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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VEZZANI GLORIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in CORSO CANALCHIARO 62 41121 MODENA;
OPPONENTE contro
Controparte_1
, ( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato in C/O P.ZZA MATTEOTTI 9 CP_2
43125 ; CP_1
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Contrariis reiectis,
i. in via preliminare/cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la sussistenza del fumus boni iuris e periculum in mora;
ii. in via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità insanabile e/o inefficacia e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto emessa sulla base di un verbale di accertamento inesistente e/o illegittimo e/o nullo per essere stato notificato oltre il termine decadenziale previsto dall'art 14 Legge 689/81 ed in ogni caso perché redatto e notificato in ispregio al principio di “ragionevolezza dei tempi dell'ispezione e del diritto di difesa”, per le motivazioni tutte di cui al punto 1) in narrativa, e/o per violazione dell'art. ex art. 18, legge 689/1981, avendo omesso l'Amministrazione l'audizione dell'interessato, regolarmente richiesta, e/o per violazione del combinato disposto dell'art. 7 co.2 lett. d) D.L. 70/2011 e dell'art. 12 co.2
L. 212/2000, e/o per mancata notifica del verbale di accertamento al “trasgressore”
, e per l'effetto provvedere al suo integrale annullamento;
Parte_2
iii. nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o infondatezza ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per le motivazioni tutte di cui alle deduzioni di merito in punto alla illegittimità del verbale di accertamento per insussistenza delle violazioni contestate – comunque non provate - di cui al punto 4 del presente ricorso e/o in ragione dell'intervenuta prescrizione della sanzione per decorso del termine legale ex art. 28 Legge 689/81, per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso e per l'effetto dichiarare la stessa nulla e/o inefficace e provvedere al suo integrale o parziale annullamento. iv. Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati del 15% spese generali, c.p.a. e iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, procuratore antistatario».
Pag. 2 di 10 Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.9.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 65/2023 dell'
[...]
con la quale gli era stato Controparte_3 ingiunto il pagamento di € 17.490,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti disposizioni:
i. art. 39 co. 1 e 2 d.l. 112/2008 poiché il datore di lavoro, nel periodo da gennaio 2014 a dicembre 2014, non ha provveduto a registrare correttamente la prestazione lavorativa dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del
29/10/2018, prot. N. 34087 (violazione relativa a un numero di lavoratori inferiore a 10);
ii. art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/2008, poiché il datore di lavoro, nel periodo da gennaio 2015 ad agosto 2015, non ha provveduto a registrare correttamente la prestazione lavorativa dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del
29/10/2018, prot. N. 34087 (violazione relativa a un numero di lavoratori inferiore a 10);
iii. art. 39, co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, poiché il datore di lavoro, nel periodo da settembre 2015 a novembre 2017, non ha provveduto a registrare correttamente la prestazione lavorativa dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del
Pag. 3 di 10 29/10/2018, prot. N. 34087 (violazione relativa a un numero di lavoratori superiore a 10 o per un periodo superiore a dodici mesi); iv. art.10 co. 1 d.lgs. 66/2003, poiché il datore di lavoro non ha concesso, per tutto il periodo in cui sono stati in forza, le ferie ai lavoratori di seguito indicati:
a) anni 2014 (dal 02/04/2014), 2015, 2016 e Parte_3
2017 (al 12/04/2017);
b) anni 2014 (dal 02/01/2014), 2015, 2016 (al Parte_4
18/09/2016)
c) anni 2015 (dal 05/06/2015) – 2016 (al Parte_5
31/03/2016);
d) anni 2015 (dal 07/08/2015) – 2016 (al Parte_6
30/09/2016);
v. art. 7 co. 1 d.lgs. 66/2003, poiché il datore di lavoro non ha fatto usufruire ovvero non ha concesso il riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore) ai lavoratori: , Parte_7 Parte_8 [...]
nel periodo da aprile 2017 a luglio Parte_9
2017 (fino al 20/07/2017), per un totale complessivo di 50 giorni ovvero periodi di 24 ore, come specificato nella parte motiva del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del 29/10/2018, prot. N. 34087.
2. Le violazioni di cui ai punti i., ii. e iii. sarebbero state commesse dall'opponente, nella sua qualità di l.r. della società datrice di lavoro Parte_10 registrando sistematicamente un minore numero di ore di lavoro svolte sotto la voce PN=permessi non retribuiti, ovvero imputando delle somme a titolo di trasferta, che non hanno trovato giustificazione alcuna, così determinando un differente trattamento retributivo, contributivo e fiscale.
3. L' si è costituito in Controparte_3 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
Pag. 4 di 10 5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di nullità del provvedimento sanzionatorio per mancata audizione dell'interessato, avendo la
Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, chiarito da tempo che, avendo il giudizio di opposizione a oggetto il rapporto e non l'atto, l'interessato può ben prospettare in sede giurisdizionale gli argomenti che avrebbe inteso presentare nell'audizione innanzi all'autorità che ha emesso il provvedimento
(Cass. S.U. 28 gennaio 2010, n. 1786).
8. È altresì infondata l'eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio per essere la contestazione dell'addebito intervenuta oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 co. 2 l. 689/1981.
9. Come noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della verifica del rispetto del termine dell'art. 14 l. 689/1981, l'accertamento della violazione non può essere fatto coincidere con la mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione di tutti i dati utili a valutare la sussistenza dell'illecito e con il decorso di un termine ragionevole per valutare le risultanze del materiale istruttorio raccolto (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass.
2 aprile 2014, n. 7681).
10. Nel caso di specie, gli accertamenti sono iniziati con l'accesso ispettivo del Con 20.7.2017 (doc. 1 ), data in cui sono stati escussi i lavoratori ed è stato rinvenuto l'estratto delle presenze dei lavoratori su supporto digitale, il cui esame ha ragionevolmente richiesto un tempo tecnico di valutazione, richiedendo anche un complesso lavoro di confronto tra il LUL e le timbrature in entrata e in uscita dei singoli lavoratori.
11. Successivamente, è stato emesso un verbale interlocutorio in data 4.12.2017 e, successivamente, è stata richiesta in data 23.1.2018 alla società Pt_10
Pag. 5 di 10 documentazione giustificativa delle assenze e delle trasferte risultanti dal LUL Con (doc. 2 ).
12. È stata poi richiesta, in data 6.6.2018, ulteriore documentazione in merito Con all'appalto intercorso tra e RO TI (doc. 2 ). Pt_10
13. Si ritiene che tempo intercorso tra tale ultimo atto ispettivo e la conclusione degli accertamenti con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00000/2018-536-01, avvenuta in data 29.10.2018, risulti ragionevole e congruo, essendo stato necessario procedere alla complessa analisi di numerose posizioni lavorative e avendo l'amministrazione dovuto procedere non solo all'identificazione di eventuali illeciti amministrativi, ma anche alla precisa quantificazione della contribuzione non versata dalla società, così come imposto dall'art. 13 co. 4 d.lgs. 124/2004 nel testo attualmente vigente, che richiede che Con sia redatto da INPS e un unico verbale relativo tanto agli aspetti sanzionatori quanto agli aspetti contributivi.
14. Non risultando dunque che il periodo intercorso tra il primo accesso e l'emissione del verbale sia stato irragionevolmente dilatato in ragione della colposa inerzia dell'amministrazione procedente, la data dell'accertamento della violazione ai fini dell'art. 14 l. 689/1981 può essere identificata nella data di emissione del verbale stesso;
conseguentemente, la contestazione dell'addebito, avvenuta con la notifica del verbale all'opponente in data 2.11.2018 (doc. 18 Con
), risulta essere stata tempestivamente effettuata, rispettando ampiamente il termine di 90 giorni previsto dalla legge.
15. Deve poi rilevarsi l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate.
16. Ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dalla violazione e l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
17. Nel caso di specie, il verbale di accertamento è stato notificato, come già visto, al sig. in data 2.11.2018 e alla società in data 15.11.2018 (doc. 18 Pt_1 Pt_10
Pag. 6 di 10 Con
); la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è poi intervenuta in data 28.7.2023, prima dunque che maturasse il termine quinquennale di prescrizione.
18. Venendo al merito della vertenza, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena CP_3 prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
19. È pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
20. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Riconosco come autografa la sottoscrizione in calce alla mia dichiarazione in atti.
Confermo il contenuto delle dichiarazioni. Le dichiarazioni verbalizzate mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi».
21. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Preciso che veniva da Modena. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Per_1
ADR mi pare di ricordare che fui sentito parzialmente in italiano e in inglese, non ricordo bene».
22. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_3
Co «Sono Ispettore presso di Mi occupai degli accertamenti insieme alla GdF e CP_3 Cont INPS. La acquisì dal pc della committente RO i tabulati delle presenze dei dipendenti da aprile a luglio 2017 e furono confrontati con le risultanze del LUL Pt_10 dello stesso periodo. Verificammo che c'erano diverse anomalie: maggiori orari di lavoro risultanti dai cartellini rispetto a quelli indicati nel LUL, assenze indicate nel LUL non
Pag. 7 di 10 risultanti dai cartellini, giornate in cui risultava metà giornata di assenza nel LUL ma piena presenza dai tabellini.
Risultavano anche alcune presenze sul LUL non risultanti dai cartellini, ma questo può dipendere dal fatto che il lavoratore era impegnato presso altre commesse nella giornata.
Queste anomalie ci hanno portato a chiedere il LUL di di tutto il periodo Pt_10 dell'appalto. Dall'esame dei LUL abbiamo riscontrato che queste assenze risultavano in tutto il periodo dell'appalto. Preciso che non avevamo i cartellini degli altri periodi, ma abbiamo rilevato che in tutto il LUL comparivano periodicamente queste voci di permessi non retribuiti, oltre alle voci delle trasferte. Abbiamo allora chiesto giustificazioni dei permessi e delle trasferte ma sono state fornite solo per un lavoratore assente per sospensione disciplinare;
per questo lavoratore non abbiamo considerato illegittima l'assenza. Non avendo il datore fornito giustificazioni per le assenze abbiamo proceduto alle contestazioni risultanti dal verbale di accertamento.
ADR mi viene chiesto cosa intendessi nella mia escussione a Modena quando dichiarai che “ricostruimmo i LUL”: preciso che intendevo che abbiamo ricostruito LUL corretti confrontandoli con quelli effettivi da cui risultavano assenze non risultanti dai cartellini.
ADR non ricordo con precisione i nomi dei lavoratori rispetto a cui riscontrammo anomalie ma confermo quanto emerge dal verbale».
23. Dalle deposizioni testimoniali, nonché dalla documentazione in atti, emerge la prova della fondatezza degli addebiti contestati all'opponente.
24. È stato confermato, infatti, che dall'esame del LUL della società per gli Pt_10
anni 2014, 2015, 2016 e 2017 sono emerse numerose registrazioni non conformi con quanto risultante dalle timbrature in ingresso e in uscita e che erano state registrati numerosi periodi di assenza non retribuita, non soggette a contribuzione, imposte e premi.
25. Inoltre, sono state disconosciute le numerose giornate indicate come “trasferta”
(parimenti esenti da imposizione contributiva e fiscale), dato che i lavoratori escussi avevano concordemente riferito di lavorare stabilmente presso il salumificio della Debone.
26. Il confronto puntuale tra e timbrature è stato effettuato solo per il periodo per il quale le timbrature stesse erano disponibili (aprile-luglio 2017), come
Pag. 8 di 10 confermato in giudizio dall'ispettore contrariamente a quanto Tes_3 sostenuto da parte opponente, tuttavia, ciò non inficia affatto la conclusione Con raggiunta da in merito alla sussistenza di infedeli registrazioni per l'intero periodo oggetto di accertamento (gennaio 2014-novembre 2017).
27. La sistematica mancanza di corrispondenza tra LUL e timbrature costituisce infatti un forte elemento di prova in merito alla complessiva inattendibilità della tenuta del LUL da parte di potendosi ragionevolmente presumere che le Pt_10 irregolarità di scritturazione acclarate nel periodo aprile-luglio 2017 non fossero iniziate in tali mesi, ma costituissero un modus operandi dell'impresa volto a conseguire risparmi fiscali e contributivi.
28. Peraltro, se si ritenesse provata la violazione solamente per i mesi per i quali erano disponibili le timbrature si finirebbe per consentire alla società di avvantaggiarsi della mancata conservazione della documentazione rilevante.
29. Inoltre, è importante sottolineare che l'infedele registrazione del LUL per i mesi antecedenti all'aprile 2017 non è stata contestata sulla base di un mero ragionamento induttivo;
al contrario, è stata pacificamente data al datore di lavoro, come risulta dagli atti di causa, la possibilità di offrire la prova contraria, trasmettendo documentazione giustificativa delle assenze o delle trasferte;
tuttavia, la società non ha riscontrato in alcun modo la richiesta.
30. In proposito, è opportuno ricordare il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale spetta al datore di lavoro che intenda avvalersi di esenzioni contributive, quale quelle previste per l'indennità di trasferta, fornire la prova dell'effettività delle trasferte stesse, in quanto fatto costitutivo del diritto all'esenzione (Cass. luglio 2014, n. 16639; Cass. 10 luglio 2018, n. 18160).
31. La non genuinità delle registrazioni relative alle assenze e alle trasferte emerge anche dalle concordi dichiarazioni rese dai lavoratori. In particolare, due di questi hanno pienamente confermato nel presente giudizio le dichiarazioni rese in sede ispettiva;
si ritengono però munite di valenza probatoria anche le dichiarazioni degli altri lavoratori che non è stato possibile escutere in sede giudiziale a motivo
Pag. 9 di 10 di irreperibilità, in quanto elementi di prova liberamente valutabili dal giudice (si vedano i principi giurisprudenziali sopra richiamati) e inseriti in un contesto probatorio che ha comunque confermato la complessiva attendibilità dell'accertamento condotto dall' . CP_3
32. Dalle dichiarazioni dei lavoratori emerge altresì la prova degli ulteriori addebiti contestati all'opponente in merito alla mancata concessione delle ferie e dei riposi giornalieri.
33.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
34. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000 e operando la riduzione del 20% prevista dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in giudizio da CP_3 propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza- ingiunzione n. 65/2023 dell' Controparte_3
[...]
2. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che Controparte_3 liquida in € 2.400,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 17/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VEZZANI GLORIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in CORSO CANALCHIARO 62 41121 MODENA;
OPPONENTE contro
Controparte_1
, ( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato in C/O P.ZZA MATTEOTTI 9 CP_2
43125 ; CP_1
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Contrariis reiectis,
i. in via preliminare/cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la sussistenza del fumus boni iuris e periculum in mora;
ii. in via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità insanabile e/o inefficacia e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto emessa sulla base di un verbale di accertamento inesistente e/o illegittimo e/o nullo per essere stato notificato oltre il termine decadenziale previsto dall'art 14 Legge 689/81 ed in ogni caso perché redatto e notificato in ispregio al principio di “ragionevolezza dei tempi dell'ispezione e del diritto di difesa”, per le motivazioni tutte di cui al punto 1) in narrativa, e/o per violazione dell'art. ex art. 18, legge 689/1981, avendo omesso l'Amministrazione l'audizione dell'interessato, regolarmente richiesta, e/o per violazione del combinato disposto dell'art. 7 co.2 lett. d) D.L. 70/2011 e dell'art. 12 co.2
L. 212/2000, e/o per mancata notifica del verbale di accertamento al “trasgressore”
, e per l'effetto provvedere al suo integrale annullamento;
Parte_2
iii. nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o infondatezza ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per le motivazioni tutte di cui alle deduzioni di merito in punto alla illegittimità del verbale di accertamento per insussistenza delle violazioni contestate – comunque non provate - di cui al punto 4 del presente ricorso e/o in ragione dell'intervenuta prescrizione della sanzione per decorso del termine legale ex art. 28 Legge 689/81, per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso e per l'effetto dichiarare la stessa nulla e/o inefficace e provvedere al suo integrale o parziale annullamento. iv. Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati del 15% spese generali, c.p.a. e iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, procuratore antistatario».
Pag. 2 di 10 Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.9.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 65/2023 dell'
[...]
con la quale gli era stato Controparte_3 ingiunto il pagamento di € 17.490,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti disposizioni:
i. art. 39 co. 1 e 2 d.l. 112/2008 poiché il datore di lavoro, nel periodo da gennaio 2014 a dicembre 2014, non ha provveduto a registrare correttamente la prestazione lavorativa dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del
29/10/2018, prot. N. 34087 (violazione relativa a un numero di lavoratori inferiore a 10);
ii. art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/2008, poiché il datore di lavoro, nel periodo da gennaio 2015 ad agosto 2015, non ha provveduto a registrare correttamente la prestazione lavorativa dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del
29/10/2018, prot. N. 34087 (violazione relativa a un numero di lavoratori inferiore a 10);
iii. art. 39, co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, poiché il datore di lavoro, nel periodo da settembre 2015 a novembre 2017, non ha provveduto a registrare correttamente la prestazione lavorativa dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del
Pag. 3 di 10 29/10/2018, prot. N. 34087 (violazione relativa a un numero di lavoratori superiore a 10 o per un periodo superiore a dodici mesi); iv. art.10 co. 1 d.lgs. 66/2003, poiché il datore di lavoro non ha concesso, per tutto il periodo in cui sono stati in forza, le ferie ai lavoratori di seguito indicati:
a) anni 2014 (dal 02/04/2014), 2015, 2016 e Parte_3
2017 (al 12/04/2017);
b) anni 2014 (dal 02/01/2014), 2015, 2016 (al Parte_4
18/09/2016)
c) anni 2015 (dal 05/06/2015) – 2016 (al Parte_5
31/03/2016);
d) anni 2015 (dal 07/08/2015) – 2016 (al Parte_6
30/09/2016);
v. art. 7 co. 1 d.lgs. 66/2003, poiché il datore di lavoro non ha fatto usufruire ovvero non ha concesso il riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore) ai lavoratori: , Parte_7 Parte_8 [...]
nel periodo da aprile 2017 a luglio Parte_9
2017 (fino al 20/07/2017), per un totale complessivo di 50 giorni ovvero periodi di 24 ore, come specificato nella parte motiva del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2018-536-01 del 29/10/2018, prot. N. 34087.
2. Le violazioni di cui ai punti i., ii. e iii. sarebbero state commesse dall'opponente, nella sua qualità di l.r. della società datrice di lavoro Parte_10 registrando sistematicamente un minore numero di ore di lavoro svolte sotto la voce PN=permessi non retribuiti, ovvero imputando delle somme a titolo di trasferta, che non hanno trovato giustificazione alcuna, così determinando un differente trattamento retributivo, contributivo e fiscale.
3. L' si è costituito in Controparte_3 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
Pag. 4 di 10 5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di nullità del provvedimento sanzionatorio per mancata audizione dell'interessato, avendo la
Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, chiarito da tempo che, avendo il giudizio di opposizione a oggetto il rapporto e non l'atto, l'interessato può ben prospettare in sede giurisdizionale gli argomenti che avrebbe inteso presentare nell'audizione innanzi all'autorità che ha emesso il provvedimento
(Cass. S.U. 28 gennaio 2010, n. 1786).
8. È altresì infondata l'eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio per essere la contestazione dell'addebito intervenuta oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 co. 2 l. 689/1981.
9. Come noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della verifica del rispetto del termine dell'art. 14 l. 689/1981, l'accertamento della violazione non può essere fatto coincidere con la mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione di tutti i dati utili a valutare la sussistenza dell'illecito e con il decorso di un termine ragionevole per valutare le risultanze del materiale istruttorio raccolto (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass.
2 aprile 2014, n. 7681).
10. Nel caso di specie, gli accertamenti sono iniziati con l'accesso ispettivo del Con 20.7.2017 (doc. 1 ), data in cui sono stati escussi i lavoratori ed è stato rinvenuto l'estratto delle presenze dei lavoratori su supporto digitale, il cui esame ha ragionevolmente richiesto un tempo tecnico di valutazione, richiedendo anche un complesso lavoro di confronto tra il LUL e le timbrature in entrata e in uscita dei singoli lavoratori.
11. Successivamente, è stato emesso un verbale interlocutorio in data 4.12.2017 e, successivamente, è stata richiesta in data 23.1.2018 alla società Pt_10
Pag. 5 di 10 documentazione giustificativa delle assenze e delle trasferte risultanti dal LUL Con (doc. 2 ).
12. È stata poi richiesta, in data 6.6.2018, ulteriore documentazione in merito Con all'appalto intercorso tra e RO TI (doc. 2 ). Pt_10
13. Si ritiene che tempo intercorso tra tale ultimo atto ispettivo e la conclusione degli accertamenti con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00000/2018-536-01, avvenuta in data 29.10.2018, risulti ragionevole e congruo, essendo stato necessario procedere alla complessa analisi di numerose posizioni lavorative e avendo l'amministrazione dovuto procedere non solo all'identificazione di eventuali illeciti amministrativi, ma anche alla precisa quantificazione della contribuzione non versata dalla società, così come imposto dall'art. 13 co. 4 d.lgs. 124/2004 nel testo attualmente vigente, che richiede che Con sia redatto da INPS e un unico verbale relativo tanto agli aspetti sanzionatori quanto agli aspetti contributivi.
14. Non risultando dunque che il periodo intercorso tra il primo accesso e l'emissione del verbale sia stato irragionevolmente dilatato in ragione della colposa inerzia dell'amministrazione procedente, la data dell'accertamento della violazione ai fini dell'art. 14 l. 689/1981 può essere identificata nella data di emissione del verbale stesso;
conseguentemente, la contestazione dell'addebito, avvenuta con la notifica del verbale all'opponente in data 2.11.2018 (doc. 18 Con
), risulta essere stata tempestivamente effettuata, rispettando ampiamente il termine di 90 giorni previsto dalla legge.
15. Deve poi rilevarsi l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate.
16. Ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dalla violazione e l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
17. Nel caso di specie, il verbale di accertamento è stato notificato, come già visto, al sig. in data 2.11.2018 e alla società in data 15.11.2018 (doc. 18 Pt_1 Pt_10
Pag. 6 di 10 Con
); la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è poi intervenuta in data 28.7.2023, prima dunque che maturasse il termine quinquennale di prescrizione.
18. Venendo al merito della vertenza, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena CP_3 prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
19. È pertanto necessario procedere alla disamina dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
20. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Riconosco come autografa la sottoscrizione in calce alla mia dichiarazione in atti.
Confermo il contenuto delle dichiarazioni. Le dichiarazioni verbalizzate mi furono rilette prima che io le sottoscrivessi».
21. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Preciso che veniva da Modena. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Per_1
ADR mi pare di ricordare che fui sentito parzialmente in italiano e in inglese, non ricordo bene».
22. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_3
Co «Sono Ispettore presso di Mi occupai degli accertamenti insieme alla GdF e CP_3 Cont INPS. La acquisì dal pc della committente RO i tabulati delle presenze dei dipendenti da aprile a luglio 2017 e furono confrontati con le risultanze del LUL Pt_10 dello stesso periodo. Verificammo che c'erano diverse anomalie: maggiori orari di lavoro risultanti dai cartellini rispetto a quelli indicati nel LUL, assenze indicate nel LUL non
Pag. 7 di 10 risultanti dai cartellini, giornate in cui risultava metà giornata di assenza nel LUL ma piena presenza dai tabellini.
Risultavano anche alcune presenze sul LUL non risultanti dai cartellini, ma questo può dipendere dal fatto che il lavoratore era impegnato presso altre commesse nella giornata.
Queste anomalie ci hanno portato a chiedere il LUL di di tutto il periodo Pt_10 dell'appalto. Dall'esame dei LUL abbiamo riscontrato che queste assenze risultavano in tutto il periodo dell'appalto. Preciso che non avevamo i cartellini degli altri periodi, ma abbiamo rilevato che in tutto il LUL comparivano periodicamente queste voci di permessi non retribuiti, oltre alle voci delle trasferte. Abbiamo allora chiesto giustificazioni dei permessi e delle trasferte ma sono state fornite solo per un lavoratore assente per sospensione disciplinare;
per questo lavoratore non abbiamo considerato illegittima l'assenza. Non avendo il datore fornito giustificazioni per le assenze abbiamo proceduto alle contestazioni risultanti dal verbale di accertamento.
ADR mi viene chiesto cosa intendessi nella mia escussione a Modena quando dichiarai che “ricostruimmo i LUL”: preciso che intendevo che abbiamo ricostruito LUL corretti confrontandoli con quelli effettivi da cui risultavano assenze non risultanti dai cartellini.
ADR non ricordo con precisione i nomi dei lavoratori rispetto a cui riscontrammo anomalie ma confermo quanto emerge dal verbale».
23. Dalle deposizioni testimoniali, nonché dalla documentazione in atti, emerge la prova della fondatezza degli addebiti contestati all'opponente.
24. È stato confermato, infatti, che dall'esame del LUL della società per gli Pt_10
anni 2014, 2015, 2016 e 2017 sono emerse numerose registrazioni non conformi con quanto risultante dalle timbrature in ingresso e in uscita e che erano state registrati numerosi periodi di assenza non retribuita, non soggette a contribuzione, imposte e premi.
25. Inoltre, sono state disconosciute le numerose giornate indicate come “trasferta”
(parimenti esenti da imposizione contributiva e fiscale), dato che i lavoratori escussi avevano concordemente riferito di lavorare stabilmente presso il salumificio della Debone.
26. Il confronto puntuale tra e timbrature è stato effettuato solo per il periodo per il quale le timbrature stesse erano disponibili (aprile-luglio 2017), come
Pag. 8 di 10 confermato in giudizio dall'ispettore contrariamente a quanto Tes_3 sostenuto da parte opponente, tuttavia, ciò non inficia affatto la conclusione Con raggiunta da in merito alla sussistenza di infedeli registrazioni per l'intero periodo oggetto di accertamento (gennaio 2014-novembre 2017).
27. La sistematica mancanza di corrispondenza tra LUL e timbrature costituisce infatti un forte elemento di prova in merito alla complessiva inattendibilità della tenuta del LUL da parte di potendosi ragionevolmente presumere che le Pt_10 irregolarità di scritturazione acclarate nel periodo aprile-luglio 2017 non fossero iniziate in tali mesi, ma costituissero un modus operandi dell'impresa volto a conseguire risparmi fiscali e contributivi.
28. Peraltro, se si ritenesse provata la violazione solamente per i mesi per i quali erano disponibili le timbrature si finirebbe per consentire alla società di avvantaggiarsi della mancata conservazione della documentazione rilevante.
29. Inoltre, è importante sottolineare che l'infedele registrazione del LUL per i mesi antecedenti all'aprile 2017 non è stata contestata sulla base di un mero ragionamento induttivo;
al contrario, è stata pacificamente data al datore di lavoro, come risulta dagli atti di causa, la possibilità di offrire la prova contraria, trasmettendo documentazione giustificativa delle assenze o delle trasferte;
tuttavia, la società non ha riscontrato in alcun modo la richiesta.
30. In proposito, è opportuno ricordare il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale spetta al datore di lavoro che intenda avvalersi di esenzioni contributive, quale quelle previste per l'indennità di trasferta, fornire la prova dell'effettività delle trasferte stesse, in quanto fatto costitutivo del diritto all'esenzione (Cass. luglio 2014, n. 16639; Cass. 10 luglio 2018, n. 18160).
31. La non genuinità delle registrazioni relative alle assenze e alle trasferte emerge anche dalle concordi dichiarazioni rese dai lavoratori. In particolare, due di questi hanno pienamente confermato nel presente giudizio le dichiarazioni rese in sede ispettiva;
si ritengono però munite di valenza probatoria anche le dichiarazioni degli altri lavoratori che non è stato possibile escutere in sede giudiziale a motivo
Pag. 9 di 10 di irreperibilità, in quanto elementi di prova liberamente valutabili dal giudice (si vedano i principi giurisprudenziali sopra richiamati) e inseriti in un contesto probatorio che ha comunque confermato la complessiva attendibilità dell'accertamento condotto dall' . CP_3
32. Dalle dichiarazioni dei lavoratori emerge altresì la prova degli ulteriori addebiti contestati all'opponente in merito alla mancata concessione delle ferie e dei riposi giornalieri.
33.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
34. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000 e operando la riduzione del 20% prevista dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in giudizio da CP_3 propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza- ingiunzione n. 65/2023 dell' Controparte_3
[...]
2. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che Controparte_3 liquida in € 2.400,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 17/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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