TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1293/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Parte_1 C.F._1
Alesse;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
VA PO;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che il 21.09.2015 ha contratto in Livorno matrimonio concordatario Parte_1 con (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Livorno, al n. CP_1
111, P. II, S. A, anno 2015 ed altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cirò
Marina al n. 32, P. II, S. A, anno 2015); che il Tribunale di Livorno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 263/2023 del 25.05.2023 pubblicata in data 07.06.2023;
1 che dal matrimonio non sono nati figli e che i coniugi dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e condannare la resistente alla refusione delle spese di lite.
La convenuta ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed ha chiesto condannarsi il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza n. 263/2023 del
25.05.2023 pubblicata in data 07.06.2023 del Tribunale di Livorno, passata in giudicato.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la volontà concorde delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno il 21.09.2015 da e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_1 CP_1
Livorno, al n. 111, P. II, S. A, anno 2015 ed altresì trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Ciro' Marina al n. 32, P. II, S. A, anno 2015);
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di loro competenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1293/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Parte_1 C.F._1
Alesse;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
VA PO;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che il 21.09.2015 ha contratto in Livorno matrimonio concordatario Parte_1 con (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Livorno, al n. CP_1
111, P. II, S. A, anno 2015 ed altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cirò
Marina al n. 32, P. II, S. A, anno 2015); che il Tribunale di Livorno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 263/2023 del 25.05.2023 pubblicata in data 07.06.2023;
1 che dal matrimonio non sono nati figli e che i coniugi dal momento della separazione non si sono più riconciliati – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e condannare la resistente alla refusione delle spese di lite.
La convenuta ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed ha chiesto condannarsi il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza n. 263/2023 del
25.05.2023 pubblicata in data 07.06.2023 del Tribunale di Livorno, passata in giudicato.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la volontà concorde delle parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno il 21.09.2015 da e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_1 CP_1
Livorno, al n. 111, P. II, S. A, anno 2015 ed altresì trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Ciro' Marina al n. 32, P. II, S. A, anno 2015);
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni suindicati per quanto di loro competenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2