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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/09/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 644/2023 R.G., posto in decisione con ordinanza
ex art. 127 ter c.p.c. del 28 ottobre 2024, sostitutiva dell'udienza del 28 ottobre
2024, e deciso alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: AR
, rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Bellomo (C.F.: CodiceFiscale_1
) del Foro di Messina, per procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_2
separato congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 15
ottobre 2024,
ricorrente in riassunzione/appellato
contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, nonché, nella qualità di eredi (rispettivamente moglie CodiceFiscale_3 e figli) di , nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F.: ), , nata a [...] C.F._4 Parte_2
(ME) l'8.03.1948 (C.F.: ), , nato CodiceFiscale_5 Parte_3
a Milano (MI) il 21.11.1975 (C.F.: ), CodiceFiscale_6 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_4 C.F._7
) e nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_5 [...]
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino GAZZARA C.F._8
(CF: ) e Francesco GAZZARA (C.F.: C.F._9
) del Foro di Messina, per procure rilasciate su fogli C.F._10
separati allegati alla comparsa,
appellanti
Controparte_2
e quali eredi (rispettivamente Controparte_3 _4
figlia e marito) di Persona_2
appellati contumaci
Oggetto: giudizio di rinvio relativo all'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Messina con sentenza n. 120/2014 – divisione di beni caduti in successione.
Motivi della decisione
1. La controversia oggetto del presente giudizio, promosso dagli originari attori e ha ad oggetto l'azione di Controparte_1 Persona_1
riduzione per lesione di legittima con riferimento alle disposizioni - testamento e donazioni - della de cuius a danno dei predetti, figli della Persona_3
Per_3
La fase processuale in esame attiene al rinvio disposto dalla Suprema Corte
con ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856 che ha accolto parzialmente il secondo motivo di ricorso proposto dall'originario convenuto Pt_1 AR
contro la sentenza di questa Corte n. 989/2017, rigettando tutti gli altri motivi,
conseguentemente cassando tale ultima pronuncia “limitatamente al motivo
stesso” e rinviando la causa innanzi a questa Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
2. Per meglio comprendere il residuo, ristretto thema decidendum, è
opportuno in via preliminare ricostruire sinteticamente i fatti processuali e le domande azionate giudizialmente con atto di citazione notificato il 6 febbraio
2008, dai germani e innanzi al Controparte_1 Persona_1
Tribunale di Messina contro i germani AR Controparte_2
e, quali eredi di e . Persona_2 Parte_6 Parte_7
Gli attori hanno premesso che:
- Il 15 dicembre 1985 era deceduto il comune padre, signor
[...]
coniugato con madre delle parti in causa Parte_3 Persona_3
(gli attori, i convenuti e ed altresì AR Controparte_2
deceduta il 9 agosto 2006, e deceduto Persona_2 Persona_4
senza lasciare eredi nel 1996);
- Il de cuius, con testamento olografo del 18 marzo 1976, aveva nominato la moglie, sig. sua erede universale di tutti i suoi beni, consistenti in due Per_3
case site in Nizza di Sicilia, Via G. Bruno e Via Marsala, ed in un terreno agricolo posto nello stesso Comune;
- Con successivi atti, la il 20 settembre 1994, riservando per sé Per_3
l'usufrutto, aveva donato al figlio la nuda proprietà AR
del suo immobile sito in Nizza di Sicilia, via G. Medici n. 19, imponendogli l'onere di prestarle, per l'intera durata della sua vita, tutta l'assistenza morale e materiale di cui la donante avesse necessitato e, in data 10 luglio 1995,
aveva donato alle figlie e due dei tre Controparte_2 Persona_2
immobili siti in Nizza di Sicilia rispettivamente in Via G. Bruno n. 11 e Via
Marsala n. 4, ricevuti in eredità dal marito;
- la aveva, poi, lasciato al figlio con testamento Per_3 AR
olografo del 22 maggio 2005, il suo immobile sito in Nizza di Sicilia, via
Palestro n. 5, confermando la disposizione con testamento dell'8 aprile 2006;
- venuta a mancare il 12 giugno 2007 la si era aperta la sua Per_3
successione e l'unico bene rimasto nella sua titolarità al momento del decesso, e di cui la stessa non aveva disposto per testamento, era il terreno agricolo, censito in catasto al fg. 8, part. 33, ricevuto dal marito, sul quale si era aperta la successione legittima a favore di ciascuno dei figli pro quota,
compresi gli attori, che non avevano beneficiato di precedenti liberalità.
Ciò premesso, gli attori, assumendo che le suddette disposizioni (testamento e donazioni) della madre sopra riportate avevano leso le loro ragioni di legittimari,
hanno chiesto, pertanto, che le stesse fossero ridotte fino alla concorrenza della quota di riserva loro spettante.
3. Nella resistenza del convenuto e nella contumacia degli AR
altri convenuti, il Tribunale di Messina con sentenza n. 120/2014 ha rigettato la domanda di riduzione proposta dagli attori, per motivi che qui non interessa ripercorrere, con conseguente regime delle spese di lite.
4. Su gravame degli attori soccombenti, questa Corte di appello, con
sentenza 29 settembre 2017, n. 989, ha accolto in parte l'impugnazione a) dichiarando la sussistenza della denunciata lesione della quota legittima spettante agli attori sull'asse ereditario della madre , Persona_3
pari ad € 25.791,25;
b) per l'effetto, in riduzione della disposizione ab intestato in favore di
[...]
, ha assegnato indivisamente in proprietà ai medesimi a titolo AR
di conguaglio della quota di legittima, la quota di 1/5 del terreno sito in Nizza
Sicilia al catasto terreni al fg. 8 part. 33 spettante al predetto convenuto;
c) in riduzione della disposizione testamentaria in favore di AR
, ha condannato il medesimo a corrispondere ai germani
[...] CP_1
e , a titolo di ulteriore conguaglio della quota legittima, la
[...] Per_1
somma di € 13.236,25 ciascuno, oltre alla rivalutazione dalla data di apertura della successione ad oggi ed interessi legali, decorrenti solo dalla data della decisione;
d) ha rigettato l'appello incidentale del convenuto che aveva sostenuto come, al fine di determinare il valore della donazione elargita in suo favore dalla madre, occorreva tenere conto delle somme da lui pagate per la retribuzione della badante e per le spese di assistenza documentate in atti;
e) ha compensato per un terzo e spese di lite dei due gradi, condannando il convenuto al pagamento del residuo solidalmente in favore degli attori.
5. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per AR
cassazione, sulla base di sei motivi;
i resistenti a loro volta hanno proposto controricorso.
Con ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856 la Suprema Corte, rigettati gli altri motivi, ha accolto parzialmente solo il secondo motivo di ricorso, con il quale si doleva che la Corte territoriale aveva commisurato il AR
concorso delle due sorelle sui beni relitti senza tenere conto di quanto le stesse avevano ricevuto per donazione: con la conseguenza che la riduzione proporzionale ex lege delle quote ab intestato doveva operare non solo - come deciso dalla corte di appello - nei confronti del , ma AR
anche nei confronti delle due sorelle e che CP_2 Persona_2
conseguivano in forza della quota intestata un'eccedenza, rispetto alla quota di riserva, di € 1.653,75 per ciascuna: sicché tale eccedenza, pari complessivamente a € 3.307,50, avrebbe dovuto essere attribuita ai due attori,
riducendosi pertanto il conguaglio a carico del ricorrente in dipendenza della riduzione del legato.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “la Corte d'appello ha esattamente
rilevato che il bene relitto, suddiviso in parti uguali in ragione della quota intestata
di ciascuno dei cinque figli, non consentiva ai due attori di prendere quanto loro
spettava come legittimari, mentre il convenuto aveva già ricevuto, in donazione
e legato, un valore maggiore: da qui l'attribuzione della quota di , pari a n Pt_1
quinto dell'intero, ai due attori indivisamente”. Tuttavia, hanno censurato la sentenza di primo grado, per violazione dell'art. 553 c.c., “in base al quale l'azione
di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è
ammessa se non quando - e nella misura in cui - la riduzione di diritto delle quote
degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari.
Al contrario, la Corte di merito, ammettendo le sorelle al concorso per l'intera
quota intestata, senza considerare la donazione ricevuta da ciascuna, ha
spostato a carico del legatario, contro l'ordine legale di riduzione, tassativo e inderogabile (Cass. n. 35461/2022), anche quella parte di lesione che i legittimari
avrebbero potuto e dovuto recuperare sul bene oggetto di successione legittima”.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello nei limiti segnati dal motivo accolto, statuendo che “il giudice di rinvio dovrà attribuire
il bene lasciato nella successione intestata in conformità a quanto sopra,
escludendo il concorso delle sorelle oltre il limite della rispettiva quota di riserva;
in pratica, dal bene lasciato nella successione intestata si deve detrarre la
differenza fra la quota di riserva delle sorelle e quanto ricevuto da ciascuna in
donazione. Il resto del bene relitto va attribuito ai due attori in parti uguali, con il
correlativo diritto dei legittimari di agire in riduzione contro il legatario solo per la
differenza”.
6. Così delimitato l'oggetto di questo giudizio di rinvio, tenendo conto delle contrapposte difese e dei dati documentali e tecnici acquisiti alla causa, va intanto dichiarata la contumacia in questa fase di rinvio di Controparte_2
e quali eredi (rispettivamente Controparte_3 _4
figlia e marito) di , pur se il giudice del rinvio è chiamato, Persona_2
anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (Cass. 3 maggio 2024, n. 12065).
8. Nel merito, il ricorrente in riassunzione ed originario convenuto ha preso atto del dictum del Supremo Collegio, specificando in comparsa conclusionale che “il
calcolo matematico dettato in modo chiaro dalla Cassazione che il Giudice di
Seconde Cure si chiede effettui sarà il seguente: quota di riserva spettante a ciascuna sorella euro 25.791, 25 ciascuna – euro 19.075 valore del donatum di
ciascuna = euro 6.716,25, importo che dovrà essere decurtato per ognuna delle
figlie beneficiarie delle donazioni e che non hanno agito in riduzione dal valore
del terreno ab intestato di euro 41.858,00. Ne consegue che il residuo valore del
terreno sul quale potranno soddisfarsi per intero le ragioni degli attori ammonterà
ad euro 28.425,50. Detto importo andrà a diminuire la lesione di legittima in capo
a ciascun attore fino ad euro 11,578,5 per ciascuno di essi (anziché euro
25.791,25 ciascuno)”.
I resistenti in riassunzione (ed originari attori) concordano nella sostanza su tale procedimento, sulla base dei dati (valori dei beni costituenti l'asse ereditario ricostruito) acquisiti agli atti del giudizio in forza della C.t.u. espletata in primo grado con riferimento all'apertura della successione della sig.ra Persona_3
madre delle parti in causa.
Pertanto, fatta pari ad € 25.791,25 la quota di riserva per ciascuno dei cinque figli e fatto pari ad € 19.075,00 il donatum a favore di ciascuna delle sorelle
[...]
e ad ognuna di esse spetterà la partecipazione alla CP_2 Persona_2
titolarità del terreno (valutato in € 41.850,00) nella misura della differenza di €
6.716,25 (25.791,25 – 19.075,00).
Premesso che ciascuna delle cinque quote dello stesso terreno è pari ad €
8.370,00, le due sorelle hanno ricevuto € 1.653,75 in più ciascuna e,
complessivamente, € 3.307,50, mentre i due attori hanno ricevuto soltanto la quota di 1/5 ciascuno del terreno stesso.
Da quanto detto consegue che, pronunciando in sede di rinvio e in accoglimento dell'appello degli originari attori e (e, per Controparte_1 Per_1
esso i suoi eredi), a ciascuno di essi spetterà, oltre ad 1/5 del terreno di cui erano comunque titolari per successione legittima ed al 50 % del quinto di (e Pt_1
complessivamente € 8.370,00 + € 4.185,00 = € 12.555,00, un'ulteriore estensione della proprietà in ragione di € 1.653,75 (€ 8.370,00 – 6.716,25) per ciascuna delle due sorelle;
inoltre, per completare l'eliminazione della lesione subita, ciascuno, avranno diritto al pagamento della somma di € 11.582,50 per ciascuno degli attori, oltre interessi legali dall'apertura della successione domanda al soddisfo.
9. Quanto alle spese di lite, in accoglimento della richiesta degli originari attori, che hanno visto comunque accolte (quasi integralmente) le loro ragioni, va confermata la regolamentazione delle spese di primo e secondo grado disposta da questa Corte con la sentenza n. 989/2017 (compensazione per un terzo, con condanna di a pagare il residuo agli originari attori/appellanti, AR
nella misura ivi indicata).
Quanto alle spese del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, per le medesime ragioni e poiché il convenuto/appellante incidentale
[...]
ha dovuto ricorrere per cassazione con il motivo accolto, per rimediare AR
ad un errore di questa Corte, a fronte di una sostanziale soccombenza, ma ha visto respingere gli altri motivi di ricorso, sussistono i presupposti per compensare anche in tal caso per un terzo le spese di lite, ponendo a carico del predetto e a favore solidale degli appellanti il residuo, così liquidato in rapporto al valore della causa:
giudizio di legittimità: € 5.000,00 per compensi (fase di studio € 2.200,00, fase introduttiva € 1.400,00, fase decisoria € 1.200,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
giudizio di rinvio: € 8.500,00 per compensi (fase di studio € 2.000,00, fase introduttiva € 1.600,00, fase di trattazione al minimo, per l'attività concretamente espletata, € 1.500,00, fase decisoria € 3.400,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 644/2023 R.G., a seguito di ordinanza della
Suprema Corte 22 giugno 2023, n. 17856, che ha parzialmente cassato la sentenza di questa Corte 29 settembre 2017, n. 989 e pronunciando sull'appello originariamente proposto da e Controparte_1 Persona_1
(oggi i suoi eredi ,
[...] Parte_2 Parte_3
, e contro Parte_4 Parte_5 AR
, e (oggi i di lei eredi
[...] Controparte_2 Persona_2
e ): Controparte_3 _4
1) dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
quali eredi (rispettivamente figlia e marito) di _4
; Persona_2
2) in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (che, con il rigetto degli altri motivi di ricorso per cassazione ha determinato per il resto il passaggio in giudicato della sentenza di appello 29 settembre 2017, n. 989)
ed in riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 120/2014,
3) ribadito che e (e per esso gli Controparte_1 Persona_1
eredi), quali eredi della madre (deceduta a Nizza di Persona_3
Sicilia in data 02/07/1915), hanno subìto la lesione della quota di legittima ad essi spettante per € 25.791,25 ciascuno, in riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni oggetto di causa, assegna a ciascuno dei predetti attori originari ( e e, per Controparte_1 Persona_1
quest'ultimo, gli eredi , Parte_2 Parte_3
, e , in aggiunta al 1/5 Parte_4 Parte_5
del terreno sito nel Comune di Nizza di Sicilia al foglio 8, particella 33 di cui sono comunque titolari per successione legittima,
a) la quota del 50 % del quinto di sul medesimo AR
terreno;
b) un'ulteriore estensione della proprietà in ragione di € 1.653,75,
condannando e (oggi i Controparte_2 Persona_2
di lei eredi e ) a pagare Controparte_3 _4
a ciascun attore originario la predetta somma, oltre interessi legali dall'apertura della successione al soddisfo.
c) La somma residua di € 11.582,50, oltre interessi legali dall'apertura della successione al soddisfo, condannando al relativo pagamento
AR
4) conferma la regolamentazione delle spese di primo e secondo grado disposta da questa Corte con la sentenza n. 989/2017 (compensazione per un terzo,
con condanna di a pagare il residuo agli originari AR
attori/appellanti, nella misura ivi indicata);
5) compensa per un terzo le spese di lite del giudizio di cassazione, ponendo a carico di a favore solidale degli appellanti il residuo, liquidato AR
in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
6) compensa per un terzo le spese della presente fase di rinvio, ponendo il residuo a carico del favore solidale degli appellanti, liquidato CP_5
in € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 31 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 644/2023 R.G., posto in decisione con ordinanza
ex art. 127 ter c.p.c. del 28 ottobre 2024, sostitutiva dell'udienza del 28 ottobre
2024, e deciso alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: AR
, rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Bellomo (C.F.: CodiceFiscale_1
) del Foro di Messina, per procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_2
separato congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 15
ottobre 2024,
ricorrente in riassunzione/appellato
contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, nonché, nella qualità di eredi (rispettivamente moglie CodiceFiscale_3 e figli) di , nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F.: ), , nata a [...] C.F._4 Parte_2
(ME) l'8.03.1948 (C.F.: ), , nato CodiceFiscale_5 Parte_3
a Milano (MI) il 21.11.1975 (C.F.: ), CodiceFiscale_6 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_4 C.F._7
) e nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_5 [...]
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino GAZZARA C.F._8
(CF: ) e Francesco GAZZARA (C.F.: C.F._9
) del Foro di Messina, per procure rilasciate su fogli C.F._10
separati allegati alla comparsa,
appellanti
Controparte_2
e quali eredi (rispettivamente Controparte_3 _4
figlia e marito) di Persona_2
appellati contumaci
Oggetto: giudizio di rinvio relativo all'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Messina con sentenza n. 120/2014 – divisione di beni caduti in successione.
Motivi della decisione
1. La controversia oggetto del presente giudizio, promosso dagli originari attori e ha ad oggetto l'azione di Controparte_1 Persona_1
riduzione per lesione di legittima con riferimento alle disposizioni - testamento e donazioni - della de cuius a danno dei predetti, figli della Persona_3
Per_3
La fase processuale in esame attiene al rinvio disposto dalla Suprema Corte
con ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856 che ha accolto parzialmente il secondo motivo di ricorso proposto dall'originario convenuto Pt_1 AR
contro la sentenza di questa Corte n. 989/2017, rigettando tutti gli altri motivi,
conseguentemente cassando tale ultima pronuncia “limitatamente al motivo
stesso” e rinviando la causa innanzi a questa Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
2. Per meglio comprendere il residuo, ristretto thema decidendum, è
opportuno in via preliminare ricostruire sinteticamente i fatti processuali e le domande azionate giudizialmente con atto di citazione notificato il 6 febbraio
2008, dai germani e innanzi al Controparte_1 Persona_1
Tribunale di Messina contro i germani AR Controparte_2
e, quali eredi di e . Persona_2 Parte_6 Parte_7
Gli attori hanno premesso che:
- Il 15 dicembre 1985 era deceduto il comune padre, signor
[...]
coniugato con madre delle parti in causa Parte_3 Persona_3
(gli attori, i convenuti e ed altresì AR Controparte_2
deceduta il 9 agosto 2006, e deceduto Persona_2 Persona_4
senza lasciare eredi nel 1996);
- Il de cuius, con testamento olografo del 18 marzo 1976, aveva nominato la moglie, sig. sua erede universale di tutti i suoi beni, consistenti in due Per_3
case site in Nizza di Sicilia, Via G. Bruno e Via Marsala, ed in un terreno agricolo posto nello stesso Comune;
- Con successivi atti, la il 20 settembre 1994, riservando per sé Per_3
l'usufrutto, aveva donato al figlio la nuda proprietà AR
del suo immobile sito in Nizza di Sicilia, via G. Medici n. 19, imponendogli l'onere di prestarle, per l'intera durata della sua vita, tutta l'assistenza morale e materiale di cui la donante avesse necessitato e, in data 10 luglio 1995,
aveva donato alle figlie e due dei tre Controparte_2 Persona_2
immobili siti in Nizza di Sicilia rispettivamente in Via G. Bruno n. 11 e Via
Marsala n. 4, ricevuti in eredità dal marito;
- la aveva, poi, lasciato al figlio con testamento Per_3 AR
olografo del 22 maggio 2005, il suo immobile sito in Nizza di Sicilia, via
Palestro n. 5, confermando la disposizione con testamento dell'8 aprile 2006;
- venuta a mancare il 12 giugno 2007 la si era aperta la sua Per_3
successione e l'unico bene rimasto nella sua titolarità al momento del decesso, e di cui la stessa non aveva disposto per testamento, era il terreno agricolo, censito in catasto al fg. 8, part. 33, ricevuto dal marito, sul quale si era aperta la successione legittima a favore di ciascuno dei figli pro quota,
compresi gli attori, che non avevano beneficiato di precedenti liberalità.
Ciò premesso, gli attori, assumendo che le suddette disposizioni (testamento e donazioni) della madre sopra riportate avevano leso le loro ragioni di legittimari,
hanno chiesto, pertanto, che le stesse fossero ridotte fino alla concorrenza della quota di riserva loro spettante.
3. Nella resistenza del convenuto e nella contumacia degli AR
altri convenuti, il Tribunale di Messina con sentenza n. 120/2014 ha rigettato la domanda di riduzione proposta dagli attori, per motivi che qui non interessa ripercorrere, con conseguente regime delle spese di lite.
4. Su gravame degli attori soccombenti, questa Corte di appello, con
sentenza 29 settembre 2017, n. 989, ha accolto in parte l'impugnazione a) dichiarando la sussistenza della denunciata lesione della quota legittima spettante agli attori sull'asse ereditario della madre , Persona_3
pari ad € 25.791,25;
b) per l'effetto, in riduzione della disposizione ab intestato in favore di
[...]
, ha assegnato indivisamente in proprietà ai medesimi a titolo AR
di conguaglio della quota di legittima, la quota di 1/5 del terreno sito in Nizza
Sicilia al catasto terreni al fg. 8 part. 33 spettante al predetto convenuto;
c) in riduzione della disposizione testamentaria in favore di AR
, ha condannato il medesimo a corrispondere ai germani
[...] CP_1
e , a titolo di ulteriore conguaglio della quota legittima, la
[...] Per_1
somma di € 13.236,25 ciascuno, oltre alla rivalutazione dalla data di apertura della successione ad oggi ed interessi legali, decorrenti solo dalla data della decisione;
d) ha rigettato l'appello incidentale del convenuto che aveva sostenuto come, al fine di determinare il valore della donazione elargita in suo favore dalla madre, occorreva tenere conto delle somme da lui pagate per la retribuzione della badante e per le spese di assistenza documentate in atti;
e) ha compensato per un terzo e spese di lite dei due gradi, condannando il convenuto al pagamento del residuo solidalmente in favore degli attori.
5. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per AR
cassazione, sulla base di sei motivi;
i resistenti a loro volta hanno proposto controricorso.
Con ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856 la Suprema Corte, rigettati gli altri motivi, ha accolto parzialmente solo il secondo motivo di ricorso, con il quale si doleva che la Corte territoriale aveva commisurato il AR
concorso delle due sorelle sui beni relitti senza tenere conto di quanto le stesse avevano ricevuto per donazione: con la conseguenza che la riduzione proporzionale ex lege delle quote ab intestato doveva operare non solo - come deciso dalla corte di appello - nei confronti del , ma AR
anche nei confronti delle due sorelle e che CP_2 Persona_2
conseguivano in forza della quota intestata un'eccedenza, rispetto alla quota di riserva, di € 1.653,75 per ciascuna: sicché tale eccedenza, pari complessivamente a € 3.307,50, avrebbe dovuto essere attribuita ai due attori,
riducendosi pertanto il conguaglio a carico del ricorrente in dipendenza della riduzione del legato.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “la Corte d'appello ha esattamente
rilevato che il bene relitto, suddiviso in parti uguali in ragione della quota intestata
di ciascuno dei cinque figli, non consentiva ai due attori di prendere quanto loro
spettava come legittimari, mentre il convenuto aveva già ricevuto, in donazione
e legato, un valore maggiore: da qui l'attribuzione della quota di , pari a n Pt_1
quinto dell'intero, ai due attori indivisamente”. Tuttavia, hanno censurato la sentenza di primo grado, per violazione dell'art. 553 c.c., “in base al quale l'azione
di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è
ammessa se non quando - e nella misura in cui - la riduzione di diritto delle quote
degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari.
Al contrario, la Corte di merito, ammettendo le sorelle al concorso per l'intera
quota intestata, senza considerare la donazione ricevuta da ciascuna, ha
spostato a carico del legatario, contro l'ordine legale di riduzione, tassativo e inderogabile (Cass. n. 35461/2022), anche quella parte di lesione che i legittimari
avrebbero potuto e dovuto recuperare sul bene oggetto di successione legittima”.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello nei limiti segnati dal motivo accolto, statuendo che “il giudice di rinvio dovrà attribuire
il bene lasciato nella successione intestata in conformità a quanto sopra,
escludendo il concorso delle sorelle oltre il limite della rispettiva quota di riserva;
in pratica, dal bene lasciato nella successione intestata si deve detrarre la
differenza fra la quota di riserva delle sorelle e quanto ricevuto da ciascuna in
donazione. Il resto del bene relitto va attribuito ai due attori in parti uguali, con il
correlativo diritto dei legittimari di agire in riduzione contro il legatario solo per la
differenza”.
6. Così delimitato l'oggetto di questo giudizio di rinvio, tenendo conto delle contrapposte difese e dei dati documentali e tecnici acquisiti alla causa, va intanto dichiarata la contumacia in questa fase di rinvio di Controparte_2
e quali eredi (rispettivamente Controparte_3 _4
figlia e marito) di , pur se il giudice del rinvio è chiamato, Persona_2
anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (Cass. 3 maggio 2024, n. 12065).
8. Nel merito, il ricorrente in riassunzione ed originario convenuto ha preso atto del dictum del Supremo Collegio, specificando in comparsa conclusionale che “il
calcolo matematico dettato in modo chiaro dalla Cassazione che il Giudice di
Seconde Cure si chiede effettui sarà il seguente: quota di riserva spettante a ciascuna sorella euro 25.791, 25 ciascuna – euro 19.075 valore del donatum di
ciascuna = euro 6.716,25, importo che dovrà essere decurtato per ognuna delle
figlie beneficiarie delle donazioni e che non hanno agito in riduzione dal valore
del terreno ab intestato di euro 41.858,00. Ne consegue che il residuo valore del
terreno sul quale potranno soddisfarsi per intero le ragioni degli attori ammonterà
ad euro 28.425,50. Detto importo andrà a diminuire la lesione di legittima in capo
a ciascun attore fino ad euro 11,578,5 per ciascuno di essi (anziché euro
25.791,25 ciascuno)”.
I resistenti in riassunzione (ed originari attori) concordano nella sostanza su tale procedimento, sulla base dei dati (valori dei beni costituenti l'asse ereditario ricostruito) acquisiti agli atti del giudizio in forza della C.t.u. espletata in primo grado con riferimento all'apertura della successione della sig.ra Persona_3
madre delle parti in causa.
Pertanto, fatta pari ad € 25.791,25 la quota di riserva per ciascuno dei cinque figli e fatto pari ad € 19.075,00 il donatum a favore di ciascuna delle sorelle
[...]
e ad ognuna di esse spetterà la partecipazione alla CP_2 Persona_2
titolarità del terreno (valutato in € 41.850,00) nella misura della differenza di €
6.716,25 (25.791,25 – 19.075,00).
Premesso che ciascuna delle cinque quote dello stesso terreno è pari ad €
8.370,00, le due sorelle hanno ricevuto € 1.653,75 in più ciascuna e,
complessivamente, € 3.307,50, mentre i due attori hanno ricevuto soltanto la quota di 1/5 ciascuno del terreno stesso.
Da quanto detto consegue che, pronunciando in sede di rinvio e in accoglimento dell'appello degli originari attori e (e, per Controparte_1 Per_1
esso i suoi eredi), a ciascuno di essi spetterà, oltre ad 1/5 del terreno di cui erano comunque titolari per successione legittima ed al 50 % del quinto di (e Pt_1
complessivamente € 8.370,00 + € 4.185,00 = € 12.555,00, un'ulteriore estensione della proprietà in ragione di € 1.653,75 (€ 8.370,00 – 6.716,25) per ciascuna delle due sorelle;
inoltre, per completare l'eliminazione della lesione subita, ciascuno, avranno diritto al pagamento della somma di € 11.582,50 per ciascuno degli attori, oltre interessi legali dall'apertura della successione domanda al soddisfo.
9. Quanto alle spese di lite, in accoglimento della richiesta degli originari attori, che hanno visto comunque accolte (quasi integralmente) le loro ragioni, va confermata la regolamentazione delle spese di primo e secondo grado disposta da questa Corte con la sentenza n. 989/2017 (compensazione per un terzo, con condanna di a pagare il residuo agli originari attori/appellanti, AR
nella misura ivi indicata).
Quanto alle spese del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, per le medesime ragioni e poiché il convenuto/appellante incidentale
[...]
ha dovuto ricorrere per cassazione con il motivo accolto, per rimediare AR
ad un errore di questa Corte, a fronte di una sostanziale soccombenza, ma ha visto respingere gli altri motivi di ricorso, sussistono i presupposti per compensare anche in tal caso per un terzo le spese di lite, ponendo a carico del predetto e a favore solidale degli appellanti il residuo, così liquidato in rapporto al valore della causa:
giudizio di legittimità: € 5.000,00 per compensi (fase di studio € 2.200,00, fase introduttiva € 1.400,00, fase decisoria € 1.200,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
giudizio di rinvio: € 8.500,00 per compensi (fase di studio € 2.000,00, fase introduttiva € 1.600,00, fase di trattazione al minimo, per l'attività concretamente espletata, € 1.500,00, fase decisoria € 3.400,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 644/2023 R.G., a seguito di ordinanza della
Suprema Corte 22 giugno 2023, n. 17856, che ha parzialmente cassato la sentenza di questa Corte 29 settembre 2017, n. 989 e pronunciando sull'appello originariamente proposto da e Controparte_1 Persona_1
(oggi i suoi eredi ,
[...] Parte_2 Parte_3
, e contro Parte_4 Parte_5 AR
, e (oggi i di lei eredi
[...] Controparte_2 Persona_2
e ): Controparte_3 _4
1) dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
quali eredi (rispettivamente figlia e marito) di _4
; Persona_2
2) in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (che, con il rigetto degli altri motivi di ricorso per cassazione ha determinato per il resto il passaggio in giudicato della sentenza di appello 29 settembre 2017, n. 989)
ed in riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 120/2014,
3) ribadito che e (e per esso gli Controparte_1 Persona_1
eredi), quali eredi della madre (deceduta a Nizza di Persona_3
Sicilia in data 02/07/1915), hanno subìto la lesione della quota di legittima ad essi spettante per € 25.791,25 ciascuno, in riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni oggetto di causa, assegna a ciascuno dei predetti attori originari ( e e, per Controparte_1 Persona_1
quest'ultimo, gli eredi , Parte_2 Parte_3
, e , in aggiunta al 1/5 Parte_4 Parte_5
del terreno sito nel Comune di Nizza di Sicilia al foglio 8, particella 33 di cui sono comunque titolari per successione legittima,
a) la quota del 50 % del quinto di sul medesimo AR
terreno;
b) un'ulteriore estensione della proprietà in ragione di € 1.653,75,
condannando e (oggi i Controparte_2 Persona_2
di lei eredi e ) a pagare Controparte_3 _4
a ciascun attore originario la predetta somma, oltre interessi legali dall'apertura della successione al soddisfo.
c) La somma residua di € 11.582,50, oltre interessi legali dall'apertura della successione al soddisfo, condannando al relativo pagamento
AR
4) conferma la regolamentazione delle spese di primo e secondo grado disposta da questa Corte con la sentenza n. 989/2017 (compensazione per un terzo,
con condanna di a pagare il residuo agli originari AR
attori/appellanti, nella misura ivi indicata);
5) compensa per un terzo le spese di lite del giudizio di cassazione, ponendo a carico di a favore solidale degli appellanti il residuo, liquidato AR
in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
6) compensa per un terzo le spese della presente fase di rinvio, ponendo il residuo a carico del favore solidale degli appellanti, liquidato CP_5
in € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 31 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)