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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT MA ME, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 163/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rossi;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 35720240002344241000, con cui l' di Latina le ingiungeva il CP_1 pagamento dei carichi contributivi riferiti al periodo dall'1.2018 al 12.2023 in relazione all'attività esercitata dalla stessa nel settore dell'intermediazione finanziaria, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, e deducendo -a sostegno delle proprie istanze- la cessazione dell'attività a decorrere dal 30.06.2017, come da comunicazione regolarmente inoltrata all'Agenzia delle Entrate (doc. n. 8 allegato al ricorso), cessazione ulteriormente corroborata dalla sua condizione di totale inabilità dal 10.02.2017. Eccepiva altresì, seppur in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito contributo relativo agli anni 2018 – 2019.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia/esecuzione dell'avviso di addebito impugnato e del relativo ruolo sussistendo gravi motivi;
nel merito:
- in via principale, per i motivi sopra descritti, dichiarare non dovuti i contributi previdenziali richiesti alla sig.ra , con il conseguente annullamento Parte_1
CP_ dell'avviso di addebito n. 35720240002344241000 , emesso dall' sede di Latina in data 24/10/2024 e mai notificato;
- in via subordinata, dichiarare prescritti i contributi previdenziali richiesti alla sig.ra
e relativi al periodo anni 2018 e 2019, con le conseguenziali statuizioni Parte_1 di legge.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite per aver provveduto, a seguito del riesame della posizione della ricorrente, allo sgravio integrale del credito contributivo veicolato dall'avviso di addebito opposto e dunque all'annullamento delle relative partite di credito.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di cui in epigrafe
(celebrata in modalità cartolare), nel dare atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto rilevava altresì come detto provvedimento fosse intervenuto solo in data 27.10.2025 quindi successivamente alla notificazione all' dell'odierno ricorso, perfezionatasi in data CP_1
08.04.2025. Insisteva nell'accoglimento delle conclusioni con vittoria delle spese di lite.
Deve senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto allo sgravio integrale dell'avviso di CP_1 addebito n. 35720240002344241000 in questa sede opposto, e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto allo sgravio dell'avviso CP_2 di addebito opposto solo in data 27.10.25 e dunque successivamente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 8.04.2025, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, anche in considerazione della attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Latina data del deposito
Il Giudice
RT MA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT MA ME, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 163/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rossi;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 35720240002344241000, con cui l' di Latina le ingiungeva il CP_1 pagamento dei carichi contributivi riferiti al periodo dall'1.2018 al 12.2023 in relazione all'attività esercitata dalla stessa nel settore dell'intermediazione finanziaria, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, e deducendo -a sostegno delle proprie istanze- la cessazione dell'attività a decorrere dal 30.06.2017, come da comunicazione regolarmente inoltrata all'Agenzia delle Entrate (doc. n. 8 allegato al ricorso), cessazione ulteriormente corroborata dalla sua condizione di totale inabilità dal 10.02.2017. Eccepiva altresì, seppur in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito contributo relativo agli anni 2018 – 2019.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia/esecuzione dell'avviso di addebito impugnato e del relativo ruolo sussistendo gravi motivi;
nel merito:
- in via principale, per i motivi sopra descritti, dichiarare non dovuti i contributi previdenziali richiesti alla sig.ra , con il conseguente annullamento Parte_1
CP_ dell'avviso di addebito n. 35720240002344241000 , emesso dall' sede di Latina in data 24/10/2024 e mai notificato;
- in via subordinata, dichiarare prescritti i contributi previdenziali richiesti alla sig.ra
e relativi al periodo anni 2018 e 2019, con le conseguenziali statuizioni Parte_1 di legge.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite per aver provveduto, a seguito del riesame della posizione della ricorrente, allo sgravio integrale del credito contributivo veicolato dall'avviso di addebito opposto e dunque all'annullamento delle relative partite di credito.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di cui in epigrafe
(celebrata in modalità cartolare), nel dare atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto rilevava altresì come detto provvedimento fosse intervenuto solo in data 27.10.2025 quindi successivamente alla notificazione all' dell'odierno ricorso, perfezionatasi in data CP_1
08.04.2025. Insisteva nell'accoglimento delle conclusioni con vittoria delle spese di lite.
Deve senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto allo sgravio integrale dell'avviso di CP_1 addebito n. 35720240002344241000 in questa sede opposto, e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto allo sgravio dell'avviso CP_2 di addebito opposto solo in data 27.10.25 e dunque successivamente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 8.04.2025, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, anche in considerazione della attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Latina data del deposito
Il Giudice
RT MA ME