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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16721/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16721/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI FELICE ALBERTO e dell'avv. DE MARZO
GIUSEPPINA, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. PORRARO DOMENICO e dell'avv. CAPOBIANCO
ERNESTO, giusta procura in atti;
-opposta-
Nonché nei confronti di contumace Controparte_3
-debitore principale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il giudizio di merito a Controparte_1 seguito dell'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di pagina 1 di 11 sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1072/2012 R.G.E. promossa dall' in forza del contratto di Controparte_2 mutuo fondiario per notar del 21/12/2006 stipulato con l'AGENZIA Per_1
DELLO SPORT – società sportiva dilettantistica s.r.l.
L'opponente, assoggettata all'esecuzione quale terza datrice di ipoteca sull'immobile pignorato, ha sollevato questioni relative alla nullità del mutuo e, comunque, alla invalidità della garanzia ipotecaria dalla stessa concessa, asseritamente scaturenti dalla imprudente e abusiva concessione alla debitrice principale di un ingente credito da parte della procedente a fronte della modesta capacità economica della mutuataria.
Ha dunque chiesto, previo accertamento della violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme in tema di esercizio dell'attività bancaria e dei doveri di correttezza e buona fede e per aver indotto a rilasciare CP_1 garanzia ipotecaria a favore della procedente, la declaratoria di nullità dell'operazione di finanziamento, l'affermazione della insussistenza del diritto del diritto del creditore di procedere in executivis, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno cagionato.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'avversa opposizione.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dall'opponente e integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice principale (AGENZIA DELLO SPORT
s.r.l.), rimasta contumace, la causa – istruita documentalmente – è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Le domande di parte opponente sono infondate e meritano le sorti del rigetto.
Preme innanzitutto evidenziare che l'odierno giudizio costituisce la fase di merito di un'opposizione introdotta dalla terza datrice di ipoteca avverso un'esecuzione già avviata ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c.
pagina 2 di 11 Oggetto dell'opposizione esecutiva è l'accertamento negativo del diritto del creditore di procedere in executivis.
Nello specifico, l'opponente lamenta l'abusiva concessione del credito da parte della banca mutuante.
Deve tuttavia osservarsi che la tutela apprestata dall'ordinamento in siffatta ipotesi non è quella reale, caducatoria del titolo, bensì risarcitoria.
Invero, l'abusiva concessione del credito, pur integrando una condotta illecita sanzionabile in capo all'istituto bancario giammai potrà riverberare i propri effetti in termini di patologia contrattuale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non è causa di nullità del contratto l'abusiva concessione di credito in favore di un'impresa che versi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, configurandosi piuttosto la fattispecie come un illecito, fonte di responsabilità per il soggetto finanziatore”
(così, per tutti, Cass., n. 8382 del 2022).
L'illecito sostegno finanziario all'impresa per la concessione o la reiterata concessione del credito obbliga infatti le banche finanziatrici al risarcimento dei danni cagionati sia alle società che ai terzi e non determina dunque ripercussioni patologiche sui contratti stipulati e, men che meno, la invalidità genetica della garanzia volontariamente prestata dalla odierna opponente in favore dell'istituto di credito per i debiti della AGENZIA DELLO SPORT s.r.l. (che legittima l'espropriazione ex art. 602 e ss. c.p.c. nei suoi confronti), sulla scorta dei medesimi profili (abusiva ed illecita concessione del credito) fatti valere a sostegno della pretesa di invalidità del mutuo.
Analogamente, l'invalidità dell'operazione di finanziamento non è ricollegabile neppure alla assunta contrarietà a correttezza e buona fede del comportamento tenuto dalla creditrice procedente nella fase anteriore alla stipulazione o del contratto, la quale può giustificare al più l'affermazione di una responsabilità precontrattuale o contrattuale delle parti, ove si traduca nella violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. o nell'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047;
Cass., Sez. III, 30/12/1997, n. 13131).
pagina 3 di 11 Al riguardo, deve peraltro evidenziarsi la novità – e, dunque,
l'inammissibilità – delle questioni sollevate dall'opponente soltanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e relative alla assunta invalidità dell'operazione di finanziamento in esame, ricondotta dall'attrice alla assunta
“illiceità dell'operazione posta in essere tra ICS ed il Comitato Controparte_4 attraverso l'interposizione di AGENZIA DELLO SPORT
[...] CP_5
(operazione ideata dal costituita dal complesso di atti relativi alla presa in CP_5 gestione della piscina di e dal collegato contratto di mutuo a richiedersi CP_1
a ICS, ai fini dell'ottenimento del quale veniva fittiziamente interposta la AGENZIA
DELLO SPORT, partecipata e controllata dal stesso), operazione illecita CP_5 perché tesa ad eludere il divieto normativo di finanziare direttamente il e le CP_5 sue strutture da parte di ICS”.
È infatti noto che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass., n. 9226 del 2022).
Da quanto esposto consegue che l'accertamento della concessione abusiva non farebbe venire meno, di per sé, il diritto di procedere ad esecuzione forzata, mantenendo il titolo la propria validità ed efficacia (in argomento, cfr., per tutti,
Trib. Reggio Calabria, n. 852/2023: “le doglianze concernenti gli asseriti illeciti compiuti dagli istituti di credito sono inammissibili in quanto afferenti fattispecie che non vengono in rilievo nell'ambito della procedura esecutiva de qua. Tale contestazione si colloca, dunque, al di fuori del perimetro del sindacato del giudice dell'opposizione all'esecuzione. All'uopo si osserva che attraverso il rimedio ex art. 615 c.p.c. il debitore può far valere solo vizi afferenti l'an o il quantum della pretesa creditoria e non anche condotte che sebbene potenzialmente foriere di eventuali profili risarcitori non incidono in alcun modo sul diritto ad agire in executivis”).
Pertanto, la concessione abusiva del credito potrebbe incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata soltanto se venisse accertato un danno in capo pagina 4 di 11 all'odierno opponente e questo venisse posto in compensazione con il credito del finanziatore.
Ora, atteso che la condotta di concessione abusiva del credito, delineata a partire dalla sentenza n. 7030/2006 della Corte di Cassazione, produce un danno di duplice natura, sia nei confronti del cliente “finanziato” sia nei confronti dei creditori, o più in generale dei terzi, è bene precisare che, mentre, nei confronti del cliente “finanziato” tale concessione integra un inadempimento contrattuale, che arreca un danno consistente nell'aggravamento della sua esposizione debitoria;
nei confronti dei terzi tale condotta è qualificabile come illecito civile derivante dalla violazione del principio del neminem laedere.
Si tratta dunque di un autonomo illecito di natura extracontrattuale, gravando sul danneggiato l'onere della prova della sussistenza dei relativi elementi costitutivi.
Ciò posto, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il credito sia stato concesso abusivamente.
La Corte di legittimità ha invero affermato che l'erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (v. Cass. ord. n. 18610/2021).
È stato altresì precisato che non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione “ex ante”, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità
pagina 5 di 11 del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi (v. Cass. ord. n.
18610/2021).
Ebbene, nel caso in esame, nessuna responsabilità per abusiva concessione del credito può configurarsi in capo all'istituto di credito convenuto, e ciò per le seguenti dirimenti ragioni.
Parte attrice non ha innanzitutto evidenziato alcuno stato di decozione della società finanziata al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
Al riguardo, preme evidenziare che la concessione abusiva del credito non si ha allorché venga prestato danaro ad un soggetto in difficoltà (anche perché appartiene alla comune esperienza il dato di fatto che raramente una crisi di impresa può essere superata senza nuova finanza e quindi precludere il prestito di danaro a soggetti in difficoltà significherebbe condannarli aprioristicamente alla fine imprenditoriale), bensì in presenza di uno stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata: nello specifico, tuttavia, l'opponente non ha fornito alcuna prova del fatto che al momento dell'erogazione delle somme versasse in una situazione di insolvenza o crisi conclamata.
Sul punto, si è infatti chiarito che “Va in ogni caso escluso che la difficoltà economica dell'impresa sia di per sé prova di un finanziamento abusivo.
Al riguardo si può osservare che la fattispecie della concessione abusiva di credito all'impresa, di creazione giurisprudenziale, presuppone sul piano oggettivo un quid pluris rispetto alla mera difficoltà economica (stato tipico di chi ricorre al credito), ossia la irreversibilità dello stato di crisi dell'impresa (l'assenza di concrete prospettive di superamento della crisi), nel caso di specie non specificamente allegato” (Trib. Verona, n. 1859 del 2022).
Con riferimento alla dedotta insolvenza, il capitale sociale nominale della società finanziata, seppur esiguo, non è poi affatto indice, di per sé considerato, del dissesto o dell'incapacità di adempiere alla restituzione di finanziamenti, anche di importi elevati;
né, relativamente al periodo in cui la società è stata finanziata dall'istituto di credito, sono stato prodotti altri elementi sintomatici
(quali ingiunzioni, protesti, mezzi anomali di pagamento) da cui si possa desumere il dedotto dissesto.
pagina 6 di 11 La circostanza per cui la mutuataria era già gravata da mutuo di rilevante importo non è dirimente, se non accompagnata dalla prova dell'eventuale insolvenza della beneficiaria.
Inoltre, nessun elemento di colpa o dolo in capo all'istituto di credito convenuto è stato dedotto e provato.
Il finanziamento oggetto di causa è invero una normale sovvenzione bancaria (attuata mediante forme contrattuali tipiche) che non presenta elementi di anomalia, essendo peraltro accompagnata proprio dalla concessione di una garanzia reale.
Nulla è stato provato dalla parte attrice in ordine alla ricorrenza del necessario requisito dell'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa.
A ciò si aggiunga il ruolo che parte attrice ha svolto nella vicenda in esame, concorrendo all'operazione di finanziamento in parola, e ciò anche considerato che l'eventuale responsabilità per concessione abusiva del credito può essere fatta valere non certo da chi ha consapevolmente concorso alla concessione del finanziamento, quale il terzo datore di ipoteca posta a garanzia del mutuo.
A tale ultimo riguardo, occorre invero evidenziare che affinché possa dirsi sussistente l'abusività della concessione di un finanziamento bancario, è necessario provare non solo che la banca non abbia effettuato una corretta istruttoria di fido, ma altresì che tale condotta negligente (elemento soggettivo) abbia determinato la consapevole concessione di credito a un soggetto immeritevole e quindi ab origine impossibilitato a ripianare l'esposizione debitoria
(prova del c.d. danno evento), con conseguente necessità di escutere le garanzie ai fini del soddisfacimento del credito. Il presupposto risarcitorio dell'ingiustizia del danno va però valutato sotto un ulteriore e determinante profilo, consistente nello stato psicologico del preteso danneggiato. Infatti, il risarcimento del danno nel caso di abusiva concessione del credito si traduce in una ipotesi di tutela dell'affidamento di terzi per la falsa apparenza creatasi in ordine alla meritevolezza di ricevere credito in capo al finanziato. Ne deriva come non possa pretendere di essere tutelato chi fosse o pagina 7 di 11 dovesse essere, usando la diligenza ordinaria, consapevole delle difficoltà economiche del destinatario del credito, dovendo in questo caso l'affidamento di tale soggetto considerarsi colpevole.
In questa prospettiva, la responsabilità della per concessione abusiva Pt_1 del credito non si atteggia come un'ipotesi di responsabilità verso la parte contraente, dovendosi nel caso concreto includere lo stesso garante (terzo datore di ipoteca) tra i soggetti che hanno “dato luogo alla abusiva concessione del credito”.
Nella specie, la pedissequa prestazione delle garanzie si ritiene infatti concausa dell'evento, atteso che, in assenza della stessa, può legittimamente presumersi che la banca non avrebbe concesso il credito.
Del resto, ciò che lamenta, in definitiva, la è di aver CP_1 rilasciato la garanzia ipotecaria in favore dell'AGENZIA DELLO SPORT S.r.l., soggetto con cui l'opponente intratteneva però un'operazione negoziale in forza della quale la parte attrice aveva concesso in locazione i propri impianti sportivi all'AGENZIA DELLO SPORT s.r.l. con l'accordo che quest'ultima si sarebbe occupata dei lavori di manutenzione e rinnovamento degli impianti (piscina) (doc.
11 prod. attrice), previo reperimento delle risorse finanziarie mediante accensione di un mutuo bancario assistito proprio dalla garanzia ipotecaria iscritta dal locatore sull'immobile oggetto del contratto.
Ora, non vi è chi non veda, allora che, stante l'estraneità del creditore procedente rispetto ai rapporti negoziali tra la e l'AGENZIA DELO CP_1
SPORT s.r.l., in difetto dell'allegazione e dimostrazione di specifiche e pregresse condotte decettive o costrittive riconducibili all'istituto di credito (la cui prova è stata affidata dall'attrice a documentazione priva di idonea valenza indiziaria – doc. 27 prod. attrice – o comunque successiva all'assunzione dell'impegno negoziale da parte della – doc. 15 prod. attrice – e CP_1 all'articolazione di capitoli di prova ritenuti inammissibili in corso di causa, siccome vertenti su circostanze generiche o a contenuto valutativo, documentate o da provare documentalmente, nonché esulanti dai limiti di ammissibilità della prova di cui agli artt. 2721-2726 c.c.), non vi è nesso di causa tra la concessione pagina 8 di 11 del credito e il danno lamentato (credito non incassato dal debitore principale e rilascio della garanzia), atteggiandosi, in realtà, la concessione dell'ipoteca a frutto dell'esplicazione dell'autonomia contrattuale esercitata dall'odierna attrice nell'ambito di una pregressa operazione commerciale intrattenuta con la debitrice principale (alle cui vicende l'istituto di credito è estraneo e delle cui eventuali responsabilità nella presente fattispecie non può evidentemente essere chiamato a rispondere).
È infatti opinione diffusa che la responsabilità scaturente dalla concessione abusiva del credito si configura quando una banca concede credito pur sapendo, o potendo sapere, che l'impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile, così ritardando l'apertura di una procedura concorsuale, con il risultato, da un lato, di aggravare l'entità del dissesto, e dall'altro, di indurre in errore i terzi, facendo credere che l'impresa si trovi in buona salute, tanto da convincerli a proseguire i rapporti negoziali che non avrebbero invece instaurato se non vi fosse stata l'apparente solvibilità creata dal credito abusivamente concesso, con conseguente danno laddove poi emerga l'inadempimento provocato dall'insolvenza, trattandosi, quindi, di violazione che può essere invocata, oltre che dal curatore in caso di fallimento (sia per il danno diretto subìto dall'impresa a causa del finanziamento, che per il pregiudizio sofferto dall'intero ceto creditorio, secondo l'orientamento più recente della S.C.), anche dai terzi creditori che, senza colpa, non conoscevano lo stato di insolvenza dell'impresa, e che, a seguito del finanziamento concesso da un istituto di credito che abbia ritardato il fallimento dell'impresa insolvente, abbiano fatto affidamento sulla sua solvibilità e abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa (cfr. Cass.
14.5.2018 n. 11695).
Nella specie, tuttavia, la concessione della garanzia ipotecaria trova pregressa scaturigine, in realtà, nel precedente impegno assunto in tal senso dall'odierna attrice nell'accordo negoziale stipulato con il debitore principale (e ciò già varrebbe a recidere il legame causale rispetto ad eventuali condotte imputabili all'istituto di credito finanziatore successivamente intervenuto), con ciò privando l'odierna attrice di legittimazione ad eccepire la concessione abusiva del credito pagina 9 di 11 che, impropriamente, invoca nella qualità di terzo datore di ipoteca, non avendo intrapreso o proseguito alcun rapporto contrattuale con la società a seguito dell'affidamento sulla sua solvibilità determinato dalla concessione del finanziamento (in argomento, cfr. Corte Appello Brescia, n. 84/2024).
Anzi, avendo assunto l'impegno, nei confronti della debitrice principale
AGENZIA DELLO SPORT, di garantire il mutuo mediante costituzione di ipoteca sulle costruende piscine (cfr. art. 8 del contratto di locazione registrato il
21/07/2005, in atti), l'attrice si era già consapevolmente esposta alle conseguenze dell'eventuale inadempimento del debitore principale, in virtù del principio di auto-responsabilità che informa i rapporti di diritto privato, senza che alcun addebito possa essere allora imputato alla banca (all'evidenza, in difetto della concessione di ipoteca in attuazione dell'impegno negoziale volontariamente assunto con la debitrice principale, nessuna garanzia avrebbe potuto essere attivata dalla banca nei suoi confronti).
Ne deriva l'infondatezza della spiegata domanda risarcitoria, con assorbimento di ogni ulteriore e correlata questione in ordine ai presupposti della responsabilità fatta valere in questa sede.
Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte opponente e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della convenuta che ne ha fatto richiesta, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, con riduzione del 50% delle voci compenso per la fase istruttoria stante il carattere documentale della causa (fase studio: 2.127; fase introduttiva: euro 1.416; fase istruttoria/trattazione: euro 1.869; fase decisionale: euro 3.759).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da Controparte_1
pagina 10 di 11 - CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore del convenuto
[...]
, delle spese di lite, liquidate in euro 8.991 per compensi Controparte_6 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 10 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16721/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI FELICE ALBERTO e dell'avv. DE MARZO
GIUSEPPINA, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. PORRARO DOMENICO e dell'avv. CAPOBIANCO
ERNESTO, giusta procura in atti;
-opposta-
Nonché nei confronti di contumace Controparte_3
-debitore principale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il giudizio di merito a Controparte_1 seguito dell'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di pagina 1 di 11 sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1072/2012 R.G.E. promossa dall' in forza del contratto di Controparte_2 mutuo fondiario per notar del 21/12/2006 stipulato con l'AGENZIA Per_1
DELLO SPORT – società sportiva dilettantistica s.r.l.
L'opponente, assoggettata all'esecuzione quale terza datrice di ipoteca sull'immobile pignorato, ha sollevato questioni relative alla nullità del mutuo e, comunque, alla invalidità della garanzia ipotecaria dalla stessa concessa, asseritamente scaturenti dalla imprudente e abusiva concessione alla debitrice principale di un ingente credito da parte della procedente a fronte della modesta capacità economica della mutuataria.
Ha dunque chiesto, previo accertamento della violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme in tema di esercizio dell'attività bancaria e dei doveri di correttezza e buona fede e per aver indotto a rilasciare CP_1 garanzia ipotecaria a favore della procedente, la declaratoria di nullità dell'operazione di finanziamento, l'affermazione della insussistenza del diritto del diritto del creditore di procedere in executivis, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno cagionato.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'avversa opposizione.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dall'opponente e integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice principale (AGENZIA DELLO SPORT
s.r.l.), rimasta contumace, la causa – istruita documentalmente – è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Le domande di parte opponente sono infondate e meritano le sorti del rigetto.
Preme innanzitutto evidenziare che l'odierno giudizio costituisce la fase di merito di un'opposizione introdotta dalla terza datrice di ipoteca avverso un'esecuzione già avviata ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c.
pagina 2 di 11 Oggetto dell'opposizione esecutiva è l'accertamento negativo del diritto del creditore di procedere in executivis.
Nello specifico, l'opponente lamenta l'abusiva concessione del credito da parte della banca mutuante.
Deve tuttavia osservarsi che la tutela apprestata dall'ordinamento in siffatta ipotesi non è quella reale, caducatoria del titolo, bensì risarcitoria.
Invero, l'abusiva concessione del credito, pur integrando una condotta illecita sanzionabile in capo all'istituto bancario giammai potrà riverberare i propri effetti in termini di patologia contrattuale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non è causa di nullità del contratto l'abusiva concessione di credito in favore di un'impresa che versi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, configurandosi piuttosto la fattispecie come un illecito, fonte di responsabilità per il soggetto finanziatore”
(così, per tutti, Cass., n. 8382 del 2022).
L'illecito sostegno finanziario all'impresa per la concessione o la reiterata concessione del credito obbliga infatti le banche finanziatrici al risarcimento dei danni cagionati sia alle società che ai terzi e non determina dunque ripercussioni patologiche sui contratti stipulati e, men che meno, la invalidità genetica della garanzia volontariamente prestata dalla odierna opponente in favore dell'istituto di credito per i debiti della AGENZIA DELLO SPORT s.r.l. (che legittima l'espropriazione ex art. 602 e ss. c.p.c. nei suoi confronti), sulla scorta dei medesimi profili (abusiva ed illecita concessione del credito) fatti valere a sostegno della pretesa di invalidità del mutuo.
Analogamente, l'invalidità dell'operazione di finanziamento non è ricollegabile neppure alla assunta contrarietà a correttezza e buona fede del comportamento tenuto dalla creditrice procedente nella fase anteriore alla stipulazione o del contratto, la quale può giustificare al più l'affermazione di una responsabilità precontrattuale o contrattuale delle parti, ove si traduca nella violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. o nell'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047;
Cass., Sez. III, 30/12/1997, n. 13131).
pagina 3 di 11 Al riguardo, deve peraltro evidenziarsi la novità – e, dunque,
l'inammissibilità – delle questioni sollevate dall'opponente soltanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e relative alla assunta invalidità dell'operazione di finanziamento in esame, ricondotta dall'attrice alla assunta
“illiceità dell'operazione posta in essere tra ICS ed il Comitato Controparte_4 attraverso l'interposizione di AGENZIA DELLO SPORT
[...] CP_5
(operazione ideata dal costituita dal complesso di atti relativi alla presa in CP_5 gestione della piscina di e dal collegato contratto di mutuo a richiedersi CP_1
a ICS, ai fini dell'ottenimento del quale veniva fittiziamente interposta la AGENZIA
DELLO SPORT, partecipata e controllata dal stesso), operazione illecita CP_5 perché tesa ad eludere il divieto normativo di finanziare direttamente il e le CP_5 sue strutture da parte di ICS”.
È infatti noto che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass., n. 9226 del 2022).
Da quanto esposto consegue che l'accertamento della concessione abusiva non farebbe venire meno, di per sé, il diritto di procedere ad esecuzione forzata, mantenendo il titolo la propria validità ed efficacia (in argomento, cfr., per tutti,
Trib. Reggio Calabria, n. 852/2023: “le doglianze concernenti gli asseriti illeciti compiuti dagli istituti di credito sono inammissibili in quanto afferenti fattispecie che non vengono in rilievo nell'ambito della procedura esecutiva de qua. Tale contestazione si colloca, dunque, al di fuori del perimetro del sindacato del giudice dell'opposizione all'esecuzione. All'uopo si osserva che attraverso il rimedio ex art. 615 c.p.c. il debitore può far valere solo vizi afferenti l'an o il quantum della pretesa creditoria e non anche condotte che sebbene potenzialmente foriere di eventuali profili risarcitori non incidono in alcun modo sul diritto ad agire in executivis”).
Pertanto, la concessione abusiva del credito potrebbe incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata soltanto se venisse accertato un danno in capo pagina 4 di 11 all'odierno opponente e questo venisse posto in compensazione con il credito del finanziatore.
Ora, atteso che la condotta di concessione abusiva del credito, delineata a partire dalla sentenza n. 7030/2006 della Corte di Cassazione, produce un danno di duplice natura, sia nei confronti del cliente “finanziato” sia nei confronti dei creditori, o più in generale dei terzi, è bene precisare che, mentre, nei confronti del cliente “finanziato” tale concessione integra un inadempimento contrattuale, che arreca un danno consistente nell'aggravamento della sua esposizione debitoria;
nei confronti dei terzi tale condotta è qualificabile come illecito civile derivante dalla violazione del principio del neminem laedere.
Si tratta dunque di un autonomo illecito di natura extracontrattuale, gravando sul danneggiato l'onere della prova della sussistenza dei relativi elementi costitutivi.
Ciò posto, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il credito sia stato concesso abusivamente.
La Corte di legittimità ha invero affermato che l'erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (v. Cass. ord. n. 18610/2021).
È stato altresì precisato che non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione “ex ante”, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità
pagina 5 di 11 del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi (v. Cass. ord. n.
18610/2021).
Ebbene, nel caso in esame, nessuna responsabilità per abusiva concessione del credito può configurarsi in capo all'istituto di credito convenuto, e ciò per le seguenti dirimenti ragioni.
Parte attrice non ha innanzitutto evidenziato alcuno stato di decozione della società finanziata al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
Al riguardo, preme evidenziare che la concessione abusiva del credito non si ha allorché venga prestato danaro ad un soggetto in difficoltà (anche perché appartiene alla comune esperienza il dato di fatto che raramente una crisi di impresa può essere superata senza nuova finanza e quindi precludere il prestito di danaro a soggetti in difficoltà significherebbe condannarli aprioristicamente alla fine imprenditoriale), bensì in presenza di uno stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata: nello specifico, tuttavia, l'opponente non ha fornito alcuna prova del fatto che al momento dell'erogazione delle somme versasse in una situazione di insolvenza o crisi conclamata.
Sul punto, si è infatti chiarito che “Va in ogni caso escluso che la difficoltà economica dell'impresa sia di per sé prova di un finanziamento abusivo.
Al riguardo si può osservare che la fattispecie della concessione abusiva di credito all'impresa, di creazione giurisprudenziale, presuppone sul piano oggettivo un quid pluris rispetto alla mera difficoltà economica (stato tipico di chi ricorre al credito), ossia la irreversibilità dello stato di crisi dell'impresa (l'assenza di concrete prospettive di superamento della crisi), nel caso di specie non specificamente allegato” (Trib. Verona, n. 1859 del 2022).
Con riferimento alla dedotta insolvenza, il capitale sociale nominale della società finanziata, seppur esiguo, non è poi affatto indice, di per sé considerato, del dissesto o dell'incapacità di adempiere alla restituzione di finanziamenti, anche di importi elevati;
né, relativamente al periodo in cui la società è stata finanziata dall'istituto di credito, sono stato prodotti altri elementi sintomatici
(quali ingiunzioni, protesti, mezzi anomali di pagamento) da cui si possa desumere il dedotto dissesto.
pagina 6 di 11 La circostanza per cui la mutuataria era già gravata da mutuo di rilevante importo non è dirimente, se non accompagnata dalla prova dell'eventuale insolvenza della beneficiaria.
Inoltre, nessun elemento di colpa o dolo in capo all'istituto di credito convenuto è stato dedotto e provato.
Il finanziamento oggetto di causa è invero una normale sovvenzione bancaria (attuata mediante forme contrattuali tipiche) che non presenta elementi di anomalia, essendo peraltro accompagnata proprio dalla concessione di una garanzia reale.
Nulla è stato provato dalla parte attrice in ordine alla ricorrenza del necessario requisito dell'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa.
A ciò si aggiunga il ruolo che parte attrice ha svolto nella vicenda in esame, concorrendo all'operazione di finanziamento in parola, e ciò anche considerato che l'eventuale responsabilità per concessione abusiva del credito può essere fatta valere non certo da chi ha consapevolmente concorso alla concessione del finanziamento, quale il terzo datore di ipoteca posta a garanzia del mutuo.
A tale ultimo riguardo, occorre invero evidenziare che affinché possa dirsi sussistente l'abusività della concessione di un finanziamento bancario, è necessario provare non solo che la banca non abbia effettuato una corretta istruttoria di fido, ma altresì che tale condotta negligente (elemento soggettivo) abbia determinato la consapevole concessione di credito a un soggetto immeritevole e quindi ab origine impossibilitato a ripianare l'esposizione debitoria
(prova del c.d. danno evento), con conseguente necessità di escutere le garanzie ai fini del soddisfacimento del credito. Il presupposto risarcitorio dell'ingiustizia del danno va però valutato sotto un ulteriore e determinante profilo, consistente nello stato psicologico del preteso danneggiato. Infatti, il risarcimento del danno nel caso di abusiva concessione del credito si traduce in una ipotesi di tutela dell'affidamento di terzi per la falsa apparenza creatasi in ordine alla meritevolezza di ricevere credito in capo al finanziato. Ne deriva come non possa pretendere di essere tutelato chi fosse o pagina 7 di 11 dovesse essere, usando la diligenza ordinaria, consapevole delle difficoltà economiche del destinatario del credito, dovendo in questo caso l'affidamento di tale soggetto considerarsi colpevole.
In questa prospettiva, la responsabilità della per concessione abusiva Pt_1 del credito non si atteggia come un'ipotesi di responsabilità verso la parte contraente, dovendosi nel caso concreto includere lo stesso garante (terzo datore di ipoteca) tra i soggetti che hanno “dato luogo alla abusiva concessione del credito”.
Nella specie, la pedissequa prestazione delle garanzie si ritiene infatti concausa dell'evento, atteso che, in assenza della stessa, può legittimamente presumersi che la banca non avrebbe concesso il credito.
Del resto, ciò che lamenta, in definitiva, la è di aver CP_1 rilasciato la garanzia ipotecaria in favore dell'AGENZIA DELLO SPORT S.r.l., soggetto con cui l'opponente intratteneva però un'operazione negoziale in forza della quale la parte attrice aveva concesso in locazione i propri impianti sportivi all'AGENZIA DELLO SPORT s.r.l. con l'accordo che quest'ultima si sarebbe occupata dei lavori di manutenzione e rinnovamento degli impianti (piscina) (doc.
11 prod. attrice), previo reperimento delle risorse finanziarie mediante accensione di un mutuo bancario assistito proprio dalla garanzia ipotecaria iscritta dal locatore sull'immobile oggetto del contratto.
Ora, non vi è chi non veda, allora che, stante l'estraneità del creditore procedente rispetto ai rapporti negoziali tra la e l'AGENZIA DELO CP_1
SPORT s.r.l., in difetto dell'allegazione e dimostrazione di specifiche e pregresse condotte decettive o costrittive riconducibili all'istituto di credito (la cui prova è stata affidata dall'attrice a documentazione priva di idonea valenza indiziaria – doc. 27 prod. attrice – o comunque successiva all'assunzione dell'impegno negoziale da parte della – doc. 15 prod. attrice – e CP_1 all'articolazione di capitoli di prova ritenuti inammissibili in corso di causa, siccome vertenti su circostanze generiche o a contenuto valutativo, documentate o da provare documentalmente, nonché esulanti dai limiti di ammissibilità della prova di cui agli artt. 2721-2726 c.c.), non vi è nesso di causa tra la concessione pagina 8 di 11 del credito e il danno lamentato (credito non incassato dal debitore principale e rilascio della garanzia), atteggiandosi, in realtà, la concessione dell'ipoteca a frutto dell'esplicazione dell'autonomia contrattuale esercitata dall'odierna attrice nell'ambito di una pregressa operazione commerciale intrattenuta con la debitrice principale (alle cui vicende l'istituto di credito è estraneo e delle cui eventuali responsabilità nella presente fattispecie non può evidentemente essere chiamato a rispondere).
È infatti opinione diffusa che la responsabilità scaturente dalla concessione abusiva del credito si configura quando una banca concede credito pur sapendo, o potendo sapere, che l'impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile, così ritardando l'apertura di una procedura concorsuale, con il risultato, da un lato, di aggravare l'entità del dissesto, e dall'altro, di indurre in errore i terzi, facendo credere che l'impresa si trovi in buona salute, tanto da convincerli a proseguire i rapporti negoziali che non avrebbero invece instaurato se non vi fosse stata l'apparente solvibilità creata dal credito abusivamente concesso, con conseguente danno laddove poi emerga l'inadempimento provocato dall'insolvenza, trattandosi, quindi, di violazione che può essere invocata, oltre che dal curatore in caso di fallimento (sia per il danno diretto subìto dall'impresa a causa del finanziamento, che per il pregiudizio sofferto dall'intero ceto creditorio, secondo l'orientamento più recente della S.C.), anche dai terzi creditori che, senza colpa, non conoscevano lo stato di insolvenza dell'impresa, e che, a seguito del finanziamento concesso da un istituto di credito che abbia ritardato il fallimento dell'impresa insolvente, abbiano fatto affidamento sulla sua solvibilità e abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa (cfr. Cass.
14.5.2018 n. 11695).
Nella specie, tuttavia, la concessione della garanzia ipotecaria trova pregressa scaturigine, in realtà, nel precedente impegno assunto in tal senso dall'odierna attrice nell'accordo negoziale stipulato con il debitore principale (e ciò già varrebbe a recidere il legame causale rispetto ad eventuali condotte imputabili all'istituto di credito finanziatore successivamente intervenuto), con ciò privando l'odierna attrice di legittimazione ad eccepire la concessione abusiva del credito pagina 9 di 11 che, impropriamente, invoca nella qualità di terzo datore di ipoteca, non avendo intrapreso o proseguito alcun rapporto contrattuale con la società a seguito dell'affidamento sulla sua solvibilità determinato dalla concessione del finanziamento (in argomento, cfr. Corte Appello Brescia, n. 84/2024).
Anzi, avendo assunto l'impegno, nei confronti della debitrice principale
AGENZIA DELLO SPORT, di garantire il mutuo mediante costituzione di ipoteca sulle costruende piscine (cfr. art. 8 del contratto di locazione registrato il
21/07/2005, in atti), l'attrice si era già consapevolmente esposta alle conseguenze dell'eventuale inadempimento del debitore principale, in virtù del principio di auto-responsabilità che informa i rapporti di diritto privato, senza che alcun addebito possa essere allora imputato alla banca (all'evidenza, in difetto della concessione di ipoteca in attuazione dell'impegno negoziale volontariamente assunto con la debitrice principale, nessuna garanzia avrebbe potuto essere attivata dalla banca nei suoi confronti).
Ne deriva l'infondatezza della spiegata domanda risarcitoria, con assorbimento di ogni ulteriore e correlata questione in ordine ai presupposti della responsabilità fatta valere in questa sede.
Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte opponente e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della convenuta che ne ha fatto richiesta, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, con riduzione del 50% delle voci compenso per la fase istruttoria stante il carattere documentale della causa (fase studio: 2.127; fase introduttiva: euro 1.416; fase istruttoria/trattazione: euro 1.869; fase decisionale: euro 3.759).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da Controparte_1
pagina 10 di 11 - CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore del convenuto
[...]
, delle spese di lite, liquidate in euro 8.991 per compensi Controparte_6 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 10 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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