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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3095 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Eva Parte_1
Russolillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Via dei Missionari
n.11;
- opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv.
Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto
OGGETTO: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025 il sig. , dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell' indennità di accompagnamento.
Contestate le conclusioni del CTU ha depositato ulteriore documentazione medica concludendo per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con conseguente condanna a corrispondere la relativa prestazione a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi.
. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. poiché sarebbe affetta da evidenti Persona_2 errori, diagnostici e di indagine, contraddizioni e illogicità manifeste, che rendono l'elaborato inutilizzabile.
Assume l'opponente che:- il CTU per valutare gli effetti della chemioterapia pone a sostegno delle sue affermazioni la diagnosi del 22.12.2023, a cui bisogna aggiungere i problemi respiratori, circostanza ,questa, sfuggita al CTU;
-il CTU ha ritenuto assenti gli effetti collaterali alla terapia radio/chemioterapica (o almeno di assenza di documentazione), laddove esso istante ha subito 3 ricoveri in 1 mese (tra gennaio e febbraio '24) per dispnea, polmonite, vertigini, rialzo pressorio e febbre, infezioni, stipsi, fatigue, disfagia, dolori etc..(tutti effetti riconducibili al cancro alla laringe ed alle terapie praticate) il che troverebbe conferma nel certificato del 7.02.2024 della Dott.ssa , la quale ha prescritto ossigeno Per_3 gassoso al bisogno per la BPCO con bronchi ectasie bilaterali e nella Spirometria praticata presso
Presidio ospedaliero “S. Maria della Pietà” dove si legge “spirometria: disventilazione di CP_2 tipo restrittivo di grado severo.”
Ulteriore motivo di contestazione concerne il fatto che il CTU afferma che il ricorrente presenta problemi soltanto con intonazione e timbro di voce, potendo fornire un eloquio valido e strutturato, mentre lo stesso è sottoposto a nutrizione artificiale domiciliare presso la ASL Napoli 2 Nord (come da certificato del 2.4.24 in atti); inoltre, il CTU menziona soltanto la disfonia, omettendo la disfagia mista.
Il dott. nulla dice in relazione alle capacità del sig. di compiere gli elementari Per_2 Parte_1 atti giornalieri in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intendere il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Esiti di Laringectomia parziale e radiochemioterapia adiuvante per ca squamocellulare, moderatamente differenziato stadio pT3N2b in follow-up negativo.
➢ Cardiopatia ipertensiva. ➢ Bpco in esiti di polmonite da Sars-Cov2. ➢ Diabete mellito tipo 2 nid.
➢ Artrosi polidistrettuale in esiti di artroprotesi ginocchio sinistro e frattura gamba destra con modeste limitazioni funzionali.
Il CTU ha precisato che: “ giova preliminarmente sottolineare, come l'essere stati sottoposti a terapia adiuvante, non comporta di per sé, solo e in astratto, il diritto al beneficio, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, se ciò determini, anche per il tempo limitato della terapia, l'effettiva insorgenza delle condizioni previste dall'art. 1 della L. n. 18 del 1990.
La Corte di cassazione ha infatti stabilito, con sentenza n° 25569/2008 del 22.10.2008, che
l'indennità di accompagnamento, spetta al paziente in chemioterapia se la tipologia dei dosaggi, la durata della terapia e gli effetti di questa sono tali da renderlo incapace di camminare da solo o di svolgere gli atti quotidiani della vita, per tutto il periodo del trattamento. In pratica, il soggetto che ha effettuato trattamenti radio-chemioterapici, che provi di essersi trovato nelle condizioni su riportate, ha diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento per il periodo in cui ha svolto la terapia citata. A tal proposito, inoltre, vale sottolineare come la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze prot. n. 121345 del 27.07.2006, nel dettare i criteri per la concessione ai pazienti oncologici dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 18/80, faccia espresso riferimento alla necessità che si configuri un PS (Performance Status) pari, o inferiore, a 40, cioè indicativo di un soggetto in condizioni tali da risultare “incapace di accudire sé stesso”. La fattispecie in esame, invece, non può essere ascrivibile a tale condizione, in quanto non vi è alcun riscontro documentale in cui, il ricorrente, a causa della presenza di gravi effetti collaterali dovuti ai farmaci antineoplastici impiegati, si sia mai trovato, in condizioni tali da non essere in grado di deambulare autonomamente e/o di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi. Infatti, dall'attenta disamina della documentazione in atti, ed in particolare delle relazioni cliniche oncologiche, non sono emersi effetti tossici dei farmaci somministrati che abbiano potuto determinare le condizioni su descritte. Risulta invece la sospensione forzata delle sedute di terapia adiuvante dal 9 gennaio 2024 per sopraggiunta polmonite da Sars-cov2”
Il CTU ha concluso che il complessivo quadro patologico rende il ricorrente invalido al 100%, non essendo di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana.
A seguito dell'invio della bozza di CTU, parte ricorrente ha formulato delle osservazioni critiche, contestando il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nell'elaborato definitivo, il CTU ha confermato la sua precedente valutazione, prendendo posizione in merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente, precisando che “è opportuno chiarire che la determinazione del Performance Status sec. Karnofsky, che il legale di parte ricorrente considera un'idea “ipotizzata” dal sottoscritto, rappresenta in realtà, la valutazione finale di una visita medica scrupolosa e degli effetti che la malattia neoplastica ha prodotto sulla Persona. Relativamente, alla affermazione: “tali valutazioni non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti e nella letteratura scientifica”, si fa presente che, agli atti non esiste alcuna relazione oncologica che descrive uno stato clinico diverso da quello riportato nella relazione peritale e che viene contestato, in quanto poi, alla citata letteratura scientifica, si rimanda a quanto riportato nella premessa! Si reitera l'assenza di documentati e gravi eventi avversi alla chemioterapia e le certificazioni prodotte da strutture pubbliche tanto invocate, riguardano esclusivamente la polmonite da SarsCov2 contratta dal ricorrente e responsabile dell'interruzione del cisplatino, come risulta dalla visita oncologica del
18/3/24 a firma del dott. e, alla sepsi da infezione batterica, retrograda del Picc Persona_4 utilizzato per la somministrazione dei farmaci. Il 22 dicembre 2023, la dott.ssa , specialista Per_5 della Unità di Oncologia, nella relazione al Medico Curante del sig. , scrive: Diagnosi - “Esiti Pt_1 di laringectomia sopracricoidea per carcinoma squamocellulare..…..In data odierna il paziente pratica 2 sol di chemioterapia sec. schema Cisplatino+RT; il trattamento è stato ben tollerato e non si sono verificati effetti collaterali acuti significativi” Il Cisplatino è un agente alchilante utilizzato per la cura di molteplici neoplasie e tra gli effetti collaterali più comuni sono descritti: Tossicità renale Riduzione degli elettroliti Nausea, vomito, singhiozzo Neuropatie periferiche Ototossicità
Anemia, leucopenia Mucosite Nessuno di questi effetti collaterali è descritto agli atti e nessuno di essi, quando presente, appare in genere tanto grave da richiedere la sospensione della terapia! La chemioterapia fu sospesa a causa del processo broncopneumonico acuto, non già per gravi effetti collaterali da farmaco, non riferiti e non documentati!
Per quanto concerne l'ultimo punto, nel quale si criticano le affermazioni riportate in bozza: “la conversazione è condotta con toni e volumi normali” “ha espresso eloquio strutturato e valido”, si chiarisce che un soggetto disfonico presenta difficoltà nel controllare intonazione e timbro di voce, ma non è muto, pertanto può offrire anch'egli eloquio valido, magari con volume e intonazione diversi, ma strutturato!”
Nel giudizio di opposizione ad ATP, a seguito di copiosa documentazione medica successiva al deposito del ricorso, il CTU è stato onerato di integrare la propria relazione.
In data 25.06.2025, il CTU ha depositato la relazione integrativa, affermando che “la lettura attenta delle nuove certificazioni, soprattutto quelle che concernono l'aspetto clinico del periziato: relazione otorino/oncologica (27/1/25) e pneumologica (25/3/25), risultano perfettamente in linea con i riscontri obiettivi evidenziati alla visita peritale che globalmente confluiscono nella valutazione del
Performance Status sec. la Scala Di Karnofsky e definiscono la capacità funzionale e il suo livello di indipendenza in campo oncologico. Anche gli ultimi esami strumentali: le pet-tac di gennaio e maggio, la tc del torace (febbraio) sono sovrapponibili a quelli precedenti. Il ricovero ospedaliero del mese di dicembre 2024 si rese necessario per la nota insufficienza respiratoria residuata alla sofferta polmonite batterica da Sars-Cov2 contratta a ottobre del 2023.
Fatta eccezione per la visita fisiatrica il cui referto non è stato possibile decifrare, tutte le altre documentazioni sanitarie prodotte, sovrapponibili a quelle proposte nel fascicolo di atp, non documentano peggioramenti delle condizioni di salute del ricorrente rispetto alla visita peritale. Mi preme oltremodo sottolineare quanto sia innegabile che: gli esiti di Laringectomia parziale per carcinoma, la cardiopatia ipertensiva, laBpco, il diabete mellito, l'artrosi polidistrettuale da cui il sig. è affetto, rappresentino condizioni serie, con impatto psico-fisico rilevante. Qui, però, Pt_1 non è richiesta una percentuale invalidante, ma il riconoscimento di una prestazione assistenziale
(indennità d'accompagnamento) strettamente legata a due condizioni imprescindibili: *impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
*necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, nutrirsi, assumere medicinali, muoversi in autonoma, sia all'interno che all'esterno della propria abitazione)”.
Pertanto ha concluso ribadendo che il ricorrente non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non risulta abbisognevole di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012,
Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.Si ritiene, pertanto, di non poter accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente con conseguente reiezione della domanda.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso e letto in Napoli il 2.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3095 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Eva Parte_1
Russolillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Via dei Missionari
n.11;
- opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv.
Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto
OGGETTO: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025 il sig. , dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell' indennità di accompagnamento.
Contestate le conclusioni del CTU ha depositato ulteriore documentazione medica concludendo per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con conseguente condanna a corrispondere la relativa prestazione a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi.
. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. poiché sarebbe affetta da evidenti Persona_2 errori, diagnostici e di indagine, contraddizioni e illogicità manifeste, che rendono l'elaborato inutilizzabile.
Assume l'opponente che:- il CTU per valutare gli effetti della chemioterapia pone a sostegno delle sue affermazioni la diagnosi del 22.12.2023, a cui bisogna aggiungere i problemi respiratori, circostanza ,questa, sfuggita al CTU;
-il CTU ha ritenuto assenti gli effetti collaterali alla terapia radio/chemioterapica (o almeno di assenza di documentazione), laddove esso istante ha subito 3 ricoveri in 1 mese (tra gennaio e febbraio '24) per dispnea, polmonite, vertigini, rialzo pressorio e febbre, infezioni, stipsi, fatigue, disfagia, dolori etc..(tutti effetti riconducibili al cancro alla laringe ed alle terapie praticate) il che troverebbe conferma nel certificato del 7.02.2024 della Dott.ssa , la quale ha prescritto ossigeno Per_3 gassoso al bisogno per la BPCO con bronchi ectasie bilaterali e nella Spirometria praticata presso
Presidio ospedaliero “S. Maria della Pietà” dove si legge “spirometria: disventilazione di CP_2 tipo restrittivo di grado severo.”
Ulteriore motivo di contestazione concerne il fatto che il CTU afferma che il ricorrente presenta problemi soltanto con intonazione e timbro di voce, potendo fornire un eloquio valido e strutturato, mentre lo stesso è sottoposto a nutrizione artificiale domiciliare presso la ASL Napoli 2 Nord (come da certificato del 2.4.24 in atti); inoltre, il CTU menziona soltanto la disfonia, omettendo la disfagia mista.
Il dott. nulla dice in relazione alle capacità del sig. di compiere gli elementari Per_2 Parte_1 atti giornalieri in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intendere il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Esiti di Laringectomia parziale e radiochemioterapia adiuvante per ca squamocellulare, moderatamente differenziato stadio pT3N2b in follow-up negativo.
➢ Cardiopatia ipertensiva. ➢ Bpco in esiti di polmonite da Sars-Cov2. ➢ Diabete mellito tipo 2 nid.
➢ Artrosi polidistrettuale in esiti di artroprotesi ginocchio sinistro e frattura gamba destra con modeste limitazioni funzionali.
Il CTU ha precisato che: “ giova preliminarmente sottolineare, come l'essere stati sottoposti a terapia adiuvante, non comporta di per sé, solo e in astratto, il diritto al beneficio, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, se ciò determini, anche per il tempo limitato della terapia, l'effettiva insorgenza delle condizioni previste dall'art. 1 della L. n. 18 del 1990.
La Corte di cassazione ha infatti stabilito, con sentenza n° 25569/2008 del 22.10.2008, che
l'indennità di accompagnamento, spetta al paziente in chemioterapia se la tipologia dei dosaggi, la durata della terapia e gli effetti di questa sono tali da renderlo incapace di camminare da solo o di svolgere gli atti quotidiani della vita, per tutto il periodo del trattamento. In pratica, il soggetto che ha effettuato trattamenti radio-chemioterapici, che provi di essersi trovato nelle condizioni su riportate, ha diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento per il periodo in cui ha svolto la terapia citata. A tal proposito, inoltre, vale sottolineare come la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze prot. n. 121345 del 27.07.2006, nel dettare i criteri per la concessione ai pazienti oncologici dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 18/80, faccia espresso riferimento alla necessità che si configuri un PS (Performance Status) pari, o inferiore, a 40, cioè indicativo di un soggetto in condizioni tali da risultare “incapace di accudire sé stesso”. La fattispecie in esame, invece, non può essere ascrivibile a tale condizione, in quanto non vi è alcun riscontro documentale in cui, il ricorrente, a causa della presenza di gravi effetti collaterali dovuti ai farmaci antineoplastici impiegati, si sia mai trovato, in condizioni tali da non essere in grado di deambulare autonomamente e/o di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi. Infatti, dall'attenta disamina della documentazione in atti, ed in particolare delle relazioni cliniche oncologiche, non sono emersi effetti tossici dei farmaci somministrati che abbiano potuto determinare le condizioni su descritte. Risulta invece la sospensione forzata delle sedute di terapia adiuvante dal 9 gennaio 2024 per sopraggiunta polmonite da Sars-cov2”
Il CTU ha concluso che il complessivo quadro patologico rende il ricorrente invalido al 100%, non essendo di gravità tale da determinare una necessità di assistenza continua e permanente per la deambulazione e/o il compimento degli atti della vita quotidiana.
A seguito dell'invio della bozza di CTU, parte ricorrente ha formulato delle osservazioni critiche, contestando il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nell'elaborato definitivo, il CTU ha confermato la sua precedente valutazione, prendendo posizione in merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente, precisando che “è opportuno chiarire che la determinazione del Performance Status sec. Karnofsky, che il legale di parte ricorrente considera un'idea “ipotizzata” dal sottoscritto, rappresenta in realtà, la valutazione finale di una visita medica scrupolosa e degli effetti che la malattia neoplastica ha prodotto sulla Persona. Relativamente, alla affermazione: “tali valutazioni non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti e nella letteratura scientifica”, si fa presente che, agli atti non esiste alcuna relazione oncologica che descrive uno stato clinico diverso da quello riportato nella relazione peritale e che viene contestato, in quanto poi, alla citata letteratura scientifica, si rimanda a quanto riportato nella premessa! Si reitera l'assenza di documentati e gravi eventi avversi alla chemioterapia e le certificazioni prodotte da strutture pubbliche tanto invocate, riguardano esclusivamente la polmonite da SarsCov2 contratta dal ricorrente e responsabile dell'interruzione del cisplatino, come risulta dalla visita oncologica del
18/3/24 a firma del dott. e, alla sepsi da infezione batterica, retrograda del Picc Persona_4 utilizzato per la somministrazione dei farmaci. Il 22 dicembre 2023, la dott.ssa , specialista Per_5 della Unità di Oncologia, nella relazione al Medico Curante del sig. , scrive: Diagnosi - “Esiti Pt_1 di laringectomia sopracricoidea per carcinoma squamocellulare..…..In data odierna il paziente pratica 2 sol di chemioterapia sec. schema Cisplatino+RT; il trattamento è stato ben tollerato e non si sono verificati effetti collaterali acuti significativi” Il Cisplatino è un agente alchilante utilizzato per la cura di molteplici neoplasie e tra gli effetti collaterali più comuni sono descritti: Tossicità renale Riduzione degli elettroliti Nausea, vomito, singhiozzo Neuropatie periferiche Ototossicità
Anemia, leucopenia Mucosite Nessuno di questi effetti collaterali è descritto agli atti e nessuno di essi, quando presente, appare in genere tanto grave da richiedere la sospensione della terapia! La chemioterapia fu sospesa a causa del processo broncopneumonico acuto, non già per gravi effetti collaterali da farmaco, non riferiti e non documentati!
Per quanto concerne l'ultimo punto, nel quale si criticano le affermazioni riportate in bozza: “la conversazione è condotta con toni e volumi normali” “ha espresso eloquio strutturato e valido”, si chiarisce che un soggetto disfonico presenta difficoltà nel controllare intonazione e timbro di voce, ma non è muto, pertanto può offrire anch'egli eloquio valido, magari con volume e intonazione diversi, ma strutturato!”
Nel giudizio di opposizione ad ATP, a seguito di copiosa documentazione medica successiva al deposito del ricorso, il CTU è stato onerato di integrare la propria relazione.
In data 25.06.2025, il CTU ha depositato la relazione integrativa, affermando che “la lettura attenta delle nuove certificazioni, soprattutto quelle che concernono l'aspetto clinico del periziato: relazione otorino/oncologica (27/1/25) e pneumologica (25/3/25), risultano perfettamente in linea con i riscontri obiettivi evidenziati alla visita peritale che globalmente confluiscono nella valutazione del
Performance Status sec. la Scala Di Karnofsky e definiscono la capacità funzionale e il suo livello di indipendenza in campo oncologico. Anche gli ultimi esami strumentali: le pet-tac di gennaio e maggio, la tc del torace (febbraio) sono sovrapponibili a quelli precedenti. Il ricovero ospedaliero del mese di dicembre 2024 si rese necessario per la nota insufficienza respiratoria residuata alla sofferta polmonite batterica da Sars-Cov2 contratta a ottobre del 2023.
Fatta eccezione per la visita fisiatrica il cui referto non è stato possibile decifrare, tutte le altre documentazioni sanitarie prodotte, sovrapponibili a quelle proposte nel fascicolo di atp, non documentano peggioramenti delle condizioni di salute del ricorrente rispetto alla visita peritale. Mi preme oltremodo sottolineare quanto sia innegabile che: gli esiti di Laringectomia parziale per carcinoma, la cardiopatia ipertensiva, laBpco, il diabete mellito, l'artrosi polidistrettuale da cui il sig. è affetto, rappresentino condizioni serie, con impatto psico-fisico rilevante. Qui, però, Pt_1 non è richiesta una percentuale invalidante, ma il riconoscimento di una prestazione assistenziale
(indennità d'accompagnamento) strettamente legata a due condizioni imprescindibili: *impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
*necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, nutrirsi, assumere medicinali, muoversi in autonoma, sia all'interno che all'esterno della propria abitazione)”.
Pertanto ha concluso ribadendo che il ricorrente non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non risulta abbisognevole di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012,
Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.Si ritiene, pertanto, di non poter accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente con conseguente reiezione della domanda.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso e letto in Napoli il 2.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli