Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4208/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIALE DEGLI Parte_1
ATLANTICI, 4 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. CATURANO
FEDERICA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
, contumace Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/10/2024 parte ricorrente – premesso di aver lavorato dal 2020 al 2022 in qualità di dipendente subordinato a tempo determinato del con la qualifica di docente di scuola con ultima sede di Controparte_1
servizio l'IC Moscati di Benevento di non avere percepito, in applicazione del
CCNL vigente la retribuzione professionale docenti indennità prevista
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docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno- chiedeva di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere e quindi a percepire la Retribuzione Professionale Docenti, nella misura prevista dal CCNL ratione temporis applicabile, per i periodi, come indicati in narrativa, in cui ha prestato servizio come supplente temporaneo con ogni relativa conseguenza di natura previdenziale ed economica prevista dalla legge e dal
CCNL in ordine al predetto riconoscimento;
2) Per l'effetto di quanto al punto 1), condannare le Amministrazioni scolastiche convenute, in solido tra di esse, al pagamento, in favore della prof.ssa dell'importo di Euro Parte_1
1858,24 lordi oltre interessi dalla data della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, o quello diverso che dovesse essere accertato come effettivamente dovuto anche a seguito di CTU tecnico – contabile, a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti per i periodi, come indicati in narrativa, in cui il ricorrente ha prestato servizio quale supplente temporaneo nonché ad ogni ulteriore indennità (TFR, ecc.) connessa e/o maturata in virtù del predetto riconoscimento.
3)Condannare le Amministrazioni convenute in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”. Cont Il è rimasto contumace.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va infatti accolta la domanda della ricorrente di vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite.
La giurisprudenza della Cassazione con sentenza 20015/2018 ha statuito che l'art. 7 del CCNL cit. ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo,
2 al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione
Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(sul punto Cass. 17773/2017 e Cass. civ. n. 2924/2020).
3 Quindi, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicchè il successivo richiamo, contento nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto:
"l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. sent. 20015/2018 cit.).
Ai fini decisori, soccorre anche la recente ordinanza n. 2924/2020 della Corte di
Cassazione resa in materia: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti,
4 prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Parte ricorrente ha elaborato proprio conteggio evidenziando che la retribuzione professionale docenti ammonta ad Euro 1858,24 per il periodo indicato in ricorso a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica ove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007).
Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che il nuovo CCNL Scuola 2016/2017 all'art. 38 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti dal
1.3.2018 e ha allegato relativa tabella degli incrementi mensili. Ha quindi
5 osservato che dal 1.3.2018 la retribuzione professionale docenti ammonta ad
Euro 174,50. Sulla base dei parametri di cui sopra e dei giorni di lavoro negli anni scolastici oggetto della presente causa ha quindi calcolato la somma di Euro
1858,24.
Il conteggio offerto risulta immune da vizi e non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto rimasto contumace. CP_1
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento a favore della CP_1
ricorrente della somma di Euro 1858,24 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2015 per il servizio non di ruolo prestato dal 20.11.14 al 13.3.15 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio non di ruolo prestato per l'importo complessivo di Euro 1858,24 e per l'effetto condanna il resistente al pagamento della stessa, oltre alla maggior somma tra CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
2) condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, Controparte_1
che liquida in Euro 1314,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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