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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17736/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], , nata in [...] il Persona_1 Parte_1
27.12.1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a
[...]
) sui figli minori , nata in [...] Controparte_1 Persona_2
il 30.3.2021, ed nato in [...] il [...], tutti Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Alfiero Costantini del foro di Velletri e anche disgiuntamente dall'avv.
AN PA RR SA del Foro di Velletri e presso il loro studio in Velletri via V. Marandola n. 5 elett. domiciliati
RICORRENTI contro con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia, Controparte_2
ivi elett. domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in sede
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dall'avo Persona_4
“nato in [...] nel Comune di San Benedetto Po (MN) il 20.11.1849” (cfr. ricorso, pag. 1).
pagina 1 di 6 Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data 24.3.2025, si è Controparte_2
costituito in giudizio in data 31.10.2025, chiedendo il rigetto del ricorso per mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno della domanda, ovvero la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per violazione dell'obbligo di versamento di un contributo unificato di € 600,00 per ogni ricorrente, richiedente riconoscimento della cittadinanza italiana introdotto dalla legge di bilancio per il 2025 n. 207/2024 e confluito nel nuovo art. 13, comma 1-sexies,
D.P.R. 115/2002.
Con note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2025 (ad integrazione di quelle depositate prima della costituzione del convenuto), la difesa ricorrente ha insistito nell'accoglimento del CP_2
ricorso, replicando alle eccezioni sollevate dalla controparte.
***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso sia infondato per mancanza di documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis degli assistiti, omettendo di produrre i documenti elencati nell'atto introduttivo, ove, infatti, si legge:
“Con riserva di deposito dei seguenti documenti:
1. certificato di battesimo di Persona_4
2. certificato di matrimonio di Persona_4
con apostille e relativa traduzione italiana:
3. certificato negativo di naturalizzazione;
4. certificato di nascita di Persona_5
5. certificato di matrimonio di Persona_5
6. certificato di nascita di Persona_6
7. certificato di matrimonio di Persona_6
8. certificato di nascita di Persona_7
9. certificato di matrimonio di Persona_7
10. certificato di nascita di Persona_1
11. certificato di matrimonio di Persona_1
12. certificato di nascita di da;
Parte_1 Pt_1
13. certificato di matrimonio di;
Parte_1
14. certificato di nascita di Persona_2
15. certificato di nascita di Persona_3
pagina 2 di 6 in copia:
16. richiesta di inserimento in lista di attesa;
17. conferma di inserimento in lista di attesa;
18. estratto sito web del Consolato a Porto Alegre;
19. nota ministeriale” (cfr. ricorso, pagg. 22-23).
Alla data di introduzione della domanda, così come a quella di notificazione al convenuto di CP_2
ricorso-decreto (il 24.3.2025), le pretese degli odierni ricorrenti s'appalesano totalmente prive di supporto probatorio in ordine ai fatti costitutivi della domanda.
Solo con successivo atto registrato nel fascicolo telematico come “atto non codificato” e intitolato dalla difesa ricorrente “Nota di deposito” del 29.9.2025, la parte ha, in totale autonomia, provveduto a riversare nel fascicolo telematico “i certificati indicati nel ricorso introduttivo, unitamente alla procura alle liti” e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza al
20.11.2025 (come da decreto di questo g.u. del 29.9.2025).
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi ancora costituito il convenuto alla data del 29.9.2025, CP_2
l'esigenza di un termine per effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che i ricorrenti, pur essendo a ciò espressamente onerati dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” agli stessi “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma,
c.p.c.), hanno appunto omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la loro domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non pagina 3 di 6 smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies
c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater (composto dagli artt. da 281-decies a 281-terdecies
c.p.c.) del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto qualificare “sistematicamente” il procedimento in esame come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione della disciplina legale dello svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo l'ambito dei poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice purché
“l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente pagina 4 di 6 modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Ciò significa che le attività assertive e probatorie, salvo che si verifichino le speciali condizioni che le consentono, vanno compiute sin dal primo atto, essendo altrimenti precluse.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì a pena di decadenza effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto ragionevole ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, i ricorrenti hanno completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio
1977, n. 13 pagina 5 di 6 la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto alla produzione documentale in via del tutto autonoma, a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve pertanto essere respinto.
Né può ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era ancora costituita in giudizio, ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto che il giudizio si presenta di pronta soluzione e facendo, quindi, applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (e s.m.i.) in riferimento ai procedimenti dinanzi al tribunale di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione convenuta ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva del giudizio, non avendo depositato ulteriori scritti o partecipato a udienze successive alla costituzione in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
condanna i ricorrenti a rifondere al le spese di lite che liquida in 1.453,00 a titolo Controparte_2
di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17736/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], , nata in [...] il Persona_1 Parte_1
27.12.1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a
[...]
) sui figli minori , nata in [...] Controparte_1 Persona_2
il 30.3.2021, ed nato in [...] il [...], tutti Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Alfiero Costantini del foro di Velletri e anche disgiuntamente dall'avv.
AN PA RR SA del Foro di Velletri e presso il loro studio in Velletri via V. Marandola n. 5 elett. domiciliati
RICORRENTI contro con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia, Controparte_2
ivi elett. domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in sede
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dall'avo Persona_4
“nato in [...] nel Comune di San Benedetto Po (MN) il 20.11.1849” (cfr. ricorso, pag. 1).
pagina 1 di 6 Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data 24.3.2025, si è Controparte_2
costituito in giudizio in data 31.10.2025, chiedendo il rigetto del ricorso per mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno della domanda, ovvero la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per violazione dell'obbligo di versamento di un contributo unificato di € 600,00 per ogni ricorrente, richiedente riconoscimento della cittadinanza italiana introdotto dalla legge di bilancio per il 2025 n. 207/2024 e confluito nel nuovo art. 13, comma 1-sexies,
D.P.R. 115/2002.
Con note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2025 (ad integrazione di quelle depositate prima della costituzione del convenuto), la difesa ricorrente ha insistito nell'accoglimento del CP_2
ricorso, replicando alle eccezioni sollevate dalla controparte.
***
Ritiene il tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso sia infondato per mancanza di documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis degli assistiti, omettendo di produrre i documenti elencati nell'atto introduttivo, ove, infatti, si legge:
“Con riserva di deposito dei seguenti documenti:
1. certificato di battesimo di Persona_4
2. certificato di matrimonio di Persona_4
con apostille e relativa traduzione italiana:
3. certificato negativo di naturalizzazione;
4. certificato di nascita di Persona_5
5. certificato di matrimonio di Persona_5
6. certificato di nascita di Persona_6
7. certificato di matrimonio di Persona_6
8. certificato di nascita di Persona_7
9. certificato di matrimonio di Persona_7
10. certificato di nascita di Persona_1
11. certificato di matrimonio di Persona_1
12. certificato di nascita di da;
Parte_1 Pt_1
13. certificato di matrimonio di;
Parte_1
14. certificato di nascita di Persona_2
15. certificato di nascita di Persona_3
pagina 2 di 6 in copia:
16. richiesta di inserimento in lista di attesa;
17. conferma di inserimento in lista di attesa;
18. estratto sito web del Consolato a Porto Alegre;
19. nota ministeriale” (cfr. ricorso, pagg. 22-23).
Alla data di introduzione della domanda, così come a quella di notificazione al convenuto di CP_2
ricorso-decreto (il 24.3.2025), le pretese degli odierni ricorrenti s'appalesano totalmente prive di supporto probatorio in ordine ai fatti costitutivi della domanda.
Solo con successivo atto registrato nel fascicolo telematico come “atto non codificato” e intitolato dalla difesa ricorrente “Nota di deposito” del 29.9.2025, la parte ha, in totale autonomia, provveduto a riversare nel fascicolo telematico “i certificati indicati nel ricorso introduttivo, unitamente alla procura alle liti” e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza al
20.11.2025 (come da decreto di questo g.u. del 29.9.2025).
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi ancora costituito il convenuto alla data del 29.9.2025, CP_2
l'esigenza di un termine per effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che i ricorrenti, pur essendo a ciò espressamente onerati dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” agli stessi “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma,
c.p.c.), hanno appunto omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la loro domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non pagina 3 di 6 smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies
c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater (composto dagli artt. da 281-decies a 281-terdecies
c.p.c.) del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al tribunale, il legislatore ha voluto qualificare “sistematicamente” il procedimento in esame come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione della disciplina legale dello svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria, e corrispondentemente diminuendo l'ambito dei poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281- duodecies, terzo comma, c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice purché
“l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente pagina 4 di 6 modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Ciò significa che le attività assertive e probatorie, salvo che si verifichino le speciali condizioni che le consentono, vanno compiute sin dal primo atto, essendo altrimenti precluse.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì a pena di decadenza effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto ragionevole ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Tutto quanto sopra premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, i ricorrenti hanno completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio
1977, n. 13 pagina 5 di 6 la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto alla produzione documentale in via del tutto autonoma, a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve pertanto essere respinto.
Né può ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era ancora costituita in giudizio, ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto che il giudizio si presenta di pronta soluzione e facendo, quindi, applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (e s.m.i.) in riferimento ai procedimenti dinanzi al tribunale di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione convenuta ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva del giudizio, non avendo depositato ulteriori scritti o partecipato a udienze successive alla costituzione in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
condanna i ricorrenti a rifondere al le spese di lite che liquida in 1.453,00 a titolo Controparte_2
di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 6 di 6