Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3588/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3588/2019
TRA
p.i. , elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Parte_1 P.IVA_1
Barone n. 6, presso lo studio dell'avv.to Antonia Monteasi, c.f. , che la C.F._1 rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
E
ALLA VIA CATULLO n. 26, p.i. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Andretta, c.f. , presso P.IVA_2 C.F._2
il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 53, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1137/2019 pubblicata il 31.01.2019
Conclusioni dell'appellante principale: l'adita Corte d'Appello “a) accolga il proposto appello e, per l'effetto, riformi la sentenza n. 1137/2019 del 31.01.2019, del Tribunale di Napoli, XI Sezione
Civile; b) per effetto della pronuncia di cui al punto a) accerti e dichiari il credito vantato dalla nei confronti del sito in Napoli alla via Catullo n. 26 e condanni il Parte_1 CP_1 convenuto al pagamento della cifra di € 7.355,77 per le causali di cui in premessa o in CP_1
quella misura maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla scadenza del pagamento fino al soddisfo;
c) confermi il provvedimento di rigetto della domanda
1
d) condanni il al pagamento delle spese e CP_1 CP_1 relativo compenso di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato/appellante incidentale: rigettare l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di essa società
' per i fatti di cui in premessa;
b) per l'effetto, condannare la ditta Parte_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal per i fatti di cui in Parte_1 CP_1
premessa, per la perdita patrimoniale costituita dal malfunzionamento degli impianti ascensore per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2013, nonché nell'ulteriore importo di euro 7.943,14, quale perdita patrimoniale costituita dalle somme pagate alla ditta 'Del Bo' per l'esecuzione degli interventi straordinari necessari a ripristinare la sicurezza e il regolare funzionamento degli impianti ascensore. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero nella diversa misura che Codesto
Ill.mo Giudice vorrà determinare anche a mezzo C.T.U.; c) in linea gradata, procedere alla compensazione dei crediti sussistendone i presupposti.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 19.01.2016 la citò in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il del fabbricato sito in Napoli, alla via Catullo CP_1
n. 26, premettendo che le era stata affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ascensore al servizio del fabbricato con contratto del 30.06.2008 di durata triennale CP_2
- rinnovabile alla scadenza per un periodo di pari durata - disdettato dal con CP_1
comunicazione del 5.12.2013, e, pertanto, in vigore fino al 30.06.2014.
La lamentò che, con raccomandata a.r. del 9.12.20013, aveva chiesto invano Parte_1
al Condominio il pagamento delle fatture nn. 13,14,15 e 16 del 3.01.2014, per un complessivo importo di euro 7.355,77. Concluse chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del suddetto importo.
Si costituì il ed eccepì il grave inadempimento della Controparte_3 [...] nell'esecuzione del contratto, sul rilievo che quest'ultima, dal mese di gennaio 2011 Parte_1
al mese di dicembre 2013, non aveva effettuato i necessari interventi di manutenzione, in quanto gli ascensori erano rimasti ripetutamente fermi, con conseguenti danni ingenti per i condomini.
La difesa del convenuto precisò che la società attrice non aveva provveduto “a dare attuazione a quanto prescritto nella certificazione OCE del 2011 con grave pericolo per la salute e incolumità dei condomini” e, quindi, il era stato costretto a chiedere l'immediato intervento di altra CP_1
2 ditta specializzata, la Del Bo impianti S.r.l., la quale, con apposita relazione, aveva riscontrato che “i ripetuti fermi degli impianti ascensore erano dovuti alle gravi carenze di manutenzione”.
Il Condominio invocò l'art. 1460 c.c. argomentando che la società attrice aveva richiesto il pagamento pur essendo inadempiente, e solo successivamente alla disdetta del contratto aveva emesso le contestate fatture.
Concluse chiedendo il rigetto della domanda di pagamento e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da quantificare in misura non inferiore ad euro 40.000,00 per la perdita patrimoniale costituita dal malfunzionamento degli impianti ascensore per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2013, nonché nell'ulteriore importo di euro 7.493,14, quale perdita patrimoniale costituita dalle somme pagate alla ditta 'Del Bo Impianti S.r.l.' per l'
[...]
il regolare degli impianti. Parte_2 Parte_3
Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse in minima parte la domanda della e condannò il al pagamento a favore della Parte_1 Controparte_3
società attrice della somma di euro 354,42; rigettò la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Il Tribunale ha fondato la decisione sulle ragioni che di seguito si sintetizzano, per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame: a) la ha provato l'adempimento della Parte_1
propria prestazione solo con riguardo ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria e non ha prodotto rapporti di intervento né documentazione a sostegno dell'espletamento dell'attività di manutenzione ordinaria, che, in base al contratto, doveva essere eseguita mensilmente;
b) “appare irrealistico che per il periodo per cui è stato richiesto il pagamento (2011-2014), e tenuto conto che la manutenzione doveva essere mensile, l'impresa non abbia mai rilasciato un resoconto di intervento al portiere dello stabile ovvero all'amministratore del condominio, né abbia mai spedito a quest'ultimo una comunicazione con cui far presente l'intervento ordinario eseguito con relativa richiesta di pagamento. In sintesi, la prova dell'effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sarebbe fornita esclusivamente dalle fatture che però, com'è noto, non costituiscono prova del credito in un giudizio a contraddittorio integro”; c) le fatture allegate suscitano perplessità, in quanto emesse tutte il 3.01.2014, seppure relative a presunte prestazioni rese anche tre anni prima, e dopo la ricezione della missiva da parte del di recesso dal contratto (“ sembrano emesse CP_1 più che altro per una sorta di ripicca per l'interruzione del rapporto da parte del convenuto. Non appare, difatti, credibile l'attrice allorquando sostiene che le fatture non sarebbero state emesse in precedenza per non anticipare l'Iva”); d) non vi sono atti di messa in mora prima della comunicazione del recesso dal rapporto da parte del e, pertanto, “non si comprende come l'attrice possa CP_1 presumere che le fatture non sarebbero state onorate”, considerato che lo stesso contratto stipulato
3 dalle parti prevede, all'art. 14, che il pagamento sarebbe dovuto avvenire “in forma trimestrale anticipata” e “non oltre il quindicesimo giorno della scadenza posta in fattura”; e) di nessun supporto
è lo scambio di corrispondenza tra le parti risalente al biennio 2009-2010, in quanto la società
[...]
chiede il pagamento dei canoni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Parte_1
impianti ascensori per il periodo compreso tra il 2011 e il 2014.; f) diversamente devono ritenersi provati alcuni interventi di manutenzione straordinaria, ossia quelli per i quali è stata depositata la comunicazione all'amministratore di effettuato intervento (fax del 9.5.2011), per un corrispettivo di euro 76,50 (importo inserito nella fattura n. 14/2014), e per i quali è intervenuta la sottoscrizione del portiere dello stabile sul verbale di intervento, ossia quelli del 22.1.13 e del 7.9.13, per un corrispettivo rispettivamente di euro 137,70 e di euro 108,00, per complessivi euro 322,20 (76,50+137,70+108,00
- 322,20), oltre iva al 10%, e quindi complessivi euro 354,42; g) la domanda riconvenzionale risarcitoria è infondata in quanto è inesistente il “danno esistenziale” causato dal fermo degli ascensori ( i danni patiti dai condomini, se esistenti, possono costituire al massimo dei disagi, dei fastidi che, tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non possono mai avere tutela risarcitoria); h) con riguardo al danno patrimoniale determinato dall'aver dovuto incaricare altra impresa per l'esecuzione di lavori riguardanti gli impianti di ascensore, va evidenziato che, come correttamente eccepito dall'attrice (e, sul punto, il convenuto non ha mai replicato), CP_1
trattasi di affidamento di lavori relativi ad opere di ristrutturazione e di ammodernamento degli impianti risalenti al lontano 1960, che non erano mai stati oggetto dell'incarico conferito alla società
lavori necessari per la vetustà degli impianti;
pertanto il danno emergente, Parte_1 derivante dal costo delle opere di ammodernamento degli impianti, non è imputabile all'attrice.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui ha Parte_1
resistito, costituendosi, il . Controparte_4
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 17 giugno 2025, la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame la difesa della lamenta che la Parte_1 controparte nulla ha provato in merito all'inadempimento di quest'ultima e deduce: “Non può ritenersi che l'eccezione ex art.1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte”. Argomenta poi: “Anteriormente all'introduzione dell'odierno giudizio, il non ha mai contestato alcun inadempimento in relazione alla Controparte_3
prestazione che era tenuta ad assolvere, né - a fortiori - alcun inadempimento di Parte_1
gravità tale da giustificare l'eccezione ex art. 1460 c.c.[ ].Orbene non vi è chi non veda come tali asserite gravi inadempienze, prive della benchè minima specificazione circa la natura, la tempistica
e le modalità con cui si sarebbero estrinsecate, si siano palesate soltanto con la decisione assunta
4 dal Condominio di cessare anticipatamente il rapporto con la e di rivolgersi ad Parte_1 altra Ditta e precisamente alla Del Bo Ascensori”.
Con il medesimo motivo di gravame l'appellante rappresenta che la proposizione dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. non deve essere contraria al principio di buona fede e il giudicante deve valutare se il rifiuto di eseguire la prestazione sia uno strumento per la tutela del diritto della parte che solleva l'eccezione o un mezzo per mascherare la sua inadempienza.
L'appellante sostiene: “La tempistica con cui il ha contestato Controparte_3
l'inadempimento chiarisce in modo inconfutabile come tale eccezione sia stata sollevata in modo pretestuoso e in totale assenza di buona fede all'unico scopo di celare il proprio inadempimento e non corrispondere l'importo dovuto alla come previsto contrattualmente”. Parte_1
§ 2.2. Al secondo motivo di gravame è affidata la doglianza relativa “all'errata valutazione del materiale probatorio”. La società sostiene di aver provato la fonte del proprio Parte_1 diritto e l'entità del suo credito mediante il deposito del contratto sottoscritto dalle parti “che non ha mai costituito oggetto di contestazione, per cui anche solo sulla scorta di tale documento, va accolta la domanda proposta”, mancando una disposizione normativa che imponga di redigere resoconti o ricevute scritte per comprovare l'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione sugli ascensori. L'appellante si duole dell'esclusione dalla quantificazione del corrispettivo ad essa spettante, degli importi relativi alle prestazioni di cui alle ricevute del 2011 e 2012. Lamenta, poi, la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della certificazione del 3.06.2011 proveniente da un collaudatore dell'Organismo Certificato (autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico) relativa alla regolare funzionalità dell'impianto ascensori. Reitera, infine, la richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado, per la “denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che malgrado
l'assenza delle condizioni imposte per la proposizione dell'eccezione di inadempimento, la
[...] sia comunque obbligata a fornire ulteriore dimostrazione dell'avvenuto adempimento delle Parte_1 prestazioni previste ex contractu”.
§ 2.3. Il terzo motivo di impugnazione veicola la censura della sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma: “Le fatture allegate suscitano non poche perplessità in quanto emesse tutte il 3.1.2014, seppur relative a prestazioni rese anche tre anni prima”. Il difensore dell'appellante argomenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. 633/1972, la fattura va emessa entro le 24 ore successive al momento del pagamento, e pertanto non sussisteva alcun obbligo a carico della società
[...] di emettere fattura contestualmente all'esecuzione della prestazione. Parte_1
§ 3. Con l'appello incidentale il censura la sentenza del primo giudice Controparte_3
nella parte in cui accoglie, seppure parzialmente, la domanda della Parte_1 riconoscendole l'importo di euro 354,42 per gli interventi di manutenzione straordinaria
5 dell'impianto ascensori del 9.05.2011, del 22.01.2013 e del 7.09.2013 e, precisamente, nella parte in cui si legge: “Possono, viceversa, ritenersi provati alcuni interventi di manutenzione straordinaria, ossia quelli per i quali è depositata la comunicazione all'amministratore di effettuato intervento (fax del 9.5.2011 di cui si è detto poc'anzi), pari ad € 76,50 (doc. 6 parte attrice, dettaglio fattura n.
14/2014), o per i quali è intervenuta la sottoscrizione del portiere dello stabile sul verbale di intervento, ossia quelli del 22.1.13 e 7.9.13, pari ad € 137,70 ed € 108,00, per complessivi € 322,20
(= 76,50+137,70+108), oltre Iva al 10%, ossia € 354,42.”.
L'appellante incidentale sostiene che la richiamata documentazione nulla attesta in ordine alla effettiva realizzazione degli interventi ad opera della “trattandosi di Parte_1 comunicazione unilaterale, l'una, e della ricezione ad opera del portiere di un documento definito
'verbale di intervento' ovvero ad opera di un soggetto non qualificato e comunque privo delle cognizioni per poter considerare quanto ivi riportato”.
Inoltre l'appellante incidentale chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria. Reitera le doglianze formulate in primo grado con riguardo ai “ripetuti fermi” degli impianti ascensore che si erano verificati dal mese di gennaio 2011
a quello di dicembre 2013, “con ingenti pregiudizi e danni per i condomini tutti”, imputabili alla società e alla necessità di richiedere l'intervento di altra ditta, la Del Bo Impianti Parte_1
S.r.l., che aveva comportato un esborso di euro 7.493,14. Chiede, poi, il risarcimento dei danni non patrimoniali e, in particolare, del danno esistenziale.
§ 4. I motivi di gravame principale ed il primo motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi per ragioni di ordine logico-giuridico.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il non si è limitato ad una generica CP_1 allegazione di inadempimento della controparte, ma ha posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. la mancata esecuzione, ad opera della per il periodo Parte_1
compreso tra gennaio 2011 e dicembre 2013, dei pattuiti interventi di manutenzione, in quanto gli ascensori erano stati ripetutamente fermi, inadempienza che aveva imposto la richiesta di immediato intervento di altra ditta specializzata, la “Del Bo impianti S.r.l.”, la quale aveva riscontrato che “i ripetuti fermi degli impianti ascensore erano dovuti alle gravi carenze di manutenzione”.
Inconferente ai fini della decisione è la dedotta circostanza della mancanza di contestazioni da parte del prima della richiesta di pagamento formulata dalla società né da CP_1 Parte_1
tale circostanza si può desumere che il abbia tenuto una condotta contraria ai principi di CP_1
buona fede, ben potendo aver ritenuto di far valere la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2013 soltanto a fronte della richiesta di pagamento formulata dalla società.
6 Non condivisibilmente il difensore dell'appellante sostiene che la abbia Parte_1
assolto il suo onere probatorio - al fine di conseguire il pagamento del corrispettivo - mediante il deposito del contratto di affidamento dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ascensore. E invero colui che agisce giudizialmente per ottenere il corrispettivo pattuito per le prestazioni eseguite a favore del soggetto che gliele ha commissionate, deve provare non solo l'accordo negoziale ma anche l'esecuzione delle prestazioni.
Ciò posto, generica è la doglianza dell'appellante relativa al fatto che il primo giudice abbia considerato soltanto gli importi dovuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, la cui esecuzione è stata ritenuta provata per la sola complessiva somma di euro 354,42.
E invero l'appellante si è limitato a richiamare “ricevute del 2011 e del 2012”, non indicando specificamente a quali interventi di manutenzione si riferissero tali ricevute;
né rileva la certificazione del 3.06.2011 proveniente dal collaudatore dell'Organismo Certificato (autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico) relativa alla regolare funzionalità dell'impianto ascensori, in quanto riguarda soltanto lo stato dell'impianto ascensori alla data del 3.06.2011, di poco successiva a quella del 9.05.2011, data del fax con il quale all'amministratore del veniva comunicata CP_1
l'avvenuta esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensori, per il quale il primo giudice ha riconosciuto la spettanza del corrispettivo alla società Parte_1
[...]
Ciò posto - seppure, come argomenta l'appellante, non vi sia una disposizione normativa che imponga di redigere resoconti o ricevute scritte per comprovare l'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione sugli ascensori - in ogni caso la non ha dimostrato di aver Parte_1
eseguito le prestazioni di cui chiede il corrispettivo (oltre a quello riconosciutole dal primo giudice) neanche in modo diverso dalla produzione di ricevute attestanti gli eseguiti interventi. Essa, peraltro,
a fronte della pronuncia di rigetto della richiesta di prova testimoniale con ordinanza del primo giudice resa all'udienza del 12.12.2016, non ne ha reiterato la richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice.
Al riguardo va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo” (cfr. Cass. Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
7 Nel caso di specie, il difensore della all'udienza di precisazione delle Parte_1 conclusioni dell'8.11.2018, dinanzi al Tribunale, si è riportato genericamente ai propri scritti difensivi ed ha chiesto la riserva della causa in decisione. E' evidente che la presunzione di abbandono della richiesta di prova testimoniale non risulta superata dalla condotta del difensore dell'attrice.
Ne consegue l'inammissibilità della reiterata richiesta di prova testimoniale in sede di gravame.
Inconferente è la doglianza dell'appellante relativa all'insussistenza di un obbligo a suo carico di emettere fattura contestualmente all'esecuzione delle prestazioni, a fronte del fatto che il primo giudice non ha fondato la decisione soltanto sulla “perplessità” generata dalla tardiva emissione delle fatture, ma, inequivocamente, sulla mancanza di prove sufficienti a sostegno dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e di quasi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ad eccezione di quelli del 9.05.2011, del 22.1.2013 e del 7.09.2013 per i quali ha, condivisibilmente, riconosciuto il corrispettivo di euro 354,42, comprensivo di iva.
E invero la comunicazione all'amministratore di effettuato intervento del 9.5.2011 (non oggetto di specifica contestazione in primo grado) e la sottoscrizione del portiere dello stabile sul verbale relativo agli interventi del 22.1.13 e del 7.9.13, rappresentano documentazione senza dubbio sufficiente per ritenere provati gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalla
[...]
in data 9.05.2011, 22.1.2013 e 7.09.2013. Parte_1
Ne consegue l'infondatezza sia dei motivi di appello principale che del primo motivo di appello incidentale.
§ 5. Il secondo motivo di appello incidentale è inammissibile.
Quanto alla reiterata richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, la doglianza dell'appellante è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2) c.p.c., in quanto non si confronta con il percorso motivazionale del primo giudice, il quale ha ritenuto che il danno patrimoniale allegato dall'attore consisteva nell'aver sostenuto spese che non riguardavano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ascensore - che non avrebbe eseguito la rimanendo Parte_1
inadempiente - ma attenevano alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti, necessitata dal fatto che essi risalivano, incontestatamente, agli anni 60, con la conseguenza che si trattava di esborsi non imputabili alla lamentata condotta inadempiente della società che Parte_1
si sarebbe dovuta occupare soltanto della manutenzione ordinaria e straordinaria.
La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, di natura esistenziale, è inammissibile, prima ancora che infondata, come statuito dal primo giudice sul rilievo che il danno lamentato dal condominio, seppure esistente, rappresentava un mero disagio, non suscettibile di tutela risarcitoria.
La preliminare inammissibilità della doglianza risiede nella tardiva proposizione della stessa. Difatti, in primo grado, in sede di formazione del thema decidendum, il ha chiesto CP_1
8 esclusivamente il risarcimento dei danni patrimoniali (cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e memorie depositate ai sensi dell'art. 183,6° comma, primo termine c.p.c.). Ne consegue che la suddetta doglianza non può essere esamina in sede di gravame, ostandovi il dettato dell'art. 345 c.p.c..
Per quanto esposto va rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.
§ 6. La reciproca soccombenza delle parti comporta la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico dell' appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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