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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 9805/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 2029/22, non notificata, pubblicata il
15.04.2022.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , procuratore di se stesso ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta, 31;
– appellante –
E
, nata a [...] il [...], c.f. e , Controparte_1 C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...], c.f. , assistiti e difesi per procure allegate alla C.F._3 comparsa di costituzione dall'avv. Cammarota Antonio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Petrone, 77/a;
– appellati –
Conclusioni: all'udienza del 23.09.2025 le parti articolavano le conclusioni come da verbale in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 2029/22, resa all'esito del giudizio n. 1271/21 R.G., pubblicata il 15.04.2022, non notificata, censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di prime cure non accoglieva la domanda di condanna al pagamento formulata in primo grado, bensì unicamente la domanda revocatoria, dichiarando l'inefficacia dell'atto di disposizione posto in essere in suo pregiudizio.
Segnatamente, il giudice di pace, pur accertando la sussistenza del credito dell'odierno appellante e delle condizioni alla base dell'azione revocatoria, e pur dichiarando inefficace, nei confronti dell'attore, ex artt. 2901 e ss. c.c., l'atto di donazione per notar del 20.01.2016, Persona_1
rep. 70027 – racc. 17602, non emetteva la statuizione esplicita di condanna degli odierni appellati al pagamento, in favore del primo, della somma di € 5.000,00, quale parte residua dell'impegno assunto dagli appellati mediante la scrittura privata prodotta in giudizio.
Tanto premesso, nelle rassegnate conclusioni, l'appellante chiedeva al Tribunale adìto di confermare la sentenza di primo grado in punto di accoglimento della domanda revocatoria e di condanna alle spese e competenze di lite e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che l'avv. è creditore, nei confronti di , della somma di € 5.000,00 a Parte_1 CP_2
titolo di competenze professionali, condannare il medesimo al pagamento di detta somma in suo favore, oltre interessi dalla maturazione del credito e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo appello incidentale in ordine alla prescrizione del diritto fatto valere dall'avv. assumendo che Pt_1 la scrittura privata posta quale titolo del credito non avesse data certa;
per l'effetto, chiedevano il rigetto della domanda revocatoria, in quanto non risultava accertata la preesistenza del credito rispetto all'atto di disposizione azionato.
Ribadivano, poi, l'incompetenza per valore del giudice di prime cure, asserendo che la competenza della causa, in riferimento alle domande proposte, appartenesse al giudice superiore ai sensi e per gli effetti dell'art 10, comma 2 c.p.c.; a tale proposito, precisavano che il giudice di pace si fosse pronunciato sulla propria competenza per valore, affermandola, senza tener conto del valore della domanda di revocatoria, bensì basandosi unicamente sul valore della domanda di adempimento.
L'appellante, mediante deposito delle note d'udienza autorizzate dal giudice e, poi, nei propri scritti conclusivi, rappresentava che la controparte fosse incorsa in una evidente violazione del divieto di ius novorum, non avendo a suo dire sollevato, in primo grado, nessuna delle contestazioni introdotte nella comparsa di costituzione in appello, talchè lamentava l'inammisibilità delle eccezioni e domande formulate dagli odierni appellati.
Acquisito d'ufficio il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024, all'esito della quale veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, è da ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace reiterata dagli odierni appellati ed oggetto d'appello incidentale, in quanto, ai fini della determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi, come quella di specie, di più domande intese come pretese ben distinte tra loro, aventi ciascuna una propria individualità, trova applicazione il cumulo delle domande ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro (cfr., inter alias, Cass. civ., sez. II, 19/07/1999, n. 7695).
Per consolidata giurisprudenza, nel caso dell'azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base del credito per il quale si agisce, non già sulla base del valore dell'atto impugnato o dei beni oggetto di disposizione. La ratio di tale orientamento risiede nella natura stessa dell'azione revocatoria, la cui funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato, al fine di assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.
Pertanto, il valore della domanda di revocatoria deve essere parametrato all'entità del credito che si intende tutelare, anche se il valore dei beni alienati o sottratti al creditore risulti superiore o inferiore
(cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza del 09/05/2014, n. 10089).
Dalla somma tra il valore della domanda di revocatoria dell'atto di donazione ed il valore della domanda di adempimento, formulate dall'attore nel primo grado del presente giudizio e da ritenersi dotate di reciproca autonomia, deriva che il valore della causa fosse pari ad € 10.000,00 e che, pertanto, eccedesse la competenza del giudice di pace adìto ed andasse devoluta alla cognizione del tribunale.
Tanto premesso, è regola generale che, allorché il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo, indicando il giudice di primo grado davanti al quale il processo deve continuare, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., e non già trattenere la causa e deciderla nel merito, non rilevando, al riguardo, il divieto di rimessione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che, se il giudice adìto quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincide con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado, come nel caso di specie, in tale ipotesi può decidere non solo in merito alla incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purché vi sia già stata, con l'atto di citazione, una espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto
(Cass. civ., sez. II, ordinanza del 05/06/2019, n. 15275).
Orbene, nel merito, gli appellati, spiegando appello incidentale, ribadivano la prescrizione del diritto di credito azionato dall'appellante, assumendo che la scrittura privata prodotta nel giudizio di primo grado non avesse data certa e, per l'effetto, non potesse dimostrare la preesistenza del credito rispetto all'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria, la quale, per tale motivo, andava rigettata per difetto dei suoi presupposti.
Ritiene il Tribunale che la questione sollevata sia da giudicare ammissibile, in quanto correlata alle eccezioni di prescrizione del diritto di credito azionato e di carenza dei presupposti dell'azione revocatoria, già formulate in primo grado.
Se è vero, infatti, che, nella prima fase del presente giudizio, i convenuti non hanno specificamente rilevato la mancanza di data certa sulla scrittura privata prodotta a sostegno della domanda, è pur vero che, nel presente grado d'appello, tale deduzione è qualificabile come argomentazione difensiva che non introduce nuovi fatti o temi di indagine e, pertanto, quale mera difesa, in quanto tale ammissibile.
Ciò posto, la data della scrittura privata fonte del credito insoddisfatto, di cui gli appellati lamentano la carenza, è desumibile aliunde, posto che vi sono stati altri atti, non contestati, cui si fa espresso riferimento alla data del 21.12.2015, e segnatamente: l'atto di costituzione in mora inoltrato al in data 21.08.2017, di cui vi è prova di ricevimento in quanto l'attore, nel primo CP_2
grado di giudizio, ha allegato il relativo avviso, munito di firma e data del 28.08.2017; raccomandata via p.e.c. indirizzata al ed avente ad oggetto costituzione in mora ed CP_2
invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con ricevuta di avvenuta consegna del 06.03.2020.
Detti atti, ad avviso di chi scrive, oltre ad integrare atti interruttivi del corso della prescrizione (il cui termine, nel caso di specie, è quello decennale ordinario), consentono di concludere che la data del 21.12.2015, malgrado non apposta sulla scrittura de qua, bensì su foglio separato, ove è dato leggere “ricevuta copia accordo con ”, sia la data certa dell'impegno assunto Parte_2 dagli appellati, preesistente rispetto all'atto di disposizione oggetto dell'actio revocatoria, di cui, pertanto, sussistono i presupposti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 9805/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 2029/22, non notificata, pubblicata il
15.04.2022.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , procuratore di se stesso ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta, 31;
– appellante – E
, nata a [...] il [...], c.f. e , Controparte_1 C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...], c.f. , assistiti e difesi per procure allegate alla C.F._3 comparsa di costituzione dall'avv. Cammarota Antonio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Petrone, 77/a;
– appellati –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.09.2024, in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 2029/22, resa all'esito del giudizio n. 1271/21 R.G., pubblicata il 15.04.2022, non notificata, censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di prime cure non accoglieva la domanda di condanna al pagamento formulata in primo grado, bensì unicamente la domanda revocatoria, dichiarando l'inefficacia dell'atto di disposizione posto in essere in suo pregiudizio.
Segnatamente, il giudice di pace, pur accertando la sussistenza del credito dell'odierno appellante e delle condizioni alla base dell'azione revocatoria, e pur dichiarando inefficace, nei confronti dell'attore, ex artt. 2901 e ss. c.c., l'atto di donazione per notar del 20.01.2016, Persona_1
rep. 70027 – racc. 17602, non emetteva la statuizione esplicita di condanna degli odierni appellati al pagamento, in favore del primo, della somma di € 5.000,00, quale parte residua dell'impegno assunto dagli appellati mediante la scrittura privata prodotta in giudizio.
Tanto premesso, nelle rassegnate conclusioni, l'appellante chiedeva al Tribunale adìto di confermare la sentenza di primo grado in punto di accoglimento della domanda revocatoria e di condanna alle spese e competenze di lite e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che l'avv. sia creditore, nei confronti di , della somma di € 5.000,00 a Parte_1 CP_2
titolo di competenze professionali, condannare il medesimo al pagamento di detta somma in suo favore, oltre interessi dalla maturazione del credito e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo appello incidentale in ordine alla prescrizione del diritto fatto valere dall'avv. assumendo che Pt_1 la scrittura privata posta quale titolo del credito non avesse data certa;
per l'effetto, chiedeva il rigetto della domanda revocatoria, in quanto non accertata nei presupposti in ordine alla preesistenza del credito rispetto all'atto di disposizione azionato.
Ribadivano, poi, l'incompetenza per valore del giudice di prime cure, asserendo che la competenza della causa, in riferimento alle domande proposte, appartenesse al giudice superiore ai sensi e per gli effetti dell'art 10, comma 2 c.p.c.; a tale proposito, precisavano che il giudice di pace si fosse pronunciato sulla propria competenza per valore, affermandola, senza tener conto del valore della domanda di revocatoria, bensì basandosi unicamente sul valore della domanda di adempimento.
L'appellante, mediante deposito delle note d'udienza autorizzate dal giudice e, poi, nei propri scritti conclusivi, rappresentava che la controparte fosse incorsa in una evidente violazione del divieto di ius novorum, non avendo a suo dire sollevato, in primo grado, nessuna delle contestazioni introdotte nella comparsa di costituzione in appello, talchè lamentava l'inammissibilità delle eccezioni e domande formulate dagli odierni appellati.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024, all'esito della quale veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, è da ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace reiterata dagli odierni appellati ed oggetto d'appello incidentale, in quanto, ai fini della determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi, come quella di specie, di più domande intese come pretese ben distinte tra loro, aventi ciascuna una propria individualità, trova applicazione il cumulo delle domande ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro (cfr., inter alias, Cass. civ., sez. II, 19/07/1999, n. 7695).
Per consolidata giurisprudenza, nel caso dell'azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base del credito per il quale si agisce, non già sulla base del valore dell'atto impugnato o dei beni oggetto di disposizione. La ratio di tale orientamento risiede nella natura stessa dell'azione revocatoria, la cui funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato, al fine di assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.
Pertanto, il valore della domanda di revocatoria deve essere parametrato all'entità del credito che si intende tutelare, anche se il valore dei beni alienati o sottratti al creditore risulti superiore o inferiore
(cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza del 09/05/2014, n. 10089).
Dalla somma tra il valore della domanda di revocatoria dell'atto di donazione ed il valore della domanda di adempimento, formulate dall'attore nel primo grado del presente giudizio e da ritenersi dotate di reciproca autonomia, deriva che il valore della causa fosse pari ad € 10.000,00 e che, pertanto, eccedesse la competenza del giudice di pace adìto ed andasse devoluta alla cognizione del tribunale.
Tanto premesso, è regola generale che, allorché il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo, indicando il giudice di primo grado davanti al quale il processo deve continuare, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., e non già trattenere la causa e deciderla nel merito, non rilevando, al riguardo, il divieto di rimessione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che, se il giudice adìto quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincide con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado, come nel caso di specie, in tale ipotesi può decidere non solo in merito alla incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purché vi sia già stata, con l'atto di citazione, una espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto
(Cass. civ., sez. II, ordinanza del 05/06/2019, n. 15275).
Talché, il giudice d'appello (nella specie, il tribunale), riformata la declaratoria di competenza del giudice a quo (nella specie, il giudice di pace) e ritenuta la propria competenza, non può, in mancanza di espressa richiesta, trattenere la causa per pronunciarsi nel merito, ma deve indicare il giudice di primo grado davanti al quale riassumerla ai sensi dell'art. 50 c.p.c. (cfr. Cassazione civile
, sez. III , 12/11/2010 , n. 22958).
Nel caso in esame, difetta una richiesta in tal senso in citazione, tal ché il Tribunale non può decidere la causa nel merito, ma deve rimettere la causa innanzi al giudice competente, quand'anche tale giudice coincida con il medesimo ufficio, benché con riferimento alle funzioni del giudice di primo grado e non di appello (cfr. motivazione in cass. Civ. 22958/2010, cui si rimanda).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, alla luce della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed, in riforma della gravata sentenza, dichiara l'incompetenza per valore del giudice di pace di Salerno, per essere competente il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del primo grado, innanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio ex art. 50 c.p.c.;
2) Spese integralmente compensate.
Salerno, 18.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante