetto del primo capitolo di prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta (“Vero che l'importo per i servizi
Part aggiuntivi fatturato da a come da documento n.306 CP_1 del1.10.21 di importo pari a euro 56.022,44 iva inclusa … che si rammostra al teste, veniva rimborsato per intero a dalla Pt_1 committente E.Y Advisory spa”), non è stato negato dall'attrice che con la terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ne ha contestato soltanto la rilevanza.
Ciò induce ad escludere non solo la legittimazione attiva, ma anche l'interesse ad agire della che, avendo già ottenuto il Parte_1 rimborso dell'intera somma versata alla non ha più CP_1 alcun interesse a chiedere la riduzione del compenso.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14 (così come aggiornato con
D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_1 così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di;
Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo