Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 8
- Legge 15 ottobre 1993, n. 415
Articolo 9 della Legge 15 ottobre 1993, n. 415
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19 ottobre 1993
19 ottobre 1993