Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
152/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 152/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla Via Pestella n. 28, codice fiscale , rappresentata e difesa giusta C.F._1
procura in atti dall'avv. Danilo D'Alessio, con studio in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia, 238 presso cui è elettivamente domiciliata, e nato a [...] il [...] Parte_2
e residente in [...], codice fiscale , C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Paola Astarita, con studio in Meta (NA) alla Via
Cristoforo Colombo n. 6 presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il P.M., in data 29.04.2025, ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso depositato in data 24.01.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento in data 09.10.2008 optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli: FF (nato a [...]
Stabia il 2.08.2010) e (nata a [...] il [...]); che, essendo venuta Per_1
meno la comunione materiale e spirituale, hanno proposto il presente procedimento.
Hanno, inoltre, allegato che i coniugi in costanza di matrimonio hanno vissuto a Positano in un immobile di proprietà della madre del adibito a casa familiare e che la unitamente Pt_2 Parte_1
ai figli, si è già trasferita in CO NS alla via Boza 25 ove ha locato un immobile;
che il Pt_2
è titolare di un'impresa individuale di elettricista e che la gestisce un'attività ricettiva Parte_1 extra alberghiera sita in Positano;
che la possiede un'autovettura Fiat Panda e un Parte_1
motociclo Honda SH 300 e il un furgone Renault Kangoo e un motociclo Piaggio. Pt_2
Pertanto, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti nel ricorso. Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 22.04.2025, sostituita - su richiesta congiunta delle parti - dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con ordinanza del 23.04.2025, avendo le parti ribadito la volontà di separarsi alle condizioni concordate, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, ancora una volta, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non risultando in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni pattuite in ricorso di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fornendosi reciproca assistenza ogni qual volta ciò si riveli opportuno o necessario;
2 2) la moglie e i due figli minori vivranno stabilmente presso l'immobile Controparte_1
sito in CO NS (NA) alla via Boza n. 25, già concesso in locazione alla predetta Parte_1
in virtù di contratto di locazione allegato al ricorso e dove trasferiranno la di loro residenza;
3) i figli verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguente obbligo di condivisione tra i coniugi delle decisioni di maggior interesse per i figli inerenti alla salute, scuola, educazione, attività sportive, ecc. ecc;
4) a carico del coniuge è posto l'obbligo di provvedere a versare mensilmente, Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, sul C/c IBAN: [...] intestato alla moglie la somma complessiva di € 1.100,00 (millecento/00) e, Parte_1
segnatamente:
− € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di mantenimento per il figlio FF, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal secondo anno e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
− € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di mantenimento per la figlia da rivalutarsi secondo Per_1
gli indici ISTAT dal secondo anno e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
− € 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento per la sig.ra , da Parte_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal secondo anno, in tale misura ritenuto congruo in ragione delle rispettive attività imprenditoriali;
5) è posto a carico del sig. l'obbligo di pagare mensilmente ed entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese nelle medesime modalità di cui al punto che precede, la somma di € 500,00
(cinquecento/00) a titolo di canone di locazione dovuto per l'immobile sito in CO NS (NA) alla via Boza n. 25, presso il quale la coniuge ed i figli minori si sono spostati;
6) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli effetti personali ad eccezione degli oggetti d'oro della accumulati in costanza di Parte_1
matrimonio e della lava asciugatrice che dovrà essere assegnata essa Parte_1
7) il coniuge si obbliga a custodire presso la propria abitazione tutti gli oggetti Parte_2
d'oro dei figli minori accumulati in costanza di matrimonio nonché i buoni fruttiferi accessi a nome di essi minori;
8) tutte le spese che si rendessero necessarie per il mantenimento dei figli (scolastiche, mediche,
ricreative, ecc.) dovranno essere preventivamente concordate e documentate da entrambi i coniugi, nell'interesse dei figli, e cederanno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3 9) l'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla coniuge;
Controparte_1
10) il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi a settimana individuati salvo diverso accordo tra le parti nei giorni di Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19:00 e a settimane alterne dal Venerdì all'uscita della scuola alla Domenica sera;
11) relativamente alle festività natalizie i figli trascorreranno la Vigilia con la madre, il giorno di
Natale con il padre, l'ultimo dell'anno con la madre, il primo gennaio con il padre, alternando i detti giorni anno per anno. Similmente, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, con successiva alternanza. Durante il periodo festivo i figli trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni consecutivi e non, la cui collocazione sarà concordata entro il 30 Marzo di ogni anno;
ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove i minori trascorreranno le vacanze. I figli trascorreranno con il padre il giorno della festa del
Papà e del compleanno dello stesso, con la madre il giorno della festa della Mamma e del compleanno della stessa, anche in deroga al regime di visita. Il compleanno di ciascuno delle minori sarà trascorso dagli stessi in applicazione del regime di alternanza;
12) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità
e validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 41 parte II, S.A dei registri di matrimonio del predetto comune dell'anno 2008);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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