Articolo 1 della Legge 8 luglio 1957, n. 578
Versione
9 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell' art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".

Entrata in vigore il 9 agosto 1957