CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GRECO CARLO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2017 depositato il 08/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi 71 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1387/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 1 e pubblicata il 14/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01F601395/13 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte contribuente Resistente_1 aveva proposto ricorso per NE avverso le risultanze della sentenza n.808/16/17 depositata dalla ex CTR della Toscana in data 27 marzo
2017.
Con tale sentenza era stato accolto l'Appello proposto dalla Agenzia avverso la sentenza di logrado n.1387/01/16, depositata dalla ex CTP di Firenze in data 10 giugno 2016 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente.
Considerata la pendenza del giudizio in NE, questa Corte aveva disposto la sospensione dello stesso con ordinanza depositata il 15 luglio 2019.
A seguito dell'ordinanza della NE n.8018 del 26 marzo 2025, la sentenza di II°grado sopracitata veniva confermata, con reiezione del ricorso per NE azionato dal contribuente.
Cessata, pertanto, la causa di sospensione l'Appello veniva iscritto a ruolo per l'odierna pubblica udienza in previsione della quale entrambe le parte non depositavano atti.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere "l'esposizione dello svolgimento del processo".
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni esposte in sede di trattazione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa delle sentenze rese in l° e ll° grado, valuta l'estinzione del giudizio.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Nel merito dei fatti il Collegio, in via preliminare ed assorbente, prende atto che la sentenza di II° grado
(n. 808/16/17) è stata confermata dalla Sprema Corte di NE, senza rinvio degli atti a questa Corte. In altre parole il presente giudizio di Appello, formalmente sospeso, riprende per cessazione della causa di sospensione.
Ciò detto, in sede orale è emersa la proposta, avanzata dal patrocinante del contribuente, di rinuncia agli atti con compensazione delle spese.
Al riguardo l'Agenzia nell'aderire alla rinuncia ha chiesto la liquidazione delle spese valutando il comportamento dell'appellante meritevole di ristoro economico sul piano dei costi di lite.
In effetti, in primo luogo, il contribuente non aveva aderito alla proposta di mediazione formulata dalla Agenzia con abbattimento delle sanzioni del 40%.
In secondo luogo il ricorso per NE era stato notificato alla Agenzia in data 27 ottobre 2027 quando l'annualità di imposta precedente (2007) era già stata oggetto di sentenza di II° grado favorevole all'Agenzia
(n.1122/25/15).
Per quanto concerne poi l'anno successivo (2009) al presente in esame (2008) risultava depositata un'ulteriore sentenza, sempre negativa, (della Sez. di Appello di Livorno n.257/10/20), circostanze queste che avrebbero potuto portare alla rinuncia del ricorso di legittimità pendente.
Come ultima considerazione la parte appellante non ha neanche ritenuto di rinunciare al presente Appello prima della discussione orale.
Per quanto sopra, da una parte deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e, dall'altra, devono essere liquidate le spese di lite.
Al riguardo la richiesta della Agenzia può essere accolta con riduzione del 50% degli importi tabellari indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 4/1° del DM 55/14 e successive modificazioni, questo con particolare riguardo alla natura della vicenda, alla difficoltà ed il valore dell'affare.
Ciò detto le competenze si quantificano, in via omnicomprensiva, in €.2.000,00.
Visti gli artt. 15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e liquida le spese a favore della Agenzia in €.2.000,00 omnicomprensive.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(CA RE)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GRECO CARLO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2017 depositato il 08/03/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi 71 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1387/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 1 e pubblicata il 14/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01F601395/13 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte contribuente Resistente_1 aveva proposto ricorso per NE avverso le risultanze della sentenza n.808/16/17 depositata dalla ex CTR della Toscana in data 27 marzo
2017.
Con tale sentenza era stato accolto l'Appello proposto dalla Agenzia avverso la sentenza di logrado n.1387/01/16, depositata dalla ex CTP di Firenze in data 10 giugno 2016 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente.
Considerata la pendenza del giudizio in NE, questa Corte aveva disposto la sospensione dello stesso con ordinanza depositata il 15 luglio 2019.
A seguito dell'ordinanza della NE n.8018 del 26 marzo 2025, la sentenza di II°grado sopracitata veniva confermata, con reiezione del ricorso per NE azionato dal contribuente.
Cessata, pertanto, la causa di sospensione l'Appello veniva iscritto a ruolo per l'odierna pubblica udienza in previsione della quale entrambe le parte non depositavano atti.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere "l'esposizione dello svolgimento del processo".
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni esposte in sede di trattazione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa delle sentenze rese in l° e ll° grado, valuta l'estinzione del giudizio.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Nel merito dei fatti il Collegio, in via preliminare ed assorbente, prende atto che la sentenza di II° grado
(n. 808/16/17) è stata confermata dalla Sprema Corte di NE, senza rinvio degli atti a questa Corte. In altre parole il presente giudizio di Appello, formalmente sospeso, riprende per cessazione della causa di sospensione.
Ciò detto, in sede orale è emersa la proposta, avanzata dal patrocinante del contribuente, di rinuncia agli atti con compensazione delle spese.
Al riguardo l'Agenzia nell'aderire alla rinuncia ha chiesto la liquidazione delle spese valutando il comportamento dell'appellante meritevole di ristoro economico sul piano dei costi di lite.
In effetti, in primo luogo, il contribuente non aveva aderito alla proposta di mediazione formulata dalla Agenzia con abbattimento delle sanzioni del 40%.
In secondo luogo il ricorso per NE era stato notificato alla Agenzia in data 27 ottobre 2027 quando l'annualità di imposta precedente (2007) era già stata oggetto di sentenza di II° grado favorevole all'Agenzia
(n.1122/25/15).
Per quanto concerne poi l'anno successivo (2009) al presente in esame (2008) risultava depositata un'ulteriore sentenza, sempre negativa, (della Sez. di Appello di Livorno n.257/10/20), circostanze queste che avrebbero potuto portare alla rinuncia del ricorso di legittimità pendente.
Come ultima considerazione la parte appellante non ha neanche ritenuto di rinunciare al presente Appello prima della discussione orale.
Per quanto sopra, da una parte deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e, dall'altra, devono essere liquidate le spese di lite.
Al riguardo la richiesta della Agenzia può essere accolta con riduzione del 50% degli importi tabellari indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 4/1° del DM 55/14 e successive modificazioni, questo con particolare riguardo alla natura della vicenda, alla difficoltà ed il valore dell'affare.
Ciò detto le competenze si quantificano, in via omnicomprensiva, in €.2.000,00.
Visti gli artt. 15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e liquida le spese a favore della Agenzia in €.2.000,00 omnicomprensive.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(CA RE)