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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 619 / 2022
Il giudice TI Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 619/2022
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dall' avv. MARIA Parte_1 C.F._1
AN MA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RL IV, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: rapporto di lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25.02.2022 l'odierna ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
opponendosi alle note del 04.11.21 e 11.11.2021 con cui l'ente disconosceva, a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2020006582/DD del 21/05/2020, il rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricolo da lei svolto alle dipendenze dell' Azienda
Agricola Ibla Fruit per l'anno 2019 e 2020; chiedeva riconoscersi la sua attività lavorativa alle dipendenze della richiamata azienda negli anni 2019 e 2020 e, conseguentemente,
dichiarare dovute le prestazioni lavorative e previdenziali ed assistenziali relative alle predette annualità. Con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione e nel CP_1
merito, si riportava integralmente alle risultanze dell'accertamento ispettivo, argomentando circa l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura.
Per costante esegesi di Cassazione, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d. lgs. 11 agosto 1993 n. 375, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11
marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso,
che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso,
se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. sent. n. 29070/2011).
L'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l.
n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, prevede che :
“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato
ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data
facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione
provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente
della competente sede SCAU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro
trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
È bene ricordare che l'art. 38 del d. I. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011) al comma 6 ha aggiunto l'art. 12-bis al R. D. n. 1949/1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle
giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i
compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12,
sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall' stesso". Il successivo comma 7 ha poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata CP_2
in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-
quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1
alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi
trimestrali di variazione”. Tale modalità di comunicazione ha subito una recente modifica per effetto dell'art. 43,
comma 7, d. L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. I. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative.
Nel caso di specie, dalla presentazione del ricorso amministrativo del 07.12.2021 (cfr. all. al ricorso), aggiungendo 90 giorni, quale termine entro il quale l'ente preposto può darvi riscontro e computando i 120 giorni previsti per la proposizione dell'azione giudiziaria,
nessuna decadenza risulta maturata stante che il ricorso risulta depositato il 25.02.2022 e indi entro i termini di legge previsti dalla richiamata normativa.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Occorre vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può dirsi raggiunta la prova da parte della ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con la menzionata azienda agricola tenuto conto che l'attività lavorativa gli è
stata disconosciuta per gli anni 2019 e 2020.
Ebbene, dalla documentazione in atti e, ancor di più, dall'assunzione delle prove orali,
risulta provato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Ibla Fruit di NA
VA in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, perlopiù di natura stagionale,
risultano altresì provate anche le mansioni di bracciante agricolo svolte sui terreni ove veniva svolta l'attività agricola, il suo assoggettamento alle direttive impartite con riferimento all' orario di lavoro prestabilito e la conseguente percezione di una retribuzione.
Segnatamente, il teste ha riferito: “A.d.r. del Giudice “la NO ha lavorato Testimone_1
presso la dotta Ibla Fruit dove lavoravo io, stava vicino a me tutti i giorni lavorativi. Io ci ho lavorato
nel 2019 e 2020 e la NO nello stesso periodo. Io incassettavo l'uva e la NO era accanto a me e
si occupava di raccolta e di pulitura dei chicchi marci. Ha iniziato ad agosto quando si cominciava a
mettere i tendoni sulla copertura, lei legava i laccetti dei tendoni centrali e poi continuava la stagione
con noi per la raccolta, fino a dicembre circa. Ci vedevamo la mattina alle 5 nei vari puntini che il
NA ci indicava, o al bar o all'Agip vicino e poi andavamo con le macchine nei vari posti e quindi
si iniziava alle 6 del mattino fino alle 15.30/16.00. Gli ordini ce li dava il signor NA, veniva
sempre in campagna circa tre volte al giorno, eravamo dei gruppi diversi. Noi eravamo circa 20/22
persone”. Cap. 1) “contrada a San Filippo, contrada Firriato, Naro, Grottarossa, nella zona di
Campobello, TR e Canicattì”. Cap. 3) “ci pagava il NA, a volte mi lasciava degli acconti
che poi li distribuivo agli operai che erano nel mio gruppo”. Cap. 4) “alcune domeniche si lavorava,
ma altre no, il sabato si lavorava” (cfr. verbale di udienza del 05.12.2024).
La testimonianza resa risulta ben dettagliata e specifica, individua mansioni, orario e periodo di lavoro della ricorrente.
Essa è rimasta isolata ma si trova conferma di tali dichiarazioni anche nella testimonianza resa da il quale, pur non conoscendo la ricorrente, afferma di aver dato in Testimone_2
uso i terreni alla Ibla Fruit confermando lo svolgimento sugli stessi di attività lavorativa e che vi fosse coltivazione di uva;
precisamente, il teste ha riferito: “Cap. 7) “quando ho sub
affittato il terreno a NA VA, mi recavo sul terreno sporadicamente per vedere le altre
proprietà confinanti, ho visto delle persone ma non sapevo chi erano, li vedevo in attività lavorativa ma non saprei dire che cosa facessero”. A.d.r. “era un terreno già coltivato ad uva, io non Per_1
facevo nulla in quel terreno” (cfr. verbale di udienza del 27.06.2024).
A fronte degli elementi probatori offerti dal ricorrente, l' ha fondato le proprie difese CP_1
sulle risultanze documentali emergenti dal verbale ispettivo del 21.05.2020; ebbene, con riferimento all'efficacia probatoria dello stesso nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata, potendo al più
considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965 del 2012).
Pertanto, sono stati escussi gli ispettori del lavoro di Agrigento;
tuttavia, le dichiarazioni rese non risultano idonee a sostenere la fittizietà del rapporto di lavoro denunciato tenuto conto che gli stessi affermano di non essere entrati nel luogo indicato come sede legale dell'azienda. Precisamente l'ispettore afferma che: “Ho fatto il verbale di Testimone_3
accertamento con e il luogotenente del Nucleo ispettorato del Persona_2 Persona_3
Lavoro di Agrigento. Nella sede legale abbiamo visto che era una civile abitazione, residenza del sig.
NA VA. Si vedeva da fuori che era un palazzo, ma non siamo entrati, da fuori non c'erano
indizi sul fatto che potesse ivi svolgersi attività di impresa” (cfr. verbale di udienza del
27.06.2024).
Parimenti la resa dichiarazione dell'ispettore conferma che trattasi di Persona_3
un accertamento documentale senza alcuna effettiva valutazione dello svolgimento o meno dell'attività lavorativa denunciata presso i plurimi terreni di proprietà dell'azienda: “A.d.r.
del Giudice “abbiamo avuto una delega dalla Procura, poi siamo venuti a conoscenza che c'era anche
CP_ una verifica in corso da parte dell' abbiamo sentito il datore di lavoro NA sia sono stati
CP_ sentiti i lavoratori da parte dell' Io non ho fatto un accertamento sui luoghi ma gli Ispettori
CP_ dell' sono andati nella sede legale che era l'abitazione del NA, non c'era alcuna insegna
nient' altro” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2025).
Conclusivamente, a fronte delle acquisizioni probatorie, può affermarsi che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda Ibla Fruit di NA VA per l'anno 2019 e 2020; per cui va dichiarata l'illegittimità del disconoscimento delle giornate in agricoltura operato dall e, del pari, la illegittimità della revoca delle CP_1
prestazioni già concesse.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanna dell'ente a versare all'RA l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 04.11.2021 e
12.11.2021;
condanna l' a rifondere allo Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2.620,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
TI Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 619 / 2022
Il giudice TI Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 619/2022
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dall' avv. MARIA Parte_1 C.F._1
AN MA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RL IV, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: rapporto di lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25.02.2022 l'odierna ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
opponendosi alle note del 04.11.21 e 11.11.2021 con cui l'ente disconosceva, a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2020006582/DD del 21/05/2020, il rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricolo da lei svolto alle dipendenze dell' Azienda
Agricola Ibla Fruit per l'anno 2019 e 2020; chiedeva riconoscersi la sua attività lavorativa alle dipendenze della richiamata azienda negli anni 2019 e 2020 e, conseguentemente,
dichiarare dovute le prestazioni lavorative e previdenziali ed assistenziali relative alle predette annualità. Con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione e nel CP_1
merito, si riportava integralmente alle risultanze dell'accertamento ispettivo, argomentando circa l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura.
Per costante esegesi di Cassazione, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d. lgs. 11 agosto 1993 n. 375, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11
marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso,
che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso,
se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. sent. n. 29070/2011).
L'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l.
n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, prevede che :
“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato
ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data
facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione
provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente
della competente sede SCAU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro
trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
È bene ricordare che l'art. 38 del d. I. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011) al comma 6 ha aggiunto l'art. 12-bis al R. D. n. 1949/1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle
giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i
compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12,
sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall' stesso". Il successivo comma 7 ha poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata CP_2
in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-
quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1
alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi
trimestrali di variazione”. Tale modalità di comunicazione ha subito una recente modifica per effetto dell'art. 43,
comma 7, d. L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. I. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative.
Nel caso di specie, dalla presentazione del ricorso amministrativo del 07.12.2021 (cfr. all. al ricorso), aggiungendo 90 giorni, quale termine entro il quale l'ente preposto può darvi riscontro e computando i 120 giorni previsti per la proposizione dell'azione giudiziaria,
nessuna decadenza risulta maturata stante che il ricorso risulta depositato il 25.02.2022 e indi entro i termini di legge previsti dalla richiamata normativa.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Occorre vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può dirsi raggiunta la prova da parte della ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con la menzionata azienda agricola tenuto conto che l'attività lavorativa gli è
stata disconosciuta per gli anni 2019 e 2020.
Ebbene, dalla documentazione in atti e, ancor di più, dall'assunzione delle prove orali,
risulta provato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Ibla Fruit di NA
VA in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, perlopiù di natura stagionale,
risultano altresì provate anche le mansioni di bracciante agricolo svolte sui terreni ove veniva svolta l'attività agricola, il suo assoggettamento alle direttive impartite con riferimento all' orario di lavoro prestabilito e la conseguente percezione di una retribuzione.
Segnatamente, il teste ha riferito: “A.d.r. del Giudice “la NO ha lavorato Testimone_1
presso la dotta Ibla Fruit dove lavoravo io, stava vicino a me tutti i giorni lavorativi. Io ci ho lavorato
nel 2019 e 2020 e la NO nello stesso periodo. Io incassettavo l'uva e la NO era accanto a me e
si occupava di raccolta e di pulitura dei chicchi marci. Ha iniziato ad agosto quando si cominciava a
mettere i tendoni sulla copertura, lei legava i laccetti dei tendoni centrali e poi continuava la stagione
con noi per la raccolta, fino a dicembre circa. Ci vedevamo la mattina alle 5 nei vari puntini che il
NA ci indicava, o al bar o all'Agip vicino e poi andavamo con le macchine nei vari posti e quindi
si iniziava alle 6 del mattino fino alle 15.30/16.00. Gli ordini ce li dava il signor NA, veniva
sempre in campagna circa tre volte al giorno, eravamo dei gruppi diversi. Noi eravamo circa 20/22
persone”. Cap. 1) “contrada a San Filippo, contrada Firriato, Naro, Grottarossa, nella zona di
Campobello, TR e Canicattì”. Cap. 3) “ci pagava il NA, a volte mi lasciava degli acconti
che poi li distribuivo agli operai che erano nel mio gruppo”. Cap. 4) “alcune domeniche si lavorava,
ma altre no, il sabato si lavorava” (cfr. verbale di udienza del 05.12.2024).
La testimonianza resa risulta ben dettagliata e specifica, individua mansioni, orario e periodo di lavoro della ricorrente.
Essa è rimasta isolata ma si trova conferma di tali dichiarazioni anche nella testimonianza resa da il quale, pur non conoscendo la ricorrente, afferma di aver dato in Testimone_2
uso i terreni alla Ibla Fruit confermando lo svolgimento sugli stessi di attività lavorativa e che vi fosse coltivazione di uva;
precisamente, il teste ha riferito: “Cap. 7) “quando ho sub
affittato il terreno a NA VA, mi recavo sul terreno sporadicamente per vedere le altre
proprietà confinanti, ho visto delle persone ma non sapevo chi erano, li vedevo in attività lavorativa ma non saprei dire che cosa facessero”. A.d.r. “era un terreno già coltivato ad uva, io non Per_1
facevo nulla in quel terreno” (cfr. verbale di udienza del 27.06.2024).
A fronte degli elementi probatori offerti dal ricorrente, l' ha fondato le proprie difese CP_1
sulle risultanze documentali emergenti dal verbale ispettivo del 21.05.2020; ebbene, con riferimento all'efficacia probatoria dello stesso nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata, potendo al più
considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965 del 2012).
Pertanto, sono stati escussi gli ispettori del lavoro di Agrigento;
tuttavia, le dichiarazioni rese non risultano idonee a sostenere la fittizietà del rapporto di lavoro denunciato tenuto conto che gli stessi affermano di non essere entrati nel luogo indicato come sede legale dell'azienda. Precisamente l'ispettore afferma che: “Ho fatto il verbale di Testimone_3
accertamento con e il luogotenente del Nucleo ispettorato del Persona_2 Persona_3
Lavoro di Agrigento. Nella sede legale abbiamo visto che era una civile abitazione, residenza del sig.
NA VA. Si vedeva da fuori che era un palazzo, ma non siamo entrati, da fuori non c'erano
indizi sul fatto che potesse ivi svolgersi attività di impresa” (cfr. verbale di udienza del
27.06.2024).
Parimenti la resa dichiarazione dell'ispettore conferma che trattasi di Persona_3
un accertamento documentale senza alcuna effettiva valutazione dello svolgimento o meno dell'attività lavorativa denunciata presso i plurimi terreni di proprietà dell'azienda: “A.d.r.
del Giudice “abbiamo avuto una delega dalla Procura, poi siamo venuti a conoscenza che c'era anche
CP_ una verifica in corso da parte dell' abbiamo sentito il datore di lavoro NA sia sono stati
CP_ sentiti i lavoratori da parte dell' Io non ho fatto un accertamento sui luoghi ma gli Ispettori
CP_ dell' sono andati nella sede legale che era l'abitazione del NA, non c'era alcuna insegna
nient' altro” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2025).
Conclusivamente, a fronte delle acquisizioni probatorie, può affermarsi che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda Ibla Fruit di NA VA per l'anno 2019 e 2020; per cui va dichiarata l'illegittimità del disconoscimento delle giornate in agricoltura operato dall e, del pari, la illegittimità della revoca delle CP_1
prestazioni già concesse.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanna dell'ente a versare all'RA l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 04.11.2021 e
12.11.2021;
condanna l' a rifondere allo Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2.620,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
TI Di VO