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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/08/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Christian Colombo Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare dell'11 marzo 2025 pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. AFRUNE STEFANO
RICORRENTE
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3/08/2024, , nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il silenzio diniego e l'inerzia del Questore di Brescia in relazione alla domanda di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ( . Numer_1
La difesa ha evidenziato che il ricorrente “vive sul t.n. in maniera ininterrotta ormai da molti anni;
vanta legami sociali e culturali solidi e saldi e certi;
gode di inserimento lavorativo;
per tali motivi negli anni egli si è rappresentato a buon diritto il fatto di inserirsi sul t.n. e di godere in termini prospettici futuri del diritto ad una vita migliore”.
Ha pertanto eccepito la violazione da parte dell'autorità procedente dell'art. 8 CEDU, chiedendo di accertare il diritto alla protezione speciale e di ordinare alla Questura il rilascio del relativo titolo di soggiorno.
2. Il si è costituito con comparsa depositata il 3 febbraio 2025, eccependo la Controparte_1 preclusione per difetto assoluto di giurisdizione della domanda intesa all'ottenimento dell'immediata delibazione dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno con la pretermissione dell'autorità amministrativa.
Ha altresì evidenziato l'avvenuta convocazione del ricorrente per il 4 febbraio 2025 al fine di ricevere la notificazione del provvedimento reso a definizione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Ha concluso chiedendo in via pregiudiziale l'accertamento del difetto assoluto di giurisdizione, in via subordinata l'accertamento e la declaratoria della cessata materia del contendere, in ogni caso con vittoria di spese e onorari.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente ha insistito per la declaratoria della cessata materia del contendere stante la pendenza del procedimento avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione speciale e la censura del provvedimento questurile di diniego (r.g. 1107/2025).
3. Il Collegio, ritenuto:
che l'instaurazione di altro procedimento avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione speciale e la censura del provvedimento questurile di diniego soggiorno e la sua definizione intervenuta il 7 luglio 2025 con sentenza di accoglimento n. 2962/2025, rappresenta un fatto nuovo idoneo a modificare la situazione sostanziale su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
che, in presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse. Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse»,
Corte di Cass., ord. n. 18530/16), conviene distinguere:
il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n. 15432/22); in materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale – come condizione dell'azione – deve persistere fino al momento della decisione (Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20);
che, nel caso di specie, lo straniero ha ottenuto la forma di protezione inizialmente richiesta attraverso l'instaurazione del procedimento avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento negativo definitorio del procedimento amministrativo volto all'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessata materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto delle parti nel presente procedimento;
che il codice di rito non contempla espressamente i due istituti in parola e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali. Al contrario, l'art. 35 lett. c) del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/10, dispone che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito, «quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (l'art. 34 c.p.a. prevede d'altronde che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito;
cfr. sul punto Consiglio di
Stato, sent. n. 230/22); che questa impostazione – adottata dal Legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo – possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la sopravvenuta carenza di interesse conduca a una pronuncia in rito, non entrando infatti il giudice nel merito della controversia;
che, tuttavia, l'improcedibilità in senso stretto è prevista dal codice di procedura civile soltanto con riguardo all'appello (art. 348), al giudizio di cassazione (artt. 369 e 371), alla revocazione
(art. 402) e all'opposizione di terzo (art. 408), mentre altre norme la prevedono per casi speciali (ad esempio, nella mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 co. 1-bis del D.Lgs. n. 28/10);
che Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18 – dopo aver peraltro riconosciuto la natura di merito della sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere – ha in parte ridimensionato l'importanza delle formule decisorie utilizzate dal giudice, prendendo atto che
«il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di
“definizione” o di “non definizione” del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere “di rito” o “di merito”»;
che quindi, in presenza della sopravvenuta carenza di interesse, si ritiene di dover emettere, secondo la terminologia utilizzata dal codice, una generica pronuncia definitiva in rito;
che, nel caso di specie, essendo stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale in esito ad altro giudizio, sussistono giusti motivi per la loro compensazione integrale fra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando in rito: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Brescia, 29/07/2025
Il Presidente est.
Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Christian Colombo Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare dell'11 marzo 2025 pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. AFRUNE STEFANO
RICORRENTE
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3/08/2024, , nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il silenzio diniego e l'inerzia del Questore di Brescia in relazione alla domanda di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ( . Numer_1
La difesa ha evidenziato che il ricorrente “vive sul t.n. in maniera ininterrotta ormai da molti anni;
vanta legami sociali e culturali solidi e saldi e certi;
gode di inserimento lavorativo;
per tali motivi negli anni egli si è rappresentato a buon diritto il fatto di inserirsi sul t.n. e di godere in termini prospettici futuri del diritto ad una vita migliore”.
Ha pertanto eccepito la violazione da parte dell'autorità procedente dell'art. 8 CEDU, chiedendo di accertare il diritto alla protezione speciale e di ordinare alla Questura il rilascio del relativo titolo di soggiorno.
2. Il si è costituito con comparsa depositata il 3 febbraio 2025, eccependo la Controparte_1 preclusione per difetto assoluto di giurisdizione della domanda intesa all'ottenimento dell'immediata delibazione dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno con la pretermissione dell'autorità amministrativa.
Ha altresì evidenziato l'avvenuta convocazione del ricorrente per il 4 febbraio 2025 al fine di ricevere la notificazione del provvedimento reso a definizione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Ha concluso chiedendo in via pregiudiziale l'accertamento del difetto assoluto di giurisdizione, in via subordinata l'accertamento e la declaratoria della cessata materia del contendere, in ogni caso con vittoria di spese e onorari.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente ha insistito per la declaratoria della cessata materia del contendere stante la pendenza del procedimento avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione speciale e la censura del provvedimento questurile di diniego (r.g. 1107/2025).
3. Il Collegio, ritenuto:
che l'instaurazione di altro procedimento avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione speciale e la censura del provvedimento questurile di diniego soggiorno e la sua definizione intervenuta il 7 luglio 2025 con sentenza di accoglimento n. 2962/2025, rappresenta un fatto nuovo idoneo a modificare la situazione sostanziale su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
che, in presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse. Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse»,
Corte di Cass., ord. n. 18530/16), conviene distinguere:
il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n. 15432/22); in materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale – come condizione dell'azione – deve persistere fino al momento della decisione (Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20);
che, nel caso di specie, lo straniero ha ottenuto la forma di protezione inizialmente richiesta attraverso l'instaurazione del procedimento avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento negativo definitorio del procedimento amministrativo volto all'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessata materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto delle parti nel presente procedimento;
che il codice di rito non contempla espressamente i due istituti in parola e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali. Al contrario, l'art. 35 lett. c) del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/10, dispone che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito, «quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (l'art. 34 c.p.a. prevede d'altronde che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito;
cfr. sul punto Consiglio di
Stato, sent. n. 230/22); che questa impostazione – adottata dal Legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo – possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la sopravvenuta carenza di interesse conduca a una pronuncia in rito, non entrando infatti il giudice nel merito della controversia;
che, tuttavia, l'improcedibilità in senso stretto è prevista dal codice di procedura civile soltanto con riguardo all'appello (art. 348), al giudizio di cassazione (artt. 369 e 371), alla revocazione
(art. 402) e all'opposizione di terzo (art. 408), mentre altre norme la prevedono per casi speciali (ad esempio, nella mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 co. 1-bis del D.Lgs. n. 28/10);
che Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18 – dopo aver peraltro riconosciuto la natura di merito della sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere – ha in parte ridimensionato l'importanza delle formule decisorie utilizzate dal giudice, prendendo atto che
«il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di
“definizione” o di “non definizione” del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere “di rito” o “di merito”»;
che quindi, in presenza della sopravvenuta carenza di interesse, si ritiene di dover emettere, secondo la terminologia utilizzata dal codice, una generica pronuncia definitiva in rito;
che, nel caso di specie, essendo stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale in esito ad altro giudizio, sussistono giusti motivi per la loro compensazione integrale fra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando in rito: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Brescia, 29/07/2025
Il Presidente est.
Mariarosa Pipponzi