Art. 1. Articolo unico.
Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell' art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".
Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell' art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".