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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5591/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 23 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 09/07/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CAMPAGNA GIANNI ha depositato nota Controparte_1 cartolare in data 22.12.2025 per l'avv. AD CE ha concluso come da nota depositata in data CP_2
17.12.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:37 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5591/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5591/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. CAMPAGNA GIANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT),
Corso della Repubblica n. 283, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
(p.i. , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_1
AD CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Maria C.
Vetere (CE), Via Cardarelli n. 5 (già Via Melorio II Traversa n. 3), in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: assicurazione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, la signora Controparte_1
ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la propria compagnia
[...] assicuratrice , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l‟Ill.mo CP_2
Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente citazione, in virtù del rapporto contrattuale tra le parti , condannare la , in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t. all indennizzo di tutti i danni fisici e morali e le spese sanitarie sostenute dall'attore , occorsi ed ocorrendi allo stesso , da liquidarsi, in virtù dei danni fisici riportati , come da Consulenza medico legale che si produce e in virtù delle condizioni di polizza nella somma pari ad € 14.600,00 (
Cosi determinata . IP 5% € 4.900 ; ITP giorni 37 ( gesso ) € 100 a giorno = 3.700 ; Totale € 9.600,00
o la diversa somma da determinarsi a seguito di Ctu Medico-legale di cui si chiede fin da ora
l'ammissione oltre € 5.000,00 per danni da inadempimento contrattuale , così in totale € 14.600,00 , maggiorata di una congrua rivalutazione dell'Euro, in base agli indici ISTAT, e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, con la maggiorazione della mancata risposta alla mediazione oltre IVA e C A come per legge
e spese generali al 15 %”, deducendo, quale beneficiaria della polizza infortuni n. 0401.1000099821 sottoscritta con la convenuta, di essere stata investita, mentre attraversava sulle strisce pedonali in
Via Pasubio a Latina, intorno alle ore 18:00 circa del 20/10/2010, da un'Opel Corsa, cadendo rovinosamente a terra e riportando una serie di danni fisici oggetto di accertamento medico, tali per cui necessitava di terapie e cure mediche, premurandosi di denunciare prontamente il sinistro occorso alla propria compagnia assicurativa, qui convenuta, senza, purtuttavia, ottenere riscontro.
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione CP_2
e risposta depositata il 17/01/2022, contestando recisamente il fatto storico dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare si dichiari l'inammissibilità della domanda per tutto quanto dedotto sub capo 2) della premessa. B) Nel merito si rigetti la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato e siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. C) Si accerti e dichiari che l'evento dal quale l'istante pretende far discendere il diritto azionato in giudizio non può essere ammesso ad indennizzo per effetto della dichiarazione di annullamento del contratto assicurativo in questione che quivi si richiede venga emessa alla luce della dedotta violazione degli obblighi contrattuali posta in essere dalla medesima.
D) In via di mero subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, qualora dovesse riconoscersi il diritto dell'istante, liquidarsi l'indennizzo secondo i limiti di massimale e del valore punto pattuiti in polizza.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ammessa la prova per interpello dell'attrice, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal patrocinio convenuto, in quanto l'attrice ha esercitato tempestivamente il proprio diritto al risarcimento del danno interrompendo utilmente il decorso del termine biennale di prescrizione ex art. 2947, co. 2, c.c., applicabile al caso di specie. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, per l'applicabilità di tale prescrizione breve, non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima (Cass. III, n.
10680/2008).
In particolare, considerato che il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 20/10/2010, sono stati versati in allegato all'atto di citazione plurime diffide a mezzo racc. a.r. alla convenuta e, segnatamente, nelle date dell'8/04/2011, 23/04/2012, 21/03/2013, 2/02/2015, 11/01/2017,
30/10/2018, 29/03/2019 e, da ultimo, del 27/02/2021 (cfr. all. 2, citazione) che, in quanto tali, valgono quali atti interruttivi della prescrizione del diritto fatto valere.
Tanto premesso, nel merito, la domanda attorea andrà rigettata per non essere la stessa provata.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez.
Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Secondo l'insegnamento di legittimità, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III,
02/04/2021, n. 9205; I, 14/06/2018, n. 15630; Cass. III, 21/12/2017 n. 30656; Cass. 8/1/1987, n. 17;
Cass. 4/3/1978 n. 1081; Tribunale, Milano, sez. VI, 18/02/2019, n. 1554; Cass. Civ. sez. V1
3/02/2023, n. 3446, nello stesso senso la recentissima Cass. Civ. sez. III 14/03/2024 Ord. n.
6954/2024).
Nel caso di specie, l'assicurata ha agito nei confronti dell'assicuratore al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo contrattuale conseguente all'investimento occorso il 20/10/2010, in forza della polizza infortuni n. 0401.1000099821 stipulata con RS (oggi ), per invalidità permanente (IP), CP_2 inabilità temporanea, indennità da ingessatura e rimborso spese mediche, oltre al risarcimento per asserito inadempimento contrattuale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe sull'attrice la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato: a) il verificarsi di un infortunio indennizzabile a termini di polizza;
b) i presupposti specifici delle singole garanzie invocate (invalidità permanente;
eventuale indennità da ingessatura;
ecc.). Ciò posto, ad avviso del Tribunale, si ritiene che l'attrice non abbia fornito esaustiva prova del fatto costitutivo (sinistro e conseguenze): la documentazione sanitaria prodotta in allegato all'atto di citazione e, segnatamente, la scheda di P.S. ICOT del 20/10/2010, nonché la contestazione amichevole di incidente non sono idonee ex se a fondare le richieste di indennizzo, a termini di polizza, anche alla luce del comportamento processuale della parte richiedente.
Nello specifico, l'odierna deducente non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole dalla convenuta, il che ha comportato, stante il suo carattere dirimente ai fini della decisione, il mancato ingresso delle ulteriori prove testimoniali articolate dalla difesa attorea, su circostanze di natura valutativa, non demandabili a testi, né la prova per c.t.u. medico-legale finalizzata ad accertare il danno fisico subìto dalla stessa ad oltre 10 anni dal verificarsi del sinistro oggetto di causa.
Invero, occorre rilevare che la mancata comparizione dell'attrice, per due volte (si vedano verbali udienze del 15.6.2023 e 5.12.2023), all'interpello deferitole dalla convenuta sui capitoli da quest'ultima articolati nella propria seconda memoria istruttoria (che, per comodità, qui di seguito si riportano “1) “Vero è che essa istante subì lesioni personali anche in conseguenza di tre sinistri stradali precedenti a quello dedotto in causa, verificatisi, rispettivamente, l'01/06/07, l'11/06/07 ed il 15/02/08”. 2) “Vero è che in occasione del sinistro stradale occorso in Latina il 15/02/08 ella fu risarcita dalla con l'importo di €6200,00”. 3) “Vero è che allorquando l'istante Controparte_4 stipulò la polizza infortuni con l'odierna deducente (a quel tempo RS Sun Insurance LTD) celò il suo coinvolgimento nei pregressi sinistri”. 4) “Vero è che in occasione della visita medico – legale cui fu sottoposta dal professionista fiduciario della deducente in conseguenza del sinistro dedotto in causa essa istante negò l'esistenza di pregressi traumatismi”.), accompagnata dall'assenza di giustificazione da parte della stessa, costituisce comportamento valutabile dal Giudice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 116 e 232 c.p.c. sul piano indiziario, al fine di ritenere fondata la tesi difensiva della convenuta e, nello specifico, l'omessa comunicazione da parte dell'assicurata – odierna attrice, in sede di stipula della polizza, circa la circostanza di aver subìto precedenti infortuni, come emerso nel corso di un procedimento penale celebratosi innanzi all'intestato Tribunale che ha visto, tra gli altri, coinvolta l'odierna attrice, imputata, unitamente ad altri 44 soggetti, dei reati di truffa ai danni dell'assicurazione di cui agli artt. 81, co, 1, 56, 640, 1 co.
e 642 c.p., da cui era emerso che la stessa era rimasta coinvolta, sempre quale danneggiata, in altri quattro precedenti sinistri (per i quali aveva promosso azione risarcitoria), tutti taciuti alla convenuta.
Il comportamento processuale della parte istante, assente ingiustificata per ben due volte alle udienze fissate per l'espletamento dell'interpello, l'aporia probatoria della domanda non supportata da adeguata documentazione atta a chiarire la dinamica del sinistro, nonché i parametri per le richieste di indennizzo e la non genuinità delle dichiarazioni rese in sede di stipula della polizza assicurativa circa l'avveramento di altri sinistri (ex art. 1892 c.c.), lasciano propendere per la reiezione integrale della domanda risarcitoria per non essere la stessa adeguatamente provata sia nell'an, sia nel quantum.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini