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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERSANI FLORIANA, la quale Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. AFFINITA CARMELA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 23.07.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 continuerà ad avere domicilio privilegiato presso la madre;
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale come per legge;
3) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa di convivenza con il sig. Parte_2
, sita in Macerata Campania (CE) alla via Isonzo n. 26, preferendo Parte_1 momentaneamente continuare a vivere presso la famiglia d'origine.
4) I ricorrenti convengono altresì che sono assegnati al sig. gli arredi ed i Parte_1 corredi dell'ex abitazione comune.
1 5) il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 10.000,00 Parte_1 Parte_2 con bonifico bancario entro 3 giorni dal deposito del presente ricorso tenuto conto delle spese sopportate dalla sig.ra e dalla sua famiglia d'origine per arredare Parte_2 la casa di convivenza di proprietà esclusiva del sig. . Tale clausola è essenziale Parte_1 per l'accordo consensuale.
6) Il figlio minore trascorrerà con il padre:
6.1 Due fine settimana alternati a partire dal sabato mattina e fino alla domenica sera, dopo cena, con rientro entro le 21.00; ciò tenendo conto delle esigenze del bambino;
le parti possono variare tale regola in base al turno di lavoro della sig.ra , Pt_2 tenuto conto delle superiori esigenze del figlio.
6.2 Nel periodo natalizio, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 25 al 27 dicembre o dal 1° gennaio al 3 gennaio ed il giorno 6 gennaio ad anni alterni;
le parti possono variare tale regola in base al turno di lavoro della sig.ra , tenuto conto delle Pt_2 superiori esigenze del bambino;
6.3 Nel periodo pasquale, ad anni alterni, la Santa Pasqua ed il lunedì in Albis con l'uno o con l'altro genitore;
6.4 il compleanno e l'onomastico del comune figlio sarà trascorso insieme, salvo diverse iniziative dell'uno e dell'altro genitore;
6.5 Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio almeno quindici giorni anche non consecutivi, comunicando il periodo alla madre entro il 30 aprile di ogni anno.
Anche in questo caso si dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze del figlio;
6.6 Entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi di vacanza straordinaria che, nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire al figlio);
6.7 il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 13,30/14,00 fino alle ore 21,00, salvo diverso accordo.
6.8 Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tutti gli innanzi descritti periodi in relazione ad eventuali loro esigenze di lavoro ed al superiore interesse del figlio;
6.9 Saranno consentite tutte le iniziative e le proposte di contatto del padre sempre tenendo conto della volontà del figlio (ricorrenze, viaggi, accompagnamento e Per_1 ripresa a scuola);
2 7) Verranno prese di comune accordo le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport ecc. e comunicati all'altro genitore tutti gli eventi più importanti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno altresì comunicati eventuali variazioni del recapito del minore e del numero telefonico;
8) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con assegno mensile di € 200,00
(duecento/00), il cui pagamento avverrà a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Iban: [...] banca Intesa - San Paolo. Parte_2
L'importo del mantenimento sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno.
9) Quanto all'assegno unico si conviene che lo stesso sarà percepito al 100 % dalla sig.ra
, ciò in considerazione delle spese fisse già occorrenti per il comune figlio. Pt_2
10) Cadranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti per il figlio nel rispetto delle linee guida del CNF;
11) in relazione alla situazione patrimoniale, i ricorrenti infermiera ed imprenditore si dichiarano autosufficienti e rinunziano allo stato e reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, salvo quanto al punto 5).
12) Spese legali compensate.
All'udienza del 17.12.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso fatta eccezione del punto n.5 in quanto il ha Parte_1 provveduto a corrispondere a mezzo bonifico, come da reversali depositati in atti, la somma di
€ 10.000,00, alla sig.ra . Parte_2
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.12.2025
Il Presidente est.
3 dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERSANI FLORIANA, la quale Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. AFFINITA CARMELA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 23.07.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 continuerà ad avere domicilio privilegiato presso la madre;
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale come per legge;
3) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa di convivenza con il sig. Parte_2
, sita in Macerata Campania (CE) alla via Isonzo n. 26, preferendo Parte_1 momentaneamente continuare a vivere presso la famiglia d'origine.
4) I ricorrenti convengono altresì che sono assegnati al sig. gli arredi ed i Parte_1 corredi dell'ex abitazione comune.
1 5) il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 10.000,00 Parte_1 Parte_2 con bonifico bancario entro 3 giorni dal deposito del presente ricorso tenuto conto delle spese sopportate dalla sig.ra e dalla sua famiglia d'origine per arredare Parte_2 la casa di convivenza di proprietà esclusiva del sig. . Tale clausola è essenziale Parte_1 per l'accordo consensuale.
6) Il figlio minore trascorrerà con il padre:
6.1 Due fine settimana alternati a partire dal sabato mattina e fino alla domenica sera, dopo cena, con rientro entro le 21.00; ciò tenendo conto delle esigenze del bambino;
le parti possono variare tale regola in base al turno di lavoro della sig.ra , Pt_2 tenuto conto delle superiori esigenze del figlio.
6.2 Nel periodo natalizio, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 25 al 27 dicembre o dal 1° gennaio al 3 gennaio ed il giorno 6 gennaio ad anni alterni;
le parti possono variare tale regola in base al turno di lavoro della sig.ra , tenuto conto delle Pt_2 superiori esigenze del bambino;
6.3 Nel periodo pasquale, ad anni alterni, la Santa Pasqua ed il lunedì in Albis con l'uno o con l'altro genitore;
6.4 il compleanno e l'onomastico del comune figlio sarà trascorso insieme, salvo diverse iniziative dell'uno e dell'altro genitore;
6.5 Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio almeno quindici giorni anche non consecutivi, comunicando il periodo alla madre entro il 30 aprile di ogni anno.
Anche in questo caso si dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze del figlio;
6.6 Entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi di vacanza straordinaria che, nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire al figlio);
6.7 il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 13,30/14,00 fino alle ore 21,00, salvo diverso accordo.
6.8 Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tutti gli innanzi descritti periodi in relazione ad eventuali loro esigenze di lavoro ed al superiore interesse del figlio;
6.9 Saranno consentite tutte le iniziative e le proposte di contatto del padre sempre tenendo conto della volontà del figlio (ricorrenze, viaggi, accompagnamento e Per_1 ripresa a scuola);
2 7) Verranno prese di comune accordo le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport ecc. e comunicati all'altro genitore tutti gli eventi più importanti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno altresì comunicati eventuali variazioni del recapito del minore e del numero telefonico;
8) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con assegno mensile di € 200,00
(duecento/00), il cui pagamento avverrà a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Iban: [...] banca Intesa - San Paolo. Parte_2
L'importo del mantenimento sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno.
9) Quanto all'assegno unico si conviene che lo stesso sarà percepito al 100 % dalla sig.ra
, ciò in considerazione delle spese fisse già occorrenti per il comune figlio. Pt_2
10) Cadranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti per il figlio nel rispetto delle linee guida del CNF;
11) in relazione alla situazione patrimoniale, i ricorrenti infermiera ed imprenditore si dichiarano autosufficienti e rinunziano allo stato e reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, salvo quanto al punto 5).
12) Spese legali compensate.
All'udienza del 17.12.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso fatta eccezione del punto n.5 in quanto il ha Parte_1 provveduto a corrispondere a mezzo bonifico, come da reversali depositati in atti, la somma di
€ 10.000,00, alla sig.ra . Parte_2
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.12.2025
Il Presidente est.
3 dott. Giovanni D'Onofrio
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