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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11252 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.14323/2025 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Rossana Maria Agnese Rinella del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzio n. 9
OPPONENTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
OPPOSTO E
, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Russo presso il cui studio in Napoli alla Via Domenico Cimarosa 65 elettivamente domicilia, giusta mandato allegato alla comparsa di risposta a firma del sig. (nella qualità di Responsabile del Contenzioso CP_3
Regionale – Atti Introduttivi del Giudizio Lazio virtù dei poteri a quest'ultimo conferiti con procura speciale rilasciata dal dott. nella Controparte_4 sua qualità di Presidente dell'Agenzia delle Entrate ON nonché legale rappresentante pro tempore, per atto per Notar in Roma Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
OPPOSTO E
, (già Controparte_5 Controparte_6
, in persona del suo Capo p.t. dott.
[...] Controparte_7 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari : l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Controparte_8
Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Battaglia Vincenzo e/o l'avv. Napoli Anna e/o l'avv. Sarno Laura giusta delega in calce, ed elettivamente domiciliato, per la carica, presso l' stesso sito in Via M. Brighenti, CP_5
23 – 00159 – Roma
OPPOSTO
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.030,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' , in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 16.4.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e l'Agenzia delle CP_1
Entrate ON e , avanzando le Controparte_5 seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. 097 2025 90199893 31/000 dell' per tutti Controparte_10 i motivi suesposti: nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato per i motivi suesposti e, per l'effetto, procedere all'annullamento dello stesso, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte avversa ad ottenere le somme portate nell'avviso impugnato in relazione al sottostante avviso di addebito ed alla CP_1 cartella dell' ; Controparte_6 annullare le correlative iscrizioni a ruolo. Deduceva il ricorrente che in data 27.3.2025 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.09720259019989331/000 con la quale Agenzia delle Entrate ON aveva chiesto tra gli altri crediti, il pagamento:
- del credito indicato nella cartella n. 09720230198801481000, asseritamente notificata il 18.3.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall' in Controparte_11 relazione all'anno 2020 di importo pari ad euro 54.241,11,;
- del credito indicato nell'avviso di addebito n. 39720230012200010000, asseritamente notificato l'8.2.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall' – Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno 2023 CP_1 di importo pari ad euro 2.314,08. Deduceva il ricorrente la nullità /o inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti prodromici. Deduceva poi la nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni. Deduceva che l'avviso di addebito richiamato nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva Agenzia delle Entrate ON opponendosi alla sospensiva. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione al credito dell' CP_1 essendo l' l'ente deputato ad effettuare la notifica dello stesso. CP_1
Contestava che la cartella di pagamento relativa al credito dell
[...] non fosse stata notificata essendo la notifica Controparte_5 dell'8.2.2024 e depositava documentazione al riguardo . Deduceva infine la regolarità della intimazione di pagamento notificata. 4.Si costituiva l contestando che la Controparte_5 cartella non fosse mais tata notificata avendo il ricorrente proposto opposizione avverso la stessa quale amministratore della società Assieme Real Estate srl, ricorso rigettato dal Tribunale di Roma , e che quindi aveva piena conoscenza della stessa. Evidenziava che la cartella indicava il credito relativo riportato sulla base dell'Ordinanza ingiunzione e delle spese relative alla sentenza di rigetto della opposizione a ordinanza ingiunzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
5.Alla prima udienza del 16.5.2025 parte ricorrente insisteva nella istanza di sospensiva e chiedeva un rinvio per discussione con termine per note. Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava la causa alla udienza del
6.11.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 6.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 6.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 16.4.2025 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento ( avvenuta in data 27.3.2025) . È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della intimazione di pagamento sia l'opposizione agli avvisi di addebito e alla cartella esattoriale richiamati dalla intimazione di pagamento. 7.Riguardo ai vizi formali della intimazione le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando l'intimazione gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell' e del credito dell' . CP_1 Controparte_5
L'intimazione impugnata è quindi adeguatamente motivata per relationem agli atti prodromici alla stessa. 7.Infondato è anche l'assunto della mancata notifica dell'avviso di addebito e della cartella esattoriale. CP_1
Infatti l' ha depositato la documentazione che prova la notifica CP_1 dell'avviso di addebito n. 39720230012200010000 in data 8.2.2024 per compiuta giacenza. Anche ha depositato la prova della notifica della cartella CP_9
n.09720230198801481000 in data 18.3.2024 . Del resto l' ha depositato l'opposizione Controparte_5 avverso detta cartella avanzata dal ricorrente non in proprio ma quale rappresentante legale della società ASSIEME REAL ESTATE SRL con ricorso del 4.4.2024, opposizione rigettata dal tribunale di Roma per difetto di legittimazione attiva. Tale documentazione prova l'effettiva notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento. Non avendo la parte proposto opposizione avverso l'avviso di addebito e avverso la cartella di pagamento nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica dell'avviso di addebito e della di pagamento è incontestabile. Parte_2
Non avendo inoltre parte ricorrente sollevato altre doglianze se non quella relativa alla mancata notifica degli atti e ai vizi formali della intimazione di pagamento, ed essendo dette doglianze infondate, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi tabellari tenendo conto del valore dei crediti vantati dalle singole parti. Le spese in favore dell' sono Controparte_5 liquidate in dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.9 II comma D.Lgs.149/2015 (importo dovuto per compensi avvocato €5359,00- 20%=4287,20)
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.030,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' , in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.14323/2025 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Rossana Maria Agnese Rinella del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzio n. 9
OPPONENTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
OPPOSTO E
, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Russo presso il cui studio in Napoli alla Via Domenico Cimarosa 65 elettivamente domicilia, giusta mandato allegato alla comparsa di risposta a firma del sig. (nella qualità di Responsabile del Contenzioso CP_3
Regionale – Atti Introduttivi del Giudizio Lazio virtù dei poteri a quest'ultimo conferiti con procura speciale rilasciata dal dott. nella Controparte_4 sua qualità di Presidente dell'Agenzia delle Entrate ON nonché legale rappresentante pro tempore, per atto per Notar in Roma Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
OPPOSTO E
, (già Controparte_5 Controparte_6
, in persona del suo Capo p.t. dott.
[...] Controparte_7 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari : l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Controparte_8
Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Battaglia Vincenzo e/o l'avv. Napoli Anna e/o l'avv. Sarno Laura giusta delega in calce, ed elettivamente domiciliato, per la carica, presso l' stesso sito in Via M. Brighenti, CP_5
23 – 00159 – Roma
OPPOSTO
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.030,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' , in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 16.4.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e l'Agenzia delle CP_1
Entrate ON e , avanzando le Controparte_5 seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. 097 2025 90199893 31/000 dell' per tutti Controparte_10 i motivi suesposti: nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato per i motivi suesposti e, per l'effetto, procedere all'annullamento dello stesso, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte avversa ad ottenere le somme portate nell'avviso impugnato in relazione al sottostante avviso di addebito ed alla CP_1 cartella dell' ; Controparte_6 annullare le correlative iscrizioni a ruolo. Deduceva il ricorrente che in data 27.3.2025 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.09720259019989331/000 con la quale Agenzia delle Entrate ON aveva chiesto tra gli altri crediti, il pagamento:
- del credito indicato nella cartella n. 09720230198801481000, asseritamente notificata il 18.3.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall' in Controparte_11 relazione all'anno 2020 di importo pari ad euro 54.241,11,;
- del credito indicato nell'avviso di addebito n. 39720230012200010000, asseritamente notificato l'8.2.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall' – Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno 2023 CP_1 di importo pari ad euro 2.314,08. Deduceva il ricorrente la nullità /o inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti prodromici. Deduceva poi la nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni. Deduceva che l'avviso di addebito richiamato nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva Agenzia delle Entrate ON opponendosi alla sospensiva. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione al credito dell' CP_1 essendo l' l'ente deputato ad effettuare la notifica dello stesso. CP_1
Contestava che la cartella di pagamento relativa al credito dell
[...] non fosse stata notificata essendo la notifica Controparte_5 dell'8.2.2024 e depositava documentazione al riguardo . Deduceva infine la regolarità della intimazione di pagamento notificata. 4.Si costituiva l contestando che la Controparte_5 cartella non fosse mais tata notificata avendo il ricorrente proposto opposizione avverso la stessa quale amministratore della società Assieme Real Estate srl, ricorso rigettato dal Tribunale di Roma , e che quindi aveva piena conoscenza della stessa. Evidenziava che la cartella indicava il credito relativo riportato sulla base dell'Ordinanza ingiunzione e delle spese relative alla sentenza di rigetto della opposizione a ordinanza ingiunzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
5.Alla prima udienza del 16.5.2025 parte ricorrente insisteva nella istanza di sospensiva e chiedeva un rinvio per discussione con termine per note. Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava la causa alla udienza del
6.11.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 6.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 6.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 16.4.2025 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento ( avvenuta in data 27.3.2025) . È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della intimazione di pagamento sia l'opposizione agli avvisi di addebito e alla cartella esattoriale richiamati dalla intimazione di pagamento. 7.Riguardo ai vizi formali della intimazione le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando l'intimazione gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell' e del credito dell' . CP_1 Controparte_5
L'intimazione impugnata è quindi adeguatamente motivata per relationem agli atti prodromici alla stessa. 7.Infondato è anche l'assunto della mancata notifica dell'avviso di addebito e della cartella esattoriale. CP_1
Infatti l' ha depositato la documentazione che prova la notifica CP_1 dell'avviso di addebito n. 39720230012200010000 in data 8.2.2024 per compiuta giacenza. Anche ha depositato la prova della notifica della cartella CP_9
n.09720230198801481000 in data 18.3.2024 . Del resto l' ha depositato l'opposizione Controparte_5 avverso detta cartella avanzata dal ricorrente non in proprio ma quale rappresentante legale della società ASSIEME REAL ESTATE SRL con ricorso del 4.4.2024, opposizione rigettata dal tribunale di Roma per difetto di legittimazione attiva. Tale documentazione prova l'effettiva notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento. Non avendo la parte proposto opposizione avverso l'avviso di addebito e avverso la cartella di pagamento nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica dell'avviso di addebito e della di pagamento è incontestabile. Parte_2
Non avendo inoltre parte ricorrente sollevato altre doglianze se non quella relativa alla mancata notifica degli atti e ai vizi formali della intimazione di pagamento, ed essendo dette doglianze infondate, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi tabellari tenendo conto del valore dei crediti vantati dalle singole parti. Le spese in favore dell' sono Controparte_5 liquidate in dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.9 II comma D.Lgs.149/2015 (importo dovuto per compensi avvocato €5359,00- 20%=4287,20)
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.030,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' , in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso