Art. 5. 1. E' autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268 , modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41 , e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 , nella zona del porto commerciale di Porto Marghera.
Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.
2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonche' per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, e' concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992.
Nota all' art. 5:
- Il D.Lgs. n. 268/1948 reca: "Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia".
Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.
2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonche' per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, e' concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992.
Nota all' art. 5:
- Il D.Lgs. n. 268/1948 reca: "Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia".