CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2025 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Francesco Senese;
Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
C.F.: , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._2 Parte_2
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 Pt_3
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._4 CP_3
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._5 Controparte_4
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._6 Parte_4
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._7 Parte_5
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._8 CP_5
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._9 CP_6
1 , nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._10 Controparte_7
, nato a [...] il [...]; C.F._11 [...]
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_8 C.F._12
, C.F.: nato a [...] il [...]; CP_9 C.F._13 [...]
C.F.: , nato in [...] il [...]; CP_10 C.F._14 CP_11
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._15 Parte_6
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._16 CP_12
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._17 CP_13
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._18 Parte_7
, nato in [...] il [...]; C.F.: C.F._19 Parte_8
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._20 Controparte_14
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._21 Controparte_15
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._22 CP_16
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._23 Controparte_17
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._24 Parte_9
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._25 Parte_10
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._26 CP_18
, nato a [...] il [...], C.F.: C.F._27 CP_19
, nato a [...] il [...], , C.F.: C.F._28 Controparte_20
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._29 Parte_11
nata a [...] il [...], C.F.: C.F._30 Parte_12
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._31 Parte_13
, nato a [...] il [...]; C.F._32
-tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chiri;
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), rappresentata Controparte_21 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Alfredo Bassi;
E NEI CONRONTI DI
; Controparte_22
; Controparte_23
CONTUMACI
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 63/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, su istanza dei summenzionati reclamati, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sul presupposto dell'esistenza delle condizioni Parte_1 soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
Con ricorso tempestivamente presentato, proponeva reclamo, Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
<nel merito ed in via principale: rigettare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale promossa dai ricorrenti per tutti i motivi e le ragioni indicate negli atti difensivi depositati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2025 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Francesco Senese;
Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
C.F.: , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._2 Parte_2
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 Pt_3
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._4 CP_3
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._5 Controparte_4
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._6 Parte_4
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._7 Parte_5
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._8 CP_5
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._9 CP_6
1 , nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._10 Controparte_7
, nato a [...] il [...]; C.F._11 [...]
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_8 C.F._12
, C.F.: nato a [...] il [...]; CP_9 C.F._13 [...]
C.F.: , nato in [...] il [...]; CP_10 C.F._14 CP_11
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._15 Parte_6
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._16 CP_12
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._17 CP_13
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._18 Parte_7
, nato in [...] il [...]; C.F.: C.F._19 Parte_8
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._20 Controparte_14
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._21 Controparte_15
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._22 CP_16
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._23 Controparte_17
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._24 Parte_9
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._25 Parte_10
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._26 CP_18
, nato a [...] il [...], C.F.: C.F._27 CP_19
, nato a [...] il [...], , C.F.: C.F._28 Controparte_20
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._29 Parte_11
nata a [...] il [...], C.F.: C.F._30 Parte_12
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._31 Parte_13
, nato a [...] il [...]; C.F._32
-tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chiri;
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), rappresentata Controparte_21 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Alfredo Bassi;
E NEI CONRONTI DI
; Controparte_22
; Controparte_23
CONTUMACI
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 63/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, su istanza dei summenzionati reclamati, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sul presupposto dell'esistenza delle condizioni Parte_1 soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
Con ricorso tempestivamente presentato, proponeva reclamo, Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
<nel merito ed in via principale: rigettare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale promossa dai ricorrenti per tutti i motivi e le ragioni indicate negli atti difensivi depositati.
N. R.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2025 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Francesco Senese;
Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
C.F.: , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._2 Parte_2
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 Pt_3
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._4 CP_3
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._5 Controparte_4
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._6 Parte_4
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._7 Parte_5
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._8 CP_5
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._9 CP_6
1 , nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._10 Controparte_7
, nato a [...] il [...]; C.F._11 [...]
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_8 C.F._12
, C.F.: nato a [...] il [...]; CP_9 C.F._13 [...]
C.F.: , nato in [...] il [...]; CP_10 C.F._14 CP_11
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._15 Parte_6
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._16 CP_12
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._17 CP_13
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._18 Parte_7
, nato in [...] il [...]; C.F.: C.F._19 Parte_8
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._20 Controparte_14
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._21 Controparte_15
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._22 CP_16
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._23 Controparte_17
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._24 Parte_9
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._25 Parte_10
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._26 CP_18
, nato a [...] il [...], C.F.: C.F._27 CP_19
, nato a [...] il [...], , C.F.: C.F._28 Controparte_20
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._29 Parte_11
nata a [...] il [...], C.F.: C.F._30 Parte_12
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._31 Parte_13
, nato a [...] il [...]; C.F._32
-tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chiri;
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), rappresentata Controparte_21 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Alfredo Bassi;
E NEI CONRONTI DI
; Controparte_22
; Controparte_23
CONTUMACI
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 63/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, su istanza dei summenzionati reclamati, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sul presupposto dell'esistenza delle condizioni Parte_1 soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
Con ricorso tempestivamente presentato, proponeva reclamo, Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
In subordine: dato atto dell'instaurazione di domanda di composizione assistita di crisi di impresa, sospendere la procedura di liquidazione giudiziale della reclamante dando un termine congruo per l'espletamento della procedura ex art. 25 ccii>.
Resistevano i reclamati, con l'eccezione di e Controparte_22 [...]
Controparte_23
In relazione all'udienza cartolare del 24.10.2025 le parti insistevano nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte reclamante contesta come il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, a fronte di un credito dei summenzionati lavoratori istanti contestato, anche con una opposizione a decreto ingiuntivo, di cui richiama le ragioni.
2) Il motivo va rigettato, dovendosi evidenziare come parte reclamante, in buona sostanza, contesti solo la quantificazione del credito dei lavoratori, ma non anche di esserne debitrice, tanto è vero che nel corpo del reclamo afferma espressamente che il loro credito complessivo < era nettamente inferiore a quanto indicato nell'istanza di liquidazione giudiziale> e che avrebbe potuto essere pagato con le nuove commesse, sulle quali si sofferma.
3 3)Resta da evidenziare solo, per completezza, che parte reclamante neppure deduce che il credito complessivo dei lavoratori istanti fosse inferiore ad € 30.000, mentre risulta un imponente stato passivo, approvato il 16.9.2025, per oltre 10 milioni di euro ed in cui il credito di tutti i lavoratori viene riconosciuto nella misura di quasi 800.000 euro.
4)Con il secondo motivo, parte reclamante ribadisce la circostanza, evidenziata al primo giudice, non considerata dallo stesso, che l'azienda era stata, da poco, acquisita dalla società che si trovava ad Controparte_24 finalizzate a garantire la continuità aziendale e la tutela dei n. 10 posti di lavoro attualmente in essere>.
Rileva come, a fronte delle conseguenti prospettive di rilancio, mancassero i sostanziali per il fallimento>.
Soggiunge di avere commesse confermate per circa 12 milioni di euro, oltre che un magazzino con un valore di circa 4 milioni se valutato in prospettiva di “continuità aziendale”.
Soggiunge:
la si è trasferita nella nuova sede nel settembre 2024; nel novembre 2024 è Pt_1 intervenuto un cambio della compagine sociale e solo nell'aprile 2025 è stato completato il trasferimento delle quote. Tutti questi eventi, legati fra loro e vicini nel tempo, impattano sicuramente sull'operatività aziendale: basti pensare all'aggiornamento delle anagrafiche bancarie ed alle nuove valutazioni per il rating creditizio. Tuttavia, fin da subito la proprietà si è adoperata per migliorare le performance aziendali e adottare nuovi modelli gestionali, al fine di ottimizzare le risorse ed ottenere risultati già nel breve periodo: ovviamente, tutto questo ha portato ad un rallentamento generale ma temporaneo dell'attività, che si sarebbe concluso con il citato aumento di capitale ed immissione di liquidità esterna>.
5)Con il terzo motivo, intrinsecamente connesso al precedente, parte reclamante evidenziava quanto segue:
un'assemblea dei soci e ricapitalizzare urtroppo il Parte_1 brevissimo tempo concesso dall' non consentiva di procedere ad un tale CP_25 incombente tenuto anche conto degli adempimenti previsti dal Codice civile e dalla
4 circostanza che solo pochi giorni prima dell'udienza del 29 aprile 2025 CP_24 ebbe ad acquistare la totalità delle quote di Parte_1
Per altro, la società odierna reclamante proprio per affrontare la crisi di liquidità, ed in attesa che la controllante apporti “finanza esterna”, ebbe a presentare in CCIAA istanza per l'avvio della Procedura di composizione negoziata dell'impresa>.
Contesta come il primo giudice non avesse tenuto conto di tali circostanze.
6)I motivi in considerazione sono palesemente infondati, con la conseguenza che neppure vanno esaminate le puntuali contestazioni delle parti reclamate, la più rilevante delle quali afferisce la circostanza, documentata, che anche della è stata CP_24 richiesta frattanto la liquidazione giudiziale.
Ciò che rileva, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è solo l'effettività dello stato di insolvenza dell'impresa, invero neppure contestato, né ragionevolmente contestabile, per quanto si evidenzierà nel proseguo, e non anche l'eventuale ravvisabilità di prospettive di rilancio.
7) Deve evidenziarsi, solo per esigenze di completezza, che:
-essa era del tutto priva di liquidità;
-aveva perso, già dal settembre 2024, la disponibilità del capannone ove avvenivano le produzioni a seguito di uno sfratto;
-aveva debiti per oltre 11 milioni di euro, per come emerge dallo stato passivo approvato.
8)Con l'ultimo motivo, parte reclamante lamenta, in buona sostanza, come il primo giudice non avrebbe dovuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, a fronte di una domanda di composizione assistita di crisi di impresa.
9)Il motivo va rigettato, dovendosi condividere quanto osservato dal primo giudice, che ha evidenziato come la mera proposizione della domanda di negoziazione assistita non sia preclusiva della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale in quanto l'art.18 comma 4 CCII prevede che solo dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese la sentenza di apertura della liquidazione
5 giudiziale non può avere luogo.
10)Va richiamata, al riguardo, la sentenza di questo ufficio n. 682/2025, ove si osserva, in particolare, che, a fronte della presentazione dell'istanza e prima della sua pubblicazione la concessione di un rinvio sarebbe opportuna, secondo una prassi virtuosa osservata dalla giurisprudenza più accorta e sensibile ai principi informatori della materia> e tuttavia debitore; né un siffatto diniego integra una ipotesi di nullità processuale>.
11)Il medesimo primo giudice ha ritenuto, peraltro, di spiegare le ragioni, per le quali non ha disposto il rinvio, non ravvisandone l'opportunità, osservando quanto segue:
alla presente udienza, e dopo che era stato già concesso un rinvio in quanto alla scorsa udienza parte resistente aveva dedotto essere in corso l'assemblea per l'aumento del capitale sociale e l'ottenimento di finanziamenti che avrebbe consentito il pagamento dei creditori istanti (ma tale circostanza non è stata confermata da produzioni documentali e non ha trovato riscontro alcuno)>.
12)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
13) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1029/2025 R.G., rigetta il reclamo.
Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite, liquidate in €7.000 in favore della reclamata liquidazione giudiziale ed in € 22.000 quanto in favore dei reclamati difesi dall'avv. Giovanni Chiri, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
6 Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2025 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'avv. Francesco Senese;
Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
C.F.: , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._2 Parte_2
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 Pt_3
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._4 CP_3
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._5 Controparte_4
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._6 Parte_4
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._7 Parte_5
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._8 CP_5
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._9 CP_6
1 , nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._10 Controparte_7
, nato a [...] il [...]; C.F._11 [...]
C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_8 C.F._12
, C.F.: nato a [...] il [...]; CP_9 C.F._13 [...]
C.F.: , nato in [...] il [...]; CP_10 C.F._14 CP_11
C.F.: nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._15 Parte_6
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._16 CP_12
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._17 CP_13
nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._18 Parte_7
, nato in [...] il [...]; C.F.: C.F._19 Parte_8
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._20 Controparte_14
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._21 Controparte_15
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._22 CP_16
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._23 Controparte_17
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._24 Parte_9
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._25 Parte_10
, nato a [...] il [...]; C.F.: C.F._26 CP_18
, nato a [...] il [...], C.F.: C.F._27 CP_19
, nato a [...] il [...], , C.F.: C.F._28 Controparte_20
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._29 Parte_11
nata a [...] il [...], C.F.: C.F._30 Parte_12
, nata a [...] il [...], , C.F.: C.F._31 Parte_13
, nato a [...] il [...]; C.F._32
-tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chiri;
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), rappresentata Controparte_21 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Alfredo Bassi;
E NEI CONRONTI DI
; Controparte_22
; Controparte_23
CONTUMACI
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 63/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, su istanza dei summenzionati reclamati, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sul presupposto dell'esistenza delle condizioni Parte_1 soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
Con ricorso tempestivamente presentato, proponeva reclamo, Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
In subordine: dato atto dell'instaurazione di domanda di composizione assistita di crisi di impresa, sospendere la procedura di liquidazione giudiziale della reclamante dando un termine congruo per l'espletamento della procedura ex art. 25 ccii>.
Resistevano i reclamati, con l'eccezione di e Controparte_22 [...]
Controparte_23
In relazione all'udienza cartolare del 24.10.2025 le parti insistevano nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte reclamante contesta come il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, a fronte di un credito dei summenzionati lavoratori istanti contestato, anche con una opposizione a decreto ingiuntivo, di cui richiama le ragioni.
2) Il motivo va rigettato, dovendosi evidenziare come parte reclamante, in buona sostanza, contesti solo la quantificazione del credito dei lavoratori, ma non anche di esserne debitrice, tanto è vero che nel corpo del reclamo afferma espressamente che il loro credito complessivo < era nettamente inferiore a quanto indicato nell'istanza di liquidazione giudiziale> e che avrebbe potuto essere pagato con le nuove commesse, sulle quali si sofferma.
3 3)Resta da evidenziare solo, per completezza, che parte reclamante neppure deduce che il credito complessivo dei lavoratori istanti fosse inferiore ad € 30.000, mentre risulta un imponente stato passivo, approvato il 16.9.2025, per oltre 10 milioni di euro ed in cui il credito di tutti i lavoratori viene riconosciuto nella misura di quasi 800.000 euro.
4)Con il secondo motivo, parte reclamante ribadisce la circostanza, evidenziata al primo giudice, non considerata dallo stesso, che l'azienda era stata, da poco, acquisita dalla società che si trovava ad Controparte_24 finalizzate a garantire la continuità aziendale e la tutela dei n. 10 posti di lavoro attualmente in essere>.
Rileva come, a fronte delle conseguenti prospettive di rilancio, mancassero i sostanziali per il fallimento>.
Soggiunge di avere commesse confermate per circa 12 milioni di euro, oltre che un magazzino con un valore di circa 4 milioni se valutato in prospettiva di “continuità aziendale”.
Soggiunge:
la si è trasferita nella nuova sede nel settembre 2024; nel novembre 2024 è Pt_1 intervenuto un cambio della compagine sociale e solo nell'aprile 2025 è stato completato il trasferimento delle quote. Tutti questi eventi, legati fra loro e vicini nel tempo, impattano sicuramente sull'operatività aziendale: basti pensare all'aggiornamento delle anagrafiche bancarie ed alle nuove valutazioni per il rating creditizio. Tuttavia, fin da subito la proprietà si è adoperata per migliorare le performance aziendali e adottare nuovi modelli gestionali, al fine di ottimizzare le risorse ed ottenere risultati già nel breve periodo: ovviamente, tutto questo ha portato ad un rallentamento generale ma temporaneo dell'attività, che si sarebbe concluso con il citato aumento di capitale ed immissione di liquidità esterna>.
5)Con il terzo motivo, intrinsecamente connesso al precedente, parte reclamante evidenziava quanto segue:
un'assemblea dei soci e ricapitalizzare urtroppo il Parte_1 brevissimo tempo concesso dall' non consentiva di procedere ad un tale CP_25 incombente tenuto anche conto degli adempimenti previsti dal Codice civile e dalla
4 circostanza che solo pochi giorni prima dell'udienza del 29 aprile 2025 CP_24 ebbe ad acquistare la totalità delle quote di Parte_1
Per altro, la società odierna reclamante proprio per affrontare la crisi di liquidità, ed in attesa che la controllante apporti “finanza esterna”, ebbe a presentare in CCIAA istanza per l'avvio della Procedura di composizione negoziata dell'impresa>.
Contesta come il primo giudice non avesse tenuto conto di tali circostanze.
6)I motivi in considerazione sono palesemente infondati, con la conseguenza che neppure vanno esaminate le puntuali contestazioni delle parti reclamate, la più rilevante delle quali afferisce la circostanza, documentata, che anche della è stata CP_24 richiesta frattanto la liquidazione giudiziale.
Ciò che rileva, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è solo l'effettività dello stato di insolvenza dell'impresa, invero neppure contestato, né ragionevolmente contestabile, per quanto si evidenzierà nel proseguo, e non anche l'eventuale ravvisabilità di prospettive di rilancio.
7) Deve evidenziarsi, solo per esigenze di completezza, che:
-essa era del tutto priva di liquidità;
-aveva perso, già dal settembre 2024, la disponibilità del capannone ove avvenivano le produzioni a seguito di uno sfratto;
-aveva debiti per oltre 11 milioni di euro, per come emerge dallo stato passivo approvato.
8)Con l'ultimo motivo, parte reclamante lamenta, in buona sostanza, come il primo giudice non avrebbe dovuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, a fronte di una domanda di composizione assistita di crisi di impresa.
9)Il motivo va rigettato, dovendosi condividere quanto osservato dal primo giudice, che ha evidenziato come la mera proposizione della domanda di negoziazione assistita non sia preclusiva della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale in quanto l'art.18 comma 4 CCII prevede che solo dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese la sentenza di apertura della liquidazione
5 giudiziale non può avere luogo.
10)Va richiamata, al riguardo, la sentenza di questo ufficio n. 682/2025, ove si osserva, in particolare, che, a fronte della presentazione dell'istanza e prima della sua pubblicazione la concessione di un rinvio sarebbe opportuna, secondo una prassi virtuosa osservata dalla giurisprudenza più accorta e sensibile ai principi informatori della materia> e tuttavia debitore; né un siffatto diniego integra una ipotesi di nullità processuale>.
11)Il medesimo primo giudice ha ritenuto, peraltro, di spiegare le ragioni, per le quali non ha disposto il rinvio, non ravvisandone l'opportunità, osservando quanto segue:
alla presente udienza, e dopo che era stato già concesso un rinvio in quanto alla scorsa udienza parte resistente aveva dedotto essere in corso l'assemblea per l'aumento del capitale sociale e l'ottenimento di finanziamenti che avrebbe consentito il pagamento dei creditori istanti (ma tale circostanza non è stata confermata da produzioni documentali e non ha trovato riscontro alcuno)>.
12)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
13) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1029/2025 R.G., rigetta il reclamo.
Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite, liquidate in €7.000 in favore della reclamata liquidazione giudiziale ed in € 22.000 quanto in favore dei reclamati difesi dall'avv. Giovanni Chiri, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
6 Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
7