Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1776
Versione
27 gennaio 1963
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici societa' per azioni), per il prezzo di lire 43.200.000 (quarantatremilioniduecentomila), di due appezzamenti di terreno appartenenti al patrimonio dello Stato, estesi rispettivamente metri quadrati 1.485 e metri quadrati 180, siti nel comune di Salerno e distinti nel catasto rustico di detto Comune al foglio n. 64, parte del mappale 2361, quale risultera' dal tipo di frazionamento che sara' allegato allo stipulando atto di vendita. Detti appezzamenti confinano rispettivamente il primo con Demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con area facente parte del patrimonio dello Stato e con nuovo alveo del torrente Fusandola ed il secondo con Demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con nuovo alveo del torrente Fusandola e con Demanio marittimo.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita con il quale saranno contestualmente regolati i rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione degli anzidetti due appezzamenti di terreno da parte della C.I.A.T.S.A.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1963