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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1370/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio dagli avv.ti CC e Pietro Brotto, con domicilio eletto presso il loro studio in Rossano Veneto (VI), via San Giovanni n. 1/a, in forza di procura alle liti unita al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in CP_1 C.F._2 giudizio dagli avv.ti Eleonora Martinelli e Laura Romani, con domicilio eletto
1 presso il loro studio in Bassano del Grappa (VI), piazza Libertà n. 34, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 944/2025 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 18 giugno 2025, rimesso in decisione all'udienza di data 15 dicembre 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via principale di merito, disporre l'affido condiviso dei figli minori Per_1
e ad entrambi i genitori, e
[...] Persona_2 Controparte_2 [...]
. Disporre un regime di visite libere tra padre (genitore non collocatario) e CP_1 figlio minore al fine di garantire il mantenimento di rapporti significativi con Per_2 entrambi genitori, quantomeno nei tempi e nelle modalità indicate dalla CTU esperita nel giudizio n. 4027/2023 R.G. del Tribunale di Vicenza, ossia: ogni mercoledì sera per consumare insieme la cena presso un locale pubblico (dalle ore
19,00 alle ore 21,00); tre ore al sabato o alla domenica mattina o pomeriggio, a fine settimana alterni;
ovvero nelle diverse modalità e tempistiche ritenute congrue da codesta Corte di Appello. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge ovvero, in subordine, con compensazione almeno parziale delle spese di lite”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, rigettarsi l'appello proposto dal signor perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermarsi la sentenza n.
944/2025 del Tribunale di Vicenza. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 944/2025, pubblicata in data 18 giugno 2025, il Tribunale di
Vicenza, in accoglimento delle domande di , modificava le CP_1 condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1708/2019, emessa nei confronti dell'ex marito della ricorrente, , e pubblicata il 25 luglio Parte_1
2019, disponendo l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori CC, nato il [...], e nato l'[...], entrambi collocati in via Per_2 prevalente presso di lei;
prevedendo che gli incontri tra il padre ed il figlio più grande, oramai quasi maggiorenne, si svolgessero in forma libera;
disponendo che gli incontri con il figlio più piccolo si svolgessero in forma protetta presso i Per_2 servizi sociali secondo calendario dai medesimi indicato, con facoltà per i medesimi di attivare servizio educativo domiciliare in sostituzione delle visite protette ove ritenuto rispondente all'interesse del minore da valutarsi anche all'esito degli incontri protetti;
incaricava i servizi di proseguire il monitoraggio della situazione familiare, vigilando in particolare sulle condotte paterne;
condannava al pagamento delle spese di lite, ivi comprese Parte_1 quelle liquidate. per la disposta consulenza tecnica dell'ufficio.
Nel dettaglio, , evocando in giudizio l'ex marito, allegava che, CP_1 con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio già rammentata, erano stati recepiti gli accordi intercorsi tra le parti, disponendosi l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori;
la loro collocazione prevalente presso la madre, disciplinandosi la permanenza degli stessi presso il padre una settimana di sabato, dalle ore 7,40 alle ore 20,30, e l'altra, in alternanza, di domenica, dalle ore
8,30 alle ore 20,30, oltre ad una settimana durante il mese di agosto;
prevedendosi l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 versando a controparte l'assegno mensile rivalutabile complessivo di euro
3 700,00.=, ovvero euro 350,00.= per ogni figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
lamentava una situazione di grave pregiudizio per i minori a CP_1 causa dei comportamenti minacciosi ed aggressivi dell'ex marito, nel tempo aggravatisi, a causa del suo sospetto che ella avesse intrecciato una nuova relazione sentimentale, tanto da essere stata costretta a presentare denuncia per maltrattamenti e atti persecutori a cui aveva fatto seguito il provvedimento cautelare a tutela propria dei figli, situazione preoccupante anche in ragione dell'interruzione da parte di della cura farmacologica e del Parte_1 percorso psicologico presso il centro di salute mentale di Bassano del Grappa.
Sulla scorta di dette allegazioni la ricorrente chiedeva che il Tribunale, previa adozione dei provvedimenti indifferibili a tutela della prole ex art. 473 bis 15 cpc, con sospensione delle visite tra il padre ed i figli, modificasse le condizioni di divorzio, disponendo l'affidamento esclusivo a sé dei minori, confermando la loro collocazione prevalente, con visite paterne da attuarsi nei modi e nei tempi ritenuti i più opportuni, considerato quanto allegato. Inoltre, chiedeva che il CP_1 contributo al mantenimento dei figli dovutole quale collocataria dei minori venisse aumentato.
Costituendosi in giudizio, dava atto di essere stato Parte_1 attinto in ambito penale della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai figli, con prescrizione di non comunicare con gli stessi, ma negava di essere affetto da patologie tali da renderlo violento, non avendo mai assunto nei confronti dei minori comportamenti aggressivi in loro pregiudizio, salvo in una occasione, ovvero quando egli avrebbe usato mezzi di correzione diversi da quelli verbali nei confronti del figlio più grande CC che stava frequentando compagnie poco raccomandabili ed avendo comportamenti anche di rilevanza penale, così concludendo per il rigetto delle domande di controparte.
4 Il Tribunale, nel provvedere sulla richiesta urgente di , CP_1 disponeva che le visite tra padre e figli si svolgessero in forma protetta, mediante intervento dei servizi sociali, nel contempo disponendo consulenza tecnica dell'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti e sui rapporti dei minori con i genitori.
All'esito dell'istruttoria tecnica ed acquisite le relazioni dei servizi incaricati, il Giudice di prime cure, con la sentenza gravata, provvedeva secondo quanto già riportato. In particolare, il Tribunale evidenziava che i fatti allegati da parte ricorrente, circa il comportamento violento ed aggressivo del convenuto, avevano trovato riscontro in ambito penale, posto che era stato Parte_1 raggiunto dalla misura cautelare del divieto di suo avvicinamento ai due figli minori, cautela solo in parte riformata dal Tribunale del riesame con riguardo alla prescrizione del divieto di comunicazione, e considerato che il medesimo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato previsto dall'art. 612 bis cp, pena sospesa a condizione del superamento con esito positivo di percorso presso enti o associazioni impegnate al recupero dei soggetti maltrattanti. Inoltre, il primo Giudice evidenziava che il comportamento prevaricante e particolarmente violento di era confermato Parte_1 anche da alcuni stralci di conversazioni telefoniche intercorse tra il convenuto ed il figlio maggiore CC e che il convenuto non aveva compreso, come evidenziato dal consulente tecnico dell'ufficio, il disvalore di detto modo di affrontare il minore. In aggiunta il Tribunale affermava esservi prova che la condotta violenta verso CC non era stata solo verbale ma anche fisica in almeno un paio di occasioni, come emerso in sede di ascolto del minore sia da parte del Giudice che da parte del consulente tecnico dell'ufficio, non essendo condivisibile la violenza neppure come mezzo di correzione. Quanto, poi, al rapporto del figlio più piccolo con il padre, il Tribunale evidenziava che, pur Per_2 non emergendo fatti di violenza ai suoi danni, tuttavia risultava chiaramente con il
5 minore avesse assistito a grave episodio di violenza fisica commessa dal padre nei confronti della di lui sorella e che il minore si trovava in condizione di avere timore per gli scatti d'ira del padre, come emerso anche in sede di relazione peritale. Sotto il profilo della capacità genitoriale, il Tribunale valorizzava gli esiti della consulenza tecnica dell'ufficio, secondo cui convergerebbero in capo a caratteristiche del disturbo narcisistico della personalità e Parte_1 del disturbo antisociale: centratura su sé stesso, bisogno di ammirazione e di conferme, assenza di empatia, assenza di vergogna, di senso di colpa o di rimorso, con tendenza a mettere in atto condotte aggressive e violente in caso di rifiuto del proprio bisogno o punto di vista, in assenza di emozioni morali tali da consentire un argine agli agiti.
Sulla scorta di detti dati obiettivi, il Tribunale riteneva fondata la domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre, non essendo in grado il padre, nonostante il legame affettivo con i minori, di prendersi responsabile cura dei minori.
Relativamente alla disciplina della permanenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori, il Giudice di prime cure, confermando la collocazione prevalente di
CC e presso la madre, si discostava parzialmente dai suggerimenti dati Per_2 dal CTU, secondo cui dette visite dovessero essere libere anche in riferimento ai tempi quanto a CC, oramai prossimo alla maggiore età, e in ogni caso libere, seppure ridotte, quanto a essendo la modalità protetta pesantemente Per_2 penalizzate la sua relazione con il padre. Il Tribunale, sulla scorta delle considerazioni già svolte, provvedeva così come rammentato, rigettando in ogni caso la domanda di onde ottenere l'aumento del contributo nel CP_1 mantenimento dei minori collocati presso di lei.
ha interposto appello avverso la decisione del Parte_1
Tribunale di Vicenza articolando tre motivi di gravame ed allegando circostanze sopravvenute rispetto la decisione di primo grado, concludendo nel merito per il
6 ripristino dell'affidamento condiviso dei figli minori e per un regime di visita libero anche con il figlio più piccolo quanto meno secondo i tempi suggeriti Per_2 in sede di consulenza tecnica dell'ufficio.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, assumendo che scorrettamente il primo Giudice avrebbe ritenuto accertate sue condotte violente e prevaricatrici ai danni dell'ex moglie e dei figli e Per_2
CC, così come scorrettamente avrebbe ritenuto di dare credito alle valutazioni del CTU circa la sua capacità genitoriale, in difetto di accertamento di qualsivoglia propria patologia psichiatrica, nonché considerate le risultanze del certificato medico dell'ottobre del 2023 del centro di salute mentale escludente dette patologie. In punto, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciute provate le sue condotte violente verso i figli sulla scorta della sentenza penale che, in realtà, avrebbe accertato condotte illecite solo ai danni di . Quanto al figlio CC, ha CP_1 Parte_1 evidenziato che, come narrato dal minore, sarebbe emerso un unico episodio del dicembre del 2022 in cui egli avrebbe lecitamente adottato mezzi di correzione non verbali, tenuto conto delle condotte sregolate del figlio, unico episodio tuttavia non giustificante l'affidamento esclusivo, affidamento esclusivo neppure giustificato in ragione dell'unico ed isolato episodio del conversazione telefonica oggetto di registrazione. Relativamente al figlio più piccolo l'impugnante ha lamentato Per_2 che il Tribunale avrebbe scorrettamente valorizzato l'asserito e non dimostrato episodio di violenza assistita nei confronti della sorella dell'appellante, non potendosi affermare la prova di detto accadimento sulla scorta della denuncia sportata da quest'ultima e sulla scorta del racconto fatto dal minore in sede di
CTU, peraltro neppure coincidente con quanto indicato nella ridetta querela.
Rispetto alle valutazioni spese in sede di consulenza tecnica dell'ufficio,
ha censurato la decisione del Tribunale che non avrebbe Parte_1
7 dato il corretto rilievo, a smentita delle valutazioni fatte dal CTU, alle risultanze del certificato medico del 3 ottobre 2023, rilasciato dal centro di salute mentale di
Bassano del Grappa, indicante l'assenza di grossolane turbe del pensiero, il netto miglioramento rispetto al disadattamento manifestato in precedenza, reattivo a vicissitudini familiari e coniugali, come confermato dal medico del centro anche in sede penale. Così, a detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dare assoluto rilievo al certificato medico in questione, posto il suo valore di piena prova in assenza di querela di falso. Peraltro, anche considerato gli esiti della consulenza tecnica dell'ufficio, l'impugnante ha rimarcato che la CTU non avrebbe accertato la sua inidoneità genitoriale, ma al più una non eguale idoneità rispetto alla madre, essendo affermato che egli sarebbe “padre interessato ed affezionato ai figli e anche capace di mettere in campo alcune buone risorse nella relazione con loro (sostenerli nei bisogni economici, interessarsi alle loro attività, trasmettergli competenze pratico concrete)”. Secondo , il Parte_1 capo impugnato della pronuncia del Tribunale non sarebbe giustificato neppure alla luce dei fatti sopravvenuti alla sentenza di prime cure ed intervenuti proprio durante il regime di affidamento esclusivo disposto dal Tribunale in favore di
, essendo così di converso necessario approfondire, proprio in CP_1 ragione di detti fatti sopravvenuti, l'effettiva capacità di quest'ultima ad esercitare da sola la responsabilità genitoriale. In particolare, l'appellante ha allegato che in data 11 maggio 2025, sarebbe stato raggiunto da perquisizione Per_2 domiciliare essendo così rinvenuto un bancomat appartenente ad una sua insegnante delle scuole medie, cosa che, dal punto di vista disciplinare avrebbe comportato la sospensione del figlio e, quindi, la sua bocciatura, anche per i suoi atteggiamenti, tenuti a scuola, violenti, irrispettosi ed irriverenti, come affermato della dirigente scolastica con nota del 12 maggio 2025. Peraltro, l'appellante ha allegato nel corso del presente giudizio di gravame che anche il figlio più grande
CC sarebbe stato raggiunto da perquisizione domiciliare di data 1 settembre
8 2025, quale affermato autore di un furto di monopattino, pur non reperito, segnalandosi nel verbale di perquisizione il persistente odore di fumo di hashish nella sua camera.
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato Parte_1
l'erronea decisione del Tribunale di discostarsi dalla proposta fatta dal CTU di consentire visite non protette anche tra di lui ed il figlio più piccolo Per_2 affermando scorrettamente il primo Giudice che il rapporto tra padre e minore sarebbe caratterizzato da sentimenti di paura e soggezione di quest'ultimo, di converso non sussistendo motivi per discostarsi da quanto affermato dal consulente dell'ufficio, visto che quest'ultimo avrebbe rilevato che, nella relazione, padre e figlio erano apparsi a loro agio e felici di stare insieme, in contesto rilassato, scherzoso e complice, non essendo osservati atteggiamenti di paura o inibizione.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo alla sua condanna al pagamento delle spese di lite, dovendo le stesse, a sua detta, essere compensate, almeno in parte, posto che detta compensazione avrebbe dovuto essere applicata in ragione del rigetto della domanda di aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori.
Costituendosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone CP_1 il rigetto e concludendo per la conferma della sentenza gravata, avendo la Corte rigettato, con ordinanza del 12 agosto 2025, l'istanza urgente di adozione di provvedimenti indifferibili formulata ex art. 473 bis 15 cpc da parte dell'appellante onde ottenere l'immediata ripresa degli incontri con secondo le modalità Per_2 indicate in sede di consulenza tecnica dell'ufficio.
*****
9 1 – Preliminarmente, appare necessario evidenziare che, nel giudizio di appello, in tema di disciplina delle condizioni di affidamento e permanenza presso i genitori dei figli minorenni, debbono essere considerate anche le circostanze sopravvenute, non sussistendo in argomento preclusioni processuali. In argomento, è bene precisare che, secondo giurisprudenza oramai consolidata, i provvedimenti diretti a regolare i rapporti tra genitori e figli minori vengono emessi “rebus sic stantibus”, cosicché è ben possibile nel giudizio di gravame dare rilievo alle circostanze sopravvenute emerse dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima del suo passaggio in giudicato. Peraltro, l'art. 473 bis 35 cpc prevede il divieto dei nova nel giudizio di appello in materia di famiglia limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, diritti tra i quali non rientrano l'affidamento e la permanenza dei minori presso i genitori, trattandosi di tutelare gli interessi preminenti della prole. Detta preliminare considerazione trova giustificazione in ragione dell'allegazione delle circostanze sopravvenute indicate dall'appellante di cui si è data contezza e che, a suo dire, giustificherebbero la riforma della sentenza impugnata, sia in punto affidamento esclusivo dei minori a , sia in CP_1 punto regime di visita protetto disposto quanto agli incontri paterni con il figlio più piccolo circostanze sopravvenute che, dunque, debbono essere vagliate circa Per_2 la loro idoneità a far ritenere preferibile il diverso regime di affidamento e visita così come preteso da . Parte_1
2 – Come già detto, il primo motivo di appello, integrato anche con gli argomenti esposti con il secondo motivo di impugnazione, ha ad oggetto la statuizione del
Tribunale di Vicenza relativa all'affidamento esclusivo dei figli minori in capo alla madre, motivo di gravame che non può reputarsi fondato neppure alla luce delle circostanze sopravvenute evidenziate. In primo luogo, gli elementi di prova acquisiti durante il giudizio di primo grado debbono ritenersi circostanziati e valutati correttamente dal Tribunale. In effetti, al di là dell'accertamento di specifici disturbi psichici di cui sarebbe affetto e dallo Parte_1
10 stesso negati in assenza di diagnosi o altro accertamento medico – legale, il
Tribunale ha valorizzato molteplici elementi di prova convergenti nel senso di escludere, in difetto di un percorso di sostegno alla genitorialità, l'attuale capacità genitoriale dell'appellante. In primo luogo, sono state correttamente valorizzate le risultanze della consulenza tecnica dell'ufficio, non condivisa dal primo Giudice unicamente in punto suggerita possibilità per il padre di vedere, seppure con tempi assai limitati e per poche ore, il figlio più piccolo con modalità non protette. Il
CTU, officiato di verificare i tratti di personalità delle parti, al fine di valutarne la capacità genitoriale, ha rilevato che la raccolta anamnestica, i colloqui clinici e gli esiti delle prove dei test somministrati, consentono di affermare che Parte_1
presenta una personalità nella quale convergono caratteristiche del
[...] disturbo narcisistico di personalità e del disturbo antisociale: centratura su sé stesso, bisogno di ammirazione e di conferme, assenza di empatia, assenza di vergogna, di senso di colpa o di rimorso. Si aggiunge che nell'appellante è presente un'ipersensibilità (con sovra-interpretazioni poco congrue) rispetto a situazioni che attivano in lui sentimenti ed emozioni di rifiuto, umiliazione o frustrazione per non vedere riconosciuto il proprio bisogno o il proprio punto di vista, per cui in tali situazioni lo stesso tende a rispondere mettendo in atto condotte aggressive e violente (verbali e fisiche), senza nessuna capacità di tener conto della sofferenza che arreca agli altri sul piano psichico o fisico. Il CTU evidenzia che l'impulsività e soprattutto l'incapacità di provare emozioni morali
(colpa, vergogna, rimorso) dell'appellante non gli consentono di arginare i propri agiti e di porre, successivamente, adeguata riflessione sulle proprie condotte, valutandole in modo realistico e critico: nemmeno se accompagnato CP_2
riesce a stigmatizzare il proprio comportamento, a cogliere la
[...] sproporzione tra l'elemento scatenante e la portata della sua reazione, a soffermarsi sulle conseguenze emotive che le proprie condotte hanno avuto sugli altri e, quindi, a cogliere il disvalore relazionale, sociale e giuridico del proprio agire,
11 posto che il suo racconto è teso sempre a giustificare sé stesso, occultando o minimizzando la portata di quanto accaduto, senza nessun pensiero rispetto al sentire dell'altro. Dette valutazioni sono confermate dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'appellante al CTU nel corso delle operazioni peritali e dei colloqui avuti circa gli episodi di violenza ed aggressività allegati in atti. In particolare, quanto all'episodio di violenza assistita dal figlio minore ai danni della Per_2 sorella dell'appellante, va detto che l'episodio è stato rammentato dal minore in sede di ascolto da parte del CTU. Il minore ha affermato che il padre avrebbe preso la zia per i capelli sbattendola “per ogni muro che vedeva”, assistendo a parte dell'aggressione, avendo il minore preferito allontanarsi, accadimento confermato dalla denuncia - querela sporta dall'aggredita. Ebbene, rispetto a detto episodio, il
CTU ha chiaramente affermato che l'appellante, oltre a negare l'accaduto ridimensionandone la gravità, ha comunque rilevato che l'appellante ha riferito che atteggiamenti del genere, pur non perfettamente adeguati, non sarebbero problematici in quanto semplici espressioni del suo carattere, a volte un po' troppo focoso, in un contesto di riaffermata incapacità di comprendere il significato delle sue condotte. Detta indole aggressiva ed incapace di contenimento è poi confermata da altro episodio a cui avrebbe assistito, raccontando egli al Per_2
CTU che il padre, fraintendendo le intenzioni di un collega dalla ex moglie, avrebbe danneggiato l'auto di quest'ultimo, rompendogli lo specchietto. In sede di colloquio, sempre che tuttavia non risulta diretto destinatario di violenze o Per_2 aggressioni verbali diversamente dal fratello CC, ha affermato, con gli occhi lucidi, che il padre “pensa tre secondi poi scatena tutto quello che può fare (…) ci pensa tre secondi e butta tutto all'aria oppure aspetta dieci anni e poi scatta la scintilla (…) quando scatta o scappi o scapi, non c'è possibilità di fermarlo”, essendo così chiara la percezione che il minore ha del padre, visto come persona che può esplodere di rabbia in pochi secondi. Peraltro, proprio in riferimento al comportamento direttamente violento dell'appellante verso il figlio più grande,
12 ha significativamente esposto in sede di consulenza tecnica dell'ufficio che il Per_2 padre avrebbe avuto atteggiamenti di tal fatta nei confronti di CC per i comportamenti provocatori di quest'ultimo e tali da irritarlo, mentre non si Per_2 sarebbe mai permesso di criticare il padre avendo timore di cosa possa accadere.
Le valutazioni del consulente già rammentate sono, poi, confermate in riferimento alle condotte aggressive di nei confronti del figlio più Parte_1 grande, dimostrandosi l'appellante incapace di arginare i propri agiti e di porre, successivamente, adeguata riflessione sulle proprie condotte, valutandole in modo realistico e critico, nemmeno se accompagnato. In particolare Controparte_2 ha sminuito, ritenendolo un legittimo uso dei mezzi di correzione, l'episodio di violenza del dicembre 2022 verso CC quando il minore, che stava parlando al telefono con la fidanzata, si sarebbe messo a ridere, pensando il padre che il figlio stesse ridendo di lui, così buttandolo a terra e strattonandolo, essendosi verificati episodi di aggressione verbale in altre svariate occasioni, senza che l'appellante si sia mai scusato per i suoi scatti d'ira o eccessi aggressivi, pur se il figlio gli avrebbe fatto presente di sentirsi male quando ciò accade. Ulteriormente, le valutazioni del CTU, circa il contegno aggressivo ed violento privo di contenimento dell'impugnante e circa l'incapacità di cogliere il disvalore dei suoi agiti, appaiono avvalorate anche del contenuto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche tra ed il figlio più grande dalle Parte_1 quali risulta che l'appellante abbia perso il controllo rivolgendosi al minore con linguaggio particolarmente aggressivo e con bestemmie, minacce ed insulti quali
“ti spacco la testa”, “ti chiapo a pugni fino a quando ti faccio uscire il cervello”,
“handicappato”. Ebbene, la conferma che l'appellante sia incapace di frenare la sua indole aggressiva e di riflettere sulle proprie condotte, con valutazione critica e realistica, proviene ancora una volta dal fatto che, in sede di operazioni peritali ha ulteriormente sminuito l'accadimento imputandolo al Parte_1 suo stato di stress e stanchezza per il lavoro che lo predisporrebbe a scoppi d'ira,
13 viepiù ingiustificati in ragione del fatto che essi sarebbe collegati la necessità di avere un programma chiaro per il giorno, dopo dovendosi organizzare. Se è pur vero che l'appellante, in data 25 gennaio 2025, ha subito condanna penale per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cp ai danni dell'ex moglie per il rifiuto dell'imputato a che la stessa potesse farsi un'altra vita con possibile altro compagno, non emergendo in detto contesto penale condotte violente ai danni dei figli, in ogni caso le pesanti minacce, anche di morte, per cui l'imputato è stato condannato hanno riguardato anche agiti assistiti dai figli minori risalenti da ultimo al 2023, così come è stata riconosciuta in sede penale l'abituale condotta violenta ed aggressiva dell'odierno appellante, tanto che la sanzione di anni uno e mesi sei di reclusione è stata sospesa a condizione della partecipazione da parte di ad un percorso di recupero presso enti o associazioni che si Parte_1 occupano di recupero di soggetti maltrattanti.
2.1 – Tutte le considerazioni sinora spese circa le condotte descritte escludono che possa affermarsi, come ritenuto dall'appellante, che i suoi agiti violenti ed aggressivi possano qualificarsi come semplicemente occasionali, né è possibile giustificare i medesimi quali legittimo uso di mezzi di correzione nei confronti del figlio più grande CC, anche a fronte di condotte di natura antisociale ovvero sregolate del medesimo, essendo piuttosto espressione di quanto condivisibilmente affermato in punto dal consulente tecnico dell'ufficio ovvero del fatto che nelle situazioni che attivano sentimenti ed emozioni di rifiuto, umiliazione o frustrazione per non vedere riconosciuto il proprio bisogno o il proprio punto di vista, l'appellante risponde mettendo in atto condotte aggressive e violente, senza tener conto della sofferenza che arreca agli altri per l'incapacità di provare senso di colpa o rimorso ed incapacità di adeguata riflessione sulle proprie condotte, valutandole in modo realistico e critico. Così, deve reputarsi assolutamente condivisibile l'opinione conclusiva espressa dal CTU secondo cui le perdite di controllo aggressive di cui sinora si è discusso non possono reputarsi, secondo
14 l'asserzione dell'appellante, eccezionali e non inficianti la sua capacità genitoriale, essendo raccolti plurimi elementi che portano a ritenere che si tratti di un modus operandi stabile che investe le relazioni interpersonali di , Parte_1 carente in quanto non riesce a rappresentarsi correttamente i bisogni dei figli, dandovi adeguato spazio e priorità rispetto ai propri, ed in quanto non riesce a comprendere l'inadeguatezza delle sue condotte del tutto inidonee dal punto di vista educativo. Detta inadeguatezza genitoriale non può essere smentita da quanto lo stesso CTU correttamente rileva ovvero che l'appellante è comunque padre interessato ed affezionato ai figli, capace di mettere in campo alcune buone risorse nella relazione con loro, sostenendoli nei bisogni economici, interessandosi alle loro attività e trasmettendo le sue competenze pratiche e concrete, collegabili principalmente al suo lavoro, essendo altre le attuali esigenze educative e di accudimento dei minori che hanno cominciato ad avere comportamenti anti sociali, per quanto evidenziato in ragione degli eventi sopravvenuti riportati dall'appellante. A riprova, infatti, dell'inadeguatezza educative di Parte_1
vi è la circostanza segnalata dai servizi sociali secondo cui, durante le
[...] attuali visite protette, l'appellante si è presentato in una occasione portando ai figli un cofanetto pieno di petardi vietati ai minori e, in altre occasioni, portando buste contenenti banconote per importi rilevanti, comportamenti gravemente compromettenti un sano approccio del genitoriale alle tematiche educative e condizionati lo stesso comportamento dei minori che sono apparsi particolarmente attaccati al denaro che il padre non ha fatto mai mancare in ragione delle loro richieste. Infine, è privo di pregio l'argomento di impugnazione sollevato dall'appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto in alcun modo valorizzare la consulenza tecnica che, nel somministrare i test, sarebbe in contrasto con il certificato medico rilasciato dal centro di salute mentale di Bassano nell'ottobre 2023 in cui si attesterebbe l'assenza di grossolane turbe del pensiero, con netto miglioramento rispetto al disadattamento manifestato in precedenza,
15 reattivo a vicissitudini familiari. In primo luogo, questione del contendere non è la diagnosi di una sofferenza psichiatrica in capo all'appellante, ma la valutazione della sua capacità genitoriale. In secondo luogo, deve reputarsi un fuor d'opera l'asserzione secondo cui detto documento sarebbe assisto dal valore di prova piena fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cc, essendo un atto pubblico, posto che non può reputarsi avere fede pubblica la valutazione diagnostica contenuta in detto certificato medico, valutazione liberamente apprezzabile come non particolarmente irrilevante nel giudizio avente ad oggetto la verifica della capacità genitoriale dell'appellante.
2.3 – Passando alla valutazione della capacità genitoriale di che CP_1
l'appellante mette in dubbio in ragione dei fatti sopravvenuti più volte menzionati e, a sua detta, espressione della inidoneità della ex moglie di prendersi cura da sola dei figli, va detto che nel presente giudizio non sono oggetto di contestazione le valutazioni che il CTU ha dato sulla stessa, definita persona pacata, precisa, efficiente, dominata dall'ansia di fare bene nei suoi compiti, evitando la disapprovazione altrui o i sensi di colpa, tesa al raggiungimento di buoni risultati, instancabile rispetto agli obiettivi lavorativi e ai propri compiti genitoriali, tendenzialmente direttiva ed impositiva. Pur essendo segnalata una personalità poco capace di dare spazio ai propri bisogni personali, sotto il profilo genitoriale si afferma che l'appellata è complessivamente presente, attenta ed efficiente, anche se in passato poco protettiva verso i figli nei loro rapporti con il padre, criticità superata essendo ella oggi più capace di individuare il pregiudizio derivante dall'esposizione dei minori alla situazioni violente, riconoscendo ella di essere intervenuta tardivamente con la richiesta che ha originato il giudizio. Il CTU ha concluso ribadendo la adeguata capacità genitoriale della madre, essendo smentito quanto affermato dall'appellante secondo cui ella avrebbe condotte escludenti la figura paterna. In effetti, in sede di operazioni peritali lo stesso Parte_1
, sentito dal consulente dell'ufficio, ha riferito che la ex moglie sarebbe
[...]
16 stata sempre estremamente disponibile nei suoi confronti favorendolo nel rapporto con i figli, emergendo nel corso del colloquio e nonostante qualche critica mossa all'ex moglie, una sua complessiva stima del ruolo genitoriale di che CP_1 sarebbe stata sempre molto attenta e presente con i ragazzi, essendosi sempre comportata in modo molto corretto nei suoi confronti, informandolo di tutto ciò che li riguardava, nonché riconoscendo di essere stato lui ad occuparsi poco dei minori in ragione dei suoi assorbenti impegni di lavoro. Queste considerazioni non possono essere smentite in ragione dei fatti sopravvenuti che danno riprova esclusivamente dello stato di disagio dei minori, ma non della inidoneità genitoriale dell'appellata. In effetti, l'appellata ha documentato che, dopo l'episodio del furto del bancomat da parte del figlio più piccolo episodio Per_2 che ha comportato la sua bocciatura, lo stesso, nel nuovo contesto scolastico in cui
è stato inserito per iniziativa materna, si è dimostrato ragazzino positivo e propositivo, partecipe in classe in modo attinente durante le lezioni, con comportamento educato e gentile, sia nei confronti dei docenti che dei suoi compagni di classe, per quanto risulta dalla comunicazione dell'istituto scolastico di data 19 novembre 2025. In conclusione, la decisione del Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, come espressamente suggerito dal consulente tecnico dell'ufficio, non merita le censure mosse dall'appellante, dovendo la sentenza essere confermata in punto.
3 – Deve essere respinto anche il secondo motivo di gravame, inerente al capo della decisione di prime cure che, disattendendo il suggerimento del consulente, ha disposto le visite paterne di in ambiente protetto, confermandosi quanto già Per_2 deciso con il rigetto della richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 formulata dall'appellante. Come già accennato, l'appellante lamentato che il
Tribunale si sarebbe discostato dall'opinione del consulente in modo immotivato,viso che il CTU avrebbe rilevato che padre e figlio sarebbero apparsi a loro agio e felici di stare insieme, in contesto rilassato, scherzoso e complice, non
17 essendo osservati atteggiamenti di paura o inibizione, affermando scorrettamente il primo Giudice che detto rapporto sarebbe caratterizzato da sentimenti di paura e soggezione di quest'ultimo. In effetti, non può affermarsi che il contegno rilassato e spesso scherzoso, con relazione partecipata, del padre con il figlio e il difetto di atteggiamenti di paura o inibizione nei confronti del padre, incontrato in modo affettuoso, espressione di legame forte, possano considerarsi elementi idonei ad escludere il regime delle visite protette censurato dall'appellante. Detta relazione partecipata ed il difetto di atteggiamenti di paura ed inibizione, oltre che il legame affettivo con il genitore, sono stati osservati durante le visite protette in contesto vigilato, ovvero durante le operazioni peritali e, quindi, in contesti che non possono reputarsi liberi e che, anzi, hanno favorito il rapporto sereno ed equilibrato tra il minore ed il padre. E', dunque rilevante considerare che le visite protette che detto rapporto equilibrato e sereno stanno garantendo, sono motivate dall'innegabile indole aggressiva e violenta di , per quanto Parte_1 già motivato. In detto contesto, il regime delle visite protette come disposto dal
Tribunale appare lo strumento adeguato per normalizzare i rapporti tra ed il Per_2 padre, mettendo al riparto il minore da sempre possibili comportamenti aggressivi del ricorrente, posto che la vigilanza connaturata a detto regime permette di evitare gli eccessi di . In realtà, il regime protetto di visita ha Parte_1 favorito sinora il rapporto tra il genitore ed il figlio che, appunto, si approccia al padre senza timore, in contesto rilassato, scherzoso e affettuoso, cosicché il regime di visita protetto deve considerarsi, non strumento il cui effetto sarebbe quello di annullare o recidere in modo ingiustificato il legame ed il rapporto tra padre e figlio, come ritenuto dall'appellante, ma presidio volto alla normalizzazione di detto rapporto affettivo. Così, si deve concordare sulla valutazione data dal
Tribunale di disattendere la proposta fatta dal CTU di permettere visite libere tra il ricorrente e seppure nei termini limitati già rammentati. Il consulente al fine Per_2 di giustificare la proposta disattesa valorizza il fatto che i rapporti tra padre e figli
18 non sarebbero caratterizzati in via prevalente dal sentimento di paura, e che il minore avrebbe una buona capacità di riconoscere gli aspetti disfunzionali del padre e una altrettanto buona capacità e disponibilità di riferire e rappresentare situazioni ed eventi nei quali potrebbe trovarsi in difficoltà a causa degli agiti paterni aggressivi. Ebbene, detta giustificazione data dal consulente alla propria proposta è in contraddizione con quanto espresso dal minore e raccolto dallo stesso
CTU, secondo cui la capacità di di riconoscere gli aspetti disfunzionali del Per_2 carattere paterno rischia di ridursi alla paura di mettersi in posizione critica nei confronti dello stesso onde evitare possibili eccessi di ira, mentre la capacità di riferire eventi critici, in modo da poter intervenire tempestivamente, rimette al minore una attività di vigilanza che al medesimo non compete e che può risultare compromessa proprio della condizioni di soggezione in cui il medesimo si trova verso il genitore. Inoltre, ad escludere la praticabilità della proposta delle visite libere, anche se limitate, è la considerazione già fatta circa la segnalazione resa dai servizi sociali che hanno evidenziato che, durante le attuali visite protette,
si è presentato portando un cofanetto pieno di petardi vietati Parte_1 ai minori e, in altre occasioni, portando buste contenenti banconote per importi rilevanti. Dette condotte devono reputarsi gravemente compromettenti il corretto approccio del padre alle tematiche educative, cosicché le visite protette sopraintendono proprio alla necessità che dette condotte del genitore, disfunzionali dal punto di vista educativo, non siano replicabili a pregiudizio delle esigenze di crescita del minore. Infine, non può affermarsi che le visite protette in vigore siano pregiudicanti il rapporto genitoriale, recidendo il legame tra padre e figlio in considerazione che non sarebbero dettagliate le relative modalità temporali. In punto è da considerare che le visite in questione sono in vigore fin dai provvedimenti urgenti adottati dal tribunale all'inizio del giudizio di prime cure e come tali concretamente attuate a mezzo dei servizi sociali e, quindi, confermate con la sentenza gravata.
19 4 – Di converso, va accolto il terzo ed ultimo motivo di gravame relativo alla disciplina delle spese di lite come disposta dal Tribunale in ragione dell'affermata soccombenza dell'odierno appellante. In effetti, deve convenirsi che il primo
Giudice, non si è limitato ad accogliere le domande di in punto CP_1 affidamento dei figli minori e regime di visita protetto tra il padre e ma ha Per_2 anche provveduto ad esaminare nel merito la domanda introdotta dall'odierna appellata in sede di nota di precisazione delle conclusioni volta ad ottenere l'aumento, rispetto a quanto già previsto in sede di divorzio, del contributo dovuto da per il mantenimento dei figli collocati presso la madre. Parte_1
Ebbene detta ulteriore domanda è stata rigettata per difetto dei suoi presupposti di fondatezza e non è stata fatta oggetto, a sua volta, di impugnazione incidentale. Il rigetto di detta pretesa avrebbe dovuto giustificare la compensazione parziale delle spese di lite nella misura che si reputa congruo determinare nella quota di un quarto, considerato che l'intera istruttoria e trattazione della causa, fino alla precisazione delle conclusioni, si è svolta unicamente in ordine alle questioni relative all'affidamento e visita dei minori. Così la sentenza di prime cure deve essere in punto riformata, condannando al pagamento della Parte_1 residua frazione delle spese di primo grado, come liquidate per l'intero dal
Tribunale. Le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice debbono rimanere a definitivo carico di , visto l'esito del giudizio. Parte_1
5 – Quanto alla disciplina delle spese del presente grado di appello, il limitato accoglimento dell'impugnazione, solo in punto spese di lite come regolate in prime cure, giustifica l'affermazione della prevalente soccombenza nel merito dell'appellante da condannarsi alla rifusione delle spese del grado, previa loro compensazione parziale per la quota di un quarto, spese da liquidarsi a norma del
D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazione, considerando il giudizio di valore indeterminato a complessità media.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 944/2025 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata in data 18 giugno 2025, che per il resto si conferma, così provvede:
1. compensa per la quota di un quarto le spese del giudizio di prime cure;
2. condanna, a pagare in favore di la residua Parte_1 CP_1 frazione delle spese di primo grado che si liquida in euro 9,52.= per esborsi ed euro 8.145,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. compensa per la quota di un quarto le spese del presente giudizio di appello;
4. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
la residua frazione delle spese del presente grado che si liquida CP_1 in euro 6.352,50.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio di data 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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