Articolo 2 della Legge 21 novembre 1949, n. 914
Articolo 1Articolo 3
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23 dicembre 1949
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18 giugno 1952
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27 luglio 1954
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31 maggio 1955
Art. 2.
Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di riversibilita', liquidata o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e' concesso, in correlazione alla pensione medesima e per tutta la durata del godimento di essa a partire dal Po novembre 1948 in poi, un assegno supplementare, rispettivamente diretto oppure indiretto o di riversibilita'.
L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto e' fissato in lire 24.000 per coloro che hanno 20 anni di servizio utile a pensione e tale importo e' aumentato di lire 1.500 per ogni anno di servizio in piu' fino ad un massimo di lire 54.000. (3) ((6)) Per i titolari di pensione diretta che hanno meno di 20 anni di servizio utile l'assegno supplementare e' pari a tante volte lire 1.200 quanti sono gli anni di servizio. (3) ((6)) Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno supplementare diretto, nel computo degli anni di servizio utili a pensione si considerano anche gli anni che, ai sensi degli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza, danno luogo a maggiorazione di pensione, nonche' i cinque anni concessi in aumento nei casi in cui ricorre l'applicazione dell' articolo 1 dei decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837 , o dell' articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Nei casi di pensioni di privilegio l'assegno supplementare diretto, da calcolarsi in conformita' ai commi precedenti, viene aumentato di due decimi e non puo' essere inferiore a lire 24.000, ne' superiore a lire 54.000. (3)
L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza per la determinazione, dell'ammontare della pensione indiretta o di reversibilita' nei confronti di quello della pensione diretta.
Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o piu' degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, l'assegno supplementare e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione. (1) (3) ((5)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, nella misura del 15 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute [...] nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all' art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 1954. --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 11 aprile 1955, n. 379 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 50) che la suddetta modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953. --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per Le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazione dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo art. 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, e' stabilito in tante volte lire 3700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000.
L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all' art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 1955.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955