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Articolo 9 della Legge 15 ottobre 1993, n. 415
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Articolo 8
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Legge 15 ottobre 1993, n. 415
Articolo 9 della Legge 15 ottobre 1993, n. 415
Versione
19 ottobre 1993
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1993
Vedi fonte istituzionale
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