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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 134/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.25, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Palummo Parte_1 appellante
e
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Francesco Maio appellato nonché
, in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Antonella Coscarella appellata
e
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Appellataacontumace
Conclusioni:
Per l'appellante “riformare integralmente la sentenza emessa il 03.11.21 dal Parte_1
Tribunale di Cosenza, nell'ambito del giudizio n. 1989/20 RG., per i motivi esposti e, per l'effetto, accertato e dichiarato il riconoscimento di un rapporto contrattuale tra il sig. e i convenuti, Pt_1 generato dal rilascio dello skipass, condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo, come per legge, al risarcimento dei danni subiti, nella misura di €. 6.524,50, ovvero in quell'altra che emergerà all'esito della compiuta istruttoria, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio o, in via meramente subordinata, disporne la compensazione”.
Per l'appellato : “dichiarare inammissibile e comunque rigettare Controparte_1 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 2099/21, depositata in data 03.11.21 dal Tribunale di Cosenza, nell'ambito del giudizio n. 1989/20 RG. Confermare la sentenza, emessa dal Tribunale di Cosenza che dà pienamente ragione ai fatti esposti e prodotti dal posti a fondamento Controparte_1 della propria comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15% e cpa, come per legge”.
Per l'appellata : “rigettare ogni domanda di cui all'atto d'appello, con conferma Controparte_2 integrale della sentenza infondatamente impugnata nei propri confronti ed espressa pronuncia di estromissione della . Con vittoria di spese e competenze”. Controparte_2
Svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, il Parte_1 [...]
, la e per sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma di €. 6.524,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 20.01.19, alle ore 12,15, circa, allorquando, sciando in località Lorica, dotato di skipass, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di un dosso e di pietre presenti sulla pista.
Si costituivano in giudizio il e la eccependo il Controparte_1 Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata la sola società Controparte_3
[... alla quale era stata affidata la gestione temporanea degli impianti sciistici. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda proposta. rimaneva contumace. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 2099/21, pubblicata il 03.11.21, il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda risarcitoria e compensava, tra le parti, le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un Parte_1 unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma della sentenza appellata.
Si costituiva, altresì, la che chiedeva la conferma della sentenza gravata. Controparte_2 rimaneva contumace, nonostante la rituale citazione in giudizio. Controparte_3
Con ordinanza del 15.09.23, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.04.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 16.04.24.
L'appellante e l'appellato provvedevano al deposito della sola Controparte_1 comparsa conclusionale.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 24.09.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un unico motivo l'appellante censura la pronuncia laddove il Tribunale ha affermato:
“pur volendo ritenere che tra e il che ha documentato di avere Controparte_3 Pt_1 acquistato la tessera skipass nella giornata del 20.01.19, sia intercorso un rapporto contrattuale, la domanda attorea non può comunque trovare accoglimento. Infatti, l'alleggerimento degli oneri probatori ricadenti su chi afferma di essere creditore nell'ambito di un rapporto di tipo contrattuale non può spingersi fino al punto di esonerare l'attore dal fornire la prova dell'evento che ha cagionato il danno”.
Il Tribunale, invero, non avrebbe correttamente inquadrato la disciplina di riferimento in materia di responsabilità del gestore dell'impianto.
Infatti, mentre, in passato, il gestore era chiamato a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale, oggi, il diffuso utilizzo del cosiddetto contratto di skipass avrebbe introdotto una normativa più favorevole per gli utenti.
Sulla base di tale contratto, a seguito del pagamento del corrispettivo richiesto, lo sciatore o lo snowboarder, infatti, ha la possibilità di usufruire del servizio di risalita agli impianti e di utilizzare le piste predisposte per le attività sportive.
Il gestore, pertanto, sarà chiamato a rispondere non solo dei sinistri occorsi durante la fase di risalita, ma anche di quelli verificatisi sulle piste e dovuti al mancato o inesatto adempimento degli obblighi su di lui gravanti, quali la corretta manutenzione delle piste, l'adeguata segnalazione di fonti di pericolo, l'adozione di misure di sicurezza. Trattandosi, dunque, di responsabilità contrattuale, il danneggiato non dovrà fornire la prova del danno subito e la riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso del gestore, ma sarà tenuto a provare soltanto l'inadempimento contrattuale, cioè il fatto dell'avvenuto incidente durante la risalita o sulle piste;
spetterà al gestore dimostrare che l'infortunio non è stato determinato da una causa a lui imputabile, bensì esclusivamente dalla condotta tenuta dall'utente.
Il gestore di un impianto è, dunque, obbligato a provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle piste e delle aree di risalita, nonché, prima dell'apertura al pubblico, a stipulare una polizza assicurativa da responsabilità civile per i danni subiti dagli utenti, al fine di garantire la certezza del risarcimento.
Ebbene, nella fattispecie, non vi sarebbe alcun dubbio che il sinistro sia stato determinato sia dalle cattive condizioni del manto nevoso, sia dalla presenza di ostacoli presenti lungo la pista, non segnalati.
Peraltro - rileva l'appellante - nessuna responsabilità può essergli ascritta, atteso che non ha posto in essere alcun comportamento causalmente rilevante nella verificazione del sinistro, né ha concorso in alcun modo ad aggravare i danni subiti.
Il giorno dell'occorso, infatti, sciava lungo la pista e non poteva in alcun modo accorgersi, se non nelle immediate vicinanze, della creazione di gobbe, accumuli e avvallamenti del manto nevoso, condizioni, che hanno determinato la rovinosa caduta nell'intento di evitare i predetti ostacoli.
Inoltre, il censura la pronuncia laddove si legge: “nel caso di specie, il si è Pt_1 Pt_1 limitato genericamente ad allegare di essere caduto mentre sciava a causa della presenza di un dosso
e di pietre presenti su una pista non meglio specificata, senza indicare il punto in cui è avvenuto il sinistro, genericamente individuato in “località Lorica” che ricomprende un territorio di vaste dimensioni, senza alcuna precisazione in ordine alla pista percorsa, alle caratteristiche del luogo e
a qualunque riferimento idoneo ad identificare il punto di caduta. L'attore, inoltre, non ha provato, né richiesto di provare la dinamica del sinistro descritta del tutto genericamente nell'atto di citazione. È del tutto insufficiente all'uopo la constatazione di incidente della Croce Verde Silana, giacché dalla stessa può desumersi solamente che in data 20.01.19 il ha subito un incidente Pt_1 mentre sciava, ma non anche il luogo preciso e la dinamica del sinistro. Né può trascurarsi di evidenziare che nella predetta constatazione, nella parte relativa alla descrizione della dinamica del sinistro, si legge che il è caduto “cercando di evitare uno scontro” e non per la presenza di Pt_1 dossi o pietre sulla pista per come riferito nell'atto di citazione”.
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio - ribadisce l'appellate - è stato affermato che il sinistro avveniva sulle piste situate a Lorica, ove, come noto, esiste una sola pista che, peraltro, è quella indicata anche nel contratto di skipass, nonché, nel verbale redatto dai sanitari intervenuti. Inoltre, in merito alla dinamica del sinistro, non sarebbe necessario provare alcunché, essendo stato già ampiamente dimostrato, attraverso la produzione documentale (verbale Croce Verde Silana, skypass e consulenza di parte), il nesso di causalità.
Il Tribunale avrebbe, anche, errato laddove ha ritenuto sussistente un contrasto tra quanto narrato nell'atto di citazione e quanto riportato sul verbale dei sanitari intervenuti, i quali, invero, si sarebbero limitati soltanto ad una descrizione generica del motivo della caduta, senza specificazione alcuna.
Pertanto, nel chiedere la riforma della sentenza, il invoca la condanna degli appellati Pt_1 al risarcimento del danno per come quantificato sulla base della relazione medico-legale di parte che ha accertato un'invalidità permanente pari al 2%; nonché lesioni per complessivi 50 giorni, di cui 20 di inabilità temporanea al 100%, 15 al 50% ed i rimanenti 15 giorni al 25%, oltre al danno morale tenuto conto delle condizioni soggettive e della concreta gravità del fatto.
2.- L'appello è infondato.
Ritiene, infatti, la Corte che il primo giudice abbia correttamente valutato i fatti di causa e le emergenze istruttorie, tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali relativi all'inquadramento della responsabilità del gestore di impianto sciistico, in caso di infortunio subito da uno sciatore.
Il Tribunale, infatti, dopo aver fatto un excursus sui principali orientamenti giurisprudenziali in materia - con riferimento alla tesi della sussistenza di una responsabilità extracontrattuale del gestore di impianti sciistici (ex artt. 2043 e/o 2051 c.c.) o di una responsabilità contrattuale nell'ambito di un contratto atipico di skipass - ha giustamente affermato che la domanda non può essere accolta, indipendentemente dall'inquadramento della fattispecie nell'uno o nell'altro degli orientamenti proposti, per difetto di prova.
Invero - come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata - il non ha provato, Pt_1 ex art. 2043 c.c., “l'esistenza di condizioni di pericolo della pista (nemmeno puntualmente individuata) che rendessero esigibile la protezione da possibili incidenti e in presenza delle quali avrebbe potuto configurarsi un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni;
né ha dimostrato, ex art. 2051 c.c., la sussistenza del nesso di causalità fra la res e l'evento lesivo poiché “l'attore ha omesso di indicare nell'atto di citazione il luogo preciso in cui è caduto o quanto meno la pista percorsa. Va rimarcato al riguardo che non sono state fornite fotografie dello stato dei luoghi, né l'attore ha richiesto di provare per testi la dinamica del sinistro”.
L'appellante, invero, invoca la responsabilità contrattuale nascente dal contratto atipico di skypass ritenendo sufficiente la sola prova dell'inadempimento del gestore dell'impianto sciistico.
Ebbene, a tal proposito, il primo giudice ha correttamente rilevato che “l'alleggerimento degli oneri probatori ricadenti su chi afferma di essere creditore nell'ambito di un rapporto di tipo contrattuale non può spingersi fino al punto di esonerare l'attore dal fornire la prova dell'evento che ha cagionato il danno”.
In materia, la Suprema Corte con recente sentenza (n.12760/24) ha precisato che: “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione, asseritamente non adempiuta, dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e
l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza, tanto sul piano sostanziale, quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).
Nella fattispecie, il non ha provato, né chiesto di provare la dinamica del sinistro, Pt_1 per come esposta nell'atto introduttivo del giudizio, affidandosi alla documentazione prodotta, ossia alla constatazione di incidente della Croce Verde Silana dalla quale si desume solamente che, in data
20.01.19, ha subito un incidente mentre sciava, senza alcuna indicazione del luogo preciso e della dinamica dell'occorso.
Rileva correttamente il Tribunale, infatti, che: “il si è limitato genericamente ad Pt_1 allegare di essere caduto mentre sciava a causa della presenza di un dosso e di pietre presenti su una pista non meglio specificata, senza indicare il punto in cui è avvenuto il sinistro, genericamente individuato in “località Lorica” che ricomprende un territorio di vaste dimensioni, senza alcuna precisazione in ordine alla pista percorsa, alle caratteristiche del luogo e a qualunque riferimento idoneo ad identificare il punto di caduta…è del tutto insufficiente all'uopo la constatazione di incidente della Croce Verde Silana, giacché dalla stessa può desumersi solamente che in data
20/1/2019 il ha subito un incidente mentre sciava, ma non anche il luogo preciso e la Pt_1 dinamica del sinistro. Né può trascurarsi di evidenziare che nella predetta constatazione, nella parte relativa alla descrizione della dinamica del sinistro, si legge che il è caduto “cercando di Pt_1 evitare uno scontro” e non per la presenza di dossi o pietre sulla pista per come riferito nell'atto di citazione. Difetta, totalmente, non solo la prova dell'esatta dinamica dell'occorso, ma anche del nesso causale tra gli allegati ostacoli (presenza di dossi o pietrisco sulla pista) e la rovinosa caduta, caduta che, alla luce di quanto emerge dalla constatazione di incidente, in atti, è avvenuta “cercando di evitare uno scontro”.
Né può condividersi il rilievo che tale espressione descriva genericamente il motivo della caduta apparendo, semmai, quale precisazione specifica della stessa, riferita, peraltro, dallo stesso danneggiato, al momento dei soccorsi.
Si legge, infatti, nel suddetto verbale, alla voce “dinamica del sinistro”: “il sig. Pt_1 cercando di evitare uno scontro, ha perso l'equilibrio riportando un trauma cranico”.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore del
[...]
e della . Controparte_1 Controparte_2
Nulla sulle spese in favore di in quanto contumace. Controparte_3
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza n. 2099/21, pubblicata il 03.11.21, emessa
[...] Controparte_3 dal Tribunale di Cosenza, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del e Controparte_1 della che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese Controparte_2 generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, per ciascuno;
- nulla sulle spese in favore di Controparte_3
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25.09.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)