TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 387 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIOTTA CONCETTA, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMARDA
MARCELLA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 15.02.23 conveniva l' innanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Agrigento esponendo di aver prestato l'attività di Artigiano nel Settore Edile-
Muratore-Piastrellista dal 1984, provvedendo al sollevamento o abbassamento dei materiali;
al traino;
al trasporto manuale di “foratoni”, blocchi di tufo, cemento per l'impasto ed attrezzatura minuta”.
Riferiva di soffrire, in ragione della propria attività, di ginocchio varo bilaterale;
evidenti segni di gonoartrosi bilaterale, specie dei comparti interni per sclerosi ossea sub-condraale dei capi artico-lari femoro-tibiali, con sensibile riduzione in ampiezza delle interlinee arti-colari, e di aver inoltrato all' in data 30 CP_1 novembre 2020, domanda per il riconoscimento della malattia professionale, rigettata dall'Istituto per mancanza di nesso causale.
1 Chiedeva, quindi, al Tribunale di “Accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al riconoscimento in favore dell'istante della malattia professionale e dei benefici economici dipendenti e/o connessi a tale riconoscimento, oltre interessi e rivalutazioni della maturazione al saldo, dalla data della domanda” Si costituiva l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Istruita la causa a mezzo testimoni e disposta di consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente
(art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al
6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre
2 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno
2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
Osserva il Tribunale che in presenza di malattia non prevista dalla tabella il lavoratore ha l'onere di provare, oltre all'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio e il nesso eziologico fra l'ambiente lavorativo e l'infermità, per cui il diritto alla rendita si può ritenere esistente solo quando sia dimostrato, con elevato grado di probabilità, il carattere professionale della malattia.
Deve rilevarsi in primo luogo come le risultanze istruttorie abbiano confermato lo svolgimento delle mansioni nelle modalità descritte in ricorso;
il teste saltuario aiutante del ricorrente, ha infatti confermato che “il lavoro Tes_1 si svolge nel seguente modo: il è piegato a terra sulle ginocchia a Pt_1 posizionare piastrelle e ci rimane per tutta la giornata lavorativa per circa 6/7 ore. Come dispositivo di protezione utilizzava le spugnette da mettere sotto le ginocchia. Quando serviva di trasportare qualcosa, il , utilizzava un Pt_1 carrello e vi metteva sopra la malta, il tufo ci sono blocchi che pesano anche 20
Kg. A volte questo materiale veniva trasportato con il carrello altre volte no.”
(v. vbl. 25.10.23); il teste ha riferito che l'attività del ricorrente “consiste Tes_2 nell' impastare la colla, mettersi in ginocchio e posizionare le piastrelle;
il
utilizzava le ginocchiere per questa attività. Pt_1
Nell'attività lavorativa poteva capitare di spostare secchielli con il cemento, prendere la colla. Questi secchi di cemento hanno la maniglia. Il lavoro richiede lo spostamento delle piastrelle. Si tratta di pesi di 12/13 kg. Il materiale viene trasportato con i carrelli, poi i piccoli spostamenti vengono fatti a mano.” (v. vbl
20.12.23)
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose è stata disposta consulenza medico legale.
Invero, in merito alla patologia del ginocchio si precisa che nella Nuova Tabella delle Malattie professionali dell'industria art.3 del DPR n. 1124/1965 vengono contemplate le malattie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio (borsite cronica, tendinopatia degenerativa del quadricipite femorale, meniscopatia degenerativa).
Il CTU ha fatto presente che la mansione lavorativa di operaio edile addetto alla muratura e piastrellatura, svolta con carattere continuativo, ha sottoposto a frequenti sollecitazioni biomeccaniche e microtraumatismi articolari le ginocchia del periziando, costringendole a posture obbligate e concorrendo alla progressione della patologia degenerativa del ginocchio in aderenza ai criteri del nesso causale cronologico, topografico, dell' adeguatezza quantitativa e della continuità fenomenologica.
3 A fronte di tale quadro, l'Ausiliario ha ritenuto sussistenti i presupposti clinici per il riconoscimento di malattia professionale.
Secondo le tabelle valutative del DM 12/07/2000 “agli esiti di condropatia non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale secondo il codice
281 va riconosciuta la percentuale del 4%, mentre per gli esiti di artroprotesi di ginocchio, non comprensiva del danno funzionale, in considerazione della bilateralità va riconosciuta in base al codice 308 la percentuale del 4%.
Tenuto conto che siamo in presenza di un danno policrono professionale, la quantizzazione finale deve essere sempre il risultato di una valutazione complessiva.
Applicando i criteri comunemente utilizzati nella valutazione di tale tipologia di menomazioni avremo una percentuale di danno biologico del 6% che deve essere riconosciuta a decorrere dal 08/04/2021” (v. consulenza in atti)
Le conclusioni sopra richiamate appaiono sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Quanto alle osservazioni del CTP poste solamente in sede di note difensive, e non nel contraddittorio con il CTU, si evidenzia che al caso di specie non è specificato per quale motivo dovrebbe essere utilizzata la formula di atteso che tale Parte_2 criterio di calcolo (stabilito dall'art. 79 t.u. 1124 e dall'art. 13, comma 6, primo periodo, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) prende in considerazione le preesistenze concorrenti, che nel caso di specie non sono state indicate.
Invero, il CTU ha indicato che la protesizzazione delle ginocchia ha contribuito a mantenere tono e trofismo muscolare degli arti inferiori, consentendo la deambulazione autonoma consentita, costatando una lieve dolenzia solo ai massimi gradi di flessione delle ginocchia. L'Ausiliario pertanto non ha riscontrato ulteriori deficit funzionali a carico delle ginocchia protesizzate, che quindi non rientrano nel computo della percentuale complessiva di danno biologico.
Quindi, per quel che concerne il preteso danno estetico ventilato dal CTP in virtù delle cicatrici presentate dal ricorrente, poiché la protesizzazione –come spiegato dall'ausiliario-, non è stata ricompresa nel calcolo del danno biologico, ugualmente gli eventuali danni estetici da essa derivanti (anch'essi una componente del danno biologico) non devono essere computati nella percentuale di inabilità.
4 Il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e della materia;
spese di CTU in capo ad come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il danno biologico permanente in capo a nella misura del 6%, con decorrenza dal Parte_1
08/04/2021; condanna per l'effetto l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere l'indennizzo per la malattia professionale, oltre interessi dalla data del riconoscimento.
Liquida le spese di lite in euro 1.546,00 oltre IVA e CPA, se dovute, e le pone in capo ad , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 28/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
5