Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
Parte_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to Carla Tiberino;
-Appellante-
E (25.02.1970 -Monopoli -BA), Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. to Stefania Scardicchio;
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 604/2024 del 14.02.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari: a) accoglieva il ricorso depositato in data 03.04.2020 da diretto ad accertare e dichiarare la sussistenza di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la “ Parte_2
” nel periodo dal 22.05.2014 al 24.10.2019; b) condannava
[...]
l al riaccredito sulla posizione assicurativa della ricorrente della Pt_1 relativa contribuzione previdenziale;
c) condannava l al pagamento, in Pt_1 distrazione, delle spese processuali, oltre accessori.
2. Con ricorso del 01.03.2024, l interponeva appello per i motivi Pt_1 che di seguito si riportano e si valutano. La si costituiva tramite memoria del 27.01.2025 instando per il CP_1 rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata. Si acquisivano i documenti prodotti da parte appellante e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
- di avere prestato la propria attività lavorativa, con mansioni di segretaria, nel periodo tra il 2005 ed il 2012, presso la e Parte_3 dal 2014 al 2019, presso la unipersonale, società Parte_2 entrambe amministrate da CP_2
- di essersi occupata, con particolare riferimento al secondo rapporto di lavoro, dell'elaborazione dei documenti di trasporto, della fatturazione, della redazione della prima nota, della corrispondenza e dei contatti telefonici;
- di avere svolto la sua attività lavorativa nell'ufficio ubicato all'interno della sede aziendale, sita in Monopoli alla via Aldo Moro n. 25;
- di avere osservato un orario di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00;
- di avere sempre ricevuto le direttive dall'amministratore della società,
con cui era coniugata dal 2009; CP_2
- di avere percepito la retribuzione mensile risultante dai prospetti paga, a volte per contanti altre con assegno;
- di essersi volontariamente dimessa in data 14.03.2019;
- di avere ricevuto dall , in data 24.10.2019, la comunicazione di Pt_1 disconoscimento del suo rapporto di lavoro con detta società «per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 cod. civ.», stante le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007153/DDL del 31.07.2019, redatto, all'esito degli accertamenti condotti dagli ispettori della vigilanza , nei confronti della;
Pt_1 Parte_2
- di avere infruttuosamente esperito ricorso al Comitato Regionale dell in data 28.01.2020; Pt_1
- di avere l rimosso dalla posizione assicurativa della ricorrente la Pt_1 contribuzione maturata in relazione al rapporto disconosciuto;
- di avere, pertanto, convenuto in giudizio l , al fine Controparte_3 di ottenere il riaccredito sulla posizione assicurativa della contribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società. 3.2. Con apposita memoria difensiva, depositata in data 15.01.2021, l deduceva di contro la legittimità del proprio operato, Controparte_3 insistendo per l'integrale rigetto delle avverse pretese siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e competenze di causa. 3.3. Il Tribunale del Lavoro di Bari, istruita la causa con prove documentali e mediante escussione dei testi , Testimone_1 [...]
e , con sentenza innanzi citata, riteneva Testimone_2 Testimone_3 la domanda meritevole di accoglimento.
3.4. In particolare, richiamato l'orientamento granitico della Suprema Corte in materia di valore probatorio degli accertamenti ispettivi, prendeva 2 atto della circostanza secondo cui < con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007153/DDL del 31.07.2019 gli ispettori di vigilanza dell avevano proceduto ad annullare il rapporto di lavoro intercorso Pt_1 tra la e l unipersonale, essenzialmente sulla CP_1 Parte_2 base di due rilievi: il primo, per cui la stessa, interrogata in sede di ispezione, non sarebbe stata «in grado di riferire in modo circostanziato i software utilizzati quotidianamente per espletare le sue mansioni»; il secondo, per cui nessuno dei lavoratori in servizio presso la predetta ditta, ascoltati in quella sede, aveva nominato la ricorrente quale propria collega di lavoro. Aggiungevano, poi, gli ispettori che, in sede di audizione, la
avrebbe menzionato «quali colleghi occupati nei suoi ultimi mesi CP_1 di lavoro dipendenti non in forza, ma occupati con lei presso il precedente rapporto di lavoro». Il Tribunale dava atto che <il verbale contenente le dichiarazioni rese dalla ricorrente, su cui, come si è detto, gli ispettori hanno sostanzialmente fondato l'annullamento del rapporto lavorativo, manca tra gli allegati al verbale unico di accertamento>> e passava poi alla disamina delle emergenze della esperita prova testimoniale e valutava come precise e circostanziate, nonché coincidenti, le propalazioni rese dal teste
[...]
, cognato della ricorrente - bracciante agricolo presso la società - e Tes_1 da , impiegata quale bracciante. Testimone_2
Osservava che <il legame di affinità tra il teste e la Testimone_1 ricorrente, a parere di questo giudice, non inficia l'attendibilità del testimone in considerazione della precisione delle dichiarazioni e, appunto, del fatto che le stesse trovino conferma nella deposizione, seppure più generica, della seconda teste>> e concludeva per l'accoglimento della domanda attorea con condanna dell alla rifusione delle relative spese Pt_1 processuali. 4.1. Avverso tale statuizione propone appello l addebitando al primo Pt_1 giudice, con il primo motivo di gravame, di avere operato un malgoverno delle risultanze processuali in atti;
sostiene avere omesso la di CP_1 adempiere all'onere probatorio sulla stessa gravante, in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione relativi al rapporto di lavoro intercorso;
aggiunge che, nel caso di specie, la prova offerta avrebbe dovuto essere rigorosa, essendo tale rapporto lavorativo instaurato con il coniuge (in quanto amministratore unico di una società a responsabilità unipersonale) e quindi con presunzione di gratuità; contesta, infine, essere le prove testimoniali inammissibili, irrilevanti e non idonee a provare le circostanze dedotte in ricorso per genericità e laconicità. 4.2. Per mezzo del secondo motivo l' censura l'impugnata sentenza Pt_1 per aver attribuito valore probatorio alla documentazione versata in atti (contratto di lavoro, prospetti delle buste paga e nota di dimissioni) in quanto inidonea a dimostrare quanto reclamato dalla ricorrente essendo di formazione unilaterale proveniente dal datore di lavoro. 3 4.3. Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante addebita al Tribunale l'erronea valutazione del materiale probatorio prodotto dall . Pt_1
A sostegno della prospettazione l mette in evidenza le Pt_1 contraddittorie dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla , tra cui: CP_1
1) di essere coniugata con (titolare della società); 2) di non CP_2 conoscere i software utilizzati in azienda necessari all'espletamento della mansione di segretaria dalla stessa rivestita;
3) di non essere soggetta ad orari predefiniti. Sottolinea che <i lavoratori nominati dalla sig.ra come suoi CP_1 colleghi hanno in realtà lavorato in un periodo precedente a quello in contestazione>> e che <tutti i lavoratori ascoltati non hanno accennato alla sig.ra come loro collega, ivi compresa la sig.ra CP_1 [...]
. Testimone_2
Conclude, affermando che nessun teste era stato in grado di riferire l'orario di lavoro osservato, le modalità di svolgimento dello stesso né, tantomeno, le modalità di pagamento della retribuzione.
---- 5. Il gravame è fondato e merita accoglimento. 5. Volgendo alla disamina del merito e della prova della sussistenza degli indici di subordinazione va innanzitutto ricordato che, introducendo una domanda di accertamento, il lavoratore ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (v. Cass. n. 25755 del 2008). Inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 809 del 2021), in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è Pt_1 legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa;
in tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. altresì Cass. n. 1399 del 2000). In conseguenza, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività e la natura subordinata del rapporto di lavoro. Ebbene, le prove offerte da non appaiono affatto Controparte_1 idonee a dimostrare l'effettiva prestazione di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della società ispezionata.
Si deve evidenziare innanzitutto che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida 4 e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice – la cui realtà operativa del tutto o irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, ovvero le buste paga di formazione unilaterale, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice ed ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-lavoratori. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni, sulle denunce aziendali, sulle buste paga o sui contratti individuali di lavoro concernenti la manodopera, che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati. In definitiva, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea idoneo a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in lite, per tal via, è rappresentato dalla prova testimoniale. Giova, sul punto, osservare che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04.07.2017, n. 16467). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto.
La Corte, alla luce della compiuta disamina del materiale probatorio agli atti, comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati in fase ispettiva e prodotte in grado di appello, ritiene doveroso riformare la statuizione gravata, non risultando dimostrata la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro connotato dalla subordinazione tra la e la CP_1 Parte_3 unipersonale, facente capo al coniuge
[...] CP_2
Né sfugge a questa Corte essere , escusso quale teste in Testimone_1 giudizio, cognato della , nonché fratello di titolare CP_1 CP_2 dell'azienda agricola. Orbene, se è vero che tale situazione senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare ex art. 256 c.p.c., è altrettanto vero che l'evidente comunanza di interessi tra l'appellante e la teste impone un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza dell'odierno appellante che, quale attore in senso sostanziale, è tenuto a 5 provare il fondamento della sua domanda. Ed invero, il giudizio sull'attendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (cfr., in motivazione, Cass. n. 14835 del 2019). A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763 del 2010 e n. 7623 del 2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. In siffatto contesto, il rigore che deve necessariamente ispirare l'attività valutativa della prova testimoniale impone di evidenziare – oltre alla suddetta situazione sottostante emersa in sede di escussione che già incrina notevolmente l'attendibilità soggettiva del teste sentito – le ambiguità e le imprecisioni emerse nel corso della sua escussione. Ebbene, deve darsi atto, come già opportunamente rilevato in prime cure, che ha affermato di lavorare come bracciante agricolo “dal Testimone_1
2012 al 2019” alle dipendenze di datore di lavoro, e che “dal CP_2 maggio 2014 sino ai primi mesi dell'anno 2019 la ha lavorato CP_1 per l'Azienda con mansioni di segretaria, ricevendo le direttive dal coniuge
precisando altresì le giornate e gli orari di lavoro nonché i CP_2 compiti dalla stessa espletati”. Il primo giudice ha ritenuto tali dichiarazioni corroborate da quanto affermato dall'altro teste escusso, , bracciante Testimone_2 agricola presso l'azienda dal 2013, la quale ha asserito “quando mi è capitato di andare al magazzino anche per prendere da l'assegno per CP_2 la retribuzione, ho visto la sig. ra lavorare nell'ufficio. La vedevo CP_1 seduta alla scrivania, al computer, con varie carte e telefono”. Tuttavia, in senso contrario a tale prospettazione, militano le risultanze degli accertamenti ispettivi condotti dai funzionari di vigilanza dell e Pt_1 riversati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007153/DDL del 31.07.2019, relativo al periodo dal 01.06.2014 al
12.03.2019, a carico della azienda agricola . Parte_2
Dalla lettura del predetto verbale, versato dall nel fascicolo di parte Pt_1
6 di primo grado nonché dalla ricostruzione dei fatti storici operata dall'Istituto convenuto (e resistente) in primo grado, si apprende che:
- dagli accertamenti effettuati emergeva l'insussistenza del rapporto di lavoro instaurato tra la e l'azienda agricola dal giugno 2014 CP_1 CP_2 al marzo 2019;
- dalle dichiarazioni acquisite e dai riscontri effettuati scaturiva che la non aveva, di fatto, mai prestato attività lavorativa per la società CP_1
Parte_4
- la non aveva riferito in modo circostanziato dei software CP_1 utilizzati quotidianamente per espletare le sue mansioni (ad esempio per elaborare i documenti di trasporto e le fatture elettroniche);
- i lavoratori impiegati nell'azienda non avevano confermato la circostanza secondo cui la svolgeva la sua attività di segretaria nel CP_1 magazzino;
- la menzionava quali colleghi occupati nei suoi ultimi mesi di CP_1 lavoro dipendenti non in forza, ma occupati con lei presso il precedente rapporto di lavoro. Ebbene, da un'analisi puntuale delle asserzioni rese in sede ispettiva, non emerge mai il nome della né viene mai riferita la sua presenza in CP_1 azienda quale segretaria. Contraddittorie e poco credibili, pertanto, devono ritenersi le dichiarazioni rese in giudizio da e da Testimone_1 Testimone_2
Quest'ultima, in sede ispettiva, non riferiva della presenza della CP_1 quale segretaria in magazzino, affermando “ lavora nel magazzino CP_2 insieme a che mette i bollini”. Tale dichiarazione coincide con Per_1 quanto sostenuto da bracciante agricolo dipendente Testimone_4 dell'azienda dal 2013 al 2016, il quale precisava agli ispettori “nel magazzino c'era un ufficio in cui lavorava che si occupava degli adempimenti Per_1 amministrativi. Si trattava di un ufficio con due scrivanie, una per CP_2
e una per che fa il ragioniere. Non c'erano donne che erano
[...] Per_1 impiegate in azienda”. Appare inverosimile la testimonianza fornita dalla Testimone_2 altresì alla luce della precisa elencazione di tutti i membri della famiglia CP_2 impiegati in azienda (tra i quali non figura la ) resa agli ispettori CP_1
“della famiglia di negli ultimi 5 anni hanno lavorato: in CP_2 CP_2 magazzino, da poco, , , il figlio ma Pt_5 Per_2 Per_3 Per_4 Per_2 solo alle patate. e hanno lavorato fino al 2017. , Pt_6 Parte_7 Per_5 quattro anni fa forse ha raccolto le patate e l'uva. Ne sono certa in quanto conosco la famiglia da sempre”. CP_2
Oltretutto, queste affermazioni risultano corroborate dalla dichiarazione fornita da , dipendente dell'azienda per 14 anni fino al Testimone_5 maggio 2017, il quale in sede ispettiva comunicava “non ho mai visto lavorare i figli e la moglie né di né dei suoi fratelli”. CP_2
Da tali emergenze istruttorie non può che desumersi che il fatto costitutivo 7 sotteso alla domanda avanzata dalla non può ritenersi in alcun CP_1 modo provato. Come già dianzi evidenziato, la documentazione versata in atti in prime cure dalla medesima e redatta dal datore di lavoro, proprio coniuge (buste paga, contratto di lavoro e modulo di dimissioni), è del tutto inidonea a supportare la pretesa di veder avvalorato il rapporto di lavoro come di natura subordinata, e non risulta supportata da altri riscontri probatori, se non l'insufficiente prova testimoniale resa in giudizio, le cui risultanze risultano ampiamente smentite da quanto dichiarato, nella immediatezza dei fatti agli Ispettori, dalle parti in causa e dai lavoratori presenti durante l'accesso. Conclusivamente, a fronte di così stringenti elementi fattuali – in sé senz'altro sufficienti a giustificare il disconoscimento, da parte dell' , Pt_1 dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in lite – le prove offerte dall'odierna appellata non appaiono affatto idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della società unipersonale ispezionata, circostanza pregiudiziale alla dichiarazione di riaccredito sulla posizione assicurativa della della contribuzione relativa al rapporto di CP_1 lavoro. 6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata interamente riformata con rigetto della domanda avanzata dalla . CP_1
Resta assorbita ogni altra questione. 7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) – seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , con ricorso depositato in data Pt_1
01.03.2024 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
604/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 14.02.2024, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da con ricorso del 01.04.2020; Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore dell , delle spese del CP_1 Pt_1 doppio grado del giudizio che liquida, quelle di primo grado in € 1.500,00 e quelle di questo grado in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Bari, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
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