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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2612/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
SC DI, OR
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12923/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Codice Fiscale
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018174608000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2580/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Annullamento dell'Atto di Intimazione di Pagamento n. 07120259018174608000 e della relativa cartella n. 07120240072205914000.
2 Nominativo_1 di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Le spese di lite sono richieste a favore della parte, non essendo specificata la clausola per il procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
1 Rigetto del ricorso.
2 Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce da un errore materiale della società contribuente, che ha duplicato il pagamento di alcuni modelli F24. La pretesa erariale, formalizzata nell'intimazione di pagamento, si fonda sulla cartella esattoriale generata a seguito di un avviso bonario non annullato. La difesa del contribuente si concentra sulla dimostrazione dell'avvenuto doppio pagamento e sulla richiesta di sgravio, mentre la difesa dell'Agenzia delle Entrate si basa su un'eccezione di carattere procedurale (la definitività della cartella) e su una difficoltà operativa interna (l'impossibilità di verificare i pagamenti presso altri enti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia nasce da un palese errore materiale del contribuente (duplicazione di un versamento), documentato e non contestato. La difesa dell'Agenzia delle Entrate si fonda su un'eccezione procedurale
(la definitività della cartella non impugnata) e su difficoltà operative interne. Tali difese appaiono deboli di fronte all'evidenza dell'indebito arricchimento per l'erario. Il principio di correttezza dell'azione amministrativa deve prevalere, portando all'annullamento dell'atto e al riconoscimento del diritto del contribuente.
L'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate circa la definitività della cartella di pagamento non può essere accolta. Sebbene sia vero che la cartella non è stata impugnata nei termini, il ricorso verte sull'illegittimità della pretesa sostanziale, che il contribuente ha tentato di risolvere in via amministrativa (autotutela) prima di adire la via giurisdizionale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il principio di tutela del contribuente e di correttezza dell'azione amministrativa deve prevalere su mere questioni procedurali, specialmente quando l'errore è palese e documentato.
Nel merito, il ricorso è fondato. La documentazione prodotta dalla ricorrente, inclusa la comunicazione dell'INPS, dimostra in modo inequivocabile l'avvenuta duplicazione dei versamenti e il conseguente indebito arricchimento per l'erario (e gli altri enti). L'incapacità dell'Agenzia delle Entrate di coordinarsi con gli altri enti creditori per effettuare le dovute verifiche e procedere allo sgravio non può tradursi in un pregiudizio per il contribuente, che ha agito in buona fede per correggere un proprio errore materiale.
L'onere di una corretta gestione dei flussi di pagamento e delle relative compensazioni ricade sull'Amministrazione Finanziaria, che dispone degli strumenti per dialogare con gli altri enti pubblici. Pertanto, la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento è illegittima e deve essere annullata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così decide;
accogli il ricorso e condanna gli uffici resistenti in solido alla refusione delle spese di giustizia che liqida in
€ 1500,00, oltre spese documentate e aneri accessori se dovuti.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(ES Caputo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
SC DI, OR
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12923/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Codice Fiscale
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018174608000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2580/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Annullamento dell'Atto di Intimazione di Pagamento n. 07120259018174608000 e della relativa cartella n. 07120240072205914000.
2 Nominativo_1 di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Le spese di lite sono richieste a favore della parte, non essendo specificata la clausola per il procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
1 Rigetto del ricorso.
2 Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce da un errore materiale della società contribuente, che ha duplicato il pagamento di alcuni modelli F24. La pretesa erariale, formalizzata nell'intimazione di pagamento, si fonda sulla cartella esattoriale generata a seguito di un avviso bonario non annullato. La difesa del contribuente si concentra sulla dimostrazione dell'avvenuto doppio pagamento e sulla richiesta di sgravio, mentre la difesa dell'Agenzia delle Entrate si basa su un'eccezione di carattere procedurale (la definitività della cartella) e su una difficoltà operativa interna (l'impossibilità di verificare i pagamenti presso altri enti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia nasce da un palese errore materiale del contribuente (duplicazione di un versamento), documentato e non contestato. La difesa dell'Agenzia delle Entrate si fonda su un'eccezione procedurale
(la definitività della cartella non impugnata) e su difficoltà operative interne. Tali difese appaiono deboli di fronte all'evidenza dell'indebito arricchimento per l'erario. Il principio di correttezza dell'azione amministrativa deve prevalere, portando all'annullamento dell'atto e al riconoscimento del diritto del contribuente.
L'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate circa la definitività della cartella di pagamento non può essere accolta. Sebbene sia vero che la cartella non è stata impugnata nei termini, il ricorso verte sull'illegittimità della pretesa sostanziale, che il contribuente ha tentato di risolvere in via amministrativa (autotutela) prima di adire la via giurisdizionale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il principio di tutela del contribuente e di correttezza dell'azione amministrativa deve prevalere su mere questioni procedurali, specialmente quando l'errore è palese e documentato.
Nel merito, il ricorso è fondato. La documentazione prodotta dalla ricorrente, inclusa la comunicazione dell'INPS, dimostra in modo inequivocabile l'avvenuta duplicazione dei versamenti e il conseguente indebito arricchimento per l'erario (e gli altri enti). L'incapacità dell'Agenzia delle Entrate di coordinarsi con gli altri enti creditori per effettuare le dovute verifiche e procedere allo sgravio non può tradursi in un pregiudizio per il contribuente, che ha agito in buona fede per correggere un proprio errore materiale.
L'onere di una corretta gestione dei flussi di pagamento e delle relative compensazioni ricade sull'Amministrazione Finanziaria, che dispone degli strumenti per dialogare con gli altri enti pubblici. Pertanto, la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento è illegittima e deve essere annullata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così decide;
accogli il ricorso e condanna gli uffici resistenti in solido alla refusione delle spese di giustizia che liqida in
€ 1500,00, oltre spese documentate e aneri accessori se dovuti.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(ES Caputo)