Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OV Francesco Paolo Chiarelli e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e la Questura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del decreto della Questura di Cosenza n. -OMISSIS- del 21.11.2022, notificato il 23.11.2022, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi uso caccia nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, ivi compresi i preavvisi di diniego che si intendono espressamente gravati, e comunque tutti gli atti connessi e/o consequenziali all’atto impugnato, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Intero e della Questura di Cosenza;
Vista la istanza del 16 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della parte resistente alle spese di lite;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RI De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento della Questura di Cosenza relativamente al rigetto dell’istanza per il rinnovo del porto d’armi ad uso caccia proposta dal ricorrente;
- con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 luglio 2025 il Tribunale ha chiesto chiarimenti in ordine alle determinazioni della resistente Questura a fronte del rilascio della licenza per porto di fucile uso caccia in favore del congiunto del ricorrente.
Considerato che:
- con atto del 16 ottobre 2025 parte ricorrente ha comunicato che la Questura di Cosenza, con atto prot.-OMISSIS- del 5 settembre 2025, ha revocato in autotutela l’impugnato decreto e ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ritenuto che:
- il ricorso possa essere in ogni caso dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
- la soluzione in rito e l’andamento del procedimento valgono a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO MA, Presidente
OL Ciconte, Referendario
RI De OV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De OV | DO MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.