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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - BA CA GE IO AN SS AL - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AV NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di Potenza Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza, Sezione Misure di Prevenzione, del 17 luglio 2025, con la quale è stata rigettata l’istanza di NT D’AV avente ad oggetto l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato per partecipare ai festeggiamenti del matrimonio del figlio, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Ha eccepito violazione di legge per motivazione meramente apparente a causa della mancata considerazione sia delle allegazioni dell’istante che della rilevanza dell’evento in relazione al quale era stata presentata la richiesta. Ha, altresì, lamentato l’abnormità del provvedimento nella parte in cui non è stato considerato l’intero percorso detentivo del detenuto, ormai prossimo ad espiare per intero la misura le cui prescrizioni sono state sempre rispettate.
2. Con dichiarazione del 1° settembre 2025 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, esponendo che lo stesso era volto ad ottenere l’autorizzazione a partecipare ad un evento familiare previsto il 3 settembre 2025, data antecedente all’udienza del 20 novembre 2025. Tuttavia, con provvedimento del 28 agosto 2025, il Tribunale di Potenza ha autorizzato D’AV a partecipare all’evento, sia pure alla sola cerimonia religiosa. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La rinuncia, siccome formulata, rappresenta una sopravvenuta carenza di interesse Penale Sent. Sez. 1 Num. 3286 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LA ZO Data Udienza: 20/11/2025 alla decisione della Corte di legittimità contenendo la precisazione che, in data 28 agosto 2025, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha accolto la domanda avanzata dal ricorrente avente ad oggetto la partecipazione alla cerimonia religiosa del matrimonio del figlio. Il provvedimento è stato ritenuto dallo stesso D’AV integralmente satisfattivo rispetto all’istanza che ha dato origine al presente procedimento. Va considerato che l’interesse all’impugnazione che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Giova, altresì, ricordare che l’interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).
3. Nel caso di specie, la rappresentazione del difensore (munito di procura speciale) e la documentazione allegata attestano che è stato ottenuto il provvedimento per il quale era stata avanzata la domanda originaria oggetto del presente procedimento che deve, pertanto, essere definito con decisione di natura processuale. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO LA FILIPPO CASA 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza, Sezione Misure di Prevenzione, del 17 luglio 2025, con la quale è stata rigettata l’istanza di NT D’AV avente ad oggetto l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato per partecipare ai festeggiamenti del matrimonio del figlio, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Ha eccepito violazione di legge per motivazione meramente apparente a causa della mancata considerazione sia delle allegazioni dell’istante che della rilevanza dell’evento in relazione al quale era stata presentata la richiesta. Ha, altresì, lamentato l’abnormità del provvedimento nella parte in cui non è stato considerato l’intero percorso detentivo del detenuto, ormai prossimo ad espiare per intero la misura le cui prescrizioni sono state sempre rispettate.
2. Con dichiarazione del 1° settembre 2025 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, esponendo che lo stesso era volto ad ottenere l’autorizzazione a partecipare ad un evento familiare previsto il 3 settembre 2025, data antecedente all’udienza del 20 novembre 2025. Tuttavia, con provvedimento del 28 agosto 2025, il Tribunale di Potenza ha autorizzato D’AV a partecipare all’evento, sia pure alla sola cerimonia religiosa. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La rinuncia, siccome formulata, rappresenta una sopravvenuta carenza di interesse Penale Sent. Sez. 1 Num. 3286 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LA ZO Data Udienza: 20/11/2025 alla decisione della Corte di legittimità contenendo la precisazione che, in data 28 agosto 2025, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha accolto la domanda avanzata dal ricorrente avente ad oggetto la partecipazione alla cerimonia religiosa del matrimonio del figlio. Il provvedimento è stato ritenuto dallo stesso D’AV integralmente satisfattivo rispetto all’istanza che ha dato origine al presente procedimento. Va considerato che l’interesse all’impugnazione che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Giova, altresì, ricordare che l’interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).
3. Nel caso di specie, la rappresentazione del difensore (munito di procura speciale) e la documentazione allegata attestano che è stato ottenuto il provvedimento per il quale era stata avanzata la domanda originaria oggetto del presente procedimento che deve, pertanto, essere definito con decisione di natura processuale. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO LA FILIPPO CASA 2