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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2024, n. 35316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35316 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR RE nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OL IL, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre ad un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35316 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 Lette altresì le memorie e conclusioni scritte rassegnate dal difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi formulati con annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/03/2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato Di RG NC e RR RE responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89, e li ha condannati, ciascuno, alla pena, condizionalmente sospesa per il solo Di RG, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 8.889,00 di multa ciascuno, oltre che, entrambi, al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza del 21/11/2023 la Corte di appello di Palermo, a seguito di atto di appello interposto da entrambi gli imputati, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, e condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, tramite il suo difensore di fiducia, il solo RR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo, contesta vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89 e 43 c.p. e 546 lett. e) c.p.p. . La difesa censura, in particolare, la motivazione resa dalla Corte di appello che non si sarebbe confrontata coi motivi di appello nella parte in cui si deduceva la inidoneità dell'acquisita dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica fatta dal RR -atta a qualificare l'esercizio commerciale quale 'internet point'-, della mera formulazione della richiesta della licenza di p.s. per gestire l'attività di trasmissione dati con la soc. Stanleybet - rigettata-, in correlazione con lo stato di detenzione del RR al momento dell'accertamento del fatto in contestazione, a fondare un giudizio di sussistenza degli elementi oggettivi e, soprattutto, soggettivi, del reato contestato, in difetto di accertamento su ruolo e contributo attivo del ricorrente. Censura la motivazione resa nella parte in cui ha ritenuto la sufficienza della titolarità formale dell'attività di intermediazione delle scommesse a sostanziare la affermazione di responsabilità, e nella parte in cui, nel negare il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., ha affermato che la partecipazione al reato dell'odierno ricorrente non può ritenersi marginale, dovendosi anche considerare la continuità nella gestione del locale nonostante l'assenza di autorizzazione, e, una volta detenuto, attraverso la delega ad un terzo, assunti, questi ultimi, secondo • prospettazione difensiva del tutto congetturali (argomentazione ripresa nel terzo dei motivi per censurare la negazione della attenuante de qua). 3.2. Con il secondo motivo la difesa contesta vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89, e 63 e 546 lett.e) c.p.p.. Rammenta la difesa che già al momento del controllo di p.g. la società Sta nleybet aveva fatto pervenire una memoria con la quale, richiamato il recepimento, da parte di questa Corte, dei contenuti della cd. sentenza Placanica, sosteneva non sussistere il reato contestato a carico di quei soggetti che operano nel nostro paese per conto di società quotate aventi sede legale in Stati membri dell'Unione europea, ove tali società siano state escluse dalla partecipazione alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni per la raccolta di scommesse in Italia, ed ove — per converso- esse siano autorizzate, per l'esercizio della medesima attività, nel rispettivo paese di provenienza. Nel caso di specie dunque: il diniego della licenza in capo all'odierno ricorrente sarebbe stato dovuto alla mancanza di concessione dell'operatore straniero, per conto del quale avrebbe dovuto operare, in Italia;
dovrebbe comunque escludersi la responsabilità penale in capo a chi si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati, dallo scommettitore al concessionario, rimanendo estraneo al rapporto di scommessa (nel caso di specie la sola presenza di monitor con palinsesti virtuali su competizioni sportive e postazioni di personal computer corredati di stampanti termiche non può ritenersi sufficiente a fondare la prova certa dell'esercizio dell'attività illecita prevista dalla norma contestata, potendo rilevare, al più, per affermare la sussistenza di un mero supporto tecnico irrilevante ai fini dell'integrazione del reato); non possono essere utilizzate — e non potevano esserlo sin dal giudizio in primo grado- le dichiarazioni rese dall'avventore AN Pietro, sentito a s.i.t. il 30/07/2019 nel corso del controllo in quanto rese da costui dopo che lo stesso aveva riferito di aver scommesso in quell'esercizio commerciale, e, dunque, in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen., apparendo evidenti, da quel frangente, a carico di costui, indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 3, I. 401/89. 3.3. Con il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod.pen.. La Corte di appello, si assume, ha denegato la concessione della attenuante senza fornire adeguate motivazioni, anzi adducendo argomentazioni del tutto illogiche e infondate. Lo stato di detenzione del ricorrente avrebbe dovuto condurre, invece, a riconoscere la dedotta attenuante. Ai fini dell'applicabilità della stessa occorre accertare il grado di efficienza causale sia materiale, sia psicologico, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione e dell'evento, configurandosi la minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen. quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (si richiama Sez. 2, n. 46509/2017). Nel caso di specie il ricorrente, imprenditore di diritto, non è titolare di licenza per il gioco delle scommesse, è mero titolare di un internet point, e, dunque, il suo contributo causale deve intendersi assolutamente marginale. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni. 4. Con requisitoria scritta del 13 maggio 2024 il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso innanzi tutto segnalando l'aspecificità di tutti i motivi in quanto contenenti, con riferimento al medesimo punto della decisione, la denuncia di plurimi e incompatibili vizi. Ha argomentato poi, quanto al primo motivo, che le doglianze non si confrontano con quanto addotto dalla Corte d'appello; quanto al secondo motivo che lo stesso è manifestamente infondato, essendo costante orientamento di questa Corte, e di questa sezione in particolare, quello secondo cui, per escludere la configurabilità del reato determinata dall'esercizio dell'attività senza licenza, è onere dell'imputato dimostrare che l'operatore- estero comunitario non ha ottenuto la concessione in conseguenza di comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale, circostanza nel caso di specie non provata;
quanto al terzo motivo che lo stesso è ancora una volta manifestamente infondato, attinente al merito, lamentandosi il ricorrente della valutazione della entità della partecipazione senza dedurre specifici vizi della sentenza con riferimento all'argomento in base al quale è stata escluso che la stessa sua partecipazione fosse minima (la Corte di appello, considerato che RR RE era titolare del locale e diretto destinatario del diniego della concessione, ne ha affermato il ruolo tutt'altro che marginale, avendo egli continuato a gestire il locale senza autorizzazione a seguito del diniego della Questura e, in quanto impossibilitato a farlo in prima persona, a causa dello stato di detenzione, deliberando di affidare ad un terzo l'attività perché la esercitasse in sua vece). 5. Con conclusioni scritte del 2 maggio 2024 il ricorrente, a mezzo del suo difensore, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Deve, infatti, innanzi tutto rilevarsi come con tutti i motivi si lamenta violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 co 1 lett e) del codice di rito, precisando, nello svolgimento del primo, che la Corte di appello avrebbe omesso di palesare l'iter logico seguito per superare le questioni opposte con l'atto di appello, poi censurando l'illogicità della motivazione, comunque denunciando violazione di legge penale e processuale;
nello svolgimento del secondo, denunciando violazione di legge penale e processuale, e, contestualmente l'assenza di motivazione in ordine alla censura -svolta in sede di appello- di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'avventore AN;
nello svolgimento del terzo, denunciando dapprima difetto di motivazione, quindi la spendita di una motivazione illogica, di poi qualificata anche infondata, cosi impingendo nel merito della scelta della Corte di negare l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. senza dedurre specifici vizi della sentenza con riferimento all'argomento in base al quale è stata escluso che la stessa sua partecipazione fosse minima. Si tratta di censure di vizi plurimi e tra loro incompatibili, il che ne comporta la inammissibilità. È principio consolidato -da cui non v'è ragione di discostarsi- quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.>(così Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Ud. (dep. 25/09/2015 ) Rv. 264535 - 01). 2. Ciò premesso, quanto al primo motivo, il ricorrente rassegna in realtà questioni non consentite in questa sede di legittimità, in quanto atte a riproporre una rilettura delle emergenze probatorie relative alla ricostruzione del ruolo del ricorrente e alla efficienza del suo contributo rispetto alla consumazione dell'illecito, laddove le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dalla polizia di stato congiuntamente a funzionari dell'agenzia delle dogane: a)controllo dell'esercizio commerciale al cui esterno era presente l'insegna EY ed il cui interno era arredato come un negozio da gioco con i colori classici del bookmaker, con cartellonistica riferita a quote e palinsesti inerenti a eventi sportivi e palinsesti virtuali, una postazione PC, una Tv ed un monitor attrezzato per il gioco V-Keno, due prenotatori Stanleybet, due postazioni Stanleybet utilizzate dall'esercente con due stampanti termiche;
b)identificazione, all'interno del locale, del coimputato Di RG, autoqualificatosi gestore, e che ha inoltre indicato l'odierno ricorrente quale proprietario dell'esercizio; c)mancata esibizione della licenza prevista dall'art. 88 T.U. di P.S., perché, a suo tempo richiesta dal RR, gli era stata negata, con provvedimento non impugnato, attesi i carichi pendenti;
d)attualità della gestione di scommesse comprovata dalla • presenza di un avventore che recava seco due ricevute di gioco sul bookmaker Stanleybet, pagate un euro ciascuna. La Corte di appello ha quindi condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice non solo circa la attività di intermediazione penalmente rilevante esercitata in loco, in luogo del mero supporto tecnico alla gestione dei dati, ma anche circa la fondamentale rilevanza del ruolo del RR, proprietario dell'esercizio e gestore dello stesso per quanto, nel periodo di detenzione, per il tramite del Di RG, e ciò nonostante l'assenza di licenza negata proprio per i pendenti a suo carico. In definitiva, la complessiva valutazione dei giudici di merito circa la rilevanza penale della condotta per cui si procede, e la sua ascrivibilità a RR, in quanto scaturite da una disamina razionale degli elementi probatori acquisiti, resiste alle censure difensive, che si articolano, invero in termini non adeguatamente specifici, nella proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte pacifica l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza in punto di responsabilità. 3. La medesima conclusione si impone anche rispetto al secondo motivo, dovendosi evidenziare che anche la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis e 4-ter I. 401/89 non presenta criticità. Ribadita la presenza di una doppia conforme, e dovendosi dunque ritenere accertato in fatto che i gestori (di diritto e di fatto) hanno messo a disposizione il proprio conto giochi (in tal senso oltre all'allestimento del locale come descritto anche l'insuperabile riscontro delle ricevute di gioco nelle mani dell'avventore), sul punto occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 286101 - 01),secondo cui «In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, risponde del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il gestore di un centro scommesse affiliato a un "bookmaker" comunitario che mette a disposizione dei clienti il proprio conto- giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, realizzandosi, in tal modo, un'illegittima attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un servizio transfrontaliero "puro" dell'operatore straniero, con conseguente irrilevanza di ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest'ultimo alle gare». Approdo interpretativo correlato all'affermazione secondo cui «Integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell'operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo» (cfr. Sez. 3, n. 32459 Rv. 284903 - 01), e, comunque «In tema di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi, senza licenza, da parte di intermediario per conto di un allibratore estero, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e dell'assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all'esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 .del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'unione, dei bandi di gara » (cfr. Sez. 3, n. 15243 Rv. 284326 - 01). 3.1. Orbene, la Corte di appello si è determinata in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in fatto, le risultanze probatorie che delineano l'apparato organizzativo con cui venivano raccolte le scommesse ed il ruolo attivo dell'esercente che riceveva i denari delle giocate e rilasciava le relative ricevute, da cui la affermazione di una vera e propria attività di intermediazione, e affermando, in diritto, l'illiceità della descritta condotta. Ha ritenuto assolto l'onere della prova in capo all'accusa -con la dimostrazione della condotta materiale (raccolta) e dell'assenza in capo all'esercente della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS-, e, specularmente, neutro l'apporto difensivo a solo pretesa dimostrazione della dedotta patita discriminazione (in particolare a proposito del diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità dei bandi di gara, con il diritto dell'unione), con pretermissione della circostanza che il diniego della licenza è derivato, invece, dal censimento dei carichi pendenti in capo a RR. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 3.2. Quanto, infine, al denunciato utilizzo delle sommarie informazioni testimoniali rese da Bella nte, presente nell'esercizio e trovato nella disponibilità di due ricevute di gioco sul bookmaker Stanleybet, giova riportare testualmente quanto al proposito dedotto dalla Corte palermitana: «Al momento dell'accesso degli operanti all'interno del locale vi era una persona con due ricevute di gioco in mano, che veniva identificata in bellante Pietro: lo stesso mostrava agli scriventi due ricevute di gioco sul bookmaker Stanleybet pagate un euro ciascuna che venivano sottoposte a sequestro». Suggestiva ma fuorviante, dunque, la censura difensiva in merito alla inutilizzabilità, ex art. 63 cod.proc.pen., delle dichiarazioni dallo stesso rese per evidente emergenza di indizi di reità a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 3, I. 401/90. La Corte siciliana, infatti, non ha utilizzato le dichiarazioni rese dall'avventore, ma, soltanto, le risultanze dell'attività attuata dagli operanti di polizia giudiziaria, come risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata. Viene, cioè, in rilievo l'attività ispettiva della polizia giudiziaria il cui esercizio non postula l'esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di indagine preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell'indagine stessa. Ciò nondimeno, nel corso di tali attività ispettive possono emergere "indizi di reato", nel qual caso gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale, come nella specie è stato. A tal proposito, deve da un lato rammentarsi che questa Corte, ha reiteratamente affermato, (ex multis Sez. 6, n. 10685 -Rv. 284466 - 02) che «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona • sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizza bili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia.», come nella specie è stato. Dall'altro che, quand'anche si volesse ritenere quelle dichiarazioni direttamente utilizzate -il che non è-, ed illegittimamente acquisite agli atti del procedimento - il che non è- «Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata ». (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023 Ud. (dep. 20/12/2023 ) Rv. 285533 01 ). Nel caso in esame, come già argomentato, le dichiarazioni di AN sono solo poste a suggello di un impianto probatorio autonomo e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza. E, comunque, la relativa doglianza si presenta generica sotto il profilo dell'interesse a far valere tale vizio procedurale, poiché, nell'economia complessiva della motivazione giustificativa della condanna quelle dichiarazioni rivestono un ruolo meno che marginale, tanto da meritare in sentenza non più di un cenno, quale epifenomeno, all'interno del lungo elenco degli elementi di riscontro alle concludenti e decisive prove altrimenti valutate, su cui poggiano le conformi decisioni di merito. Pertanto, poiché il ricorso non prova neppure a cimentarsi con un'eventuale prova di resistenza della motivazione pur in assenza di tale 'presunto' dato probatorio, deve concludersi per l'irrilevanza della relativa censura. 4. Venendo, alfine, al terzo motivo, in aggiunta alla medesima censura di aspecificità sopra svolta, e ribadita ancora una volta la conformità piena delle due sentenze di merito dall'impianto argomentativo perfettamente logico, nessun argomento di smentita è stato fornito dalla difesa, se non una invocata, inammissibile, rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede. Le argomentazioni tutte sopra svolte contrastano l'assunto difensivo circa il ruolo del tutto marginale del ricorrente, 'mero' imprenditore di diritto, non titolare di licenza per il gioco delle scommesse, titolare di un internet point, e, dunque, con contributo causale assolutamente marginale. Questa Corte ha al proposito rilevato che «in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della partecipazione di minima importanza non è configurabile nei confronti dell'amministratore formale della società che abbia omesso qualsiasi controllo sull'attività dell'amministratore di fatto poiché, in tal modo, non solo ha favorito la commissione di condotte criminose di quest'ultimo, ma ha fornito un contributo essenziale e indefettibile • per la realizzazione dei reati [fallimentari]» (Sez. 5, n. 16109 del 06/02/2024 Ud. (dep. 17/04/2024 ) Rv. 286369 - 01), mentre ai fini del suo riconoscimento occorre che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. Evidente che quanto ritenuto dalla Corte di appello palermitana, secondo la quale «la partecipazione al reato del RR, titolare del locale in argomento e diretto destinatario di un diniego ampiamente disatteso, non può affatto definirsi marginale, di contro il suo Il Presidente dolo è intenso, avendo non solo continuato a gestire il locale in assenza di autorizzazione e a seguito di diniego, ma pur impossibilitato dallo stato di detenzione aveva deliberato di affidarlo ad un terzo che potesse portare avanti l'attività nella sua forzata assenza. Anche a fronte di un siffatto apparato argomentativo, non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 •
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OL IL, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre ad un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35316 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 Lette altresì le memorie e conclusioni scritte rassegnate dal difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi formulati con annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/03/2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato Di RG NC e RR RE responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89, e li ha condannati, ciascuno, alla pena, condizionalmente sospesa per il solo Di RG, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 8.889,00 di multa ciascuno, oltre che, entrambi, al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza del 21/11/2023 la Corte di appello di Palermo, a seguito di atto di appello interposto da entrambi gli imputati, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, e condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, tramite il suo difensore di fiducia, il solo RR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo, contesta vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89 e 43 c.p. e 546 lett. e) c.p.p. . La difesa censura, in particolare, la motivazione resa dalla Corte di appello che non si sarebbe confrontata coi motivi di appello nella parte in cui si deduceva la inidoneità dell'acquisita dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica fatta dal RR -atta a qualificare l'esercizio commerciale quale 'internet point'-, della mera formulazione della richiesta della licenza di p.s. per gestire l'attività di trasmissione dati con la soc. Stanleybet - rigettata-, in correlazione con lo stato di detenzione del RR al momento dell'accertamento del fatto in contestazione, a fondare un giudizio di sussistenza degli elementi oggettivi e, soprattutto, soggettivi, del reato contestato, in difetto di accertamento su ruolo e contributo attivo del ricorrente. Censura la motivazione resa nella parte in cui ha ritenuto la sufficienza della titolarità formale dell'attività di intermediazione delle scommesse a sostanziare la affermazione di responsabilità, e nella parte in cui, nel negare il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., ha affermato che la partecipazione al reato dell'odierno ricorrente non può ritenersi marginale, dovendosi anche considerare la continuità nella gestione del locale nonostante l'assenza di autorizzazione, e, una volta detenuto, attraverso la delega ad un terzo, assunti, questi ultimi, secondo • prospettazione difensiva del tutto congetturali (argomentazione ripresa nel terzo dei motivi per censurare la negazione della attenuante de qua). 3.2. Con il secondo motivo la difesa contesta vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 4, comma 4-bis e 4-ter, I. 401/89, e 63 e 546 lett.e) c.p.p.. Rammenta la difesa che già al momento del controllo di p.g. la società Sta nleybet aveva fatto pervenire una memoria con la quale, richiamato il recepimento, da parte di questa Corte, dei contenuti della cd. sentenza Placanica, sosteneva non sussistere il reato contestato a carico di quei soggetti che operano nel nostro paese per conto di società quotate aventi sede legale in Stati membri dell'Unione europea, ove tali società siano state escluse dalla partecipazione alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni per la raccolta di scommesse in Italia, ed ove — per converso- esse siano autorizzate, per l'esercizio della medesima attività, nel rispettivo paese di provenienza. Nel caso di specie dunque: il diniego della licenza in capo all'odierno ricorrente sarebbe stato dovuto alla mancanza di concessione dell'operatore straniero, per conto del quale avrebbe dovuto operare, in Italia;
dovrebbe comunque escludersi la responsabilità penale in capo a chi si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati, dallo scommettitore al concessionario, rimanendo estraneo al rapporto di scommessa (nel caso di specie la sola presenza di monitor con palinsesti virtuali su competizioni sportive e postazioni di personal computer corredati di stampanti termiche non può ritenersi sufficiente a fondare la prova certa dell'esercizio dell'attività illecita prevista dalla norma contestata, potendo rilevare, al più, per affermare la sussistenza di un mero supporto tecnico irrilevante ai fini dell'integrazione del reato); non possono essere utilizzate — e non potevano esserlo sin dal giudizio in primo grado- le dichiarazioni rese dall'avventore AN Pietro, sentito a s.i.t. il 30/07/2019 nel corso del controllo in quanto rese da costui dopo che lo stesso aveva riferito di aver scommesso in quell'esercizio commerciale, e, dunque, in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen., apparendo evidenti, da quel frangente, a carico di costui, indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 3, I. 401/89. 3.3. Con il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod.pen.. La Corte di appello, si assume, ha denegato la concessione della attenuante senza fornire adeguate motivazioni, anzi adducendo argomentazioni del tutto illogiche e infondate. Lo stato di detenzione del ricorrente avrebbe dovuto condurre, invece, a riconoscere la dedotta attenuante. Ai fini dell'applicabilità della stessa occorre accertare il grado di efficienza causale sia materiale, sia psicologico, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione e dell'evento, configurandosi la minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen. quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (si richiama Sez. 2, n. 46509/2017). Nel caso di specie il ricorrente, imprenditore di diritto, non è titolare di licenza per il gioco delle scommesse, è mero titolare di un internet point, e, dunque, il suo contributo causale deve intendersi assolutamente marginale. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni. 4. Con requisitoria scritta del 13 maggio 2024 il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso innanzi tutto segnalando l'aspecificità di tutti i motivi in quanto contenenti, con riferimento al medesimo punto della decisione, la denuncia di plurimi e incompatibili vizi. Ha argomentato poi, quanto al primo motivo, che le doglianze non si confrontano con quanto addotto dalla Corte d'appello; quanto al secondo motivo che lo stesso è manifestamente infondato, essendo costante orientamento di questa Corte, e di questa sezione in particolare, quello secondo cui, per escludere la configurabilità del reato determinata dall'esercizio dell'attività senza licenza, è onere dell'imputato dimostrare che l'operatore- estero comunitario non ha ottenuto la concessione in conseguenza di comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale, circostanza nel caso di specie non provata;
quanto al terzo motivo che lo stesso è ancora una volta manifestamente infondato, attinente al merito, lamentandosi il ricorrente della valutazione della entità della partecipazione senza dedurre specifici vizi della sentenza con riferimento all'argomento in base al quale è stata escluso che la stessa sua partecipazione fosse minima (la Corte di appello, considerato che RR RE era titolare del locale e diretto destinatario del diniego della concessione, ne ha affermato il ruolo tutt'altro che marginale, avendo egli continuato a gestire il locale senza autorizzazione a seguito del diniego della Questura e, in quanto impossibilitato a farlo in prima persona, a causa dello stato di detenzione, deliberando di affidare ad un terzo l'attività perché la esercitasse in sua vece). 5. Con conclusioni scritte del 2 maggio 2024 il ricorrente, a mezzo del suo difensore, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Deve, infatti, innanzi tutto rilevarsi come con tutti i motivi si lamenta violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 co 1 lett e) del codice di rito, precisando, nello svolgimento del primo, che la Corte di appello avrebbe omesso di palesare l'iter logico seguito per superare le questioni opposte con l'atto di appello, poi censurando l'illogicità della motivazione, comunque denunciando violazione di legge penale e processuale;
nello svolgimento del secondo, denunciando violazione di legge penale e processuale, e, contestualmente l'assenza di motivazione in ordine alla censura -svolta in sede di appello- di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'avventore AN;
nello svolgimento del terzo, denunciando dapprima difetto di motivazione, quindi la spendita di una motivazione illogica, di poi qualificata anche infondata, cosi impingendo nel merito della scelta della Corte di negare l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. senza dedurre specifici vizi della sentenza con riferimento all'argomento in base al quale è stata escluso che la stessa sua partecipazione fosse minima. Si tratta di censure di vizi plurimi e tra loro incompatibili, il che ne comporta la inammissibilità. È principio consolidato -da cui non v'è ragione di discostarsi- quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.>(così Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Ud. (dep. 25/09/2015 ) Rv. 264535 - 01). 2. Ciò premesso, quanto al primo motivo, il ricorrente rassegna in realtà questioni non consentite in questa sede di legittimità, in quanto atte a riproporre una rilettura delle emergenze probatorie relative alla ricostruzione del ruolo del ricorrente e alla efficienza del suo contributo rispetto alla consumazione dell'illecito, laddove le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dalla polizia di stato congiuntamente a funzionari dell'agenzia delle dogane: a)controllo dell'esercizio commerciale al cui esterno era presente l'insegna EY ed il cui interno era arredato come un negozio da gioco con i colori classici del bookmaker, con cartellonistica riferita a quote e palinsesti inerenti a eventi sportivi e palinsesti virtuali, una postazione PC, una Tv ed un monitor attrezzato per il gioco V-Keno, due prenotatori Stanleybet, due postazioni Stanleybet utilizzate dall'esercente con due stampanti termiche;
b)identificazione, all'interno del locale, del coimputato Di RG, autoqualificatosi gestore, e che ha inoltre indicato l'odierno ricorrente quale proprietario dell'esercizio; c)mancata esibizione della licenza prevista dall'art. 88 T.U. di P.S., perché, a suo tempo richiesta dal RR, gli era stata negata, con provvedimento non impugnato, attesi i carichi pendenti;
d)attualità della gestione di scommesse comprovata dalla • presenza di un avventore che recava seco due ricevute di gioco sul bookmaker Stanleybet, pagate un euro ciascuna. La Corte di appello ha quindi condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice non solo circa la attività di intermediazione penalmente rilevante esercitata in loco, in luogo del mero supporto tecnico alla gestione dei dati, ma anche circa la fondamentale rilevanza del ruolo del RR, proprietario dell'esercizio e gestore dello stesso per quanto, nel periodo di detenzione, per il tramite del Di RG, e ciò nonostante l'assenza di licenza negata proprio per i pendenti a suo carico. In definitiva, la complessiva valutazione dei giudici di merito circa la rilevanza penale della condotta per cui si procede, e la sua ascrivibilità a RR, in quanto scaturite da una disamina razionale degli elementi probatori acquisiti, resiste alle censure difensive, che si articolano, invero in termini non adeguatamente specifici, nella proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte pacifica l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza in punto di responsabilità. 3. La medesima conclusione si impone anche rispetto al secondo motivo, dovendosi evidenziare che anche la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis e 4-ter I. 401/89 non presenta criticità. Ribadita la presenza di una doppia conforme, e dovendosi dunque ritenere accertato in fatto che i gestori (di diritto e di fatto) hanno messo a disposizione il proprio conto giochi (in tal senso oltre all'allestimento del locale come descritto anche l'insuperabile riscontro delle ricevute di gioco nelle mani dell'avventore), sul punto occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 286101 - 01),secondo cui «In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, risponde del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il gestore di un centro scommesse affiliato a un "bookmaker" comunitario che mette a disposizione dei clienti il proprio conto- giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, realizzandosi, in tal modo, un'illegittima attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un servizio transfrontaliero "puro" dell'operatore straniero, con conseguente irrilevanza di ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest'ultimo alle gare». Approdo interpretativo correlato all'affermazione secondo cui «Integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell'operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo» (cfr. Sez. 3, n. 32459 Rv. 284903 - 01), e, comunque «In tema di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi, senza licenza, da parte di intermediario per conto di un allibratore estero, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e dell'assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all'esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 .del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'unione, dei bandi di gara » (cfr. Sez. 3, n. 15243 Rv. 284326 - 01). 3.1. Orbene, la Corte di appello si è determinata in sintonia con tale impostazione, valorizzando, in fatto, le risultanze probatorie che delineano l'apparato organizzativo con cui venivano raccolte le scommesse ed il ruolo attivo dell'esercente che riceveva i denari delle giocate e rilasciava le relative ricevute, da cui la affermazione di una vera e propria attività di intermediazione, e affermando, in diritto, l'illiceità della descritta condotta. Ha ritenuto assolto l'onere della prova in capo all'accusa -con la dimostrazione della condotta materiale (raccolta) e dell'assenza in capo all'esercente della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS-, e, specularmente, neutro l'apporto difensivo a solo pretesa dimostrazione della dedotta patita discriminazione (in particolare a proposito del diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità dei bandi di gara, con il diritto dell'unione), con pretermissione della circostanza che il diniego della licenza è derivato, invece, dal censimento dei carichi pendenti in capo a RR. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 3.2. Quanto, infine, al denunciato utilizzo delle sommarie informazioni testimoniali rese da Bella nte, presente nell'esercizio e trovato nella disponibilità di due ricevute di gioco sul bookmaker Stanleybet, giova riportare testualmente quanto al proposito dedotto dalla Corte palermitana: «Al momento dell'accesso degli operanti all'interno del locale vi era una persona con due ricevute di gioco in mano, che veniva identificata in bellante Pietro: lo stesso mostrava agli scriventi due ricevute di gioco sul bookmaker Stanleybet pagate un euro ciascuna che venivano sottoposte a sequestro». Suggestiva ma fuorviante, dunque, la censura difensiva in merito alla inutilizzabilità, ex art. 63 cod.proc.pen., delle dichiarazioni dallo stesso rese per evidente emergenza di indizi di reità a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 3, I. 401/90. La Corte siciliana, infatti, non ha utilizzato le dichiarazioni rese dall'avventore, ma, soltanto, le risultanze dell'attività attuata dagli operanti di polizia giudiziaria, come risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata. Viene, cioè, in rilievo l'attività ispettiva della polizia giudiziaria il cui esercizio non postula l'esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di indagine preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell'indagine stessa. Ciò nondimeno, nel corso di tali attività ispettive possono emergere "indizi di reato", nel qual caso gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale, come nella specie è stato. A tal proposito, deve da un lato rammentarsi che questa Corte, ha reiteratamente affermato, (ex multis Sez. 6, n. 10685 -Rv. 284466 - 02) che «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona • sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizza bili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia.», come nella specie è stato. Dall'altro che, quand'anche si volesse ritenere quelle dichiarazioni direttamente utilizzate -il che non è-, ed illegittimamente acquisite agli atti del procedimento - il che non è- «Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata ». (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023 Ud. (dep. 20/12/2023 ) Rv. 285533 01 ). Nel caso in esame, come già argomentato, le dichiarazioni di AN sono solo poste a suggello di un impianto probatorio autonomo e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza. E, comunque, la relativa doglianza si presenta generica sotto il profilo dell'interesse a far valere tale vizio procedurale, poiché, nell'economia complessiva della motivazione giustificativa della condanna quelle dichiarazioni rivestono un ruolo meno che marginale, tanto da meritare in sentenza non più di un cenno, quale epifenomeno, all'interno del lungo elenco degli elementi di riscontro alle concludenti e decisive prove altrimenti valutate, su cui poggiano le conformi decisioni di merito. Pertanto, poiché il ricorso non prova neppure a cimentarsi con un'eventuale prova di resistenza della motivazione pur in assenza di tale 'presunto' dato probatorio, deve concludersi per l'irrilevanza della relativa censura. 4. Venendo, alfine, al terzo motivo, in aggiunta alla medesima censura di aspecificità sopra svolta, e ribadita ancora una volta la conformità piena delle due sentenze di merito dall'impianto argomentativo perfettamente logico, nessun argomento di smentita è stato fornito dalla difesa, se non una invocata, inammissibile, rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede. Le argomentazioni tutte sopra svolte contrastano l'assunto difensivo circa il ruolo del tutto marginale del ricorrente, 'mero' imprenditore di diritto, non titolare di licenza per il gioco delle scommesse, titolare di un internet point, e, dunque, con contributo causale assolutamente marginale. Questa Corte ha al proposito rilevato che «in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della partecipazione di minima importanza non è configurabile nei confronti dell'amministratore formale della società che abbia omesso qualsiasi controllo sull'attività dell'amministratore di fatto poiché, in tal modo, non solo ha favorito la commissione di condotte criminose di quest'ultimo, ma ha fornito un contributo essenziale e indefettibile • per la realizzazione dei reati [fallimentari]» (Sez. 5, n. 16109 del 06/02/2024 Ud. (dep. 17/04/2024 ) Rv. 286369 - 01), mentre ai fini del suo riconoscimento occorre che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. Evidente che quanto ritenuto dalla Corte di appello palermitana, secondo la quale «la partecipazione al reato del RR, titolare del locale in argomento e diretto destinatario di un diniego ampiamente disatteso, non può affatto definirsi marginale, di contro il suo Il Presidente dolo è intenso, avendo non solo continuato a gestire il locale in assenza di autorizzazione e a seguito di diniego, ma pur impossibilitato dallo stato di detenzione aveva deliberato di affidarlo ad un terzo che potesse portare avanti l'attività nella sua forzata assenza. Anche a fronte di un siffatto apparato argomentativo, non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 •