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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1008 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARDULLO LORENZO, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIGANO FRANCESCO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/03/2025, i coniugi , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 19/09/1960, e , nata a Parte_2
CATANIA (CT) il 21/08/1960, premesso:
- che con sentenza 2818/2002 pubblicata il 04/11/2002, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio tra le parti in causa;
- che le condizioni di divorzio prevedevano che “a) la figlia minore restava Per_1
affidata alla madre con facoltà per il padre di vederla almeno una volta la settimana;
b) il Sig.
si impegna a corrispondere la somma di € 155,00 al mese a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia, da versare improrogabilmente entro i primi 10 giorni di ogni mese;
c) ciascuno dei coniugi è libero di stabilire la propria residenza dove ritiene;
d) in caso di espatrio i coniugi si impegnano a prestare reciproco assenso per il rilascio del passaporto.”;
- che la situazione era successivamente mutata in quanto la figlia era divenuta Per_1
economicamente indipendente, percependo uno stipendio mensile di € 1.500,00;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio “stabilendo la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad €
195,30 in favore della figlia per le motivazioni su esposte, ordinando all'INPS Parte_3
di revocare la trattenuta sulla pensione del suddetto contributo”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 30/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse nella parte in cui prevede “la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad € 195,30 in favore della figlia Parte_3
per le motivazioni su esposte”, disponendo la trasmissione del provvedimento all'INPS.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1008 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARDULLO LORENZO, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIGANO FRANCESCO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/03/2025, i coniugi , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 19/09/1960, e , nata a Parte_2
CATANIA (CT) il 21/08/1960, premesso:
- che con sentenza 2818/2002 pubblicata il 04/11/2002, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio tra le parti in causa;
- che le condizioni di divorzio prevedevano che “a) la figlia minore restava Per_1
affidata alla madre con facoltà per il padre di vederla almeno una volta la settimana;
b) il Sig.
si impegna a corrispondere la somma di € 155,00 al mese a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia, da versare improrogabilmente entro i primi 10 giorni di ogni mese;
c) ciascuno dei coniugi è libero di stabilire la propria residenza dove ritiene;
d) in caso di espatrio i coniugi si impegnano a prestare reciproco assenso per il rilascio del passaporto.”;
- che la situazione era successivamente mutata in quanto la figlia era divenuta Per_1
economicamente indipendente, percependo uno stipendio mensile di € 1.500,00;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio “stabilendo la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad €
195,30 in favore della figlia per le motivazioni su esposte, ordinando all'INPS Parte_3
di revocare la trattenuta sulla pensione del suddetto contributo”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 30/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse nella parte in cui prevede “la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad € 195,30 in favore della figlia Parte_3
per le motivazioni su esposte”, disponendo la trasmissione del provvedimento all'INPS.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.