Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1948, n. 1596
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6 febbraio 1949
Art. 2.
Alla maggiore spesa si fa fronte con l'aumento dei diritti dovuti per i saggi di metalli preziosi stabilito dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606 .
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1949