Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 14764/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Sara Perlo Giudice
Silvia Carosio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14764/24 promossa da:
, (C.U.I. 0665UBJ) nato a [...] ) in data 10/02/1995 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Francesio
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“In via Principale In accoglimento dei motivi sovra espressi , accertato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I., dichiarare nullo e/o annullabile ed illegittimo il decreto di diniego avverso l'istanza formulata dal signor
tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale , del 13/05/2024 e notificato Parte_1
i ogni atto e/o provvedimento ad esso connesso e presupposto e/o consequenziale. In via Istruttoria Si insta affinché il Giudice designato ordini l'esibizione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino relativa alla richiesta di protezione speciale unitamente alla documentazione della Questura di;
CP_1
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1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 54/2024/Imm, reso in data 13.5.24 e notificato al ricorrente in data 12.8.24, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 10.5.24 reso dalla C.T. di Torino.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 22.8.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa, udienza poi rinnovata al 18.3.25 per consentire al ricorrente di integrare il ricorso con i dovuti avvisi di legge.
A tale udienza è stata dichiarata la contumacia della parte resistente, cui era stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto (si veda documentazione prodotta); è comparso personalmente il ricorrente e, richiamate le conclusioni ad opera del ricorrente, il giudice si riserva di riferire al collegio.
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La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CP_1 facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale evidenziando l'assenza o, comunque, la mancata prova in merito ad un adeguato inserimento lavorativo o familiare del ricorrente sul territorio.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando la sua integrazione lavorativa sul territorio nazionale;
in corso di causa ha poi prodotto ulteriore documentazione a sostegno della sua domanda.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che, come risulta dal provvedimento impugnato, la domanda è stata presentata dal ricorrente alla Questura di in data 19.10.23. CP_1
L'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in l. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, la presente causa deve essere decisa applicando la nuova normativa.
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”. Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) Per_1 in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso Persona_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali or ora richiamati, il ricorso deve essere accolto. Il ricorrente ha fornito adeguata prova di aver avviato un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Ed infatti dalla documentazione prodotta (contratti, proroghe, buste paga, certificato contributivo INPS) risulta che il ricorrente ha svolto, sin dal 2022, per differenti datori di lavori e per vari periodi temporali, attività lavorativa nel campo della ristorazione, lavoro che svolge a tutt'oggi. Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta evidenzi l'impegno e la buona volontà del ricorrente che, pur avendo sempre svolto lavori temporanei, ha sempre ottenuto la proroga degli stessi con i vari datori di lavoro che hanno così manifestato la loro fiducia ed apprezzamento nelle capacità lavorative del ricorrente. Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, ritiene il Tribunale che vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua piena integrazione nel nostro Paese ed evidenziando come non incida sull'accoglimento della domanda avanzata il fatto che non sia stata fornita prova in merito ad un radicamento del ricorrente sotto l'aspetto famigliare posto che l'attività lavorativa rappresenta una delle modalità principe attraverso cui si esplica la personalità umana. Va inoltre precisato che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
A ciò si aggiunga anche la considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il richiedente, stante il suo documentato avvio di inserimento socio- lavorativo, che verrebbe sicuramente messo a rischio da un ritorno nel suo Paese di provenienza. Pertanto, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che l'istante ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro nel Paese d'origine, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, in ipotesi di tal fatta, in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e riconosce a , (C.U.I. 0665UBJ) nato a [...] Parte_1
(SH ) in data 10/02/1995 , il diritto alla protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore competente per il rilascio del corrispondente permesso.
Così deciso in Torino, 24.3.25
Il Presidente
Alessandra Aragno