Articolo 9 della Legge 15 ottobre 1993, n. 415
Articolo 8
Versione
19 ottobre 1993
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1993