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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6037/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 08/08/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240002224871000 BOLLO AUTO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834202262524 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018 per l'auto CH654PZ.
Lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 14205/2025, resa all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 12, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate-ON chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 8 gennaio 2026, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Nella sentenza di primo grado si legge che gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e la
Regione Campania ha prodotto la prova di una notifica a mezzo raccomandata inviata nell'agosto 2021, entro il termine dei tre anni, perfezionatasi a mezzo compiuta giacenza.
La raccomandata è stata inviata all'indirizzo di residenza del ricorrente e tale dato non è contestato, ma l'appellante lamenta che non vi sarebbe prova della ricezione della raccomandata informativa inviata.
In senso contrario si osserva che la Suprema Corte ha precisato che per perfezionare la notifica, è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) e dell'immissione dell'avviso nella cassetta postale del destinatario, il che fa scattare una presunzione di conoscenza, superabile solo con prova contraria da parte del destinatario (Cass. 3-12-2024, n. 32037).
Non può che rigettarsi l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia Entrate-ON che liquida in euro 250,00 oltre accessori
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6037/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14205/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 08/08/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240002224871000 BOLLO AUTO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834202262524 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018 per l'auto CH654PZ.
Lamentava l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 14205/2025, resa all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 12, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate-ON chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 8 gennaio 2026, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Nella sentenza di primo grado si legge che gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e la
Regione Campania ha prodotto la prova di una notifica a mezzo raccomandata inviata nell'agosto 2021, entro il termine dei tre anni, perfezionatasi a mezzo compiuta giacenza.
La raccomandata è stata inviata all'indirizzo di residenza del ricorrente e tale dato non è contestato, ma l'appellante lamenta che non vi sarebbe prova della ricezione della raccomandata informativa inviata.
In senso contrario si osserva che la Suprema Corte ha precisato che per perfezionare la notifica, è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) e dell'immissione dell'avviso nella cassetta postale del destinatario, il che fa scattare una presunzione di conoscenza, superabile solo con prova contraria da parte del destinatario (Cass. 3-12-2024, n. 32037).
Non può che rigettarsi l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia Entrate-ON che liquida in euro 250,00 oltre accessori