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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IU DE Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. UE RT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1041/2024, riassunta in grado di appello
DA
, quale procuratore generale di (C.F. , Parte_1 Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Durini n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco Scicolone, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Romano Vaccarella e all'avv. Massimo Ranieri;
attore in riassunzione – già appellante
CONTRO
(C.F. , quale Società incorporante e già CP_1 C.F._2 Controparte_2 CP_3
, elettivamente domiciliato in Milano, via Verdi n. 2, presso lo studio dell'avv. Lorenzoni
[...]
David, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Bernava;
convenuto in riassunzione – già appellato
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: giudizio di revocazione ex art. 395, 1° comma, n.3) c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'appello di Milano, adìta ex art. 392 c.p.c. a seguito del rinvio disposto dall'ordinanza della S.C. n. 36053/2023 del 27 dicembre 2023, ove occorra previo annullamento della sentenza del Tribunale di Milano, sez. VI, dott.ssa Simonetti, n. 14507/2010 e dato atto della revocazione di tale sentenza e di quella della Corte d'appello di Milano, sez. I, n.
3598/2012:
in via principale, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per £ 3 miliardi, pari ad € 1.549.370,70, condannare , Filiale di Milano, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 19.652.501,59, oltre interessi e rivalutazione dal
23.2.1999 al saldo;
in via subordinata, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per £
1.320.000.000, pari ad € 681.723,11, condannare , Filiale di Milano, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 8.664.700,72, oltre interessi e
rivalutazione dal 23.2.1999 al saldo;
in via ulteriormente subordinata, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per
£ 820.000.000, pari ad € 423.494,26, condannare , Filiale di Milano, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 5.382.612,04, oltre interessi e rivalutazione dal 23.2.1999 al saldo;
in via estremamente subordinata, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per
£ 320.000.000, pari ad € 165.266,21, condannare , Filiale di Milano, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 2.100.533,52, oltre interessi e rivalutazione dal 23.2.1999 al saldo.
Con vittoria di compensi e spese del presente e dei pregressi gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Per CP_1
pagina 2 di 9 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
rigettare tutte le domande formulate dal sig. non in proprio ma in qualità di procuratore generale della sig.ra in Parte_1 Parte_2
quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali di cui alla tariffa professionale come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_3 Controparte_4
(oggi affinchè venisse accertata l'illegittimità del recesso Controparte_2
esercitato il 23.03.1995 dalla in relazione al contratto di apertura di credito in conto CP_5
corrente concluso il 22 febbraio 1994 e avente durata quinquennale, in origine, accordato sino al limite massimo di sei miliardi di lire, poi, ridotto, in data 4.10.1994, a tre miliardi di lire.
B. Dopo un articolato iter giudiziario, la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., con sentenza n. 506/2009, divenuta definitiva, accertava l'illegittimità del recesso esercitato dalla Banca.
C. Successivamente, instaurava un secondo giudizio, avanti al Tribunale di Parte_3
Milano, nei confronti della stessa Banca onde chiedere, in conseguenza dell'accertata illegittimità del recesso, il risarcimento dei danni, per non avere la stessa dato esecuzione al
“contratto gestione patrimoni mobiliari” in essere fra le parti e, in particolare, per essersi resa inadempiente all'ordine, del di acquistare tre miliardi di “azioni Bipop”. Pt_2
D. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 14507/2010, poi, confermata in appello (sentenza
C.A. Milano n. 3598/2012), respingeva le domande così proposte.
E. Essenzialmente, la Corte territoriale evidenziava che:
pagina 3 di 9 - da un lato, il citato ordine di acquisto non poteva essere eseguito dalla stante che il CP_5
contratto fra le parti aveva ad oggetto il solo acquisto di titoli obbligazionari o titoli di Stato
(con conseguente esclusione delle “azioni Bipop”);
- dall'altro, poiché - alla data dell'ordine - la provvista disponibile era pari ad una somma di molto inferiore agli indicati tre miliardi di lire.
F. La sentenza n. 3598/2012 veniva impugnata, avanti alla Corte di Cassazione ed il ricorso veniva respinto con sentenza n. 7921/2025, divenuta definitiva.
G. Nel mese di giugno 2015, conveniva nuovamente in giudizio, avanti al Parte_3
Tribunale di Milano, chiedendo la revocazione della sentenza del Controparte_4
Tribunale Milano n. 14507/2010, ai sensi dell'art. 395, 1° comma, n.3) c.p.c., in quanto:
- in data 22 maggio 2015, l'attore veniva convocato dai Carabinieri e gli veniva consegnato un “porta documenti” di sua proprietà e che era stato oggetto di furto dalla sua vettura nell'anno 1996;
- in esso, erano contenuti diversi documenti bancari, tra i quali quelli relativi al citato rapporto con (per il periodo: “febbraio 1994 - dicembre 1995”); Controparte_4
- i documenti così rivenuti, ad avviso dell'attore, davano prova dell'erroneità dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Milano (come confermato in appello), con particolare riferimento all'impossibilità della di dare seguito all'acquisto di “azioni”. CP_5
H. Con sentenza n.13205/2015, il Tribunale di Milano dichiarava la domanda così proposta
“inammissibile”, ritenendo competente la Corte di Appello di Milano, poiché la domanda di revocazione aveva ad oggetto una sentenza che era stata appellata.
I. Con sentenza n. 2423/2017, la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di primo grado, essenzialmente, ritenendo che la domanda fosse stata correttamente proposta avanti al Giudice di primo grado, essendosi formato il giudicato sulla base di una complessa interazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello;
inoltre, che la domanda era da ritenersi “ammissibile”, ravvisandosi la “causa di forza maggiore” di cui al comma 1°, n.3) dell'art. 395 c.p.c.
I documenti così rinvenuti – secondo la Corte di Appello - dimostravano che aveva Parte_3 lasciato “carta bianca”, alla Banca, circa la natura degli investimenti da compiere, nel senso che quest'ultima poteva acquistare anche “azioni”.
pagina 4 di 9 Peraltro – proseguiva la Corte di Appello – tali documenti “Sono unicamente prova che non vi
fossero limiti qualitativi agli investimenti, ma non provano in alcun modo che vi fosse un obbligo per la banca di eseguire un ordine di acquisto per un valore superiore alla provvista che CP_2
aveva a disposizione”, “questione su cui – si osservava - si era formato il giudicato, come
[...]
definitivamente accertato dal giudice della sentenza n.14507/2010 [il Tribunale di Milano] secondo il quale il limite dell'affidamento era di tre miliardi di lire (e non di sei) di cui lire
2.680.000 già utilizzati” .
J. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.36053 del 27 dicembre 2023, ha cassato la sentenza di appello n. 2423/2017, accogliendo il primo motivo di ricorso proposto da e dichiarando assorbito il secondo, e ha rinviato, a questa Corte di Appello, Parte_3
anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, si era denunciata la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 112 e 402, primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.,
nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp. attu. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.”
Il ricorrente si doleva del fatto che la sentenza impugnata avesse dato una Parte_3
motivazione sostanzialmente apparente e comunque errata e frutto di un sostanziale travisamento
delle pronunce intervenute nel giudizio risarcitorio.
Sul punto, la Corte di legittimità richiamava i contenuti della precedente pronuncia n. 7921/2015
cit. e con la quale aveva affrontato, in via assorbente rispetto agli altri motivi proposti, la sola e diversa questione relativa al “tipo” di investimento che la avrebbe potuto fare;
inoltre, si CP_5 evidenziava che, con quella pronuncia, erano stati dichiarati “assorbiti” gli altri motivi, ivi compreso quello relativo al “limite dell'affidamento” e alla possibilità per la Banca di dare esecuzione all'ordine di acquisto.
Quindi – osservava la Suprema Corte di Cassazione – “Una volta provato “che non vi fossero limiti qualitativi agli investimenti”, la Corte d'appello non poteva rigettare la domanda di
revocazione, ma doveva accoglierla e revocare la sentenza della medesima Corte d'appello n.
3598/2012, essendo appunto venuta meno la ragione principale del rigetto della domanda di risarcimento del danno … esaminando poi, nel rescissorio, le questioni dichiarate assorbite dalla
pagina 5 di 9 Corte di Cassazione e sulle quali non si era formato il giudicato essendo state oggetto di impugnazione” – (così, pgg. 9 e 10 sentenza Cass.).
Dato atto di ciò, il secondo motivo di ricorso - (con il quale si lamentava che la Corte di Appello non avesse considerato che “almeno 320 milioni di lire erano disponibili sul conto e avrebbero potuto essere utilizzati dalla ) - risultava assorbito. CP_5
Su tali basi, la Corte di Cassazione cassava la sentenza di appello n. 2423/2017 e rinviava alla
Corte di Appello di Milano affinchè, “una volta revocata la sentenza n. 3598/2012, [provveda] a decidere il merito della causa;
il giudice del rinvio deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio”.
K. Il giudizio di rinvio è stato riassunto da“ quale procuratore generale di Parte_1 Pt_2
, indicata in atti quale “chiamata all'eredità” di deceduto il 28 marzo
[...] Parte_3
2018.
L. Si è costituita, nel presente giudizio di rinvio, concludendo per il rigetto delle CP_6
domande avversarie.
M. Alla prima udienza celebrata in data 16.10.2024, la causa è stata avviata al 7.05.2025 e, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
N. Con “istanza di rimessione in fase di discussione” depositata in data 31.7.2025, la Banca ha prospettato quanto segue:
- che, in data 29 luglio 2025, chiedeva informazioni all'Ufficio Anagrafe del Comune di
Roma in relazione all'indirizzo di;
Parte_2
- che, in pari data, l'Ufficio comunicava che quest'ultima era defunta il 22 settembre 2023 e, quindi, prima dell'emissione della sentenza n. 36053/2023 della Corte di Cassazione e prima che , dichiarandosi “procuratore generale di , conferisse Parte_1 Parte_2
nuova procura alle liti, al difensore, ai fini del presente giudizio di rinvio.
Per tali ragioni, la ha evidenziato che la riassunzione del giudizio, avanti a questa Corte, e CP_5
gli atti conseguenti debbano ritenersi nulli ovvero inesistenti e ha chiesto fissarsi udienza, per la discussione in contraddittorio, per l'adozione di “ogni più opportuno provvedimento ai fini dell'estinzione del giudizio”.
pagina 6 di 9 O. Con decreto presidenziale del 15 settembre 2025, è stata fissata udienza onde instaurare il contraddittorio fra le parti e, all'esito, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per i seguenti principali motivi.
I.A. All'udienza celebrata in data 15 settembre 2025, il procuratore dell'attrice in riassunzione confermava, a verbale, le circostanze indicate dalla con l'istanza del 31 luglio 2025 e già in CP_5
precedenza indicate – (così, verbale udienza 17 settembre 2025).
Ciò premesso, risulta ex actis che “ ” abbia conferito procura alle liti, al proprio Parte_1
difensore, ai fini della riassunzione del presente giudizio di rinvio, spendendo la qualità di
“procuratore generale, per atto Notaio di Roma del 17 aprile 2018, rep. n. 6159, Persona_1
racc. n. 3715, della sig.ra nata a [...], il [...] (c.f. Parte_2
, chiamata all'eredità del sig. deceduto il 28 marzo 2018” – C.F._3 Parte_3
come da procura alle liti prodotta sub allegato “A” all'atto di citazione in riassunzione datato 26 marzo 2024.
Peraltro, a tale momento, era già deceduta (sin dal 22 settembre 2023) e, pertanto, Parte_2
non era più “procuratore generale” della medesima e non aveva alcun potere di Parte_1
rappresentanza sostanziale in relazione a quanto oggetto di controversia.
Di conseguenza, la procura alle liti, così conferita per il presente giudizio di rinvio, è da valutarsi giuridicamente “inesistente”, atteso che – con la “morte” del rappresentato (la sig.ra – il Pt_2
mandato in precedenza conferito a si era estinto ex lege (art. 1722 c.c.), in difetto di Parte_1
altre o diverse previsioni, non contenute nella procura generale prodotta in giudizio e già indicata.
I.B. Oltre a ciò, si osserva che “l'inesistenza” della procura alle liti così conferita non sia sanabile, in quanto – nel caso in decisione – trova applicazione l'art. 182 c.p.c. nella sua formulazione antecedente alla Riforma Cartabia, trattandosi di “giudizio di rinvio” e che rappresenta, sul piano pagina 7 di 9 processuale – secondo l'ampio orientamento che si intende ribadire - la prosecuzione dell'originario giudizio di appello conclusosi con la sentenza, poi, cassata.1
In base all'art. 182 c.p.c. ratione temporsi vigente, la “procura inesistente” non è sanabile, in quanto la norma contemplava la sola ipotesi di sanatoria della “procura nulla” e la modifica legislativa, ad opera del d. lgs. 149/2022, ha portata innovativa e non di mera interpretazione (così, sul punto, Cass. Civ. III, sentenza 9 ottobre 2023, n. 28251; SS.UU. Civili 21 dicembre 2022, n. 37434).
In ogni caso, anche a prescindere da ciò, si osserva che il procuratore di parte appellante in riassunzione non abbia depositato, all'udienza 17 settembre 2025, alcuna procura in sanatoria – risultando, dunque, privo di ius postulandi.
I.D. Né, infine – ad avviso della Corte – appare ipotizzabile la c.d. “ultrattività del mandato”, così come auspicato dal medesimo procuratore all'ultima udienza del 17.9.2025.
Sul punto, si osserva che, nel giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione, risultava conferita, in calce al ricorso datato 29 dicembre 2017, la “procura speciale” relativa a tale grado di giudizio e, peraltro, da parte di “ – (a tale momento, ancora in vita). Parte_3
Infatti, la citata “procura generale” (sostanziale) veniva conferita - da quale Parte_2
“chiamata all'eredità” di - a , solo con il successivo atto notarile del 17 Parte_3 Parte_1
aprile 2018.
Secondo l'orientamento che si intende ribadire, “Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità [ovvero, si aggiunge, abbia assistito una diversa parte nel giudizio di legittimità e nelle more deceduta] atteso che, per un verso,
il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito
per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio” (così, Cass. Civ., 5, ordinanza n.11430 del 30 aprile 2019).
Inoltre, si rileva che, anche nel primo giudizio di appello, celebrato avanti alla Corte di Appello di
Milano e che si era concluso con la sentenza n. 2423/2017, poi, cassata, era parte processuale il medesimo “ e, dunque, in tale fase di merito, la procura liti era stata conferita, al Parte_3
difensore, da diverso soggetto.
Di conseguenza, per tali principali considerazioni, non si ravvisano i presupposti per l'operatività della c.d. ultrattività del mandato.
I.E. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
II. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, del giudizio di cassazione (che ha visto vittorioso l'allora ricorrente dopo un articolato Parte_3
iter processuale), oltre che del presente grado (che si conclude con la pronuncia “in rito” per le ragioni in precedenza evidenziate) – si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio iscritto al R.G. n. 1041/2024, riassunto da
, quale procuratore generale di nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE RT IU DE
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., I, sentenza n. 6828 del 13 luglio 1998: “Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, ed il "thema decidendum" è definito dalla pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei termini fissati dalla pronuncia della Suprema Corte, va considerato pendente fin dal momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata”
pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IU DE Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. UE RT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1041/2024, riassunta in grado di appello
DA
, quale procuratore generale di (C.F. , Parte_1 Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Durini n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco Scicolone, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Romano Vaccarella e all'avv. Massimo Ranieri;
attore in riassunzione – già appellante
CONTRO
(C.F. , quale Società incorporante e già CP_1 C.F._2 Controparte_2 CP_3
, elettivamente domiciliato in Milano, via Verdi n. 2, presso lo studio dell'avv. Lorenzoni
[...]
David, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Bernava;
convenuto in riassunzione – già appellato
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: giudizio di revocazione ex art. 395, 1° comma, n.3) c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'appello di Milano, adìta ex art. 392 c.p.c. a seguito del rinvio disposto dall'ordinanza della S.C. n. 36053/2023 del 27 dicembre 2023, ove occorra previo annullamento della sentenza del Tribunale di Milano, sez. VI, dott.ssa Simonetti, n. 14507/2010 e dato atto della revocazione di tale sentenza e di quella della Corte d'appello di Milano, sez. I, n.
3598/2012:
in via principale, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per £ 3 miliardi, pari ad € 1.549.370,70, condannare , Filiale di Milano, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 19.652.501,59, oltre interessi e rivalutazione dal
23.2.1999 al saldo;
in via subordinata, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per £
1.320.000.000, pari ad € 681.723,11, condannare , Filiale di Milano, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 8.664.700,72, oltre interessi e
rivalutazione dal 23.2.1999 al saldo;
in via ulteriormente subordinata, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per
£ 820.000.000, pari ad € 423.494,26, condannare , Filiale di Milano, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 5.382.612,04, oltre interessi e rivalutazione dal 23.2.1999 al saldo;
in via estremamente subordinata, ritenuta la legittimità dell'ordine di acquisto di azioni Bipop per
£ 320.000.000, pari ad € 165.266,21, condannare , Filiale di Milano, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 2.100.533,52, oltre interessi e rivalutazione dal 23.2.1999 al saldo.
Con vittoria di compensi e spese del presente e dei pregressi gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Per CP_1
pagina 2 di 9 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
rigettare tutte le domande formulate dal sig. non in proprio ma in qualità di procuratore generale della sig.ra in Parte_1 Parte_2
quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali di cui alla tariffa professionale come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_3 Controparte_4
(oggi affinchè venisse accertata l'illegittimità del recesso Controparte_2
esercitato il 23.03.1995 dalla in relazione al contratto di apertura di credito in conto CP_5
corrente concluso il 22 febbraio 1994 e avente durata quinquennale, in origine, accordato sino al limite massimo di sei miliardi di lire, poi, ridotto, in data 4.10.1994, a tre miliardi di lire.
B. Dopo un articolato iter giudiziario, la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., con sentenza n. 506/2009, divenuta definitiva, accertava l'illegittimità del recesso esercitato dalla Banca.
C. Successivamente, instaurava un secondo giudizio, avanti al Tribunale di Parte_3
Milano, nei confronti della stessa Banca onde chiedere, in conseguenza dell'accertata illegittimità del recesso, il risarcimento dei danni, per non avere la stessa dato esecuzione al
“contratto gestione patrimoni mobiliari” in essere fra le parti e, in particolare, per essersi resa inadempiente all'ordine, del di acquistare tre miliardi di “azioni Bipop”. Pt_2
D. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 14507/2010, poi, confermata in appello (sentenza
C.A. Milano n. 3598/2012), respingeva le domande così proposte.
E. Essenzialmente, la Corte territoriale evidenziava che:
pagina 3 di 9 - da un lato, il citato ordine di acquisto non poteva essere eseguito dalla stante che il CP_5
contratto fra le parti aveva ad oggetto il solo acquisto di titoli obbligazionari o titoli di Stato
(con conseguente esclusione delle “azioni Bipop”);
- dall'altro, poiché - alla data dell'ordine - la provvista disponibile era pari ad una somma di molto inferiore agli indicati tre miliardi di lire.
F. La sentenza n. 3598/2012 veniva impugnata, avanti alla Corte di Cassazione ed il ricorso veniva respinto con sentenza n. 7921/2025, divenuta definitiva.
G. Nel mese di giugno 2015, conveniva nuovamente in giudizio, avanti al Parte_3
Tribunale di Milano, chiedendo la revocazione della sentenza del Controparte_4
Tribunale Milano n. 14507/2010, ai sensi dell'art. 395, 1° comma, n.3) c.p.c., in quanto:
- in data 22 maggio 2015, l'attore veniva convocato dai Carabinieri e gli veniva consegnato un “porta documenti” di sua proprietà e che era stato oggetto di furto dalla sua vettura nell'anno 1996;
- in esso, erano contenuti diversi documenti bancari, tra i quali quelli relativi al citato rapporto con (per il periodo: “febbraio 1994 - dicembre 1995”); Controparte_4
- i documenti così rivenuti, ad avviso dell'attore, davano prova dell'erroneità dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Milano (come confermato in appello), con particolare riferimento all'impossibilità della di dare seguito all'acquisto di “azioni”. CP_5
H. Con sentenza n.13205/2015, il Tribunale di Milano dichiarava la domanda così proposta
“inammissibile”, ritenendo competente la Corte di Appello di Milano, poiché la domanda di revocazione aveva ad oggetto una sentenza che era stata appellata.
I. Con sentenza n. 2423/2017, la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di primo grado, essenzialmente, ritenendo che la domanda fosse stata correttamente proposta avanti al Giudice di primo grado, essendosi formato il giudicato sulla base di una complessa interazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello;
inoltre, che la domanda era da ritenersi “ammissibile”, ravvisandosi la “causa di forza maggiore” di cui al comma 1°, n.3) dell'art. 395 c.p.c.
I documenti così rinvenuti – secondo la Corte di Appello - dimostravano che aveva Parte_3 lasciato “carta bianca”, alla Banca, circa la natura degli investimenti da compiere, nel senso che quest'ultima poteva acquistare anche “azioni”.
pagina 4 di 9 Peraltro – proseguiva la Corte di Appello – tali documenti “Sono unicamente prova che non vi
fossero limiti qualitativi agli investimenti, ma non provano in alcun modo che vi fosse un obbligo per la banca di eseguire un ordine di acquisto per un valore superiore alla provvista che CP_2
aveva a disposizione”, “questione su cui – si osservava - si era formato il giudicato, come
[...]
definitivamente accertato dal giudice della sentenza n.14507/2010 [il Tribunale di Milano] secondo il quale il limite dell'affidamento era di tre miliardi di lire (e non di sei) di cui lire
2.680.000 già utilizzati” .
J. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.36053 del 27 dicembre 2023, ha cassato la sentenza di appello n. 2423/2017, accogliendo il primo motivo di ricorso proposto da e dichiarando assorbito il secondo, e ha rinviato, a questa Corte di Appello, Parte_3
anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, si era denunciata la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 112 e 402, primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.,
nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp. attu. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.”
Il ricorrente si doleva del fatto che la sentenza impugnata avesse dato una Parte_3
motivazione sostanzialmente apparente e comunque errata e frutto di un sostanziale travisamento
delle pronunce intervenute nel giudizio risarcitorio.
Sul punto, la Corte di legittimità richiamava i contenuti della precedente pronuncia n. 7921/2015
cit. e con la quale aveva affrontato, in via assorbente rispetto agli altri motivi proposti, la sola e diversa questione relativa al “tipo” di investimento che la avrebbe potuto fare;
inoltre, si CP_5 evidenziava che, con quella pronuncia, erano stati dichiarati “assorbiti” gli altri motivi, ivi compreso quello relativo al “limite dell'affidamento” e alla possibilità per la Banca di dare esecuzione all'ordine di acquisto.
Quindi – osservava la Suprema Corte di Cassazione – “Una volta provato “che non vi fossero limiti qualitativi agli investimenti”, la Corte d'appello non poteva rigettare la domanda di
revocazione, ma doveva accoglierla e revocare la sentenza della medesima Corte d'appello n.
3598/2012, essendo appunto venuta meno la ragione principale del rigetto della domanda di risarcimento del danno … esaminando poi, nel rescissorio, le questioni dichiarate assorbite dalla
pagina 5 di 9 Corte di Cassazione e sulle quali non si era formato il giudicato essendo state oggetto di impugnazione” – (così, pgg. 9 e 10 sentenza Cass.).
Dato atto di ciò, il secondo motivo di ricorso - (con il quale si lamentava che la Corte di Appello non avesse considerato che “almeno 320 milioni di lire erano disponibili sul conto e avrebbero potuto essere utilizzati dalla ) - risultava assorbito. CP_5
Su tali basi, la Corte di Cassazione cassava la sentenza di appello n. 2423/2017 e rinviava alla
Corte di Appello di Milano affinchè, “una volta revocata la sentenza n. 3598/2012, [provveda] a decidere il merito della causa;
il giudice del rinvio deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio”.
K. Il giudizio di rinvio è stato riassunto da“ quale procuratore generale di Parte_1 Pt_2
, indicata in atti quale “chiamata all'eredità” di deceduto il 28 marzo
[...] Parte_3
2018.
L. Si è costituita, nel presente giudizio di rinvio, concludendo per il rigetto delle CP_6
domande avversarie.
M. Alla prima udienza celebrata in data 16.10.2024, la causa è stata avviata al 7.05.2025 e, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
N. Con “istanza di rimessione in fase di discussione” depositata in data 31.7.2025, la Banca ha prospettato quanto segue:
- che, in data 29 luglio 2025, chiedeva informazioni all'Ufficio Anagrafe del Comune di
Roma in relazione all'indirizzo di;
Parte_2
- che, in pari data, l'Ufficio comunicava che quest'ultima era defunta il 22 settembre 2023 e, quindi, prima dell'emissione della sentenza n. 36053/2023 della Corte di Cassazione e prima che , dichiarandosi “procuratore generale di , conferisse Parte_1 Parte_2
nuova procura alle liti, al difensore, ai fini del presente giudizio di rinvio.
Per tali ragioni, la ha evidenziato che la riassunzione del giudizio, avanti a questa Corte, e CP_5
gli atti conseguenti debbano ritenersi nulli ovvero inesistenti e ha chiesto fissarsi udienza, per la discussione in contraddittorio, per l'adozione di “ogni più opportuno provvedimento ai fini dell'estinzione del giudizio”.
pagina 6 di 9 O. Con decreto presidenziale del 15 settembre 2025, è stata fissata udienza onde instaurare il contraddittorio fra le parti e, all'esito, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per i seguenti principali motivi.
I.A. All'udienza celebrata in data 15 settembre 2025, il procuratore dell'attrice in riassunzione confermava, a verbale, le circostanze indicate dalla con l'istanza del 31 luglio 2025 e già in CP_5
precedenza indicate – (così, verbale udienza 17 settembre 2025).
Ciò premesso, risulta ex actis che “ ” abbia conferito procura alle liti, al proprio Parte_1
difensore, ai fini della riassunzione del presente giudizio di rinvio, spendendo la qualità di
“procuratore generale, per atto Notaio di Roma del 17 aprile 2018, rep. n. 6159, Persona_1
racc. n. 3715, della sig.ra nata a [...], il [...] (c.f. Parte_2
, chiamata all'eredità del sig. deceduto il 28 marzo 2018” – C.F._3 Parte_3
come da procura alle liti prodotta sub allegato “A” all'atto di citazione in riassunzione datato 26 marzo 2024.
Peraltro, a tale momento, era già deceduta (sin dal 22 settembre 2023) e, pertanto, Parte_2
non era più “procuratore generale” della medesima e non aveva alcun potere di Parte_1
rappresentanza sostanziale in relazione a quanto oggetto di controversia.
Di conseguenza, la procura alle liti, così conferita per il presente giudizio di rinvio, è da valutarsi giuridicamente “inesistente”, atteso che – con la “morte” del rappresentato (la sig.ra – il Pt_2
mandato in precedenza conferito a si era estinto ex lege (art. 1722 c.c.), in difetto di Parte_1
altre o diverse previsioni, non contenute nella procura generale prodotta in giudizio e già indicata.
I.B. Oltre a ciò, si osserva che “l'inesistenza” della procura alle liti così conferita non sia sanabile, in quanto – nel caso in decisione – trova applicazione l'art. 182 c.p.c. nella sua formulazione antecedente alla Riforma Cartabia, trattandosi di “giudizio di rinvio” e che rappresenta, sul piano pagina 7 di 9 processuale – secondo l'ampio orientamento che si intende ribadire - la prosecuzione dell'originario giudizio di appello conclusosi con la sentenza, poi, cassata.1
In base all'art. 182 c.p.c. ratione temporsi vigente, la “procura inesistente” non è sanabile, in quanto la norma contemplava la sola ipotesi di sanatoria della “procura nulla” e la modifica legislativa, ad opera del d. lgs. 149/2022, ha portata innovativa e non di mera interpretazione (così, sul punto, Cass. Civ. III, sentenza 9 ottobre 2023, n. 28251; SS.UU. Civili 21 dicembre 2022, n. 37434).
In ogni caso, anche a prescindere da ciò, si osserva che il procuratore di parte appellante in riassunzione non abbia depositato, all'udienza 17 settembre 2025, alcuna procura in sanatoria – risultando, dunque, privo di ius postulandi.
I.D. Né, infine – ad avviso della Corte – appare ipotizzabile la c.d. “ultrattività del mandato”, così come auspicato dal medesimo procuratore all'ultima udienza del 17.9.2025.
Sul punto, si osserva che, nel giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione, risultava conferita, in calce al ricorso datato 29 dicembre 2017, la “procura speciale” relativa a tale grado di giudizio e, peraltro, da parte di “ – (a tale momento, ancora in vita). Parte_3
Infatti, la citata “procura generale” (sostanziale) veniva conferita - da quale Parte_2
“chiamata all'eredità” di - a , solo con il successivo atto notarile del 17 Parte_3 Parte_1
aprile 2018.
Secondo l'orientamento che si intende ribadire, “Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità [ovvero, si aggiunge, abbia assistito una diversa parte nel giudizio di legittimità e nelle more deceduta] atteso che, per un verso,
il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito
per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio” (così, Cass. Civ., 5, ordinanza n.11430 del 30 aprile 2019).
Inoltre, si rileva che, anche nel primo giudizio di appello, celebrato avanti alla Corte di Appello di
Milano e che si era concluso con la sentenza n. 2423/2017, poi, cassata, era parte processuale il medesimo “ e, dunque, in tale fase di merito, la procura liti era stata conferita, al Parte_3
difensore, da diverso soggetto.
Di conseguenza, per tali principali considerazioni, non si ravvisano i presupposti per l'operatività della c.d. ultrattività del mandato.
I.E. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
II. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, del giudizio di cassazione (che ha visto vittorioso l'allora ricorrente dopo un articolato Parte_3
iter processuale), oltre che del presente grado (che si conclude con la pronuncia “in rito” per le ragioni in precedenza evidenziate) – si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio iscritto al R.G. n. 1041/2024, riassunto da
, quale procuratore generale di nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE RT IU DE
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., I, sentenza n. 6828 del 13 luglio 1998: “Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, ed il "thema decidendum" è definito dalla pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei termini fissati dalla pronuncia della Suprema Corte, va considerato pendente fin dal momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata”
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