Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Ordinanza collegiale 12 ottobre 2023
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 22246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22246 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22246/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14724/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14724 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Endovascular Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione PI, Regione Autonoma della Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione del Veneto, Regione Autonoma del Friuli Venezia e Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
payback di cui al Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15.2.2023:
- del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana unitamente ai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 e 5;
- della comunicazione di avvio del procedimento; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: 6 - della deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Centro; - della deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; - della deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Sud Est; - della deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del Direttore Generale dell’AOU Pisana; - della deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del Direttore Generale dell’AOU Senese; - della deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell’AOU Careggi; - della deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del Direttore Generale dell’AOU Meyer; - della deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del Direttore Generale dell’ESTAR; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15.2.2023:
- della determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria unitamente ai relativi Allegati 1) e 2);
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell’ASL Umbria 1; - della DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell’ASL Umbria 2; - della DGR n. 366 dell’11.11.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; - della DGR n. 145 del 10.11.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Terni; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Toscana e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti gli atti di cui in epigrafe con riferimento al c.d. pay-back dispositivi medici di cui al Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, dopo che il legale di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse della Società con riferimento sia al ricorso che ai motivi aggiunti.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e considerata la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n.4), dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ST IL, Presidente
IL PI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL PI | MA ST IL |
IL SEGRETARIO