Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 3.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3234/2025 R.G. alla quale è stata riunita quella n. 7692/2024
R.G.;
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Monda
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.3.2024 (al quale veniva assegnato il n. 7692/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente, proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento, nonché quelle di cui al requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 sulla base delle domande amministrative dell'11.7.2023.
Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutato “solo” “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%”, nonché in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/1992.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa , concludeva la sua relazione, ritenendo che Persona_1 l'istante non è in possesso dei requisiti sanitari oggetto di domanda.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato l'11.2.2025 (al quale è stato assegnato il n. 3234/2025 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** L'opposizione è infondata.
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Ciò posto, il ricorrente non ha indicato, né tantomeno specificato, i motivi della contestazione delle conclusioni del ctu.
Egli, piuttosto, si è limitato a contestare queste ultime “in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente”, nonché ad affermare, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, che il ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti sanitari oggetto di domanda, senza allegare alcunché a supporto di tale deduzione.
L'opposizione, pertanto, è inammissibile.
Ad abuntantiam, si rileva che le conclusioni del ctu, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rimanda per relationem, vanno pienamente condivise.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza dei requisiti sanitari per cui è causa, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo l'istante non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, il 3.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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