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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2462/2025VG R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 febbraio
2024 da
1) sig.ra Parte_1
Nata a Garbagnate Milanese il 28 gennaio 1994 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Nadia Bassilana presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. Controparte_1
Nato a Milano il 9 marzo 1991 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate il 21.04.2018
(anno 2018, atto n. 2, parte II, serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana;
Per_1
nato a [...] il [...], cittadinanza italiana;
nato a Per_2 Pt_2
Garbagnate Milanese il 12.11.2023, cittadinanza italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Pt_2
con collocamento prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale, che dispone di due distinti ingressi, viene assegnata quanto all'abitazione principale posta al primo piano dell'immobile sito in via Vicenza 3 a Bollate, alla sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti, mentre resta assegnato al sig. Parte_1 Pt_3 il locale “dependance” costituito da un unico locale e servizi sito al piano terra con autonomo ingresso.
I coniugi ripartiranno tra loro in pari misura i costi relativi alle utenze domestiche dell'energia elettrica e dell'acqua, nonché la tassa rifiuti. Ciascun coniuge pagherà le spese ordinarie relative alla porzione immobiliare a sé assegnata, mentre le spese straordinarie, da concordare, faranno carico ad entrambi in pari misura.
Si dà atto che il sig. i è già trasferito nel locale dependance a lui assegnato, ove egli Pt_3
ha già portato tutti i suoi beni ed effetti personali. 4. Il rateo mensile relativo al mutuo di euro 808,00= sarà pagato dai coniugi in pari misura ed a tal fine i coniugi provvederanno tempestivamente a versare ogni mese sul conto corrente cointestato presso la banca Credit Agricole, sul quale è addebitato il pagamento del mutuo, la quota di loro spettanza.
5. I coniugi ripartiranno tra loro i debiti contratti con la società Compass e la società Agos.
Nello specifico la sig.ra pagherà per intero il rateo mensile di euro 134,00= dovuto Pt_1
a Compass, mentre il sig. pagherà per intero il rateo mensile di euro 305,00= del Pt_3
finanziamento ottenuto da Agos, il tutto sino ad estinzione dei debiti.
6. In considerazione del fatto che il sig. svolge la propria attività mediante turni di Pt_3
lavoro differenziati di settimana in settimana, egli potrà tenere i figli con sé in orari e giornate che le parti dovranno concordare ogni settimana nella giornata del lunedì, dopo che il sig. vrà ricevuto il calendario dei turni settimanali. Pt_3
In ogni caso il sig. terrà con sé i figli nella giornata di riposo dalle ore 8.00 sino alle Pt_3
ore 19.00, curando di accompagnare e prelevare i bambini da scuola e per almeno un pomeriggio a settimana, dall'orario di uscita da scuola (16.30) sino alle ore 19.00.
Il sig. otrà tenere con sé i figli nella giornata della vigilia di Natale dalle ore 9.00 Pt_3
sino alle ore 23.00 ed alternando di anno in anno la giornata del Santo Stefano o di capodanno con i medesimi orari;
Il sig. terrà con sé i figli per l'intera giornata, dalle ore 8.00 sino alle ore 19.00, Pt_3
anche durante eventuali ulteriori periodi di ferie infra-annuali, curando di accompagnare e ritirare i figli a scuola.
Le parti potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanze nella stagione estiva di almeno 15 giorni, anche consecutivi ed a tal fine essi si comunicheranno, entro la data del
15 marzo il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelti comunicandosi i relativi recapiti. In considerazione della tenera età del figlio , quest'ultimo potrà trascorrere con il papà Pt_2
15 giorni di vacanza consecutivi a partire dall'anno 2027.
In caso di disaccordo sul periodo prescelto prevarranno le scelte materne negli anni dispari e le scelte paterne negli anni pari.
Ciascuna parte garantirà all'altro genitore l'accesso telefonico quotidiano ai figli, preferibilmente negli orari serali. 7. Le parti potranno, d'intesa tra loro e con preavviso di almeno 24 ore, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni e delle esigenze dei minori.
8. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico INPS dei figli di circa euro Pt_1
1.000,00= mensili.
9. Il sig. i obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, sino a quando questi non Pt_3
avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 180,00= mensili (60 euro per ciascun figlio) a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
Detto importo dovrà essere rivalutato ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori e devono ritenersi inclusi nello stesso, a solo titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco, i ticket mensa.
10. I coniugi concorreranno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dallo specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche e non coperti dal
SSN.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale o effettuati privatamente, cure non convenzionali, farmaci particolari o omeopatici.
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: rette e tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa la dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione scolastica, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: retta asilo nido
(con suddivisione del relativo bonus se percepito, fatta eccezione per la retta di che Pt_2
rimarrà a carico della signora alla quale unica spetterà il relativo bonus INPS), tasse Pt_1
scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia o all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), pre-scuola e dopo-scuola.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boyscout), viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori, centri ricreativi estivi privati, spese per la patente di guida, spese per autovettura (manutenzione, acquisto, bollo, assicurazione).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Le autovetture Fiat ND TO e Opel SA targate rispettivamente EP884SP e
EW824DD e intestate la prima alla signora e la seconda al sig. restano Pt_1 Pt_3
assegnate in proprietà definitiva al rispettivo intestatario, senza obbligo di conguaglio a carico e/o a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
12. I coniugi dichiarano di disporre di redditi da lavoro sufficienti per le rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono l'uno all'altro a tale titolo. 13. I coniugi dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, fatta eccezione per quanto statuito nel presente ricorso.
14. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto dei minori e carta di identità valida per l'espatrio.
15. I coniugi si impegnano a non introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi partner se non decorso almeno un anno dalla data della sentenza di separazione e in ogni caso solo ed esclusivamente allorquando la nuova relazione abbia assunto il carattere della stabilità.
16. Spese legali compensate.
17. Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 Parte_4
he hanno contratto matrimonio concordatario in Bollate il 21.04.2018.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26 febbraio
2024 da
1) sig.ra Parte_1
Nata a Garbagnate Milanese il 28 gennaio 1994 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Nadia Bassilana presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. Controparte_1
Nato a Milano il 9 marzo 1991 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate il 21.04.2018
(anno 2018, atto n. 2, parte II, serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana;
Per_1
nato a [...] il [...], cittadinanza italiana;
nato a Per_2 Pt_2
Garbagnate Milanese il 12.11.2023, cittadinanza italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Pt_2
con collocamento prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale, che dispone di due distinti ingressi, viene assegnata quanto all'abitazione principale posta al primo piano dell'immobile sito in via Vicenza 3 a Bollate, alla sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti, mentre resta assegnato al sig. Parte_1 Pt_3 il locale “dependance” costituito da un unico locale e servizi sito al piano terra con autonomo ingresso.
I coniugi ripartiranno tra loro in pari misura i costi relativi alle utenze domestiche dell'energia elettrica e dell'acqua, nonché la tassa rifiuti. Ciascun coniuge pagherà le spese ordinarie relative alla porzione immobiliare a sé assegnata, mentre le spese straordinarie, da concordare, faranno carico ad entrambi in pari misura.
Si dà atto che il sig. i è già trasferito nel locale dependance a lui assegnato, ove egli Pt_3
ha già portato tutti i suoi beni ed effetti personali. 4. Il rateo mensile relativo al mutuo di euro 808,00= sarà pagato dai coniugi in pari misura ed a tal fine i coniugi provvederanno tempestivamente a versare ogni mese sul conto corrente cointestato presso la banca Credit Agricole, sul quale è addebitato il pagamento del mutuo, la quota di loro spettanza.
5. I coniugi ripartiranno tra loro i debiti contratti con la società Compass e la società Agos.
Nello specifico la sig.ra pagherà per intero il rateo mensile di euro 134,00= dovuto Pt_1
a Compass, mentre il sig. pagherà per intero il rateo mensile di euro 305,00= del Pt_3
finanziamento ottenuto da Agos, il tutto sino ad estinzione dei debiti.
6. In considerazione del fatto che il sig. svolge la propria attività mediante turni di Pt_3
lavoro differenziati di settimana in settimana, egli potrà tenere i figli con sé in orari e giornate che le parti dovranno concordare ogni settimana nella giornata del lunedì, dopo che il sig. vrà ricevuto il calendario dei turni settimanali. Pt_3
In ogni caso il sig. terrà con sé i figli nella giornata di riposo dalle ore 8.00 sino alle Pt_3
ore 19.00, curando di accompagnare e prelevare i bambini da scuola e per almeno un pomeriggio a settimana, dall'orario di uscita da scuola (16.30) sino alle ore 19.00.
Il sig. otrà tenere con sé i figli nella giornata della vigilia di Natale dalle ore 9.00 Pt_3
sino alle ore 23.00 ed alternando di anno in anno la giornata del Santo Stefano o di capodanno con i medesimi orari;
Il sig. terrà con sé i figli per l'intera giornata, dalle ore 8.00 sino alle ore 19.00, Pt_3
anche durante eventuali ulteriori periodi di ferie infra-annuali, curando di accompagnare e ritirare i figli a scuola.
Le parti potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanze nella stagione estiva di almeno 15 giorni, anche consecutivi ed a tal fine essi si comunicheranno, entro la data del
15 marzo il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelti comunicandosi i relativi recapiti. In considerazione della tenera età del figlio , quest'ultimo potrà trascorrere con il papà Pt_2
15 giorni di vacanza consecutivi a partire dall'anno 2027.
In caso di disaccordo sul periodo prescelto prevarranno le scelte materne negli anni dispari e le scelte paterne negli anni pari.
Ciascuna parte garantirà all'altro genitore l'accesso telefonico quotidiano ai figli, preferibilmente negli orari serali. 7. Le parti potranno, d'intesa tra loro e con preavviso di almeno 24 ore, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni e delle esigenze dei minori.
8. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico INPS dei figli di circa euro Pt_1
1.000,00= mensili.
9. Il sig. i obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, sino a quando questi non Pt_3
avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 180,00= mensili (60 euro per ciascun figlio) a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
Detto importo dovrà essere rivalutato ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori e devono ritenersi inclusi nello stesso, a solo titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco, i ticket mensa.
10. I coniugi concorreranno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dallo specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche e non coperti dal
SSN.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale o effettuati privatamente, cure non convenzionali, farmaci particolari o omeopatici.
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: rette e tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa la dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione scolastica, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: retta asilo nido
(con suddivisione del relativo bonus se percepito, fatta eccezione per la retta di che Pt_2
rimarrà a carico della signora alla quale unica spetterà il relativo bonus INPS), tasse Pt_1
scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia o all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), pre-scuola e dopo-scuola.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boyscout), viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori, centri ricreativi estivi privati, spese per la patente di guida, spese per autovettura (manutenzione, acquisto, bollo, assicurazione).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Le autovetture Fiat ND TO e Opel SA targate rispettivamente EP884SP e
EW824DD e intestate la prima alla signora e la seconda al sig. restano Pt_1 Pt_3
assegnate in proprietà definitiva al rispettivo intestatario, senza obbligo di conguaglio a carico e/o a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
12. I coniugi dichiarano di disporre di redditi da lavoro sufficienti per le rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono l'uno all'altro a tale titolo. 13. I coniugi dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, fatta eccezione per quanto statuito nel presente ricorso.
14. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto dei minori e carta di identità valida per l'espatrio.
15. I coniugi si impegnano a non introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi partner se non decorso almeno un anno dalla data della sentenza di separazione e in ogni caso solo ed esclusivamente allorquando la nuova relazione abbia assunto il carattere della stabilità.
16. Spese legali compensate.
17. Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 Parte_4
he hanno contratto matrimonio concordatario in Bollate il 21.04.2018.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG