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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5419/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo Saitta
[...]
presso il cui studio, in Roccalumera, Via Umberto I° n. 141, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cavalieri della Stella n.33,
presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Marullo di Condojanni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Antonio Dipasquale, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Luigi Tabacco, sito in piazza Duomo n. 25 - isolato n. 308;
CONVENUTI
con sede a Belpasso, P. IVA , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Messina, Via A. Manzoni n. 11, presso lo studio legale dell'avv. Emilia Di Nardo,
rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Li Rosi, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
con sede in Torino, Controparte_4
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Messina, Via Dogali n.50, presso lo studio dell'Avv. Carmen
Trimarchi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina le società Parte_1 [...]
e assumendo di essere proprietario di un Controparte_5 CP_2
immobile, sito in Roccalumera, al piano seminterrato di un edificio a più
elevazioni fuori terra, e deducendo di avere subito dei danni a seguito dei lavori di costruzione di una linea elettrica, commissionati dall' Controparte_6
[...] alla In particolare, era accaduto che, in conseguenza di un
[...] CP_2
temporale occorso il primo settembre 2016, le acque piovane avevano invaso il suo appartamento a causa dello scavo di sbancamento lasciato privo di copertura dalla società appaltatrice.
Chiedeva, quindi, la condanna delle due società, in solido, al risarcimento dei relativi danni che quantificava.
Si costituiva la società (già ) che Controparte_1 Controparte_5
replicava e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il consorzio con cui aveva stipulato il contratto di appalto poi affidato alla società CP_3
CP_2
Si costituiva anche la società che replicava e, a sua volta, chiedeva CP_2
di essere autorizzata a chiamare in causa la società di Controparte_4
dalla quale chiedeva di essere garantita.
Si costituivano le società chiamate in causa che replicavano.
La società di assicurazioni, in particolare, deduceva l'inoperatività, nel caso in esame, dell'invocato contratto di assicurazione.
Il eccepiva, invece, il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3
dovendosi riconoscere l'eventuale unica responsabilità, per presunti danni subiti dall'attore, della ., quale impresa consorziata esecutrice dei lavori di CP_2
costruzione di una linea elettrica b.t.
In via riconvenzionale, pertanto, chiedeva la condanna della predetta società al risarcimento dei relativi danni.
3 Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 5 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis
della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo
2024 n. 56.
La domanda di parte attrice è fondata.
Il c.t.u., al quale era stato chiesto, previa descrizione dello stato dei luoghi,
di accertare, in relazione a quanto dedotto dall'attore, sussistenza, entità, nesso di causalità e provenienza delle infiltrazioni denunciate, quantificando in caso di positivo riscontro i danni subiti dall'immobile di parte attrice, a seguito di dettagliati accertamenti e sopralluoghi, rilevava che l'appartamento in questione
“è interessato da lievi ma costanti infiltrazioni di umidità provenienti dal sottosuolo (umidità di risalita) che non saranno trattati in questa ctu. Invece, nella camera da letto un singolo evento in particolare (in occasione di una forte precipitazione meteo) ha causato ben più gravi danni consistenti nel distacco di pittura e intonaci sulle pareti confinanti con Via Farina. L'evento di cui sopra può
ricondursi ad un temporale verificatosi nel periodo denunciato dall'attore (2016),
accaduto in concomitanza con gli scavi effettuati dall'impresa edile CP_2
per conto di . Siccome gli scavi sono stati eseguiti proprio sotto Controparte_1
la finestra della camera da letto è evidente che l'acqua piovana si è immessa dentro lo scavo per poi infiltrarsi attraverso le pareti dell'edificio fino a penetrare
4 all'interno dell'appartamento attoreo causando i danni accertati… Si esclude che la provenienza delle infiltrazioni d'acqua sia dovuta ad altre cause diverse da un evento piovoso in quanto sulla via Farina, a ridosso dell'edifico oggetto di causa,
non sono presenti tubazioni idriche o fognarie”.
Il c.t.u. descriveva in modo approfondito e tecnicamente convincente i danni subiti dall'immobile e così li quantificava: “Danni alle pareti dell'appartamento (camera) € 870,00 2. Danni al mobilio € 700,00 3. Danni
indiretti (mancata fruizione del cespite per un mese) € 400,00 4. Spese per pulizie e trasporti a rifiuto € 900,00 Totale danni subiti dall'attore € 2.870,00”.
Rispondeva egregiamente anche alle osservazioni delle parti,
predisponendo, pertanto, un elaborato compiuto e completo, sicuramente convincente e pienamente utilizzabile nel procedimento in questione.
Peraltro, detta relazione tecnica corrobora, sul piano probatorio, quanto già
emerso nella documentazione prodotta da parte attrice la quale, in particolare,
aveva depositato una relazione dell'ufficio tecnico del Controparte_7
proprio del primo settembre 2016 -giorno in cui si verificò l'evento atmosferico-
nella quale il geometra dell'ente ed il vigile urbano incaricato, a seguito di sopralluogo, verificavano e attestavano che, in Via farina di Roccalumera, la società stava eseguendo dei lavori per un nuovo allaccio di energia CP_2
elettrica, che quel giorno il territorio comunale era stato interessato da una forte pioggia che aveva causato le infiltrazioni proprio nell'immobile dell'attore,
determinate dal fatto che lo scavo per il passaggio delle tubazioni, realizzato dalla
5 ditta era stato lasciato scoperto, senza alcuna protezione. Nella relazione, CP_2
poi, si descrivevano dettagliatamente i danni, sostanzialmente corrispondenti a quelli accertati dal c.t.u.
Posto che dette prospettazioni e deduzioni sono state genericamente contestate dalle controparti e, comunque, sono assolutamente adeguate ed idonee a provare gli assunti attorei, deve essere affermata l'esclusiva responsabilità, nella fattispecie in esame, della società appaltatrice, che ha ottenuto CP_2
l'incarico di eseguire i lavori ma li ha eseguiti non a regola d'arte, causando i lamentati danni che essa è chiamata a risarcire, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo evidenti gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, della accertata responsabilità.
Devono essere escluse, invero, la concorrente o solidale responsabilità della società committente, , ed anche quella del , Controparte_1 CP_3 CP_3
che ha assegnato i lavori alla società consorziata, CP_2
In particolare, per un verso, in tema di responsabilità civile, l'appaltatore (o subappaltatore) è, di regola, l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 cod. civ. -nel caso di specie, assolutamente non verificatesi- ovvero se l'evento è riferibile allo stesso committente (per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi) -anche questa circostanza, non prospettata dalle
6 parti- od infine in caso di sue ingerenze nell'attività dell'appaltatore -neppure tale aspetto è stato specificamente dedotto nella fattispecie in esame-
(Cass. 12476/2012 e 12971/2010).
In sostanza, nel caso in esame, è comprovata l'assoluta autonomia dell'appaltatore nello svolgimento delle sue opere -neppure inficiata da cause esimenti, non potendo ritenersi quell'evento atmosferico di portata eccezionale tale da configurare il caso fortuito o la forza maggiore-.
Pertanto, essendosi verificato un danno all'immobile ed ai beni mobili di proprietà dell'attore, in conseguenza dell'attività di sbancamento posta in essere senza la dovuta diligenza da parte della società appaltatrice, che ha lasciato scoperta l'attività di scavo senza apporvi le necessarie protezioni, la società CP_2
deve essere condannata al relativo risarcimento.
[...]
Neppure sussiste, per altro verso, la responsabilità -eventualmente solidale-
del chiamato in causa perché il contratto di di cui all'art. 2602 CP_3 CP_3
cod. civ. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di una CP_3
organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. Ne consegue che, anche nel caso di specie, il CP_3
ammesso agli appalti non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un'impresa consorziata -nel nostro caso, la CP_2
7 nell'esecuzione di un contratto di appalto a quest'ultima assegnato dal , CP_3
trovando applicazione il generale principio di cui all'art. 1372, secondo comma,
cod. civ., e dovendosi, pertanto, escludere che le vicende dei rapporti facenti capo alle singole imprese consorziate possano ripercuotersi sul (arg. Cass. CP_3
1636/2014 e 8124/2010).
Deve essere rigettata, poi, la domanda di manleva formulata dalla società
nei confronti della società all'uopo chiamata CP_2 Controparte_4
in causa.
Sono, invero, fondate le eccezioni spiegate dalla predetta società al fine di contestare la pretesa operatività della garanzia assicurativa.
Infatti, alla luce del contratto prodotto e dell'attività pacificamente posta in essere dall'impresa appaltatrice (lavori di costruzione di una linea elettrica a bassa tensione), deve rilevarsi che, nella polizza, non si fa alcun riferimento, tra le attività oggetto di assicurazione, a quella di costruzione e manutenzione di linee elettriche, né comunque erano assicurati i danni da bagnamento da acqua piovana relativi all'intervento sulle linee elettriche, bensì solo quelli relativi a lavori di manutenzione e costruzione di edifici.
Ne consegue il rigetto della domanda di garanzia.
8 Con riguardo alla quantificazione del danno, poi, può essere utilizzata, nei limiti di cui si dirà, la c.t.u., anche sotto tale profilo ulteriormente comprovata dalla richiamata relazione del di Roccalumera. CP_7
Pertanto, anche sulla base della documentazione fotografica prodotta, che dimostra, ancora di più, l'esistenza dei lamentati danni, risultano accertati, in considerazione delle puntuali verifiche del c.t.u., i danni alle pareti di una camera dell'appartamento, pari ad euro 870,00, i danni al mobilio, pari ad euro 700,00 e le conseguenti spese, rimborsabili, per pulizie e trasporti a rifiuto, esattamente quantificate in euro 900,00, per un totale complessivo di euro 2.470.
Non sono stati dimostrati, invece, i pretesi danni derivanti dalla mancata fruizione del cespite per un mese, necessario per la manutenzione dello stesso, non avendo l'attore comprovato di non avere effettivamente utilizzato l'immobile o di avere effettuato esborsi per l'occupazione di altro immobile sostitutivo.
Deve ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal
, che ha semplicemente aderito alla domanda attorea, di eguale CP_3
contenuto.
Le spese dell'attore e della società di assicurazioni -chiamata ingiustamente in causa- vengono poste a carico della società dovendosi compensare, in CP_2
considerazione dell'esito del giudizio, quelle relative al rapporto processuale tra l'attore e la . CP_8 Controparte_1
9 In considerazione delle ragioni che sostenevano la chiamata in causa del
, devono essere compensate anche le spese nel rapporto processuale tra CP_3
quest'ultimo e l' chiamante. Controparte_1
Le spese della c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della società
CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a CP_2 Pt_1
la somma di euro 2.470, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
[...]
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore CP_2
di che liquida in euro 257 per spese ed euro 2.540 per onorario, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore CP_2
della così come rappresentata, che Parte_2
liquida in euro 2.540, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Compensa le spese nel rapporto processuale tra le altre parti.
Pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della società CP_2
Messina, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
10 11