Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1090/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1090/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Carrara, Via Parte_1 C.F._1
Aronte n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Elena Ciceri, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliata a Carrara, Via CP_1 CodiceFiscale_2
Toniolo n.21, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Diamanti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
-E
CONTRO
-
1
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
AVVERSO
la sentenza n. 384/2024, emessa il 07/06/2024 dal Tribunale di Massa;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale Collegiale di Massa n. 384/2024, emessa in data 07.06.2024, pubblicata e depositata in cancelleria in data 11.06.2024, non notificata: accertare e dichiarare che la Sig.ra CP_1
non ha diritto a percepire l'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge Sig. , in atti
[...] Pt_1 di generalizzato, pari alla somma di € 200,00 mensili come stabilito dalla sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Rigettare l'appello alla Sentenza 384/2024 emessa dal Tribunale di Massa in data
07.06.2024 nel procedimento di scioglimento di matrimonio n. 678/2023 promosso dal sig. Parte_1
confermare la Sentenza Appellata condannando quindi l'appellante a rifondere le spese
[...]
e le competenze dei due giudizi da liquidarsi come da notula che si deposita”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2023, i coniugi e Parte_1 CP_1 chiedevano congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 19/04/2017, in Carrara, dalla quale unione non erano nati figli, assumendo, a fondamento della domanda, l'ininterrotta separazione legale protrattasi per il termine minimo previsto ex lege, e concordando le seguenti condizioni:
- avrebbe continuato ad abitare al piano terreno dell'immobile sito in Avanza, Via G. Pt_1
De Rossi 10, di sua esclusiva proprietà, mentre la avrebbe occupato il primo piano CP_1
della medesima;
- la non avrebbe versato alcun importo per l'utilizzo del primo piano dell'immobile, CP_1
impegnandosi, tuttavia, ad abitarlo esclusivamente con la di lei figlia – avuta da una precedente relazione affettiva – e la madre, nonché a contribuire al pagamento delle utenze.
2 2. All'udienza di comparizione del 20/06/2023, il tentativo di conciliazione tra i coniugi si concludeva con esito negativo.
3. All'udienza del 18/07/2023, venuto meno il consenso di entrambi i coniugi, la causa proseguiva in via contenziosa, con conseguente modifica delle conclusioni da parte di entrambi.
4. , chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Pt_1
alle condizioni seguenti:
- lo stesso avrebbe abitato al primo piano dell'immobile di sua proprietà (unico adibito ad abitazione), mentre la avrebbe dovuto lasciare la casa libera da cose e persone, con CP_1
consegna delle chiavi entro il 01/08/2023, trasferendo la propria residenza altrove;
- la moglie avrebbe dovuto versare pro quota al coniuge il pagamento delle utenze relative ai consumi di acqua, luce e gas effettuate durante la sua permanenza nell'abitazione;
- infine, nulla sarebbe stato dovuto a titolo di mantenimento alla , dal momento che la CP_1
stessa risultava abile al lavoro, avendo svolto in precedenza attività da lavoro dipendente, essendo titolare di una piccola ditta individuale artigiana, oltre che gravato altresì Pt_1 dall'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio avuto da una precedente relazione affettiva.
5. La , di contro chiedeva che il Tribunale: CP_1
- dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi;
- stabilisse a suo favore ed a carico di un assegno divorzile pari a € 300,00, tenuto Pt_1
conto del reddito dichiarato dal marito, della disparità economica tra i coniugi, nonché della riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti violenti posti in essere dal coniuge;
- disponesse l'assegnazione della casa coniugale a suo favore, almeno sino al reperimento di un'altra soluzione abitativa.
6. Il Tribunale di Massa, in via provvisoria ed urgente, condannava al versamento della Pt_1 somma di € 250,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in favore della moglie, quale contributo al mantenimento del coniuge, entro il giorno 20 di ogni mese poiché la non CP_1
svolgeva alcuna attività lavorativa e non percepiva alcun sussidio né era titolare di alcun bene immobile mentre era imprenditore individuale con un cospicuo reddito;
era proprietario di Pt_1
un immobile adibito a civile abitazione e di un altro immobile accatastato come C/2 di mq 21, oggetto di ristrutturazione ed adibito a civile abitazione;
non aveva, inoltre, prodotto in giudizio alcun provvedimento a conferma dell'asserito mantenimento di un figlio nato da una precedente
3 relazione. Infine, rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla , CP_1
difettandone i presupposti di legge poiché dal matrimonio la relazione non erano nati figli.
7. Con istanza ex artt. 156 c.c. e 709 c.p.c. del 26/10/2023, chiedeva che il Tribunale di Pt_1
Massa la revoca e/o modifica dell'assegno di mantenimento disposto a favore della moglie, a causa della drastica riduzione dei suoi redditi;
che l'immobile occupato dalla moglie era stato sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., in quanto privo delle caratteristiche abitative;
che per l'effetto, ordinasse alla il rilascio dell'immobile con consegna delle chiavi o, in subordine, CP_1
condannasse la stessa al pagamento di una indennità di occupazione, oltre a tutte le utenze.
8. All'udienza del 13/02/2025, la assumeva di aver lasciato l'abitazione, di non aver ancora CP_1 ricevuto il pagamento dell'assegno di mantenimento a carico del marito, di aver iniziato a lavorare ma di non avere ancora, tuttavia, un contratto, né a tempo determinato né indeterminato.
9. Con sentenza n. 384/2024, emessa il 07/06/2024, il Tribunale di Massa pronunciava lo scioglimento del matrimonio;
rigettava la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
poneva a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il 15 di ogni mese;
compensava le spese, stante la reciproca soccombenza delle parti.
9.1. In particolare, il Tribunale di Massa, a fondamento della propria decisione, deduceva che:
- non ricorrevano i presupposti di legge per l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli nati dall'unione a nulla rilevando che la avesse avuto una figlia da precedente relazione CP_1
- quanto all'assegno divorzile in favore della , dai documenti emergeva un'indubbia CP_1
sperequazione economica tra le parti (risultando, invero, la posizione lavorativa della CP_1
precaria e non stabile e produttiva di redditi apprezzabili), temperata, tuttavia, da una limitata durata del matrimonio.
10. in data 06/12/2024, proponeva appello avverso la citata sentenza, Parte_1
formulando tre motivi di censura.
10.1. Con il primo motivo assumeva che il Tribunale aveva errato nel valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie – disposto sulla scorta della asserita sperequazione economica tra le parti –, dal momento che la non aveva versato nel corso del giudizio di primo grado alcuna documentazione reddituale CP_1
(se non una dichiarazione dei redditi dell'anno 2021, allegata al ricorso congiunto), né relativa a
4 conti correnti o al possesso di cespiti patrimoniali non fornendo, dunque, alcuna prova di versare in una condizione patrimoniale e reddituale tale da giustificare l'accoglimento della sua richiesta di assegno divorzile.
10.2. Con il secondo motivo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto in favore della un assegno divorzile, fondata sulla presunta precarietà CP_1
lavorativa della stessa, senza considerare che la stessa non aveva offerto la prova di un'effettiva impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento e di essersi attivamente adoperata per reperire un'occupazione, trattandosi peraltro di una giovane donna trentacinquenne, in buona salute e già avviata a precedenti esperienze lavorative. Evidenziava, inoltre, la modesta durata del matrimonio (3/4 anni) e l'assenza di prova del contributo fornito dalla alla formazione del patrimonio comune circostanze che non potevano giustificare CP_1
l'attribuzione dell'assegno neppure sotto il profilo compensativo-perequativo, in virtù dei principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità.
10.3. Con il terzo motivo, censurava la violazione dei principi in materia di prove e di Pt_1
valutazione delle stesse, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., alla luce di circostanze decisive scoperte successivamente alla chiusura della fase istruttoria.
In particolare, rilevava che, nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, la CP_1
aveva dichiarato di svolgere attività lavorativa sin dal 2021, che a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione di pena pecuniaria relativo a un procedimento penale promosso dalla nei CP_1
confronti di (decreto penale di condanna n. 245/24 RGNR 1799/2023, emesso in data Pt_1
18/05/2024), aveva appreso dai verbali di sommarie informazioni rese dalla controparte e dalla sua datrice di lavoro, nell'ambito di quel procedimento, che l'ex moglie aveva prestato Persona_1
attività lavorativa continuativa presso un bar-pasticceria dall'agosto 2021 al maggio 2023 e che era stata licenziata per giusta causa a seguito del rifiuto di accettare una promozione con maggiori responsabilità e compenso;
che la aveva altresì dichiarato, nel luglio 2023, di aver avuto CP_1
risposta positiva dalla banca per la concessione di un mutuo, avendo messo da parte una somma di denaro sufficiente per l'acquisto dell'immobile dell'ex coniuge per la cifra di € 30.000,00; che tali elementi evidenziavano una capacità economica concreta ed una disponibilità di risparmi contrastante con la rappresentazione di una condizione economica di indigenza e priva di prospettive di miglioramento.
5 Chiedeva quindi la revoca dell'assegno divorzile previa ammissione dei documenti indicati e, in via istruttoria, l'eventuale svolgimento di indagini di Polizia Tributaria volte ad accertare la reale situazione patrimoniale e reddituale della appellata.
11. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/04/2025, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie, senza, tuttavia, prendere posizione sulle CP_1
nuove circostanze e produzioni del coniuge.
11.1. La rilevava che il Tribunale di Massa aveva correttamente accertato la sussistenza dei CP_1 presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, avendo tenuto conto dell'assenza di mezzi adeguati in capo alla stessa;
del contributo dato alla vita familiare e al patrimonio coniugale;
del sacrificio di aspettative lavorative nel corso della vita matrimoniale;
della durata del vincolo;
nonché del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio e la posizione economica attuale della richiedente.
Conclusivamente, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
12. L'appello è fondato e merita accoglimento.
12.1 La valutazione effettuata dal Giudice di primo grado – che ha posto a carico di , a Pt_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 200,00 in favore della , sulla scorta della CP_1
sperequazione economica tra le parti – non appare condivisibile alla luce degli elementi concretamente emersi nel corso del giudizio.
12.2 Come noto, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 18287/2018, ha superato la precedente impostazione — incentrata unicamente sulla funzione assistenziale — riconoscendo all'assegno divorzile una funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa, dovendo il giudice, alla luce del nuovo orientamento, accertare: la sproporzione economico-patrimoniale tra i coniugi;
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o la sua oggettiva impossibilità a procurarseli;
le cause della sperequazione, valutando il contributo apportato alla vita familiare, l'eventuale sacrificio di aspettative professionali, la durata del matrimonio e le condizioni personali del coniuge richiedente.
12.3 Nel caso di specie, alla stregua dei parametri sopra richiamati, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 L. n. 898/1970 in favore della , atteso che: CP_1
6 la durata del matrimonio è stata limitata (quattro anni circa) e peraltro la in sede di CP_1
dichiarazioni avanti il Tribunale ha riferito che i coniugi erano separati di fatto già dal 2018;
dall'unione non sono nati figli;
la ha beneficiato, insieme alla propria madre e figlia, per un apprezzabile periodo successivo CP_1 alla cessazione della convivenza, della disponibilità dell'immobile ubicato al piano terreno, di proprietà esclusiva del marito, senza corrispondere alcun corrispettivo;
ha dichiarato in sede di separazione consensuale la propria autosufficienza economica, circostanza che costituisce elemento valutativo di rilievo confliggente con la successiva richiesta di assegno di mantenimento;
risulta dotata di piena capacità lavorativa, avendo svolto attività presso un bar-pasticceria nel periodo dal 2021 al 2023 (pur essendosi dichiarata priva di occupazione) elemento che, unitamente al fatto che è di giovane età (35 anni), depone a favore di una potenziale capacità di reinserimento nel mondo del lavoro;
ha rifiutato un'opportunità lavorativa idonea a migliorarne la condizione economica (dai documenti prodotti dall'appellante risulta che non ha accettato la proposta di diventare responsabile di un nuovo esercizio commerciale aperto dalla sua datrice di lavoro ponendosi nelle condizioni di farsi licenziare);
ha richiesto, ottenendo risposta positiva, un mutuo bancario al fine di acquistare la casa di abitazione di proprietà del marito per l'importo di € 30.000, dimostrando un certo grado di autonomia patrimoniale;
ha omesso di depositare le proprie dichiarazioni dei redditi (se non una dichiarazione dei redditi dell'anno 2021, allegata al ricorso congiunto), né relative a conti correnti o al possesso di cespiti patrimoniali – come invece previsto dall'art. 473-bis 12, comma 3 c.p.c. –, non assolvendo all'onere probatorio, su di essa incombente, di versare in una condizione patrimoniale e reddituale tale da giustificare l'accoglimento della sua richiesta di assegno divorzile.
12.4 Tutti gli elementi sopra richiamati, globalmente considerati, conducono, dunque, ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, tanto sotto il profilo assistenziale, non risultando la priva di mezzi adeguati o nell'impossibilità oggettiva di CP_1
procurarseli, quanto sotto il profilo compensativo – perequativo, non emergendo uno squilibrio
7 economico derivante dalle scelte condivise in costanza di matrimonio, né un apporto significativamente rilevante alla formazione del patrimonio familiare o dell'ex coniuge.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposto in primo grado dalla data di pubblicazione della presente sentenza in mancanza di domanda di retroattività da parte dell'appellante nonché in ragione dell'importo esiguo verosimilmente utilizzato per far fronte alle esigenze alimentali della donna.
15. Con riferimento alle spese di lite, la natura della causa giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti in causa, considerato altresì il pregresso accordo consensuale intercorso in sede di separazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione,
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 384/2024, emessa il Parte_1
07/06/2024 dal Tribunale di Massa e, per l'effetto,
2) revoca l'assegno divorzile di € 200,00 mensili disposto in favore di dalla data CP_1
della pubblicazione della presente sentenza.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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