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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa NA TI, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1363 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore (c.f. e p.iva P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bianco con domicilio eletto in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Parrillo con domicilio eletto presso lo studio difensore sito in Moiano alla Via Roma 39
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n.
15/2024.
Conclusioni: come formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 29 ottobre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
L ha adito il Tribunale di Benevento Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza n. 15/2024 del Giudice di Pace di
Airola, di rimettere la causa al Giudice di Pace di Airola ai sensi dell'art. 354 cpc per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del in subordine accertare e dichiarare la competenza Controparte_2 territoriale del Giudice di Pace di Napoli a decidere della controversia
-1 di 5- ed assegnare alle parti un termine per la riassunzione del giudizio innanzi il Giudice di Pace competente territorialmente;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione spiegata in primo grado in quanto tardiva per decorso del termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali impugnate;
in ogni caso, rigettare la domanda proposta in primo grado;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che l'odierna appellata aveva adito il Giudice di Pace di Airola con ricorso impugnando le cartelle esattoriali n. 017 2022 0002132539 000
(notificata il 15/02/2023) e n. 017 2021 0006139038 000 (notificata il
15/03/2023) emesse dall' e chiedendo Controparte_3 di dichiarane la nullità;
- che nel giudizio di primo grado si era costituita l'
[...] che aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_1
Giudice di Pace di Airola in favore del Giudice di Pace di Napoli quale giudice del luogo delle infrazioni al Codice della Strada sottese alle cartelle impugnate ex art.6, comma 2, del D.Lgs. 150/2011;
l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla data di notifica delle cartelle esattoriali;
la carenza di legittimazione passiva dell
[...] in quanto i motivi del ricorso si fondavano Parte_1 sulla presunta omessa notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada sottesi alle cartelle, con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del quale ente impositore;
Controparte_2
- che il Giudice di Pace di Airola aveva accolto il ricorso con sentenza n. 15/2024 emessa in data 05/01/2024 e pubblicata il 11/01/2024, non notificata, dichiarando la nullità delle cartelle esattoriale, con condanna alle spese di lite;
- che la detta sentenza era illegittima in quanto il Giudice di Pace aveva dato atto, nella motivazione, della costituzione in giudizio del mentre non solo lo stesso non si era costituito ma Controparte_2 neppure era stato evocato in giudizio;
- che la sentenza era illegittima altresì per aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale che era fondata, tenuto conto che i verbali di contravvenzione al Codice della Strada sottesi alle cartelle impugnate
-2 di 5- erano stati emessi dal e non dal , sicché Controparte_2 CP_4 la competenza territoriale a decidere della relativa opposizione spettava anche sotto tale profilo al Giudice di Pace di Napoli;
- che la sentenza era inoltre illegittima per aver ritenuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado pur essendo spirato, all'atto della relativa proposizione, il termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità dell'appello perché intempestivo e nel merito il rigetto dell'appello; con condanna alle spese di lite e condanna ex art. 96
c.p.c.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che l'appello non era stato proposto tempestivamente in quanto la sentenza impugnata era stata notificata il 19 gennaio 2024 alla pec dell e, pertanto, il ricorso in appello Parte_1 depositato il 26 aprile 2024 doveva considerarsi tardivo perché proposto oltre il termine breve di impugnazione di 30 giorni;
- che il ricorso proposto in primo grado era ammissibile in quanto consisteva in una opposizione all'esecuzione avendo eccepito la prescrizione del credito sotteso alle cartelle e, dunque, l'inesistenza di titolo atto a giustificare l'esazione;
che non vi era litisconsorzio con l'ente impositore spettando, dopo la notifica della cartella, la legittimazione passiva in via esclusiva all'agente della riscossione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta tempestivo. Al riguardo occorre infatti sottolineare che non vi è prova in atti della notifica della sentenza di primo grado alla parte presso il suo difensore, risultando solo il deposito della copia scannerizzata della ricevuta di accettazione e consegna di pec, cui era allegata anche la sentenza, relativa alla richiesta di pagamento delle spese liquidate in sentenza ed indirizzata al seguente indirizzo pec dell'appellante:
t. A tal fine si Email_1 sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni
-3 di 5- chiarito che “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza” ( così Cass. 20866/2020; si richiama altresì Cass. 21734/2016).
Fondato è il primo motivo di appello concernente lo svolgimento del giudizio di primo grado senza che sia stato convenuto in giudizio l'ente impositore. Sebbene nella sentenza si indichi, erroneamente, l'avvenuta costituzione in giudizio del occorre rilevare che il Controparte_2 ricorso in opposizione è stato proposto esclusivamente nei confronti del concessionario per la riscossione, né il giudice di pace ha disposto nel corso del giudizio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso.
Al riguardo, premesso che con l'opposizione alle due cartelle di pagamento di cui è causa l'opponente tra l'altro ha lamentato la maturata prescrizione del diritto di credito, tenuto conto della omessa notifica da parte dell'ente impositore dei verbali di infrazione al codice della strada – e che proprio questo è stato il motivo di opposizione accolto dal giudice di primo grado- occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che nel caso di specie vi è
-4 di 5- litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario per la riscossione. Sul punto si richiama, ex multis, Cass. Ord. 11661/2024 che ha chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore.
Deve pertanto trovare applicazione l'art. 354 c.p.c. che prevede che laddove il giudice di appello riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio , pronuncia sentenza con cui rimette la causa al giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto dalla parte che ne abbia interesse entro tre mesi dalla notifica della sentenza.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi, stante l'esistenza nella giurisprudenza di merito di indirizzi contrastanti sulla questione di diritto indicata, per disporne la compensazione.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa NA
TI, definitivamente pronunciando, in grado di appello, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-annulla la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 15/2024;
-rimette gli atti al giudice di primo grado dinanzi al quale il processo andrà riassunto nei termini di legge.
Benevento, 29 ottobre 2025
Il Giudice
NA TI
-5 di 5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa NA TI, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1363 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore (c.f. e p.iva P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bianco con domicilio eletto in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Parrillo con domicilio eletto presso lo studio difensore sito in Moiano alla Via Roma 39
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n.
15/2024.
Conclusioni: come formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 29 ottobre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
L ha adito il Tribunale di Benevento Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza n. 15/2024 del Giudice di Pace di
Airola, di rimettere la causa al Giudice di Pace di Airola ai sensi dell'art. 354 cpc per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del in subordine accertare e dichiarare la competenza Controparte_2 territoriale del Giudice di Pace di Napoli a decidere della controversia
-1 di 5- ed assegnare alle parti un termine per la riassunzione del giudizio innanzi il Giudice di Pace competente territorialmente;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione spiegata in primo grado in quanto tardiva per decorso del termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali impugnate;
in ogni caso, rigettare la domanda proposta in primo grado;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che l'odierna appellata aveva adito il Giudice di Pace di Airola con ricorso impugnando le cartelle esattoriali n. 017 2022 0002132539 000
(notificata il 15/02/2023) e n. 017 2021 0006139038 000 (notificata il
15/03/2023) emesse dall' e chiedendo Controparte_3 di dichiarane la nullità;
- che nel giudizio di primo grado si era costituita l'
[...] che aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Parte_1
Giudice di Pace di Airola in favore del Giudice di Pace di Napoli quale giudice del luogo delle infrazioni al Codice della Strada sottese alle cartelle impugnate ex art.6, comma 2, del D.Lgs. 150/2011;
l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla data di notifica delle cartelle esattoriali;
la carenza di legittimazione passiva dell
[...] in quanto i motivi del ricorso si fondavano Parte_1 sulla presunta omessa notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada sottesi alle cartelle, con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del quale ente impositore;
Controparte_2
- che il Giudice di Pace di Airola aveva accolto il ricorso con sentenza n. 15/2024 emessa in data 05/01/2024 e pubblicata il 11/01/2024, non notificata, dichiarando la nullità delle cartelle esattoriale, con condanna alle spese di lite;
- che la detta sentenza era illegittima in quanto il Giudice di Pace aveva dato atto, nella motivazione, della costituzione in giudizio del mentre non solo lo stesso non si era costituito ma Controparte_2 neppure era stato evocato in giudizio;
- che la sentenza era illegittima altresì per aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale che era fondata, tenuto conto che i verbali di contravvenzione al Codice della Strada sottesi alle cartelle impugnate
-2 di 5- erano stati emessi dal e non dal , sicché Controparte_2 CP_4 la competenza territoriale a decidere della relativa opposizione spettava anche sotto tale profilo al Giudice di Pace di Napoli;
- che la sentenza era inoltre illegittima per aver ritenuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado pur essendo spirato, all'atto della relativa proposizione, il termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità dell'appello perché intempestivo e nel merito il rigetto dell'appello; con condanna alle spese di lite e condanna ex art. 96
c.p.c.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che l'appello non era stato proposto tempestivamente in quanto la sentenza impugnata era stata notificata il 19 gennaio 2024 alla pec dell e, pertanto, il ricorso in appello Parte_1 depositato il 26 aprile 2024 doveva considerarsi tardivo perché proposto oltre il termine breve di impugnazione di 30 giorni;
- che il ricorso proposto in primo grado era ammissibile in quanto consisteva in una opposizione all'esecuzione avendo eccepito la prescrizione del credito sotteso alle cartelle e, dunque, l'inesistenza di titolo atto a giustificare l'esazione;
che non vi era litisconsorzio con l'ente impositore spettando, dopo la notifica della cartella, la legittimazione passiva in via esclusiva all'agente della riscossione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta tempestivo. Al riguardo occorre infatti sottolineare che non vi è prova in atti della notifica della sentenza di primo grado alla parte presso il suo difensore, risultando solo il deposito della copia scannerizzata della ricevuta di accettazione e consegna di pec, cui era allegata anche la sentenza, relativa alla richiesta di pagamento delle spese liquidate in sentenza ed indirizzata al seguente indirizzo pec dell'appellante:
t. A tal fine si Email_1 sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni
-3 di 5- chiarito che “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza” ( così Cass. 20866/2020; si richiama altresì Cass. 21734/2016).
Fondato è il primo motivo di appello concernente lo svolgimento del giudizio di primo grado senza che sia stato convenuto in giudizio l'ente impositore. Sebbene nella sentenza si indichi, erroneamente, l'avvenuta costituzione in giudizio del occorre rilevare che il Controparte_2 ricorso in opposizione è stato proposto esclusivamente nei confronti del concessionario per la riscossione, né il giudice di pace ha disposto nel corso del giudizio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso.
Al riguardo, premesso che con l'opposizione alle due cartelle di pagamento di cui è causa l'opponente tra l'altro ha lamentato la maturata prescrizione del diritto di credito, tenuto conto della omessa notifica da parte dell'ente impositore dei verbali di infrazione al codice della strada – e che proprio questo è stato il motivo di opposizione accolto dal giudice di primo grado- occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che nel caso di specie vi è
-4 di 5- litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario per la riscossione. Sul punto si richiama, ex multis, Cass. Ord. 11661/2024 che ha chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore.
Deve pertanto trovare applicazione l'art. 354 c.p.c. che prevede che laddove il giudice di appello riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio , pronuncia sentenza con cui rimette la causa al giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto dalla parte che ne abbia interesse entro tre mesi dalla notifica della sentenza.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi, stante l'esistenza nella giurisprudenza di merito di indirizzi contrastanti sulla questione di diritto indicata, per disporne la compensazione.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa NA
TI, definitivamente pronunciando, in grado di appello, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-annulla la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 15/2024;
-rimette gli atti al giudice di primo grado dinanzi al quale il processo andrà riassunto nei termini di legge.
Benevento, 29 ottobre 2025
Il Giudice
NA TI
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