TRIB
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 757/2023
TRIBUNALE DI SIENA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO In composizione monocratica nella persona del giudice Clara Ciofetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 757/2023 r.g.
promossa da (c.f. ), elettivamente domiciliato in Colle di Val Parte_1 C.F._1 d'Elsa (SI), Via Don Minzoni, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Josef Mottillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE nei confronti di
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
e Vit le II, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Duccio Pagni, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO CONCLUSIONI Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, - IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO - dichiarata cessata la materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare il
[...]
" a rifondere in favore di le spese relative al pro Controparte_1 Parte_1 mediazione, nonché le spese del giudizio".
Per parte convenuta:
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Siena adito Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedendo alla compensazione delle spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (depositato telematicamente il 23.03.2023),
[...] ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 29 Parte_1 novembre 2022, esponendo che la stessa appariva viziata sotto diversi profili: 1) violazione dell'art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ. – convocazione irrituale;
2) definitiva assegnazione nominativa a favore dei singoli condomini degli spazi comuni da adibire a parcheggio;
3) iniquità della ripartizione dei posti auto;
4) mancata previsione della manutenzione della strada.
pagina 1 di 5 Ha chiesto, dunque, dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera condominiale adottata, instando per lo scioglimento della comunione del resede in comproprietà secondo la planimetria in atti, eventualmente anche disponendo ctu per la individuazione degli spazi da assegnare a ciascun comunista.
Si è costituito in giudizio il chiedendo di dichiarare Controparte_1 cessata la materia del contendere sul presupposto della intervenuta declaratoria di invalidità della delibera datata 29.11.22 per effetto della nuova delibera adottata in data 23.02.2023 nel corso di altra assemblea condominiale regolarmente convocata;
ha chiesto, inoltre, respingersi le domande attoree in quanto infondate.
All'udienza del 13 settembre 2023 le parti hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere e la parte attrice ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali in forza del principio della soccombenza virtuale.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 15 gennaio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come modificato dal D. Lgs 149/22, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c.
*****
Occorre sin da subito evidenziare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere
(richiesta da ambo le parti del giudizio) in relazione ai motivi di impugnazione della delibera condominiale adottata in data 29.11.2022 costituisce, in sostanza, un rigetto per sopravvenuta infondatezza della domanda e/o per sopravvenuta carenza di interesse che, quale condizione dell'azione, deve sussistere per tutta la durata del processo, sino al momento di adozione della pronuncia.
In proposito, secondo l'orientamento della Cassazione, consolidatosi a seguito della pronuncia a SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1048 del 2000 (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478 in Giust. civ. 2004, I, 1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass.
2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557;
Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II,
15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n.
1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ.
Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc.
3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10), la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del pagina 2 di 5 rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, si deve osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può essere dichiarata ogni qual volta venga dato atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto sia l'interesse che la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Qualora la situazione, anziché sopravvenire in corso di causa, preceda l'instaurazione del giudizio, deve essere invece dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse della parte a proporla. Per vero, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., in quanto requisito della domanda, deve sussistere sin dal momento della proposizione di essa. Quindi per avanzare una domanda o per contraddire alla stessa è essenziale avervi interesse e in difetto di questo non è dato pretendere tutela giurisdizionale;
ciò in quanto l'interesse ad agire si sostanzia nell'interesse effettivo e attuale al conseguimento di un'utilità finale o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice.
Le predette considerazioni inducono a ritenere che, nel caso in esame, la mancanza di tale interesse non sia sopravvenuta bensì originaria e precedente all'esercizio dell'azione.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che già con delibera del 23.02.2023, intervenuta antecedentemente alla convocazione in mediazione e alla proposizione dell'azione del presente giudizio (iscritto a ruolo in data 23.03.2023), l'assemblea del Condominio è stata regolarmente convocata ed ha riconosciuto e dichiarato invalida la delibera precedentemente adottata il
29.11.2022, in quanto assunta nel corso di un'assemblea irritualmente convocata in violazione del termine minimo stabilito dall'art. 66 disp. att. cod. civ. (cfr. “verbale assemblea ordinaria del
23.02.2023”, il cui punto 4 dell'ordine del giorno ha per oggetto l'eventuale autorizzazione dell'amministratore a intervenire in procedimento di mediazione con il condomino
[...] ove si prende atto che “dai tracciati di poste la raccomandata di convocazione per il Parte_1 condomino n. 120730219778 è stata spedita il 17.11.2022 alle ore 8:26 ma non è Parte_1 pervenuta in tempo utile presso il domicilio del condomino infatti viene recapitata il giorno 29.11.2023 alle ore
13:08; dunque l'assemblea non è stata regolarmente convocata. Per quanto suddetto si incarica l'Avvocato di pagina 3 di 5 presentare la documentazione in mediazione e concluderla in quanto il condomino ha perfettamente ragione.
L'assemblea non è regolarmente costituita e non è valida così come richiesto in mediazione”).
Ne consegue che la carenza di interesse ad agire dell'attore non è sopravvenuta nelle more del giudizio;
al contrario, è derivata da una situazione pregressa, rappresentata dall'annullamento e, quindi, dalla rimozione della delibera illegittima prima della sua impugnazione.
Deve sottolinearsi, inoltre, che la seconda delibera è stata adottata dal condominio durante un'assemblea regolarmente costituita, di cui l'attore, benché assente, ha avuto conoscenza nei termini stabiliti dall'art. 66 disp. att. cod. civ.
A tal proposito, si osserva che, giusta la generale presunzione di conoscenza degli atti recettizi fissata dall'art. 1335 c.c., deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 66 disp.att. c.c. qualora, nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea o nel termine più ampio previsto nel regolamento, il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale, ancorché non abbia provveduto al tempestivo ritiro della medesima (cfr. ex plurimis
Corte cass. civ. n. 23396/2017; Cass. civ. n. 22311/2016 e Cass. civ. 25791/2016; Trib. Roma
n. 4742/2018; Corte App. Bari n. 2150/2019). In questo senso, ciò che acquista rilievo è che l'atto sia pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario;
laddove restano del tutto privi di rilevanza i momenti successivi, quali quello in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o quello in cui venga a compiersi la giacenza.
Nel caso in oggetto, dall'esame dei documenti (cfr.doc. 009 “raccomandata convocazione assemblea 23-2-23” allegato all'atto di citazione) si ricava che il ha avuto Parte_1 conoscenza dell'assemblea condominiale, convocata per il giorno 23.02.23, in data 16.02.2023: vi è, infatti, l'attestazione del postino della consegna tramite modello 26, che - fino a querela di falso – attribuisce presunzione di veridicità in merito all'avvenuta comunicazione della missiva
(Trib. Grosseto n. 958/2018).
In definitiva, l'attore (la cui domanda principale era quella di annullamento della delibera assembleare e non di scioglimento del condominio, essendo questa subordinata e dipendente dall'accoglimento della domanda principale) ha azionato un giudizio impugnando un atto già rimosso e privato di effetti da altro atto legittimo, adottato in conformità della legge.
In ossequio a quanto richiesto dalla parte convenuta, dunque, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 4 di 5 -dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa fra le parti le spese di lite.
Siena, il 16.1.2024.
Il Giudice
Clara Ciofetti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SIENA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO In composizione monocratica nella persona del giudice Clara Ciofetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 757/2023 r.g.
promossa da (c.f. ), elettivamente domiciliato in Colle di Val Parte_1 C.F._1 d'Elsa (SI), Via Don Minzoni, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Josef Mottillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE nei confronti di
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
e Vit le II, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Duccio Pagni, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO CONCLUSIONI Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, - IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO - dichiarata cessata la materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare il
[...]
" a rifondere in favore di le spese relative al pro Controparte_1 Parte_1 mediazione, nonché le spese del giudizio".
Per parte convenuta:
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Siena adito Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedendo alla compensazione delle spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (depositato telematicamente il 23.03.2023),
[...] ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 29 Parte_1 novembre 2022, esponendo che la stessa appariva viziata sotto diversi profili: 1) violazione dell'art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ. – convocazione irrituale;
2) definitiva assegnazione nominativa a favore dei singoli condomini degli spazi comuni da adibire a parcheggio;
3) iniquità della ripartizione dei posti auto;
4) mancata previsione della manutenzione della strada.
pagina 1 di 5 Ha chiesto, dunque, dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera condominiale adottata, instando per lo scioglimento della comunione del resede in comproprietà secondo la planimetria in atti, eventualmente anche disponendo ctu per la individuazione degli spazi da assegnare a ciascun comunista.
Si è costituito in giudizio il chiedendo di dichiarare Controparte_1 cessata la materia del contendere sul presupposto della intervenuta declaratoria di invalidità della delibera datata 29.11.22 per effetto della nuova delibera adottata in data 23.02.2023 nel corso di altra assemblea condominiale regolarmente convocata;
ha chiesto, inoltre, respingersi le domande attoree in quanto infondate.
All'udienza del 13 settembre 2023 le parti hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere e la parte attrice ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali in forza del principio della soccombenza virtuale.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 15 gennaio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come modificato dal D. Lgs 149/22, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c.
*****
Occorre sin da subito evidenziare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere
(richiesta da ambo le parti del giudizio) in relazione ai motivi di impugnazione della delibera condominiale adottata in data 29.11.2022 costituisce, in sostanza, un rigetto per sopravvenuta infondatezza della domanda e/o per sopravvenuta carenza di interesse che, quale condizione dell'azione, deve sussistere per tutta la durata del processo, sino al momento di adozione della pronuncia.
In proposito, secondo l'orientamento della Cassazione, consolidatosi a seguito della pronuncia a SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1048 del 2000 (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478 in Giust. civ. 2004, I, 1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass.
2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557;
Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II,
15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n.
1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ.
Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc.
3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10), la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del pagina 2 di 5 rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, si deve osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può essere dichiarata ogni qual volta venga dato atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto sia l'interesse che la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Qualora la situazione, anziché sopravvenire in corso di causa, preceda l'instaurazione del giudizio, deve essere invece dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse della parte a proporla. Per vero, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., in quanto requisito della domanda, deve sussistere sin dal momento della proposizione di essa. Quindi per avanzare una domanda o per contraddire alla stessa è essenziale avervi interesse e in difetto di questo non è dato pretendere tutela giurisdizionale;
ciò in quanto l'interesse ad agire si sostanzia nell'interesse effettivo e attuale al conseguimento di un'utilità finale o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice.
Le predette considerazioni inducono a ritenere che, nel caso in esame, la mancanza di tale interesse non sia sopravvenuta bensì originaria e precedente all'esercizio dell'azione.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che già con delibera del 23.02.2023, intervenuta antecedentemente alla convocazione in mediazione e alla proposizione dell'azione del presente giudizio (iscritto a ruolo in data 23.03.2023), l'assemblea del Condominio è stata regolarmente convocata ed ha riconosciuto e dichiarato invalida la delibera precedentemente adottata il
29.11.2022, in quanto assunta nel corso di un'assemblea irritualmente convocata in violazione del termine minimo stabilito dall'art. 66 disp. att. cod. civ. (cfr. “verbale assemblea ordinaria del
23.02.2023”, il cui punto 4 dell'ordine del giorno ha per oggetto l'eventuale autorizzazione dell'amministratore a intervenire in procedimento di mediazione con il condomino
[...] ove si prende atto che “dai tracciati di poste la raccomandata di convocazione per il Parte_1 condomino n. 120730219778 è stata spedita il 17.11.2022 alle ore 8:26 ma non è Parte_1 pervenuta in tempo utile presso il domicilio del condomino infatti viene recapitata il giorno 29.11.2023 alle ore
13:08; dunque l'assemblea non è stata regolarmente convocata. Per quanto suddetto si incarica l'Avvocato di pagina 3 di 5 presentare la documentazione in mediazione e concluderla in quanto il condomino ha perfettamente ragione.
L'assemblea non è regolarmente costituita e non è valida così come richiesto in mediazione”).
Ne consegue che la carenza di interesse ad agire dell'attore non è sopravvenuta nelle more del giudizio;
al contrario, è derivata da una situazione pregressa, rappresentata dall'annullamento e, quindi, dalla rimozione della delibera illegittima prima della sua impugnazione.
Deve sottolinearsi, inoltre, che la seconda delibera è stata adottata dal condominio durante un'assemblea regolarmente costituita, di cui l'attore, benché assente, ha avuto conoscenza nei termini stabiliti dall'art. 66 disp. att. cod. civ.
A tal proposito, si osserva che, giusta la generale presunzione di conoscenza degli atti recettizi fissata dall'art. 1335 c.c., deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 66 disp.att. c.c. qualora, nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea o nel termine più ampio previsto nel regolamento, il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale, ancorché non abbia provveduto al tempestivo ritiro della medesima (cfr. ex plurimis
Corte cass. civ. n. 23396/2017; Cass. civ. n. 22311/2016 e Cass. civ. 25791/2016; Trib. Roma
n. 4742/2018; Corte App. Bari n. 2150/2019). In questo senso, ciò che acquista rilievo è che l'atto sia pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario;
laddove restano del tutto privi di rilevanza i momenti successivi, quali quello in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o quello in cui venga a compiersi la giacenza.
Nel caso in oggetto, dall'esame dei documenti (cfr.doc. 009 “raccomandata convocazione assemblea 23-2-23” allegato all'atto di citazione) si ricava che il ha avuto Parte_1 conoscenza dell'assemblea condominiale, convocata per il giorno 23.02.23, in data 16.02.2023: vi è, infatti, l'attestazione del postino della consegna tramite modello 26, che - fino a querela di falso – attribuisce presunzione di veridicità in merito all'avvenuta comunicazione della missiva
(Trib. Grosseto n. 958/2018).
In definitiva, l'attore (la cui domanda principale era quella di annullamento della delibera assembleare e non di scioglimento del condominio, essendo questa subordinata e dipendente dall'accoglimento della domanda principale) ha azionato un giudizio impugnando un atto già rimosso e privato di effetti da altro atto legittimo, adottato in conformità della legge.
In ossequio a quanto richiesto dalla parte convenuta, dunque, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 4 di 5 -dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa fra le parti le spese di lite.
Siena, il 16.1.2024.
Il Giudice
Clara Ciofetti
pagina 5 di 5