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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 16.1.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 24.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, in qualità di erede di , ha chiesto che- previo rinnovo Persona_1
della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha rilevato come il ctu nominato avesse ritenuto che la de cuius fosse meritevole di accompagnamento dal mese di settembre 2022, nonostante la documentazione medica in atti attestasse un quadro patologico di entità tale da determinarne l'attribuzione sin dalla data della domanda amministrativa.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Alla luce delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, nella presente fase processuale è stato disposto il rinnovo della CTU.
Ebbene il ctu nominato- dopo aver formulato la seguente diagnosi “Exitus da coma per stato epilettico provocato da ictus ischemico, in soggetto con broncopatia cronica, cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare, ictus cerebrale e incontinenza urofecale”- ha evidenziato che “la de cuius, a causa della sostanziale stazionarietà del quadro patologico- disfunzionale con perdita delle principali autonomie di base (particolarmente di quelle a maggior incidenza sulla dignità della persona), discontrollo degli sfinteri e non trasportabilità, sia da considerare ultrasessantacinquenne totalmente invalida (100%) con necessità di assistenza continua, non essendo stata in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dalla data della domanda amministrativa (20/04/2022) successiva all'ictus e fino al momento del decesso avvenuto il 04/01/2023”.
A tali conclusioni il CTU è giunto all'esito di una completa analisi della documentazione medica in atti, priva di vizi logici e metodologici.
Alla luce dell'esaustiva e puntuale indagine condotta dal perito, in relazione alla quale peraltro il ctp di parte convenuta ha reso parere concorde, ritiene il giudicante che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni rassegnate dal perito.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario (risalente alla data della domanda) e del valore della controversia (desumibile dal periodo rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione per cui è causa) – segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che dalla data della domanda Persona_1
amministrativa (20/04/2022) e fino al momento del decesso avvenuto il 04/01/2023, è sempre stata bisognevole di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, come da ctu depositata in data 13.12.2024; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti;
CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'Avv. G. Insalata.
Brindisi, 16.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Maria Forastiere