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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET PA EN, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3644 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PINZONE GRAZIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/12/2024 , adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di aver lavorato, quale bracciante agricolo, nel periodo 2019–2023, per un massimo di 105 giornate annue alle dipendenze dell'Azienda Agricola del proprio fratello . Persona_1
Lamentava che l' , in data 6.8.2024, un provvedimento con il quale venivano disconosciute CP_1 tutte le giornate agricole lavorate nel periodo sopra considerato.
Spiegava di aver proposto avverso detto provvedimento ricorso in via amministrativa, presso la commissione provinciale CISOA, respinto. CP_ Contestava le motivazioni addotte dall' nel verbale di accertamento dal quale scaturiva la cancellazione.
Rinviava alle motivazioni e alle conclusioni addotte nel ricorso presentato dall'azienda agricola datrice di lavoro avverso il suddetto verbale. Concludeva chiedendo annullarsi il provvedimento di cancellazione delle giornate agricole e disporsi l'immediata reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici, con vittoria di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio eccependo, il difetto di allegazione e prova sia della natura di CP_1 rapporto subordinato sia dell'effettivo svolgimento dello stesso.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per le giornate Controparte_2 di riferimento negli anni dal 2019 al 2023.
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto il verbale di accertamento ispettivo del 17.05.2024, CP_1
a firma degli ispettori e , riguardante un accesso presso la ditta Parte_2 Persona_2 [...]
in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda Per_1 agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto l' a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello CP_1 denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, ivi compreso quello del ricorrente, fratello del presunto datore di lavoro e pertanto inquadrato anche nell'ambito di una collaborazione familiare, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all'Ente previdenziale.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_1 autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico del Pt_1
Ciò posto, il ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta OC ME.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Ad avviso di questo Giudice, l'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, anche un corrispondente onere di allegazione.
Dall'esame degli scritti difensivi e del compendio istruttorio in atti pare allo scrivente che entrambi gli aspetti risultino carenti nel caso in specie, dal momento che il ricorso si concentra sulla critica delle risultanze del verbale ispettivo dell e poco dice riguardo alle prestazioni lavorative CP_1 svolte dal Pt_1
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Dopo aver svolto tali necessarie allegazioni, il ricorso deve contenere l'indicazione dei mezzi di prova a sostegno.
Ora, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando e provando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Ancora, con preciso riferimento al caso di specie, parte ricorrente non allega elementi fattuali idonei a superare la presunzione di collaborazione familiare – e non di rapporto di lavoro subordinato – che emerge dal tenore del verbale ispettivo i cui contenuti sono ben noti al ricorrente stesso, che ha dedicato gran parte del ricorso ad argomentare contro le risultanze dello stesso e i metodi utilizzati dai verbalizzanti.
Ma anche ove si ritenesse di potere superare tali rilievi, va evidenziato che l'unico mezzo di prova richiesto dal ricorrente appare irrituale e irrimediabilmente tardivo, in quanto consistente in una richiesta di prova testimoniale articolata in un preverbale (peraltro non autorizzato) telematicamente depositato in data 10.6.2025 e non in seno al ricorso, incorrendo così nella decadenza istruttoria scolpita nell'art. 414
n. 5 c.p.c. .
Né tale decadenza può essere aggirata mercé l'uso di formule di stile con le quali il ricorrente “si riservi” di indicare mezzi istruttori ulteriori, non essendo prevista dal codice di rito tale possibilità al di fuori della circostanza – non ricorrente nel caso di specie – per cui ne insorga la necessità alla luce di nuove e spiazzanti difese ed argomentazioni svolte dalla parte resistente nella propria memoria di costituzione.
Deve richiamarsi, a tal proposito, il noto principio di circolarità tra oneri di allegazione e prova
(e, conseguente, di contestazione) che caratterizza il rito del lavoro. Tale principio richiede che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede, altresì, che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (Cass. Sez. Un. n. 11353/2004; Cass. Sez. Un.,
20/4/2005 n.8202).
È stato affermato, sul punto, che “Nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della c.d. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416, comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prove - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 09/02/2012, n. 1878).
Appare pertanto tardiva la richiesta di prova testimoniale formulata oltre il termine di cui al citato art. 414 c.p.c., anche perché la relativa necessità non può in alcun modo dirsi sorta a seguito della costituzione dell' , che nella propria memoria ha dedotto fatti e circostanze già noti alla parte CP_1 ricorrente che ha ampiamente citato il verbale ispettivo a monte del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo che lo ha interessato, e ben poteva e doveva prendere posizione specifica e puntuale sull'oggetto del presente giudizio, riguardante non tanto la legittimità formale e sostanziale del verbale ispettivo – invero oggetto di diverso giudizio – ma sulla deduzione e prova del proprio rapporto lavorativo, in quanto quest'ultimo è stato oggetto di disconoscimento da parte dell' . Controparte_2 A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, e che dopo aver svolto tali puntuali allegazioni, indichi le prove a conforto degli elementi fattuali conducenti, ciò che è stato fatto tardivamente.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente
(Unilav, buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro), gli assegni non recano prova dell'avvenuto incasso, e i bonifici di importo considerevole non appaiono congrui rispetto ad un rapporto di lavoro di tipo dipendente in agricoltura.
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi dirimente rilievo probatorio laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie. In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis Cass.
10529/1996, nonché Cassazione n. 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Parte ricorrente avrebbe dunque potuto meglio assolvere al proprio onere probatorio e dimostrare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro tramite, per esempio, l'articolazione tempestiva di una prova testimoniale, ma così non è stato.
Ciò posto, a fronte delle labili allegazioni e dell'assenza di prove offerte dalla ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' , tanto con le allegazioni CP_1 quanto con le prove documentali offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 03/12/2024 , disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 18/12/2025 .
Il Giudice
ET PA EN