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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 6132/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6132 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
C.F. , in persona del curatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv.
Domenico Benincasa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in riassunzione;
Attore contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Albano Laziale, al Borgo Garibaldi n. 76, presso lo studio dell'avv. Mauro
Ferrante, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale del notaio;
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla nei riguardi del notaio Parte_1 [...]
, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo Controparte_1
derivante dall' asserita autenticazione di una sottoscrizione apocrifa e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni dalla prima patiti, quantificabili nella complessiva somma di euro 2.000.000,00.
A fondamento di tali domande, la società attrice ha, in particolare, sostenuto:
- che, in data 20.9.2017, i soci della hanno venduto l'intera loro Parte_1
partecipazione in favore di e che, tuttavia, in conseguenza del mancato Controparte_2 pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, il 16.4.2019 le quote della stessa società sono state restituite a , congiunta degli originari soci;
CP_3
- che, una volta riacquistate le quote, la socia si è avveduta del fatto che la Parte_1
era stata privata di tutti i contratti di appalto dalla medesima stipulati, in virtù di un atto di cessione di ramo d'azienda intervenuto, in data 17.5.2018, con la società CP_4
- che l'atto di cessione di ramo d'azienda, autenticato nelle firme per atto a rogito del
Notaio di Velletri al repertorio n. 107820, nell'individuazione del legale Controparte_1
rappresentante della cedente e della cessionaria, reca l'indicazione del medesimo soggetto, ossia;
Persona_1
- che, di contro, dall'esame delle visure camerali, il legale rappresentante della Pt_1
risultava, al momento della stipulazione del contratto di cessione del ramo di azienda,
[...]
Controparte_2
- che il notaio rogante, a seguito di richiesta di spiegazioni su tale profilo, in data
7.9.2019 ha rappresentato che si trattava di un mero “refuso tecnico”, inviando contestualmente copia dell'atto originale;
- che dall'analisi di quest'ultimo documento è, nondimeno, emerso che le firme presenti sull'atto di cessione autenticato sono state apposte, per ambedue le parti, dalla stessa persona, come peraltro confermato dallo stesso , legale rappresentante della Persona_1
[...
[...] [
il quale ha riferito di non aver mai firmato la pagina dell'atto di cessione CP_5 recante l'autenticazione;
- che tale circostanza risulta pure confermata da una perizia calligrafica redatta dalla dott.ssa la quale ha accertato l'apocrifia della firma di Persona_2 [...]
presente sull'atto di cessione;
Per_1
- che è, pertanto, evidente la responsabilità del notaio rogante per avere lo stesso autenticato una firma apocrifa, con conseguente nullità dell'atto di cessione di ramo d'azienda, per mancanza di accordo delle parti, condotta che ha causato alla un Parte_1
danno quantificabile in euro 2.000.000,00.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “Nel merito, per tutti i motivi avanti esposti, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del Notaio per autentica di firma apocrifa e per l'effetto Controparte_6
CONDANNARE lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Parte_1 nella misura di € 2.000.000,00 ovvero del diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare a seguito di espletanda istruttoria. Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorario di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
, costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che l'incarico per l'autentica delle sottoscrizioni apposte sull'atto di cessione del ramo d'azienda, già predisposto dalle parti, gli è stato conferito da nella sua Controparte_2
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della cliente già noto al Parte_1
professionista;
- che tutta la documentazione necessaria per effettuare la cessione è stata predisposta ed esibita, in presenza del notaio, dal dott. dottore commercialista;
Persona_3
- che, al momento dell'apposizione della sottoscrizione da parte di , in Persona_1
veste di amministratore unico della e della sua successiva autenticazione, è CP_4
stato esibito un documento d'identità in corso di validità;
-che, peraltro, alla presenza del notaio, è stato regolato anche l'intero prezzo della cessione, pari ad euro 82.299,54, per il quale sono state sottoscritte da parte dell'acquirente sette cambiali non ipotecarie, ed è stato effettuato un bonifico di euro 10.000,00;
3 - che lo stesso professionista non ha mai autenticato una firma falsa, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in quanto, in sede di autentica, sono state accertate le identità dei comparenti, i poteri di firma, nonché la piena capacità giuridica e di agire dei di questi ultimi, anche a mezzo di validi documenti di riconoscimento;
- che l'asserita apocrifia della sottoscrizione del è circostanza ampiamente Per_1
smentita da tutto quanto allegato e dedotto;
- che, peraltro, la quantificazione del risarcimento preteso dall'attrice nella somma di euro 2.000.000,00 è priva di qualsivoglia fondamento, atteso che il prezzo della cessione del ramo d'azienda è stato convenuto in euro 82.299,54 e che la sua congruità è supportata dalla perizia di valutazione del ramo d'azienda redatta dal dott. e allegata alla Per_3
cessione.
ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa Controparte_1
ogni contraria eccezione ed istanza ed in totale accoglimento di quanto dedotto nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare tutte le domande così come ex adverso formulate nei confronti del Notaio perché Controparte_6
inammissibili, illegittime e del tutto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società attrice, il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto, con ricorso depositato in data 14.2.2023, dalla
Curatela del Fallimento della CP_7
quindi, la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del
[...]
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa utile ricordare che, alla luce del tenore della domanda originariamente proposta dalla parte attrice, il thema decidendum deve essere circoscritto esclusivamente alla sussistenza del diritto della stessa di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza
4 dell'inadempimento ascrivibile al notaio convenuto, nell'espletamento del mandato conferitogli, per avere autenticato una sottoscrizione, apposta su una scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, da considerare apocrifa.
La fattispecie appare, pertanto, pianamente riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale derivante dalla violazione del canone della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c. 2 c.c.
Preme ulteriormente ricordare che, in tale ipotesi, come noto, il cliente che assume di essere stato danneggiato dalla condotta tenuta dal professionista deve fornire la prova del titolo in forza del quale agisce, ossia del mandato conferito al professionista, del danno subito, sia nell'an che nel quantum debeatur, e, infine, del nesso di causalità fra il danno e l'inadempimento, potendosi limitare ad allegare la condotta attiva od omissiva tenuta dal professionista, mentre competerebbe a quest'ultimo fornire la prova del fatto che la prestazione è stata eseguita in modo diligente (cfr., ex multis, Cass., 23 marzo 2006, n.
6537).
Facendo applicazione dell'insegnamento appena richiamato, si precisa, in primo luogo, che risulta assolutamente pacifico fra le parti il conferimento da parte della al Parte_1
notaio convenuto di un mandato professionale avente ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato fra la prima e la in data 17.5.2018 (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo di parte attrice). Controparte_4
Appare, nondimeno, assorbente rilevare che, a prescindere dalla effettiva sussistenza dell'inadempimento affermato dalla parte attrice, in termini di negligente autenticazione di una sottoscrizione da ritenere apocrifa, quest'ultima ha del tutto omesso non solo di dimostrare, ma anche di allegare in modo specifico il ricorrere di un danno causalmente riconducibile al richiamato inadempimento.
In primo luogo, risulta decisivo sottolineare che la si è limitata ad asserire di Parte_1
avere patito un danno quantificabile nella somma di euro 2.000.000,00, in conseguenza della perdita dei ricavi conseguibili dall'esecuzione di contratti di appalto, in cui è subentrata la per effetto della cessione del ramo di azienda, senza, nondimeno, CP_8 CP_9 offrire alcuna dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei contratti genericamente
5 evidenziati nell'atto introduttivo e, soprattutto, delle voci che contribuirebbero a comporre la complessiva somma appena ricordata.
Detta lacuna probatoria non può, inoltre, essere superata neppure mediante l'esame della documentazione versata in atti dalla stessa attrice, atteso che l'analisi della relazione tecnica curata dal consulente dott. , nell'ambito di un diverso giudizio introdotto Per_4
nei confronti della stessa società, appare del tutto inconferente nella presente sede, essendo la stessa stata redatta al fine di quantificare, ai sensi dell'art. 2473 c. 3 c.c., il valore della partecipazione sociale del 26,8%, allora facente capo a alla data del CP_10
10.8.2016, in conseguenza del disaccordo dei soci (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
La predetta relazione, infatti, si esaurisce nella stima del valore dell'azienda riconducibile alla ad una data antecedente di due anni circa rispetto al momento Parte_1
della stipula della scrittura che viene qui in considerazione e reca l'espressa precisazione che il metodo utilizzato per la stima della stessa per una società in corso di attività è differente rispetto a quello da utilizzare nella prospettiva della sua cessione, senza, peraltro, contenere alcuno specifico accertamento in merito al valore da attribuire all'unico contratto di appalto ivi semplicemente menzionato, intervenuto con l' Controparte_11
di durata quinquennale dal 2015 al 2019.
[...]
D'altra parte, non può prescindersi dall'evidenziare, da un canto, che il notaio convenuto ha allegato e documentato che il prezzo della cessione è stato regolato in sua presenza, mediante consegna di sette effetti cambiari, di cui sei del valore di euro
10.000,00 ed uno per l'importo di euro 12.299,54, e di un bonifico eseguito in data
17.5.2018 per la somma di euro 10.000,00, dall'altro, che la società attrice non ha mai contestato specificamente la congruità del predetto corrispettivo, quantificato sulla base del valore del ramo aziendale trasferito risultante dalla perizia allegata all'atto di cessione, e la circostanza che lo stesso sia stato effettivamente versato (cfr. docc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
In definitiva, sulla base di quanto sopra argomentato, deve concludersi che la società attrice, prima, e il suo fallimento, poi, non hanno provveduto ad allegare e dimostrare compiutamente che la stessa società ha subito, per effetto dell'inadempimento del
6 convenuto, un danno conseguente al trasferimento del ramo di azienda quantificabile in euro 2.000.000,00, asseritamente pari al valore dei contratti trasferiti alla cessionaria, vieppiù considerando che non è in contestazione che il corrispettivo della cessione sia stato versato e che non sono stati forniti indici puntuali da cui desumere la non congruità dello stesso.
La conclusione appena raggiunta consente di svolgere ulteriori considerazioni, al fine di ribadire l'insussistenza dei presupposti per l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, avanzata dal in sede di note di trattazione scritta del 23.5.2023, e Parte_1
reiterata dal medesimo nelle note conclusive depositate e in occasione dell'odierna udienza.
Deve, infatti, ribadirsi che, come già evidenziato con l'ordinanza resa in data 25.6.2023,
l'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione autenticata dal notaio convenuto, al fine di verificare l'effettiva sussistenza della violazione del dovere di diligenza imputabile al professionista, sarebbe del tutto superfluo ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, che è invece radicalmente da escludere a causa della mancata dimostrazione del danno asseritamente patito dalla società e del nesso di causalità fra quest'ultimo e la condotta tenuta dal professionista.
In altri e più chiari termini, la mancanza di prova circa elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata ha di per sé portata assorbente rispetto all'eventuale ricorrere dell'adempimento del professionista, che è da riguardare come fatto estintivo della pretesa azionata, il che conferma che risulta carente il requisito della rilevanza del documento di cui si sospetta la falsità, indispensabile per potere autorizzare la presentazione della querela ai sensi dell'art. 222 c. 2 c.p.c., ravvisando così l'esigenza di evitare lo svolgimento di un'attività processuale che si rivelerebbe del tutto inutile.
A ciò deve poi aggiungersi che, come già rilevato nella menzionata ordinanza istruttoria, la falsità della sottoscrizione apposta sul documento recante la cessione del ramo di azienda è stata lamentata dalla parte attrice sin dalla fase introduttiva, come presupposto della domanda di risarcimento dei danni dedotta in giudizio, di talché la querela di falso, in tesi proposta in via incidentale, ad opera del Fallimento della società attrice, solo a seguito
7 della riassunzione del giudizio, configura piuttosto una querela proposta in via principale, con inammissibile modifica delle conclusioni già rassegnate dalla società fallita.
Si rimarca, infine, che dal contenuto dell'atto notorio sottoscritto da e Persona_1
dalla lettura della relazione di parte in atti, recante l'accertamento grafico delle sottoscrizioni riconducibili al primo apposte sul contratto di cessione di ramo di azienda, si evince che l'unica sottoscrizione di cui si sospetta l'apocrifia è quella apposta sulla pagina
308, recante appunto l'autenticazione del notaio convenuto, non riferendosi detto sospetto anche a quella apposta sulla pagina 306, parimenti riconducibile a (cfr. Persona_1
docc. 1 e 9 del fascicolo di parte attrice).
A mente di quanto da ultimo evidenziato, non può, dunque, condividersi l'assunto di parte attrice secondo cui l'eventuale falsità della firma apposta sulla pagina 308 determinerebbe la nullità del contratto per mancanza dell'accordo delle parti, tenuto conto che la stessa parte riconosce l'apposizione alla pagina 306 di una sottoscrizione riferibile al Cont legale rappresentante della e che il ramo di azienda ceduto non comprende CP_9
beni per il cui trasferimento sarebbe necessario ricorrere alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, essendo quest'ultima forma necessaria ai soli fini dell'iscrizione del registro delle imprese, come previsto dall'art. 2556 c.c.
L'elemento da ultimo evidenziato conferma ulteriormente che, pur ammettendo che l'inadempimento del professionista sia effettivamente sussistente, lo stesso sarebbe da considerare, in ogni caso, ininfluente rispetto all'eventuale determinazione dei danni nella misura lamentata dalla parte attrice.
3. Concludendo, la domanda proposta dalla parte attrice, fatta propria dal Parte_1
riassumente, deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico del e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei Parte_1
parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per le cause indeterminabili di bassa complessità, ricordando che, come chiarito dalla Suprema Corte, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di
8 pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al 'disputatum', deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione 'o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia' o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, 'a priori' che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., 26 aprile 2021, n. 10984).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente le domande proposte dalla fatte proprie dal Parte_1
Fallimento di quest'ultima;
b) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_12 Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6132 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
C.F. , in persona del curatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv.
Domenico Benincasa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in riassunzione;
Attore contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Albano Laziale, al Borgo Garibaldi n. 76, presso lo studio dell'avv. Mauro
Ferrante, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale del notaio;
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla nei riguardi del notaio Parte_1 [...]
, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo Controparte_1
derivante dall' asserita autenticazione di una sottoscrizione apocrifa e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni dalla prima patiti, quantificabili nella complessiva somma di euro 2.000.000,00.
A fondamento di tali domande, la società attrice ha, in particolare, sostenuto:
- che, in data 20.9.2017, i soci della hanno venduto l'intera loro Parte_1
partecipazione in favore di e che, tuttavia, in conseguenza del mancato Controparte_2 pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, il 16.4.2019 le quote della stessa società sono state restituite a , congiunta degli originari soci;
CP_3
- che, una volta riacquistate le quote, la socia si è avveduta del fatto che la Parte_1
era stata privata di tutti i contratti di appalto dalla medesima stipulati, in virtù di un atto di cessione di ramo d'azienda intervenuto, in data 17.5.2018, con la società CP_4
- che l'atto di cessione di ramo d'azienda, autenticato nelle firme per atto a rogito del
Notaio di Velletri al repertorio n. 107820, nell'individuazione del legale Controparte_1
rappresentante della cedente e della cessionaria, reca l'indicazione del medesimo soggetto, ossia;
Persona_1
- che, di contro, dall'esame delle visure camerali, il legale rappresentante della Pt_1
risultava, al momento della stipulazione del contratto di cessione del ramo di azienda,
[...]
Controparte_2
- che il notaio rogante, a seguito di richiesta di spiegazioni su tale profilo, in data
7.9.2019 ha rappresentato che si trattava di un mero “refuso tecnico”, inviando contestualmente copia dell'atto originale;
- che dall'analisi di quest'ultimo documento è, nondimeno, emerso che le firme presenti sull'atto di cessione autenticato sono state apposte, per ambedue le parti, dalla stessa persona, come peraltro confermato dallo stesso , legale rappresentante della Persona_1
[...
[...] [
il quale ha riferito di non aver mai firmato la pagina dell'atto di cessione CP_5 recante l'autenticazione;
- che tale circostanza risulta pure confermata da una perizia calligrafica redatta dalla dott.ssa la quale ha accertato l'apocrifia della firma di Persona_2 [...]
presente sull'atto di cessione;
Per_1
- che è, pertanto, evidente la responsabilità del notaio rogante per avere lo stesso autenticato una firma apocrifa, con conseguente nullità dell'atto di cessione di ramo d'azienda, per mancanza di accordo delle parti, condotta che ha causato alla un Parte_1
danno quantificabile in euro 2.000.000,00.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “Nel merito, per tutti i motivi avanti esposti, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del Notaio per autentica di firma apocrifa e per l'effetto Controparte_6
CONDANNARE lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Parte_1 nella misura di € 2.000.000,00 ovvero del diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare a seguito di espletanda istruttoria. Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorario di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
, costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
- che l'incarico per l'autentica delle sottoscrizioni apposte sull'atto di cessione del ramo d'azienda, già predisposto dalle parti, gli è stato conferito da nella sua Controparte_2
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della cliente già noto al Parte_1
professionista;
- che tutta la documentazione necessaria per effettuare la cessione è stata predisposta ed esibita, in presenza del notaio, dal dott. dottore commercialista;
Persona_3
- che, al momento dell'apposizione della sottoscrizione da parte di , in Persona_1
veste di amministratore unico della e della sua successiva autenticazione, è CP_4
stato esibito un documento d'identità in corso di validità;
-che, peraltro, alla presenza del notaio, è stato regolato anche l'intero prezzo della cessione, pari ad euro 82.299,54, per il quale sono state sottoscritte da parte dell'acquirente sette cambiali non ipotecarie, ed è stato effettuato un bonifico di euro 10.000,00;
3 - che lo stesso professionista non ha mai autenticato una firma falsa, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in quanto, in sede di autentica, sono state accertate le identità dei comparenti, i poteri di firma, nonché la piena capacità giuridica e di agire dei di questi ultimi, anche a mezzo di validi documenti di riconoscimento;
- che l'asserita apocrifia della sottoscrizione del è circostanza ampiamente Per_1
smentita da tutto quanto allegato e dedotto;
- che, peraltro, la quantificazione del risarcimento preteso dall'attrice nella somma di euro 2.000.000,00 è priva di qualsivoglia fondamento, atteso che il prezzo della cessione del ramo d'azienda è stato convenuto in euro 82.299,54 e che la sua congruità è supportata dalla perizia di valutazione del ramo d'azienda redatta dal dott. e allegata alla Per_3
cessione.
ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa Controparte_1
ogni contraria eccezione ed istanza ed in totale accoglimento di quanto dedotto nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare tutte le domande così come ex adverso formulate nei confronti del Notaio perché Controparte_6
inammissibili, illegittime e del tutto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società attrice, il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto, con ricorso depositato in data 14.2.2023, dalla
Curatela del Fallimento della CP_7
quindi, la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del
[...]
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa utile ricordare che, alla luce del tenore della domanda originariamente proposta dalla parte attrice, il thema decidendum deve essere circoscritto esclusivamente alla sussistenza del diritto della stessa di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza
4 dell'inadempimento ascrivibile al notaio convenuto, nell'espletamento del mandato conferitogli, per avere autenticato una sottoscrizione, apposta su una scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, da considerare apocrifa.
La fattispecie appare, pertanto, pianamente riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale derivante dalla violazione del canone della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c. 2 c.c.
Preme ulteriormente ricordare che, in tale ipotesi, come noto, il cliente che assume di essere stato danneggiato dalla condotta tenuta dal professionista deve fornire la prova del titolo in forza del quale agisce, ossia del mandato conferito al professionista, del danno subito, sia nell'an che nel quantum debeatur, e, infine, del nesso di causalità fra il danno e l'inadempimento, potendosi limitare ad allegare la condotta attiva od omissiva tenuta dal professionista, mentre competerebbe a quest'ultimo fornire la prova del fatto che la prestazione è stata eseguita in modo diligente (cfr., ex multis, Cass., 23 marzo 2006, n.
6537).
Facendo applicazione dell'insegnamento appena richiamato, si precisa, in primo luogo, che risulta assolutamente pacifico fra le parti il conferimento da parte della al Parte_1
notaio convenuto di un mandato professionale avente ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato fra la prima e la in data 17.5.2018 (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo di parte attrice). Controparte_4
Appare, nondimeno, assorbente rilevare che, a prescindere dalla effettiva sussistenza dell'inadempimento affermato dalla parte attrice, in termini di negligente autenticazione di una sottoscrizione da ritenere apocrifa, quest'ultima ha del tutto omesso non solo di dimostrare, ma anche di allegare in modo specifico il ricorrere di un danno causalmente riconducibile al richiamato inadempimento.
In primo luogo, risulta decisivo sottolineare che la si è limitata ad asserire di Parte_1
avere patito un danno quantificabile nella somma di euro 2.000.000,00, in conseguenza della perdita dei ricavi conseguibili dall'esecuzione di contratti di appalto, in cui è subentrata la per effetto della cessione del ramo di azienda, senza, nondimeno, CP_8 CP_9 offrire alcuna dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei contratti genericamente
5 evidenziati nell'atto introduttivo e, soprattutto, delle voci che contribuirebbero a comporre la complessiva somma appena ricordata.
Detta lacuna probatoria non può, inoltre, essere superata neppure mediante l'esame della documentazione versata in atti dalla stessa attrice, atteso che l'analisi della relazione tecnica curata dal consulente dott. , nell'ambito di un diverso giudizio introdotto Per_4
nei confronti della stessa società, appare del tutto inconferente nella presente sede, essendo la stessa stata redatta al fine di quantificare, ai sensi dell'art. 2473 c. 3 c.c., il valore della partecipazione sociale del 26,8%, allora facente capo a alla data del CP_10
10.8.2016, in conseguenza del disaccordo dei soci (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
La predetta relazione, infatti, si esaurisce nella stima del valore dell'azienda riconducibile alla ad una data antecedente di due anni circa rispetto al momento Parte_1
della stipula della scrittura che viene qui in considerazione e reca l'espressa precisazione che il metodo utilizzato per la stima della stessa per una società in corso di attività è differente rispetto a quello da utilizzare nella prospettiva della sua cessione, senza, peraltro, contenere alcuno specifico accertamento in merito al valore da attribuire all'unico contratto di appalto ivi semplicemente menzionato, intervenuto con l' Controparte_11
di durata quinquennale dal 2015 al 2019.
[...]
D'altra parte, non può prescindersi dall'evidenziare, da un canto, che il notaio convenuto ha allegato e documentato che il prezzo della cessione è stato regolato in sua presenza, mediante consegna di sette effetti cambiari, di cui sei del valore di euro
10.000,00 ed uno per l'importo di euro 12.299,54, e di un bonifico eseguito in data
17.5.2018 per la somma di euro 10.000,00, dall'altro, che la società attrice non ha mai contestato specificamente la congruità del predetto corrispettivo, quantificato sulla base del valore del ramo aziendale trasferito risultante dalla perizia allegata all'atto di cessione, e la circostanza che lo stesso sia stato effettivamente versato (cfr. docc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
In definitiva, sulla base di quanto sopra argomentato, deve concludersi che la società attrice, prima, e il suo fallimento, poi, non hanno provveduto ad allegare e dimostrare compiutamente che la stessa società ha subito, per effetto dell'inadempimento del
6 convenuto, un danno conseguente al trasferimento del ramo di azienda quantificabile in euro 2.000.000,00, asseritamente pari al valore dei contratti trasferiti alla cessionaria, vieppiù considerando che non è in contestazione che il corrispettivo della cessione sia stato versato e che non sono stati forniti indici puntuali da cui desumere la non congruità dello stesso.
La conclusione appena raggiunta consente di svolgere ulteriori considerazioni, al fine di ribadire l'insussistenza dei presupposti per l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, avanzata dal in sede di note di trattazione scritta del 23.5.2023, e Parte_1
reiterata dal medesimo nelle note conclusive depositate e in occasione dell'odierna udienza.
Deve, infatti, ribadirsi che, come già evidenziato con l'ordinanza resa in data 25.6.2023,
l'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione autenticata dal notaio convenuto, al fine di verificare l'effettiva sussistenza della violazione del dovere di diligenza imputabile al professionista, sarebbe del tutto superfluo ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, che è invece radicalmente da escludere a causa della mancata dimostrazione del danno asseritamente patito dalla società e del nesso di causalità fra quest'ultimo e la condotta tenuta dal professionista.
In altri e più chiari termini, la mancanza di prova circa elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata ha di per sé portata assorbente rispetto all'eventuale ricorrere dell'adempimento del professionista, che è da riguardare come fatto estintivo della pretesa azionata, il che conferma che risulta carente il requisito della rilevanza del documento di cui si sospetta la falsità, indispensabile per potere autorizzare la presentazione della querela ai sensi dell'art. 222 c. 2 c.p.c., ravvisando così l'esigenza di evitare lo svolgimento di un'attività processuale che si rivelerebbe del tutto inutile.
A ciò deve poi aggiungersi che, come già rilevato nella menzionata ordinanza istruttoria, la falsità della sottoscrizione apposta sul documento recante la cessione del ramo di azienda è stata lamentata dalla parte attrice sin dalla fase introduttiva, come presupposto della domanda di risarcimento dei danni dedotta in giudizio, di talché la querela di falso, in tesi proposta in via incidentale, ad opera del Fallimento della società attrice, solo a seguito
7 della riassunzione del giudizio, configura piuttosto una querela proposta in via principale, con inammissibile modifica delle conclusioni già rassegnate dalla società fallita.
Si rimarca, infine, che dal contenuto dell'atto notorio sottoscritto da e Persona_1
dalla lettura della relazione di parte in atti, recante l'accertamento grafico delle sottoscrizioni riconducibili al primo apposte sul contratto di cessione di ramo di azienda, si evince che l'unica sottoscrizione di cui si sospetta l'apocrifia è quella apposta sulla pagina
308, recante appunto l'autenticazione del notaio convenuto, non riferendosi detto sospetto anche a quella apposta sulla pagina 306, parimenti riconducibile a (cfr. Persona_1
docc. 1 e 9 del fascicolo di parte attrice).
A mente di quanto da ultimo evidenziato, non può, dunque, condividersi l'assunto di parte attrice secondo cui l'eventuale falsità della firma apposta sulla pagina 308 determinerebbe la nullità del contratto per mancanza dell'accordo delle parti, tenuto conto che la stessa parte riconosce l'apposizione alla pagina 306 di una sottoscrizione riferibile al Cont legale rappresentante della e che il ramo di azienda ceduto non comprende CP_9
beni per il cui trasferimento sarebbe necessario ricorrere alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, essendo quest'ultima forma necessaria ai soli fini dell'iscrizione del registro delle imprese, come previsto dall'art. 2556 c.c.
L'elemento da ultimo evidenziato conferma ulteriormente che, pur ammettendo che l'inadempimento del professionista sia effettivamente sussistente, lo stesso sarebbe da considerare, in ogni caso, ininfluente rispetto all'eventuale determinazione dei danni nella misura lamentata dalla parte attrice.
3. Concludendo, la domanda proposta dalla parte attrice, fatta propria dal Parte_1
riassumente, deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico del e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei Parte_1
parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per le cause indeterminabili di bassa complessità, ricordando che, come chiarito dalla Suprema Corte, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di
8 pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al 'disputatum', deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione 'o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia' o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, 'a priori' che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., 26 aprile 2021, n. 10984).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente le domande proposte dalla fatte proprie dal Parte_1
Fallimento di quest'ultima;
b) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_12 Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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